Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_598/2011 
 
Sentenza del 31 ottobre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 30 agosto 2011 A.________ ha denunciato funzionari di autorità estere per titolo di favoreggiamento, falsa testimonianza e abuso di autorità; 
che il 23 settembre 2011, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, sia per mancanza di competenza del Ministero pubblico sia perché non sono ravvisabili gli estremi dei reati ipotizzati; 
 
che la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dal denunciante, con giudizio del 17 ottobre 2011, dopo aver invitato l'insorgente a emendare il reclamo, l'ha dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare alcuna proposta di giudizio; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che dette esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, né dall'atto di "ricorso" è possibile comprendere la fattispecie oggetto del litigio; 
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; 
 
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 31 ottobre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri