Urteilskopf

151 V 198


15. Estratto della sentenza della IV Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
8C_36/2024 del 25 novembre 2024

Regeste

Art. 22bis Abs. 5 und Art. 23 IVG; Art. 20sexies Abs. 1, Art. 21septies Abs. 5 und Art. 21 Abs. 3 IVV; Art. 4 und 5 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 883/ 2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009; Anspruch auf Taggeld der schweizerischen Invalidenversicherung bei Bezug einer italienischen Invalidenpension.
Das Prinzip der Gleichstellung von Leistungen gemäss Art. 5 Bst. a der Verordnung Nr. 883/2004 findet keine Anwendung im Fall einer Person, die eine italienische Invalidenpension bezieht und um Ausrichtung von Taggeldern der schweizerischen Invalidenversicherung ersucht; Art. 22bis Abs. 5 IVG steht einem Anspruch darauf nicht entgegen (E. 8.1.5 und 8.1.6).
Das Erfordernis der AHV-Beitragspflicht nach Art. 23 Abs. 3 IVG diskriminiert indirekt, unter Verletzung von Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004, die Bezüger einer (in dieser Form in der Schweiz nicht bekannten) Invalidenpension des italienischen Staates, die nach Gewährung beruflicher Massnahmen Taggeldleistungen beantragen (E. 8.2.3). Hat eine Person im Ausland ein Einkommen erzielt, ist dieses nach der Zusprechung von Eingliederungsmassnahmen gestützt auf Art. 8 IVG für die Ermittlung der Grundentschädigung heranzuziehen, auch wenn darauf keine AHV-Beiträge entrichtet wurden. Es hat eine Überentschädigungsberechnung nach Art. 21septies IVV in Verbindung mit Art. 24 Abs. 5 IVG zu erfolgen, wobei die nach der italienischen Gesetzgebung ausbezahlte Rente wie eine Invalidenrente der schweizerischen Unfallversicherung angerechnet werden kann (E. 8.3).

Sachverhalt ab Seite 199

BGE 151 V 198 S. 199

A.

A.a A., nato nel 1986, cittadino italiano e residente in Italia fino al 2019, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere nel 2000 ha intrapreso la professione di cuoco in particolare a U., V., W. e X. L'ultimo rapporto di impiego è terminato nel giugno 2016 a causa di licenziamento da parte del datore di lavoro. In effetti, il 19 agosto 2015, mentre era alla guida del proprio ciclomotore munito di
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casco, A. è stato urtato da una vettura che ha fatto un'inversione a U ed è conseguentemente stato proiettato a distanza di circa 20 metri. Nella diagnosi d'ingresso all'Ospedale B. di X. del medesimo giorno è stato riportato "emotorace traumatico e/o pneumotorace (860.0) - contusione polmonare (senza ferita aperta nel torace) (861.2) - emorragia subaracnoidea, subdurale, traumatica (852). Trattamento intensivo. Necessità di supporto ventilatorio. Necessità di supporto cardiovascolare. Intubazione per mantenimento o supporto delle vie aeree. Shock ipovolemico/emorragico". A. è stato così posto al beneficio di una rendita italiana, e meglio è "titolare di pensione cat. IO (INVALIDITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI) Cert. N. x erogata da: INPS - IST.NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 11/15".

A.b Il 4 marzo 2019 l'interessato è entrato in Svizzera, dove (a Y.) ha iniziato a convivere con la sua compagna che ha garantito il suo mantenimento, al fine di ottenere un permesso di dimora UE/AELS B. Dal suo libretto per stranieri si evince "scopo del soggiorno senza l'esercizio di un'attività lucrativa". Il 2 luglio 2019 A. ha inoltrato all'assicurazione per l'invalidità una "richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita" nella quale è stato indicato che la riabilitazione a causa dell'incidente stradale era ancora in corso. Con decisione del 25 novembre 2019 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda in quanto dal suo arrivo in Svizzera, non avendo svolto alcun tipo di attività lavorativa, non erano stati registrati periodi contributivi e il danno alla salute era presente da prima dell'entrata su suolo elvetico.

A.c Il 30 gennaio 2021 l'interessato ha inoltrato una nuova domanda d'integrazione professionale/rendita all'assicurazione invalidità, poi rifiutata con progetto di decisione del 7 settembre 2021 dall'amministrazione, essendo la situazione rimasta invariata. A seguito delle susseguenti osservazioni di A., il Servizio medico regionale dell'UAI (SMR) ha effettuato un accertamento medico da cui è emerso che l'ultima professione di cuoco, dal punto di vista ortopedico, non era più esigibile e che l'abilità lavorativa in un'attività adatta si estendeva, dal 31 luglio 2019, sull'arco di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento dell'80 %. Il Dr. med. C. (medico AI e specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore) ha precisato che ulteriori trattamenti medici non avrebbero potuto "migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa in attività adeguata", presumendo però che "la messa in
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opera di un corso professionale/attitudinale per lavoro sedentario seduto [...]" avrebbe potuto portarla al 50 %. A partire dal 29 luglio 2022, l'UAI ha quindi riconosciuto dei provvedimenti professionali a A. e, con decisione del 13 settembre 2022, ha rifiutato la domanda di prestazioni AI inerente la rendita.

A.d A seguito delle osservazioni dell'interessato al progetto di decisione del 5 maggio 2023, con decisione del 22 giugno 2023 l'amministrazione ha negato pure il diritto alle indennità giornaliere richieste dall'interessato il 13 ottobre 2022, in particolare nella misura in cui all'insorgere del danno alla salute egli era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non soggetto all'AVS svizzera.

B. Con sentenza del 4 dicembre 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A. contro la decisione del 22 giugno 2023 dell'UAI.

C. A. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo l'annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto alle indennità giornaliere e il rinvio degli atti all'UAI affinché ne determini l'importo.
Chiamati a pronunciarsi, l'opponente propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ne propone il parziale accoglimento. Dal canto suo, la Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni. L'opponente presenta infine delle osservazioni spontanee al preavviso dell'UFAS, seguite da una replica spontanea del ricorrente.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

8.

8.1 L'art. 22bis cpv. 5 LAI predispone che se l'assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.
Il tema dell'assimilazione delle prestazioni secondo l'art. 5 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
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(RS 0.831.109.268.1; di seguito: Regolamento n. 883/2004), anche rilevato dall'UFAS, ha dunque un influsso sulla risoluzione della vertenza e necessita di essere approfondito. In effetti, qualora la "pensione cat. IO (INVALIDITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI)" erogata dallo Stato italiano, di cui il ricorrente è titolare, potesse essere assimilata ad una rendita d'invalidità secondo il diritto svizzero, egli - in virtù del citato art. 22bis cpv. 5 LAI - sarebbe precluso dal ricevere le indennità giornaliere per i provvedimenti di reintegrazione.

8.1.1 L'art. 5 del Regolamento n. 883/2004, facente parte delle rispettive disposizioni generali e intitolato "Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti", recita così:
"Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale".

8.1.2 A norma dell'art. 16 cpv. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (attualmente: Unione europea) ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora: Corte di giustizia dell'Unione europea, di seguito anche "CGUE") precedente alla data della sua firma (21 giugno 1999). La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
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Al fine di garantire una situazione giuridica analoga tra gli Stati della Comunità europea (ora: l'Unione europea), da una parte, e la Svizzera, dall'altra parte, per costante giurisprudenza il Tribunale federale si discosta dall'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario pertinenti all'accordo, come stabilita dalla CGUE - anche posteriormente alla data della sua firma -, soltanto in presenza di seri motivi ("triftige Gründe"; DTF 149 V 136 consid. 7.2; DTF 145 V 39 consid. 2.3.2; entrambi con riferimenti).

8.1.3 Secondo una giurisprudenza della CGUE consolidatasi sotto l'egida del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121), le prestazioni di sicurezza sociale devono essere considerate della stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche puramente formali non vanno considerate elementi decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni (cfr. sentenza del 15 marzo 2018 C-431/16 Blanco Marqués [pubblicata nella Raccolta digitale], punto50 con i riferimenti; in particolare sentenza del 18 luglio 2006 C-406/04 De Cuyper, Racc. 2006 I-06947 punto 25). Il concetto di prestazioni della "stessa natura" è ora regolato nell'art. 53 n. 1 del Regolamento n. 883/2004 (cfr. ROLF SCHULER, in Europäisches Sozialrecht, 8a ed. 2022, n. 9 ad art. 5 del Regolamento n. 883/2004). Ciò detto, nella sentenza del 21 gennaio 2016 C-453/14 Knauer (pubblicata nella Raccolta digitale) riguardante il prelievo dei contributi per l'assicurazione malattia in Austria dalle rendite di vecchiaia versate da una cassa pensioni del Liechtenstein, la CGUE ha altresì avuto modo di chinarsi specificatamente sulla nozione di "prestazioni equivalenti" contenuta nell'art. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004. Essa ha dapprima rilevato che tale nozione non riveste necessariamente il medesimo significato della nozione di "prestazioni della stessa natura" contenuta nell'articolo 53 di tale regolamento (Knauer, punto 28), bensì dispone di una definizione propria. L'equivalenza non è data semplicemente perché il Regolamento n. 883/2004 si applica a entrambe le prestazioni; esse devono anche essere comparabili, il che va valutato in base all'obiettivo da esse perseguito e dalle normative che le hanno introdotte (Knauer, punti 31-34; cfr. anche BASILE CARDINAUX, Das EuGH-Urteil "Knauer u. Mathis", RSAS 2019 pag. 134, il quale fa riferimento ad una "funktionelle Äquivalenz").
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8.1.4 Come appena visto, tuttavia, la presenza di disposizioni contrarie del Regolamento n. 883/2004 impedisce l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti come predisposto dal rispettivo art. 5. A tal proposito, nella DTF 141 V 396 (al consid. 7) il Tribunale federale si è pronunciato sul diritto a prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPC (RS 831.30) di una cittadina svizzera, d'origine rumena, beneficiaria di una rendita d'invalidità rumena. L'oggetto del contendere consisteva nel sapere se la rendita d'invalidità rumena potesse essere assimilata ad una rendita d'invalidità secondo il diritto svizzero, il cui beneficio costituiva uno dei presupposti alle prestazioni complementari richieste. Dopo aver discusso la nozione del principio di assimilazione delle prestazioni previsto dall'art. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004, il Tribunale federale ha rilevato che l'art. 46 n. 3 del Regolamento n. 883/2004 (applicabile alle persone soggette esclusivamente a legislazioni di tipo B o di tipo A e B, come la Svizzera e la Romania; cfr. art. 44 del Regolamento n. 883/2004), affinché la decisione circa il grado d'invalidità dell'istituzione di uno Stato membro fosse vincolante per l'istituzione dell'altro Stato membro, imponeva il riconoscimento nell'allegato VII della concordanza delle rispettive condizioni fra le legislazioni dei due Stati membri in questione. Ciò non era il caso per la Svizzera e la Romania, sicché la decisione presa dall'organo rumeno competente in merito al grado d'invalidità della ricorrente, e alla prestazione di rendita risultante, non si imponeva all'istituzione svizzera interessata. Il principio di assimilazione delle prestazioni dell'art. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 non era dunque applicabile alla fattispecie e la ricorrente non poteva prevalersi della propria rendita d'invalidità rumena per pretendere delle prestazioni complementari svizzere (DTF 141 V 396 consid. 7.2.2 e 7.2.3; cfr. anche sentenza 8C_611/2021 del 10 marzo 2022 consid. 3.1).

8.1.5 Il ragionamento adottato nella DTF 141 V 396 è pertinente per dirimere anche la presente vertenza. L'applicazione dell'art. 46 n. 3 del Regolamento n. 883/2004 in una fattispecie come quella in esame è perdipiù in linea con il considerando 26 del Regolamento n. 883/2004, il quale promuove, in materia di prestazioni d'invalidità, l'elaborazione di "un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa". In effetti, soltanto uno specifico riconoscimento della
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concordanza delle rispettive legislazioni dagli Stati membri interessati risulterebbe vincolante per il grado d'invalidità e, dunque, perlomeno secondo il diritto svizzero, per la presenza o meno di un'invalidità (cfr. in particolare art. 28 cpv. 1 lett. c LAI). Di conseguenza, in assenza di un tale riconoscimento nella fattispecie, la pensione d'invalidità decisa dallo Stato italiano non è vincolante per gli organi svizzeri competenti, il che ostacola l'applicazione del principio di assimilazione secondo l'art. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 tra le rendite d'invalidità in questione (DTF 141 V 396 consid. 7.2.3). Va inoltre aggiunto che il divieto di cumulo della rendita e delle indennità giornaliere concesse in applicazione della LAI (art. 22bis cpv. 5 e art. 29 cpv. 2 LAI) è una forma di coordinamento intrasistemico che prende in considerazione il modo di calcolo della rendita, da un lato, e delle indennità giornaliere, dall'altro. Non è possibile, nel contesto di un tale divieto di cumulo, considerare una rendita italiana come equivalente a una rendita svizzera data la marcata diversità dei rispettivi metodi di calcolo.

8.1.6 Ora, è incontestato che il ricorrente non ha diritto ad una rendita d'invalidità, né ordinaria, né straordinaria (art. 36 e 39 LAI; sul tema, cfr. DTF 131 V 390 consid. 6 e 7; cfr. anche sentenza 9C_259/ 2016 del 19 luglio 2017 consid. 5). Quanto proposto dall'UFAS, ovvero di valutare - mediante rinvio all'opponente - il grado d'invalidità del ricorrente secondo il diritto svizzero, al fine di stabilire l'ipotetica esistenza del diritto ad una rendita d'invalidità - non convince. Non appare in particolare evidente su quale base legale e per quali motivi un tale approccio possa giustificarsi. Al contempo, diversamente da quanto possa invece essere il caso in ambito di prestazioni complementari (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d LPC), la legislazione in materia di assicurazione per l'invalidità non prevede l'accesso a prestazioni assicurative sulla base di un diritto soltanto ipotetico ad una rendita d'invalidità (in questo senso, cfr. MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Commentaire, 2018, n. 1 ad art. 36 LAI). Determinare il grado d'invalidità del ricorrente posto a beneficio di provvedimenti professionali per i quali ha già rivendicato delle indennità giornaliere, già sapendo che non potrà ad ogni modo percepire una rendita, si rivela del resto un esercizio difficilmente praticabile e poco opportuno. È in effetti soltanto al termine di tali provvedimenti, conformemente all'art. 16 LPGA, che sarebbe possibile intraprendere i passi necessari alla determinazione del grado d'invalidità, come a giusto titolo ricordato nella replica spontanea
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del ricorrente. Dal canto suo, l'art. 22bis cpv. 5 LAI va esaminato soltanto nel caso di un assicurato che già percepisce una rendita d'invalidità ed esegue dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'art. 8a LAI. Il ricorrente, come visto, non può invece essere considerato beneficiario di una rendita d'invalidità italiana equivalente ad una rendita d'invalidità svizzera secondo il Regolamento n. 883/ 2004, né come avente diritto ad una rendita d'invalidità secondo il diritto svizzero. Egli si trova dunque al beneficio di provvedimenti d'integrazione secondo l'art. 8 LAI, sicché l'art. 22bis cpv. 5 LAI non costituisce un ostacolo al suo potenziale diritto alle indennità giornaliere.

8.2 Resta litigiosa, a questo punto, l'applicazione dell'art. 23 LAI come tutelata dalla Corte cantonale. Al fine di procedere con la dovuta valutazione giova senz'altro ricordare il quadro legislativo pertinente.

8.2.1 L'art. 23 LAI prevede che l'indennità di base ammonta all'80 % del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 % dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 (cpv. 1). Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS (reddito determinante) (cpv. 3).
A norma dell'art. 20sexies cpv. 1 OAI (RS 831.201), per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che esercitavano un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA).
Infine, l'art. 21 cpv. 3 OAI prescrive che se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido.

8.2.2

8.2.2.1 Nella sentenza 9C_141/2023 del 5 giugno 2024 (DTF 150 V 316 consid. 2 e 4), il Tribunale federale ha esaminato se, nel contesto di un indipendente, il reddito determinante ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 LAI fosse quello su cui i contributi sono stati effettivamente riscossi, oppure quello sottoposto al prelievo di contributi e che serve da base per la determinazione degli stessi. Per quanto d'interesse
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nel caso in esame, nell'interpretazione storica della norma è stata confermata la sentenza I 365/00 del 28 novembre 2001, nella quale il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) aveva a sua volta trattato il tema del reddito determinante per un indipendente in base al vecchio art. 24 cpv. 2 LAI. Dopo aver constatato che le condizioni legali sono rimaste invariate attraverso le ulteriori revisioni dell'AI, il Tribunale federale ha stabilito che non c'era motivo di distanziarsi dal principio secondo cui il reddito determinante per il calcolo delle indennità giornaliere è quello effettivamente realizzato prima del verificarsi del danno alla salute, indipendentemente dal fatto che dei contributi siano stati riscossi su tale importo (DTF 150 V 316 consid. 4.3).

8.2.2.2 Ad ogni modo, i principi appena rammentati non sono d'ausilio all'argomentazione ricorsuale secondo cui, implicitamente, viene sostenuto che ai sensi dell'art. 23 LAI le indennità giornaliere possono essere conferite trascurando l'obbligo contributivo. Invero, il calcolo delle indennità giornaliere si fonda comunque sul reddito medio sottoposto al prelievo di contributi secondo la LAVS, seppur indipendentemente dall'effettivo versamento degli stessi. Benché la fattispecie trattata nella DTF 150 V 316 si riferisse in particolare all'onere contributivo degli indipendenti, non vi sono motivi per giustificare, nel caso concreto, una diversa lettura dell'art. 23 cpv. 3 LAI a riguardo dell'obbligo contributivo all'AVS per una persona dipendente (si noti, del resto, il tenore essenzialmente identico dell'art. 21quater cpv. 1 OAI circa il calcolo dell'indennità giornaliera per gli indipendenti). Su questo aspetto, va dunque condiviso quanto considerato dal Tribunale cantonale.

8.2.3 Incombe dunque chinarsi sulla censura secondo cui l'art. 23 cpv. 3 LAI sarebbe costitutivo di una discriminazione indiretta.

8.2.3.1

8.2.3.1.1 In virtù dell'art. 4 del Regolamento n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per giurisprudenza, l'art. 4 del Regolamento n. 883/2004 vieta non soltanto le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette) ma anche tutte le forme dissimulate di discriminazione che, attraverso l'applicazione di altri criteri di distinzione, giungono di fatto allo
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stesso risultato (discriminazioni indirette). Una disposizione di diritto nazionale deve essere considerata indirettamente discriminatoria - a meno che non sia oggettivamente giustificata e proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito - se per sua natura è atta a pregiudicare più i cittadini di altri Stati membri rispetto ai propri cittadini, e se di conseguenza rischia di penalizzare in particolare i primi. Questo è il caso di un requisito che può essere soddisfatto più facilmente dai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori migranti (DTF 145 V 266 consid. 6.1.3; DTF 143 V 1 consid. 5.2.4; DTF 142 V 538 consid. 6.1; DTF 136 V 182 consid. 7.1; DTF 133 V 367 consid. 9.3; DTF 131 V 390 consid. 5.1).

8.2.3.1.2 Per accertare se l'utilizzazione di un determinato criterio di distinzione nel senso suesposto conduca indirettamente a una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, occorre raffrontare la quota di cittadini e non cittadini all'interno della categoria delle persone sfavorite, rispettivamente non favorite, da un lato, e la quota di cittadini e non cittadini all'interno della categoria delle persone non sfavorite, rispettivamente favorite, dall'altro. Va inoltre precisato che non solo i lavoratori migranti stranieri possono richiamarsi al divieto di discriminazione sancito dal diritto convenzionale, rispettivamente comunitario, nei confronti dello Stato che li accoglie, bensì anche i lavoratori nazionali nei confronti del loro Paese nella misura in cui è dato il necessario nesso euro-internazionale. E ciò vale anche se la regola in esame, pur non penalizzando maggiormente gli stranieri comunitari rispetto a quelli nazionali, incide comunque maggiormente sui lavoratori migranti, indipendentemente dalla loro nazionalità, che non sui lavoratori non migranti (DTF 133 V 367 consid. 9.3 e i riferimenti citati).

8.2.3.1.3 In presenza di una discriminazione, il ricorrente avrebbe dunque diritto alla prestazione come se soddisfacesse le condizioni per la sua concessione. Infatti, quando il diritto nazionale prevede un trattamento differenziato tra diversi gruppi di persone in violazione del divieto di discriminazione, i membri del gruppo svantaggiato devono essere trattati allo stesso modo e vedersi applicare lo stesso regime degli altri interessati. Fintanto che la regolamentazione nazionale non è strutturata in modo non discriminatorio, questo regime rimane l'unico sistema di riferimento valido (DTF 145 V 231 consid. 6.4; DTF 134 V 236 consid. 6.1; DTF 131 V 390 consid. 5.2).
È utile a tal proposito ricordare che ai sensi dell'art. 190 Cost., le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il
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Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Né l'art. 190 Cost. né l'art. 5 cpv. 4 Cost. stabiliscono una gerarchia tra le norme di diritto internazionale e quelle di diritto interno. Cionondimeno, secondo la giurisprudenza, in caso di conflitto le norme di diritto internazionale che vincolano la Svizzera prevalgono su quelle di diritto interno che sono loro contrarie (cfr. DTF 146 V 87 consid. 8.2.2; DTF 144 II 293 consid. 6.3; DTF 142 II 35 consid. 3.2; DTF 139 I 16 consid. 5.1; DTF 138 II 524 consid. 5.1; DTF 125 II 417 consid. 4d; cfr. art. 27 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111]). Occorre infatti presumere che il legislatore federale abbia inteso rispettare le disposizioni dei trattati internazionali regolarmente conclusi, a meno che non abbia deciso - in piena conoscenza di causa - di emanare una norma interna contraria al diritto internazionale. In caso di dubbio, il diritto interno va interpretato conformemente al diritto internazionale (DTF 149 I 41 consid. 4.2; DTF 146 V 87 consid. 8.2.2, che rinvia alla DTF 99 Ib 39 consid. 3, anche denominata giurisprudenza "Schubert" [cfr. al riguardo il consid. 11.1.1 della già citata DTF 133 V 367 ]).

8.2.3.2 In virtù di quanto appena esposto, si deve convenire con il ricorrente (e l'UFAS) che il requisito dell'obbligo contributivo all'AVS, come tutelato dall'autorità inferiore, costituisce una discriminazione indiretta nella fattispecie.

8.2.3.2.1 Invero, una tale condizione è senza dubbio più facilmente adempiuta dalle persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera piuttosto che in Italia. L'art. 23 cpv. 3 LAI ostacola palesemente l'accesso alle indennità giornaliere alle persone attive all'estero, non essendo quest'ultime, di principio, sottoposte all'obbligo contributivo all'AVS. In questo senso, il ragionamento della Corte cantonale nel fare un confronto tra le persone svantaggiate da questa norma - concretamente, i cittadini italiani e svizzeri professionalmente attivi all'estero - è fondamentalmente errato e non può essere condiviso. Come spiegato poc'anzi, e si rivela opportuno ribadirlo, occorre invece raffrontare i cittadini e non cittadini all'interno della categoria delle persone sfavorite o non favorite (nella fattispecie, le persone non attive in Svizzera e dunque non sottoposte all'obbligo contributivo all'AVS, come il ricorrente), da un lato, e i cittadini e non cittadini all'interno della categoria delle persone non sfavorite o favorite (ovvero le persone attive in Svizzera e sottoposte all'obbligo contributivo all'AVS), dall'altro.
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8.2.3.2.2 Il carattere indirettamente discriminatorio dell'art. 23 cpv. 3 LAI non appare inoltre oggettivamente giustificato e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito, come invece proposto dai giudici cantonali secondo una logica che non può convincere. Nella citata sentenza I 365/00, il TFA aveva infatti stabilito che le indennità giornaliere della LAI hanno lo scopo di garantire all'assicurato e ai suoi familiari la base materiale necessaria per la loro esistenza durante il periodo di riadattamento. I mezzi necessari a tal fine non potevano essere definiti in modo generale, ma dipendevano da vari fattori, variabili nel tempo (citata sentenza I 365/00 consid. 4a/cc; cfr. anche DTF 150 V 316 consid. 4.3.1). Preso atto di tali risultanze, appare evidente che l'imposizione dell'obbligo contributivo all'AVS anche a persone che sono ostacolate nel farlo non può essere tollerato.
Non è infine possibile ritenere che, adottando l'art. 23 cpv. 3 LAI, il legislatore abbia deliberatamente inteso emanare una norma di diritto interno contraria al diritto internazionale. Dall'interpretazione storica della disposizione in esame, esposta nella DTF 150 V 316 consid. 4.3, emerge invece che con la 4a revisione della LAI (entrata in vigore il 1° gennaio 2004) il legislatore ha introdotto il capoverso 3 senza alcun dibattito alle Camere federali ("le législateur a inséré à l'art. 23 al. 3 LAI - sans débat aux Chambres fédérales [BO 2003 CN 1937; BO 2003 CE 756] - un nouvel alinéa, selon lequel est déterminant pour le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens de l'al. 1 le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées [revenu déterminant]"). Viste le circostanze, non entra in considerazione un'eccezione ai principi esposti poc'anzi. Il diritto internazionale applicabile nella fattispecie prevale così sull'art. 23 cpv. 3 LAI.

8.3 Riassumendo, l'art. 23 cpv. 3 LAI costituisce una discriminazione indiretta, contraria all'art. 4 del Regolamento n. 883/2004 e alla rispettiva giurisprudenza, nei confronti delle persone che percepiscono una pensione d'invalidità dallo Stato italiano (non riconosciuta come tale in Svizzera) e che, essendo poste al beneficio di provvedimenti d'integrazione, richiedono delle indennità giornaliere. Tale discriminazione non è oggettivamente giustificata e proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito e non si può neppure concludere all'esistenza di una volontà espressa del legislatore, in piena conoscenza di causa, di emanare una norma contraria al diritto internazionale vincolante per la Svizzera. L'art. 23 LAI va dunque
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interpretato conformemente a quest'ultimo, nel senso che, nel calcolo dell'indennità di base per una persona che ha conseguito un reddito all'estero e che beneficia di provvedimenti d'integrazione secondo l'art. 8 LAI, viene preso in considerazione il reddito medio anche se su di esso non sono stati riscossi i contributi secondo la LAVS. Questo risultato è del resto anche compatibile con quanto previsto all'art. 5 lett. b del Regolamento n. 883/2004, riguardante l'assimilazione di"fatti o avvenimenti" (cfr. sul tema DTF 140 V 98 consid. 9) per l'attività lucrativa esercitata all'estero e il reddito ivi generato, il quale può servire da base per il calcolo dell'importo dell'indennità giornaliera secondo la LAI.
In tale operazione andranno naturalmente osservate le ulteriori prescrizioni previste dalla legislazione in materia di assicurazione per l'invalidità, segnatamente gli art. 20sexies e 21 cpv. 3 OAI. Del resto, sebbene la rendita versata in applicazione della legislazione italiana non possa essere qualificata come equivalente a una rendita fondata sulla LAI - nel contesto di regole di coordinamento intrasistemico che proibiscono il cumulo di una rendita dell'assicurazione invalidità e di indennità giornaliere della medesima assicurazione (art. 22bis cpv. 5 e art. 29 cpv. 2 LAI) -, permane il fatto che sia la rendita in discussione sia le indennità giornaliere assegnate conformemente alla LAI sono prestazioni di assicurazioni sociali assegnate alla stessa persona al fine di colmare una perdita di reddito a seguito di danni alla sua salute. In caso di rendita e di indennità giornaliere di diverse assicurazioni sociali svizzere (coordinamento intersistemico), il legislatore federale ha ammesso il cumulo di una rendita assegnata da un assicuratore sociale e di indennità giornaliere concesse da un altro assicuratore sociale, tuttavia unicamente salvo sovraindennizzo (art. 68 LPGA). Nello stesso senso, l'art. 21septies cpv. 5 OAI, in relazione con l'art. 24 cpv. 5 LAI, prevede una limitazione dell'importo delle indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità se il loro cumulo con una rendita dell'assicurazione infortuni porta a un sovraindennizzo. I metodi di valutazione dell'invalidità e di calcolo del diritto alla rendita in caso di invalidità, previsti dalle legislazioni svizzera e italiana, sono troppo diversi per assimilare puramente e semplicemente la rendita italiana a una rendita basata sulla LAI, nel contesto del divieto di cumulo di prestazioni. Per contro, la rendita italiana deve essere considerata equivalente a una prestazione di un altro assicuratore sociale svizzero nel contesto di un calcolo di sovraindennizzo come previsto dalle
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regole di coordinamento intersistemiche. Infatti, in un tale calcolo viene preso in considerazione l'importo effettivo della rendita e delle indennità giornaliere.
Spetterà dunque all'autorità opponente effettuare un calcolo di sovraindennizzo conformemente all'art. 21septies cpv. 5 OAI, la rendita versata in applicazione della legislazione italiana potendo essere considerata come equivalente, in questo contesto, a una rendita dell'assicurazione infortuni. L'opponente dovrà tuttavia tenere conto dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento n. 883/2004. Questa disposizione ha per oggetto di coordinare le riduzioni di prestazioni per causa di sovraindennizzo alle quali potrebbero procedere i diversi Stati interessati in applicazione delle loro rispettive legislazioni. Prevede così che quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.