Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_397/2020  
 
 
Sentenza del 21 agosto 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; accesso a documenti ufficiali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2020.145). 
 
 
Considerando:  
che in seguito a una decisione del 4 maggio 2020 della Commissione cantonale per la protezione dei dati, con decisione del 18 maggio 2020 il Procuratore generale (PG) ha respinto una richiesta di A.________ volta all'ottenimento di un documento del Ministero pubblico attestante "l'assegnazione secondo picchetto" a determinati Procuratori pubblici di diversi procedimenti penali; 
 
che il PG, quale rimedio di diritto, ha indicato il ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati; 
 
che, adita dall'istante, con decisione del 25 giugno 2020 (60.2020.145) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) si è dichiarata incompetente a esaminare il reclamo, trasmettendolo, per competenza, alla citata Commissione; 
che avverso questa decisione, e contro due scritti e un'altra decisione della CRP (cause 1B_398/2020 e 1B_399/2020), A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che, come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_390/2019 del 30 luglio 2019 e rinvio), il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente; 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
che con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi; 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020); 
 
che con scritto del 18 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare e di ritirare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo; 
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LF), segnatamente quella del ricorrente; 
che, nella misura in cui il gravame parrebbe essere proposto anche da E.________, lo stesso è manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione, visto ch'ella non ha partecipato al procedimento dinanzi alla CRP né dimostra d'essere particolarmente toccata da tale decisione e d'avere un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 lett. a-c LTF), nonché per carenza di motivazione (art. 42 LTF), ritenuto ch'ella non si confronta con la motivazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio; 
che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), motivo per cui la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto; 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso, in quanto presentato da A.________, è divenuto privo di oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da B.________. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 agosto 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri