Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_339/2024  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2025  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Giudice presidente, 
Chaix, Müller, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. B.________ SA  
2. C.________ SA, 
3. D.________, 
4. Associazione E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. Comunione ereditaria fu H.________ composta da: 
I.________, 
J.________, 
8. Comunione ereditaria fu K.________ composta da: 
L.________, 
M.________, 
 
9. Comunione ereditaria fu N.________ composta da: 
O.________, 
P.________, 
Q.________, 
in quanto comproprietari nonché membri della Comunione dei Condomini del Condominio R.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Aldo Foglia, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di Canobbio, via Trevano 13, 6952 Canobbio, 
Comune di Lugano, piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, 
Comune di Porza, via cantonale 22, 6948 Porza, rappresentati dai loro Municipi e 
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Servizi generali, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Progetto stradale, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 aprile 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 52.2019.407). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 29 settembre 2017, la Sezione amministrativa e immobiliare del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha disposto la pubblicazione del progetto stradale concernente la sistemazione viaria via Ciani-via Sonvico nei Comuni di Canobbio, Lugano e Porza. Il progetto prevede il riordinamento del sistema viario tra l'uscita della galleria Vedeggio-Cassarate fino al comparto a sud dello stadio di Cornaredo. Esso contempla in particolare la realizzazione di una rotatoria sul fiume Cassarate (rotonda Rugì) a quattro bracci, con un diametro esterno di 61 m, un diametro interno di 43 m e un anello stradale largo 9 m, a due corsie. Prevede altresì la realizzazione di un percorso ciclopedonale costituito in particolare da una passerella aerea sopra tale rotatoria. Il progetto stradale contempla inoltre il riassetto di via Sonvico da via ai Bürich fino all'incrocio con via alla Bozzoreda. 
 
B.  
Entro il termine di pubblicazione, diversi enti e persone hanno presentato delle opposizioni al progetto stradale. Tra di essi figurano B.________ SA C.________ SA, I.________ e J.________, D.________, l'Associazione E.________, L.________ e M.________, O.________, P.________ e Q.________, nonché F.________ e G.________, comproprietari di quote di proprietà per piani del fondo base part. xxx di Canobbio. Il fondo, su cui sorge il Condominio R.________, è contiguo a via Sonvico ed è situato nelle vicinanze del fiume Cassarate. Esso è in particolare toccato, da un lato, dal previsto allargamento di via Sonvico e, dal lato opposto, dal percorso ciclopedonale. È nel contempo colpito da un'espropriazione parziale. Con risoluzione dell'8 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale, integrandolo con alcune modifiche, misure, condizioni ed oneri. Il Governo ha contestualmente evaso ai sensi dei considerandi una parte delle richieste presentate nell'opposizione dei comproprietari, respingendola per il resto. 
 
C.  
Con sentenza del 30 aprile 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso dei comproprietari del Condominio R.________ contro la risoluzione governativa, limitatamente al programma di realizzazione allegato al progetto. La Corte cantonale ha modificato tale programma, nel senso che il tratto della ciclopista previsto sul fondo part. xxx verrà realizzato alla fine del terzo anno dei lavori di costruzione. Per il resto, la Corte cantonale ha sostanzialmente confermato la conformità al diritto della passerella ciclopedonale sopraelevata e del riordinamento di via Sonvico. 
 
D.  
I comproprietari del Condominio R.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato o, subordinatamente, alla Corte cantonale, per una nuova decisione nel senso dei considerandi. I ricorrenti fanno segnatamente valere la violazione del diritto di essere sentiti, della garanzia della proprietà, del divieto dell'arbitrio e della LPAc (RS 814.20). 
 
E.  
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Dipartimento del territorio chiede di respingere il ricorso. I Comuni di Canobbio, Lugano e Porza chiedono di respingerlo nella misura della sua ammissibilità. 
Con decreto del 15 luglio 2024 del Giudice dell'istruzione è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito di progetto stradale, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione ricorsuale dei comproprietari, che sono colpiti dal progetto litigioso e che hanno autorizzato il loro patrocinatore ad adire il Tribunale federale, è data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF (cfr. sentenza 1C_202/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Esamina inoltre le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, i ricorrenti devono indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i loro diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Nella misura in cui i ricorrenti criticano in modo generale la decisione impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il diritto, il ricorso non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. Il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti lamentano un accertamento arbitrario dei fatti, senza tuttavia confrontarsi con i fatti accertati nella sentenza impugnata e senza quindi sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Il Tribunale federale non è un'autorità superiore in materia di progettazione stradale e deve limitarsi ad esaminare se la decisione impugnata è conforme al diritto, rispettivamente, trattandosi dell'accertamento dei fatti, se la stessa è arbitraria o meno. Non deve sostituirsi all'autorità cantonale e stabilire nel dettaglio le caratteristiche concrete dell'impianto stradale (sentenza 1C_758/2021 del 2 settembre 2022 consid. 2.2). Il gravame è pertanto inammissibile nella misura in cui i ricorrenti si limitano a ribadire le varianti alternative del tracciato della pista ciclopedonale prospettate in sede cantonale. Ove il progetto stradale pubblicato sia conforme al diritto, non spetta al Tribunale federale stabilire se esso costituisca la soluzione migliore tra le eventuali alternative possibili (DTF 124 II 146 consid. 3c; sentenza 1C_527/2017 del 15 maggio 2018 consid. 3.3).  
 
2.3. Il ricorso è pure inammissibile laddove i ricorrenti lamentano genericamente la perdita di una parte dei posteggi attualmente esistenti sul fondo. La questione dell'espropriazione parziale della particella non è oggetto della sentenza impugnata. Nel ricorso dinanzi alla Corte cantonale, i ricorrenti non hanno infatti presentato censure di natura espropriativa, concernenti in particolare un'opposizione all'espropriazione o una domanda di ampliamento della stessa (cfr. art. 5 della legge ticinese sull'espropriazione, dell'8 marzo 1971 [LEspr/TI; RL 710.100]). Le censure concernenti l'espropriazione parziale del fondo presentate dinanzi al Tribunale federale disattendono il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) e sono quindi inammissibili. Né rientra nell'oggetto del litigio in questa sede la questione, accennata dai ricorrenti, dell'asserita diminuzione del valore commerciale del fondo a seguito della soppressione di una parte dei parcheggi esistenti. Si tratta infatti di un aspetto che concerne, se del caso, la determinazione dell'indennità espropriativa (cfr. art. 11 lett. b LEspr/TI).  
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti. Sostengono che, dando prova di riserbo nell'esaminare le questioni di natura tecnica, la Corte cantonale avrebbe sostanzialmente limitato il suo potere cognitivo all'arbitrio.  
 
3.2. La Corte cantonale ha richiamato l'art. 25 della legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100), secondo cui essa decide con piena cognizione sui ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato di approvazione dei progetti stradali cantonali. Ha nondimeno precisato che il suo pieno potere cognitivo, che si estendeva anche all'esame dell'opportunità, doveva essere esercitato con riserbo e senso della misura, segnatamente quando si trattava di valutare questioni con forte valenza tecnica. In concreto, evasa una censura di violazione del diritto di essere sentiti, la Corte cantonale ha esaminato il progetto stradale litigioso alla luce della pianificazione territoriale vigente, segnatamente di quella direttrice, riconoscendo la conformità alla stessa. I giudici cantonali hanno in seguito esposto le caratteristiche della passerella ciclopedonale sopraelevata, spiegando i motivi per cui rispondeva all'interesse pubblico, era compatibile con la legislazione in materia di protezione delle acque e si inseriva convenientemente nel paesaggio. La Corte cantonale ha altresì indicato le ragioni per cui ha ritenuto infondata la critica ricorsuale di violazione del principio di proporzionalità, vagliando al riguardo i tracciati alternativi prospettati dai ricorrenti. Accolta parzialmente la censura relativa al programma di realizzazione dell'opera, la precedente istanza ha infine esaminato le critiche relative alle caratteristiche di via Sonvico, segnatamente per quanto concerne il suo dimensionamento, l'interesse pubblico alla base dell'impianto, l'inserimento nel paesaggio e la proporzionalità del calibro della carreggiata. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la Corte cantonale non ha limitato il suo potere d'esame del ricorso al divieto dell'arbitrio, ma ha statuito sul gravame con piena cognizione e non ha quindi violato l'art. 25 Lstr. Il fatto ch'essa abbia dato prova di ritegno nell'esame di questioni tecniche e specialistiche non è di principio costitutivo d'arbitrio. Secondo la giurisprudenza, la piena cognizione di cui gode un'autorità di ricorso non le vieta infatti di vagliare con riserbo simili questioni (DTF 133 II 35 consid. 3 e rinvii; sentenza 1C_758/2021, citata, consid. 5.5).  
 
3.3. La Corte cantonale ha inoltre sufficientemente motivato la sua sentenza, pronunciandosi sui punti rilevanti per il giudizio. La portata della stessa è stata compresa dai ricorrenti, che l'hanno contestata in questa sede con cognizione di causa (cfr. DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3). In particolare, la Corte cantonale ha esposto i motivi per cui ha ritenuto che la passerella ciclopedonale si inseriva convenientemente nel paesaggio, tenendo segnatamente conto del prospettato futuro mutamento del quartiere. Ha fornito al riguardo una propria valutazione, precisando e completando quella del Consiglio di Stato. In questa sede, i ricorrenti adducono di non condividerla, ritenendola superficiale. Sapere se le considerazioni della Corte cantonale siano fondate o meno, è però questione di merito e non concerne il diritto di essere sentito, che in concreto non è stato disatteso dalla Corte cantonale. La censura ricorsuale di violazione del diritto di essere sentiti è pertanto infondata e deve essere respinta.  
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti contestano l'esistenza di un interesse pubblico a realizzare la passerella ciclopedonale in quel luogo, caratterizzato da un traffico veicolare intenso. Adducono ch'essa non sarebbe inserita in un percorso coerente, siccome terminerebbe a sud del loro fondo mentre sul lato opposto del fiume Cassarate esisterebbero già dei percorsi ciclabili. Sostengono che i loro interessi economici a mantenere libero da restrizioni il fondo sarebbero prevalenti rispetto all'interesse a realizzare una pista ciclabile per lo svago di cicloturisti e di cui non sarebbe stato dimostrato l'effettivo utilizzo da parte degli utenti.  
 
4.2. La Corte cantonale ha accertato che la passerella rappresenta un elemento costitutivo del tracciato ciclopedonale previsto dal progetto stradale. Ha rilevato ch'esso è contemplato dal piano direttore cantonale, segnatamente dalla scheda M10, concernente la mobilità lenta, e dalla scheda R/M3 (agglomerato del Luganese, rete urbana e mobilità) ed è consolidato dal piano regolatore intercomunale del nuovo quartiere di Cornaredo (PR-NQC). La Corte cantonale ha accertato che il percorso è destinato a garantire le connessioni trasversali tra il nuovo quartiere di Cornaredo e il parco fluviale, nonché l'avvicinamento dei suoi fruitori al fiume e ai luoghi di ricreazione e di svago collegati con il corso d'acqua. Ha altresì rilevato che dalla decisione governativa di approvazione del progetto stradale risulta che l'opera permette un collegamento sicuro tra la collina di Trevano e il parco fluviale, da cui proseguire poi in direzione del lago, rispondendo altresì ad esigenze di connessione trasversale tra le due sponde del fiume Cassarate. La Corte cantonale ha pure accennato al fatto che il tracciato è parte integrante del percorso regionale previsto dalla pianificazione di ordine superiore e, oltre a consentire l'accessibilità degli utenti ai luoghi di svago del nuovo quartiere di Cornaredo, serve alla promozione degli spostamenti lenti anche per altre finalità.  
 
4.3. I ricorrenti non si confrontano con le suddette considerazioni, esposte dalla Corte cantonale al considerando n. 7.2.1 della sentenza impugnata, e non sostanziano quindi né un accertamento arbitrario dei fatti, né una violazione del diritto con una motivazione conforme alle citate esigenze. Disattendono che, contrariamente a quanto da loro asserito, il percorso ciclopedonale in questione si inserisce in un percorso ciclabile regionale di cui costituisce una componente e permette una connessione anche trasversale con le due sponde del fiume Cassarate. Omettono altresì di considerare che le reti di vie ciclabili non servono esclusivamente al tempo libero e allo svago, ma anche alla mobilità quotidiana (cfr. art. 3 della legge federale sulle vie ciclabili, del 18 marzo 2022 [RS 705]). Nella misura in cui la Corte cantonale ha accertato che, in concreto, il tracciato litigioso mira a promuovere la mobilità lenta non soltanto per lo svago, ma anche per tale ulteriore finalità, la circostanza ch'esso sia situato all'interno di un comprensorio insediativo contraddistinto da un certo traffico, non inficia pertanto la sua giustificazione sotto il profilo dell'interesse pubblico. Premesso che la pianificazione e la realizzazione di vie ciclabili e percorsi pedonali è prevista dai principi pianificatori della LPT (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. c LPT) e risponde di massima all'interesse pubblico (DTF 129 I 337 consid. 4.2), la generica contestazione dei ricorrenti non consente di ritenere in concreto tale interesse secondario rispetto ai loro interessi privati.  
 
5.  
 
5.1. I ricorrenti sostengono che la passerella ciclopedonale violerebbe l'art. 38 cpv. 1 LPAc, siccome costituirebbe una copertura vietata del corso d'acqua. Adducono che l'impianto non potrebbe beneficiare di un'autorizzazione derogatoria ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 lett. b LPAc, giacché, rimanendo sulla medesima sponda del fiume Cassarate, la passerella non serve ad attraversare il corso d'acqua e non è quindi assimilabile ad un ponte. Secondo i ricorrenti, anche la rotonda stradale sottostante può analogamente essere costitutiva di una violazione della LPAc.  
 
5.2. Nell'ambito della causa connessa 1C_338/2024, con sentenza pronunciata in data odierna, questa Corte ha rilevato che la pista ciclopedonale, che secondo la Corte cantonale deve essere valutata quale elemento ulteriore, rimane completamente sulla sponda ovest del fiume Cassarate dopo avere percorso un tratto semicircolare mediante la passerella sopraelevata che segue l'andamento dell'anello della rotatoria. L'attraversamento del fiume avviene infatti più a sud, nel punto in cui la pista ciclabile si biforca in due tracciati. La passerella ciclopedonale, sopraelevata rispetto alla rotatoria, è larga 3,5 m e non coincide esattamente con l'anello stradale sottostante. Essa comporta una copertura supplementare del corso d'acqua rispetto a quella determinata dalla rotatoria. Non essendo destinata ad attraversare il fiume Cassarate, la passerella ciclopedonale non costituisce un passaggio di una via di comunicazione giusta l'art. 38 cpv. 2 lett. b LPAc (sentenza 1C_338/2024, citata, consid. 5.5.3).  
Nel citato giudizio, il Tribunale federale ha inoltre rilevato che, con riferimento alla rotatoria sul fiume Cassarate, la Corte cantonale non ha esaminato compiutamente l'adempimento dei presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 38 cpv. 2 lett. b LPAc (sentenza 1C_338/2024, citata, consid. 5.5.1 e 5.5.2). Al riguardo, può essere qui rinviato ai considerandi di tale giudizio (segnatamente al considerando n. 5), la censura ricorsuale relativa alla conformità della passerella ciclopedonale alla LPAc essendo pertanto fondata. 
 
5.3. In tali circostanze, le ulteriori censure relative alla passerella ciclopedonale, concernenti in particolare il rispetto del principio di proporzionalità, il differimento della sua realizzazione e la sua economicità, non devono essere esaminate in questa sede.  
 
6.  
 
6.1. I ricorrenti contestano poi il progettato allargamento della carreggiata di via Sonvico, ritenendolo lesivo del principio di proporzionalità. Lamentano essenzialmente la soppressione dei posteggi esistenti sul fondo, per il cui mantenimento i loro interessi privati sarebbero prevalenti. Adducono che non sarebbe necessario sacrificare il loro fondo e che la larghezza del campo stradale potrebbe essere ristretta, siccome la strada (via Sonvico) sboccherebbe comunque su una rotatoria e sul tracciato della galleria Vedeggio-Cassarate a due sole corsie. Secondo i ricorrenti, l'ampliamento della carreggiata potrebbe comunque essere eseguito sul lato opposto della stessa, intaccando fondi altrui. Criticano inoltre la progettata alberatura centrale di via Sonvico, adducendo che non sarebbe indispensabile e che peggiorerebbe l'accesso al loro fondo. Sostengono altresì che la realizzazione dell'allargamento di via Sonvico potrebbe essere differita.  
 
6.2. Con queste argomentazioni, i ricorrenti non si confrontano puntualmente con il considerando n. 9 della sentenza impugnata e non sostanziano una violazione del diritto né un accertamento arbitrario dei fatti con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Anche dinanzi al Tribunale federale, come già rilevato dalla Corte cantonale con riferimento al ricorso in quella sede, i ricorrenti non si confrontano con gli atti del progetto stradale, segnatamente con il documento "Determinazione del traffico e verifiche di capacità", del 14 giugno 2017, che esamina la situazione del traffico mediante simulazioni dinamiche all'orizzonte 2030. Quanto alla prevista alberatura, la Corte cantonale ha esposto le ragioni per cui essa si giustificava, concludendo altresì che l'arredo verde assicurava un inserimento ordinato ed armonioso dell'impianto nel paesaggio, in conformità con l'art. 104 cpv. 2 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). I ricorrenti non fanno valere un'applicazione manifestamente insostenibile di questa disposizione. Laddove sostengono che l'allargamento di via Sonvico potrebbe essere differito alla fine dei lavori di costruzione, i ricorrenti disattendono che la Corte cantonale ha accertato che la scelta di iniziare i lavori collegando l'uscita della galleria Vedeggio-Cassarate a via Sonvico mira a garantire il funzionamento dell'intero sistema viario, attualmente organizzato in modo provvisorio. Non censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, questo accertamento è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nelle esposte circostanze, limitandosi essenzialmente ad addurre generiche soluzioni alternative, i ricorrenti non sostanziano una violazione del diritto. Le censure risultano perciò inammissibili e non devono essere vagliate oltre.  
 
7.  
 
7.1. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati alla Corte cantonale per un nuovo giudizio.  
 
7.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dei Comuni interessati (art. 66 cpv. 4 LTF). Essi sono tenuti a versare ai ricorrenti un'indennità a titolo di ripetibili di questa sede, il cui ammontare tiene conto della parziale soccombenza dei ricorrenti (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata il 30 aprile 2024 dal Tribunale cantonale amministrativo è annullata. La causa gli viene rinviata per un nuovo giudizio. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
I Comuni di Canobbio, di Lugano e di Porza rifonderanno in solido ai ricorrenti un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Dipartimento del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale dell'ambiente e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2025 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni