Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/53-2.html 

VPB 53.2

(Decisione del Consiglio federale del 17 agosto 1988)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
Sachverhalt
Sachverhalt I
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
 
Erwägungen
Erwägung II
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 5.
Erwägung 6.
Erwägung 7.
 

Verwaltungsverfahren. Verfahrenskosten. Kein Grund für die Revision eines Beschwerdeentscheides des Bundesrates im Kostenpunkt. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer auch die Wahrung des öffentlichen Interesses geltend machte (vorliegend die Lärmbekämpfung im Bereich der Zivilluftfahrt), rechtfertigt keinen Erlass dieser Kosten.


Procédure administrative. Frais de procédure. Aucun motif de reviser sur ce point le dispositif d'une décision prise sur recours par le Conseil fédéral. Le fait que le recourant fasse aussi valoir la défense de l'intérêt public (en l'espèce, la protection contre le bruit dans le domaine de l'aviation civile) ne justifie pas une remise de ces frais.


Procedura amministrativa. Spese procedurali. Nessun motivo di rivedere su tale punto una decisione del ricorso adottata dal Consiglio federale. Il fatto che il ricorrente faccia anche valere la difesa dell'interesse pubblico (in casu: la protezione contro il rumore nel settore dell'aviazione civile) non giustifica il condono di tali spese.




I

A. Con decisione del 5 ottobre 1987 il Consiglio federale ha respinto un ricorso presentato dai Signori X e Y contro il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (in seguito DFTCE), riguardante una concessione per l'esercizio di due linee aeree stagionali Lugano-Olbia (Sardegna) e Lugano-Marina di Campo (Elba), nelle due direzioni, da parte della Sunshine Aviation S.A., Lugano.

B. Con istanza del 12 ottobre 1987, i Signori X e Y hanno chiesto al Consiglio federale la revisione della sua decisione ricorsuale del 5 ottobre 1987 quanto alle spese procedurali. Sostanzialmente i predetti istanti ricordano che il loro gravame mirava a tutelare esclusivamente degli interessi pubblici in tema di applicazione della legislazione federale sulla lotta contro i rumori, per cui l'operato addossamento delle spese procedurali di 1042 fr. rappresenterebbe un ingiusto atto punitivo. Conseguenzialmente i surriferiti istanti chiedono, mediante la loro domanda di revisione in questione, l'annullamento delle accollate spese procedurali di 1042 fr. giusta la cf. 4 del dispositivo della decisione ricorsuale in discussione.

II

1.

2. Gli istanti ritengono che l'attuata imposizione delle spese procedurali di 1042 fr. costituisca un ingiusto atto punitivo dato che il loro gravame tendeva alla difesa degli interessi pubblici in tema di protezione fonica.

3. L'art. 66 PA prescrive esaustivamente i motivi per i quali un'autorità di ricorso possa procedere alla revisione di una sua decisione. Orbene tra codesti motivi non figura la possibilità di chiedere la revisione di una decisione ricorsuale limitatamente alle spese procedurali, per cui in casu l'introdotta istanza di revisione è in ordine inammissibile (v. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 93). Ne deriva che l'istanza in questione non possa essere considerata nemmeno quale istanza di riesame (v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II, p. 948).

4. Abbondanzialmente ed a mero titolo di paragone sia detto che persino alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà, sono applicabili le disposizioni in materia di spese procedurali giusta l'art. 10 dell'O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (OTSPA, RS 172.041.0), entrato in vigore il l° gennaio 1979 (v. RU 1978 2053). Questa modificazione legislativa è avvenuta in cementazione della costante prassi precedente in tema di spese procedurali. In casu non si trattava però d'una denunzia, ma bensì d'un regolare ricorso amministrativo.

5. Abbondanzialmente sia ricordato che a tenore dell'art. 63 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso addossa le spese procedurali alla parte soccombente. Già in sede istruttoria l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva segnalato, a tre riprese, agli istanti surrichiamati la conseguenza finanziaria in caso di una loro soccombenza ricorsuale. Tramite queste segnalazioni istruttorie era stata data più volte la possibilità ai ricorrenti ed attuali istanti di procedere ad un eventuale ritiro, di regola esente da spese procedurali, del loro gravame. Alla luce del mancato ritiro del ricorso, l'accollamento nella decisione ricorsuale delle spese procedurali alle parti soccombenti è pertanto motivato.

6. (Nessuna domanda in applicazione dell'art. 65 cpv. l PA)

7. Abbondanzialmente sia precisato che in virtù dell'art. 4a lett. b OTSPA, le spese procedurali possono, conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA, essere addossate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia dell'assistenza giudiziaria prevista all'art. 65 PA, qualora per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese procedurali alla parte.

In questo contesto sia detto che per costante prassi delle autorità amministrative le spese procedurali in caso di soccombenza vengono accollate anche alle associazioni nazionali che operano esclusivamente in favore della protezione dell'ambiente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA. Ciò vale a maggior ragione per la presente fattispecie dove la legittimazione ricorsuale degli insorti ed attuali istanti era stata loro riconosciuta per il semplice fatto che essi erano personalmente toccati dalla decisione da loro impugnata in misura maggiore di chiunque e dato che con l'introduzione del propio gravame venivano tutelati i loro interessi privati giusta l'art. 48 lett. a PA. Irrilevante è il fatto invocato dai ricorrenti che il gravame mirava anche alla protezione degli interessi pubblici. Ne discende che l'art. 4a lett. b OTSPA non è stato a ragione applicato.





Dokumente des Bundesrates

 

 

 

Beginn des Dokuments