VPB 60.13
(Decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 1995)
Rechtshilfe.
Art. 1 Abs. 2, Art. 17 Abs. 1 und 4 und Art. 26 IRSG. Keine Tangierung wesentlicher Interessen der Schweiz durch das Verhalten der Behörden im hier zu beurteilenden Rechtshilfeverfahren. Damit ist das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) erstinstanzlich für den Erlass der Delegationsverfügung zuständig und der Beschwerdeentscheid des EJPD endgültig.
Art 17 Abs. 4 IRSG. Ist eine Delegation des Verfahrens sowohl an die Bundesanwaltschaft (BA) als auch an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden möglich, so entscheidet das BAP hierüber im Rahmen seines Ermessens. Keine Verletzung des Ermessens bei der vorliegenden vollumfänglichen Delegation an die BA.
Entraide judiciaire.
Art. 1er al. 2, art. 17 al. 1er et 4 et art. 26 EIMP. Les intérêts essentiels de la Suisse ne sont pas atteints dans la présente procédure d'entraide judiciaire. Partant, l'OFP a la compétence de décider en première instance de transférer la demande, et la décision du DFJP tranchant un recours est définitive.
Art. 17 al. 4 EIMP. Lorsqu'un transfert peut avoir lieu tant au Ministère public de la Confédération (MP) qu'aux autorités cantonales de poursuite pénale, l'OFP décide dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en l'espèce en transférant l'affaire intégralement au MP.
Assistenza giudiziaria.
Art. 1 cpv. 2, art. 17 cpv. 1 e 4 e art. 26 AIMP. Gli interessi essenziali della Svizzera non sono toccati dalla presente procedura d'assistenza giudiziaria. L'Ufficio federale di polizia (UFP) è competente a decidere in prima istanza in merito alla decisione di delega e la decisione del DFGP sul ricorso è definitiva.
Art. 17 cpv. 4 AIMP. Se una delega della procedura è possibile sia al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), sia anche alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale, l'UFP decide in merito nell'ambito del potere d'apprezzamento. Nessuna violazione del potere d'apprezzamento nel caso della presente delega integrale al MPC.
I
A. Nel quadro di tre procedimenti penali contro W, X e Y e altri sospettati per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, favoreggiamento personale e false comunicazioni sociali, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di M. ha indirizzato, il 29 novembre 1994, una domanda di assistenza giudiziaria al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Il 30 novembre 1994, in seguito a contatti telefonici, le autorità italiane hanno completato la loro domanda al MPC, nel senso che il procedimento contro W venisse condotto, per gli stessi reati, anche a carico dello Z. Il MPC ha trasmesso la domanda ed il suo complemento all'Ufficio federale di polizia (UFP).
B. Lo stesso giorno l'UFP ha delegato l'attuazione del procedimento di assistenza giudiziaria al MPC e lo ha invitato a decidere sull'ammissibilità della domanda e sulle eventuali misure da prendere.
C. In data 2 dicembre 1994 il MPC ha deciso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e ordinato la perquisizione domiciliare degli uffici della F. SA in Svizzera. La perquisizione ha avuto luogo il 5 dicembre 1994. In tale occasione sono stati, fra l'altro, posti sotto sequestro anche tre documenti concernenti la ricorrente.
D. Il 15 dicembre 1994 la ricorrente ha presentato opposizione all'UFP contestando la delega della procedura di assistenza giudiziaria del 30 novembre 1994 al MPC. In data 10 febbraio 1995 l'UFP ha respinto l'opposizione. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dal DFGP il 28 aprile 1995.
E. Contro quest'ultima decisione il 17 maggio 1995 la ricorrente ha inoltrato al Consiglio federale il ricorso amministrativo e la denunzia oggetto del presente giudizio. La ricorrente postula l'annullamento dell'ordine di delega al MPC, protestate spese e ripetibili. Essa chiede inoltre di richiamare dal MPC tutte le comunicazioni scambiate con le autorità straniere e riguardanti il caso in questione, in particolare la nota 13 gennaio 1995 inviata dal Procuratore generale della Confederazione alla Procura di M. Il DFGP chiede di non entrare nel merito del ricorso amministrativo e di respingere la denunzia.
II
1. L'UFP, che secondo l'art. 17 cpv. 2 della LF del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale [AIMP], RS 351.1) è competente per ricevere le domande di assistenza giudiziaria dell'estero, fonda correttamente il suo ordine di delega del 30 novembre 1994 sull'art 17 cpv. 4 di questa stessa legge. Infatti, l'Ufficio federale può delegare l'attuazione di un procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera. Nella fattispecie è domandata l'assistenza giudiziaria in un procedimento penale condotto anche a carico dello Z, per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Questa fattispecie corrisponde a quella dell'art. 315 CP («corruzione passiva») ed è quindi sottoposta alla giurisdizione federale (art. 340 CP). Competente in materia di perseguimento penale è il MPC (art. 15 della LF del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, RS 312.0). A ragione l'UFP si è avvalso del suo potere d'apprezzamento in virtù dell'art. 17 cpv. 4 AIMP ed ha delegato l'attuazione del procedimento di assistenza giudiziaria al MPC.
2. Dato che l'ordine di delega dell'UFP si fonda sull'art. 17 cpv. 4 AIMP, una decisione su ricorso del DFGP in merito a tale ordine è definitiva (art. 26 in fine AIMP). Le critiche della ricorrente a questo riguardo non sono pertinenti. Essa afferma infatti che, in base all'art. 17 cpv. 1 AIMP, il DFGP sarebbe dovuto intervenire in virtù delle violazioni di sovranità nella decisione di delega. Questa norma riserva al Dipartimento la decisione (contro la quale è possibile ricorrere al Consiglio federale) in tutti i casi menzionati nell'art. 1 cpv. 2 AIMP, segnatamente quindi in quelli in cui si deve tener conto della sovranità della Svizzera. Come verrà spiegato ancora alla cifra III. 2 più sotto, il DFGP è correttamente partito dal presupposto che la decisione di delega dell'UFP non aveva violato la sovranità del Paese e che pertanto un intervento giusta l'art. 1 cpv. 2 AIMP non poteva essere preso in considerazione. Per i suddetti motivi l'impugnata decisione su ricorso del DFGP è definitiva, giacché non si fonda formalmente sul cpv. 1 bensì sul cpv. 4 dell'art. 17 AIMP. Di conseguenza non si deve entrare nel merito del ricorso amministrativo.
III
1. Rimane quindi da esaminare ancora la denunzia presentata dalla ricorrente giusta l'art. 71 della PA. Come si evince dal termine non si tratta di un ricorso, bensì piuttosto di un esposto all'autorità di vigilanza, in cui sono evocate presunte irregolarità dell'autorità nell'esercizio della sua funzione. Nell'ambito della sua competenza di vigilanza l'istanza di vigilanza può anche annullare le decisioni dell'istanza vigilata. Secondo la prassi, un intervento è però possibile soltanto in casi gravi; vi deve essere una violazione ripetuta o almeno ripetibile di chiaro diritto materiale o formale, non tollerabile dallo Stato di diritto (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 221 segg. con rinvii).
La ricorrente fa essenzialmente valere che:
- la decisione di delega, presa formalmente dall'UFP sarebbe stata in realtà stabilita dal MPC d'intesa con le autorità italiane; le autorità italiane avrebbero completato la domanda di assistenza giudiziaria soltanto dietro indicazione del Procuratore generale della Confederazione, segnalando l'esistenza di un procedimento penale in corso anche contro un funzionario per un atto contrario ai doveri d'ufficio; questa circostanza avrebbe dato la possibilità al Procuratore generale della Confederazione di fare in modo che l'UFP delegasse il procedimento al MPC, escludendo in tal modo le autorità cantonali normalmente competenti del perseguimento penale; in questo fatto risiederebbe la violazione della sovranità nazionale e dell'ordine pubblico svizzero; (...)
2. Con la ricorrente bisogna convenire nella misura in cui secondo l'art. 17 cpv. 4 AIMP sarebbe anche stato possibile trasmettere l'attuazione del procedimento di assistenza giudiziaria in questione alle autorità cantonali. In base ai documenti a disposizione potrebbe pure sorgere l'impressione che il MPC fosse effettivamente interessato ad attuare esso stesso il procedimento di assistenza giudiziaria, ciò che si potrebbe desumere dal completamento della domanda di assistenza giudiziaria (avvenuto in seguito a contatti telefonici con il MPC) che faceva riferimento al procedimento penale contro lo Z e che ha quindi reso possibile la delega al MPC. Nella sua delega l'UFP ha parlato d'altronde di un procedimento penale contro lo Z e altri. Anche qualora il MPC stesso avesse avuto interesse ad attuare il procedimento e ciò avesse corrisposto addirittura al desiderio delle autorità italiane, non si comprende come vi possa essere qualcosa da obiettare in proposito, dato che i presupposti legali per una delega al MPC erano comunque indubbiamente adempiuti. Pertanto nella sua decisione l'UFP si è avvalso del potere d'apprezzamento accordatogli dall'art. 17 cpv. 4 AIMP. L'UFP ha deciso di delegare la procedura al MPC perché questi disporrebbe di conoscenze più approfondite, necessarie per un simile caso di portata internazionale; d'altra parte il MPC sarebbe anche idoneo per il necessario coordinamento del procedimento. Queste osservazioni appaiono tanto più sostenibili, visto che non vi sarebbe nessun motivo cogente per una delega del procedimento al Cantone. In queste circostanze non si può assolutamente intravedere un'influenza illecita da parte delle autorità italiane tale da rappresentare una violazione della sovranità nazionale rispettivamente dell'ordine pubblico svizzero. Nella misura in cui la denunzia contesta il conferimento dell'ordine di delega, non esistono motivi per un intervento dell'autorità di vigilanza.
3. (...)
IV
Visto l'esito della procedura le spese processuali per il ricorso amministrativo devono essere messe a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Non esiste però una ragione per addossare spese processuali per il trattamento della denunzia, poiché questa non si è dimostrata né temeraria né di straordinaria ampiezza e nemmeno di particolare difficoltà (art. 10 dell'O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0).
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