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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 61.87

(Estratto di una decisione del giudice singolo della IIa Divisione della Commissione di ricorso DMF del 25 giugno 1995)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 5.

Art. 23 MO. Schadensverursachung durch eine zufolge Wetterumsturzes Schutz suchende Gebirgstruppe («Einbruch» in Schutzhütte).

Voraussetzungen der Anerkennung höherer Gewalt in einer Notsituation.


Art. 23 OM. Dommage causé par une troupe de montagne cherchant abri suite à une brusque chute de baromètre (effraction dans une cabane de montagne).

Conditions de la reconnaissance d'une force majeure dans une situation d'urgence.


Art. 23 OM. Danni causati da una truppa da montagna che cercava riparo in seguito a un calo improvviso della temperatura («irruzione» nel rifugio).

Condizioni per il riconoscimento di una forza maggiore in una situazione d'emergenza.




Riassunto dei fatti:

Nel mese di gennaio un gruppo di una truppa di fanteria da montagna è stato sorpreso, durante una marcia comandata, da un improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche con un brusco calo della temperatura. In una tale situazione il gruppo ha forzato l'entrata di un rifugio per proteggersi e riscaldarsi. Con reclamo alla Commissione di ricorso DMF la proprietaria ha chiesto il risarcimento dei danni da parte della Confederazione.

Estratto dei considerandi:

1. (...)

2. Secondo la legge federale sull'organizzazione militare del 12 aprile 1907 (OM[41]) la Confederazione risponde a titolo esclusivo del danno causato a terzi, sia illecitamente da un militare nell'esercizio della sua attività di servizio, senza riguardo alla colpa del militare (art. 22 cpv. 1 OM), sia per effetto di un esercizio militare o di un'attività di servizio della truppa (art. 23 OM).

La responsabilità causale della Confederazione ex art. 22 cpv. 1 e art. 23 OM presuppone che il danno, alla persona oppure - come nella fattispecie - alla proprietà, sia stato causato in occasione dell'esercizio di una attività di servizio: determinante al riguardo è il nesso funzionale del militare o della truppa con l'attività militare. Per attività militare si intendono sia le esercitazioni militari propriamente dette, sia tutte le attività di esercizio eseguite a seguito di ordini o in virtù di regolamenti e direttive (cfr. Karl Oftinger / Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. II/3, Zurigo 1991, pag. 503 ss., n. 217-221).

Nel caso di specie non è contestato né appare contestabile, che il danno ai locali del Centro (...) sia stato provocato dalla truppa «per effetto di un esercizio militare» (art. 23 cpv. 1 OM), ovvero in occasione di una marcia ordinata dal comandante di battaglione. L'occupazione del Centro da parte della compagnia è avvenuta altresì su ordine del comandante di compagnia nell'intento di offrire un rifugio di emergenza alla truppa.

Deve quindi essere ammesso il nesso funzionale tra la truppa e l'attività militare di occupazione del Centro.

3. Alla fattispecie è applicabile in maniera specifica l'art. 23 cpv. 2 OM relativo ai «danni causati alla proprietà». Le condizioni generali riguardanti questa responsabilità sono stabilite al cpv. 1 dell'art. 23 OM. Come già detto sia l'art. 22 cpv. 1 OM, sia l'art. 23 OM prevedono una responsabilità causale della Confederazione. Mentre la responsabilità prevista all'art. 22 cpv. 1 OM è per atto illecito, la responsabilità prevista all'art. 23 è indipendente dall'esistenza di un atto illecito (critico Robert Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, tesi Zurigo 1969, pag. 316, 317). Si tratta quindi di uno dei pochi casi in cui lo Stato indennizza il cittadino a seguito della sua attività, in quanto tale lecita, come è il caso per l'espropriazione o per il risarcimento a seguito dell'ingiusta detenzione.

La responsabilità ex art. 23 (cpv. 2) OM presuppone quindi che siano realizzate le seguenti condizioni cumulative:

1. esistenza di un nesso funzionale tra la truppa e l'attività di servizio;

2. un danno alla persona o alle cose;

3. un nesso causale naturale ed adeguato tra l'attività della truppa e il danno (GAAC 43.73, pag. 340); il nesso causale può essere interrotto qualora la Confederazione provi l'esistenza di una forza maggiore o di una colpa esclusiva della vittima.

Già abbiamo visto che nella fattispecie risulta realizzata la prima condizione. Restano quindi da esaminare le due altre condizioni.

4. Nella fattispecie è incontestato e incontestabile che nel loro insieme i danni sopraggiunti ai locali del piano terreno del Centro (...) sono stati provocati dalla presenza della truppa nell'ambito dell'attività di esercizio. In maniera generale è quindi realizzata la condizione dell'esistenza di un nesso causale e adeguato. Tuttalpiù ci si deve domandare se per certe poste del danno, quest'ultimo sia stato provocato effettivamente dall'attività della truppa. Quest'ultima questione sarà però esaminata in seguito, in relazione alla quantificazione dei vari danni notificati dalla qui ricorrente. In questo contesto resta solo da esaminare se esista un fattore interruttivo della causalità tale da escludere una responsabilità della Confederazione. Tale questione non è stata sollevata dalle parti, ma merita perlomeno un breve esame.

La Commissione sulla base dell'art. 62 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), al quale rinvia l'art. 71a cpv. 2 PA, può procedere ad una modifica della querelata decisione anche a detrimento del ricorrente (reformatio in peius), in particolare se l'autorità di prima istanza ha applicato erroneamente il diritto federale. Essa non è quindi legata alle conclusioni delle parti. Non vi è perciò in principio alcun ostacolo affinchè questa Commissione esamini delle questioni suscettibili di portare alla reformatio in peius della querelata decisione. Unica limitazione è che al ricorrente avvertito, sia data la possibilità di esprimersi sull'eventualità della reformatio in peius (art. 62 cpv. 3 PA; cfr. DTF 101/1975 Ib 252/257 s., consid. 4a). Il ricorrente avvisato ha in questo caso la possibilità di ritirare il ricorso prima che l'autorità di ricorso si pronunci (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 934).

Come risulta dai lavori preparatori della revisione del 1968 (cfr. Binswanger, op. cit., pag. 317, nota 6) la nozione di forza maggiore qui menzionata è la stessa esistente nel diritto della responsabilità civile. Secondo la dottrina la forza maggiore viene definita come un avvenimento imprevedibile e straordinario che sopraggiunge con una forza irresistibile (cfr. Henri Deschenaux / Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2ed., Berna 1982, pag. 62, n. 56). Nella DTF 102/1976, Ib, 257/262 il Tribunale federale, applicando la nozione generale di forza maggiore nell'ambito dell'art. 23 OM, dà la seguente definizione:

«Unter höherer Gewalt wird ein unvorhersehbares, aussergewöhnliches Ereignis verstanden, das mit dem des Haftpflichtigen nicht zusammenhängt, sondern mit unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbricht (Oftinger, Schweiz. Haftpflichtrecht, 4. Aufl. 1975, Bd. I S. 118; BGE 91 II 487 E. 8, 100 II 142).»

In presenza di responsabilità oggettive, come è il caso nella fattispecie, la giurisprudenza esige l'assenza di un rapporto di connessione tra l'avvenimento e l'attività del responsabile (cfr. Deschenaux/Tercier, op. cit., pag. 62, n. 57). Visto il carattere eccezionale di questo fattore interruttivo di causalità la giurisprudenza ne ha ammesso l'esistenza solo raramente (cfr. Deschenaux/Tercier, op. cit. pag. 62-63, n. 57). Nel caso di specie la truppa ha dovuto forzare la porta d'entrata del Centro (...) in situazione d'emergenza nell'intento di evitare dei danni alla salute di alcuni militi. La situazione, dettata dallo stato di necessità, non era però né straordinaria, né imprevedibile, ritenuto che la marcia era avvenuta in

pieno inverno in alta montagna. Del resto appare contestabile che nella fattispecie si possa parlare di un avvenimento che non sia in rapporto di connessione con l'attività della truppa, atteso che l'occupazione del piano terreno del Centro (...) pur dettata da uno stato di emergenza è avvenuta a seguito della decisione ponderata del comandante di compagnia.

5. Dovendo ammettere di principio l'obbligo della Confederazione di indennizzare la qui ricorrente per i danni subiti dai beni immobili di sua proprietà, si tratta ora di esaminare se la valutazione dei danni operata dalla Commissione di stima ed approvata dal Commissario di campagna sia corretta, oppure se debbano essere accolte le pretese riproposte anche in questa sede dalla qui ricorrente. Sia la prova dell'esistenza e dell'importo del danno, sia la prova del nesso causale adeguato incombono al danneggiato (GAAC 43.69, pag. 331; 43.73, pag. 340). In assenza di una prova assoluta la commissione di ricorso ammette come sufficiente un grado di probabilità elevato (GAAC 43.73, pag. 340).


[41] RU 1968 74. Questa legge è stata sostituita dalla legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM, RS 510.10). Cfr. nota 1, pag. 831.



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