Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_355/2025
Sentenza del 27 giugno 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Giudice presidente,
Müller, Merz,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Dr. Pascal Frischkopf,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti d'America,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RH.2025.11).
Fatti:
A.
Con domanda di arresto provvisorio del 15 aprile 2025, il Ministero della giustizia degli Stati Uniti d'America ha chiesto l'arresto ai fini di estradizione di A.________, cittadino americano e lussemburghese, per un procedimento penale nei suoi confronti per reati di cospirazione e corruzione di fondi federali.
B.
Il 13 maggio 2025 l'interessato è stato arrestato in Ticino sulla base di un'ordinanza di arresto provvisorio emanata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) l'8 maggio 2025. Il 13 maggio seguente l'UFG ha trasmesso al Ministero pubblico ticinese l'ordine di arresto ai fini di estradizione. L'interessato lo ha impugnato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), chiedendo la scarcerazione, subordinatamente l'adozione di misure sostitutive. Con decisione del 10 giugno 2025, la CRP ha respinto il ricorso.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di revocare l'ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il 13 maggio 2025 dall'UFG, e la scarcerazione immediata, subordinatamente di adottare determinate misure sostitutive.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Nelle sue conclusioni il ricorrente, assistito da un legale, si limita a chiedere unicamente la revoca dell'ordine di arresto ai fini estradizionali emanato dall'UFG, pronuncia che non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF), nonché l'adozione di misure sostitutive alla carcerazione. Egli non postula per contro l'annullamento della sentenza del 10 giugno 2025 della CRP, unico giudizio impugnabile che, a causa del cosiddetto effetto devolutivo (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2), può essere oggetto del presente ricorso. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile (sentenza 1C_654/2023 dell'11 dicembre 2023 consid. 1.2 e rinvio). Il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per altri motivi.
1.3. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è infatti ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, una decisione incidentale sulla carcerazione in vista di estradizione (art. 93 cpv. 2 LTF) e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. Il ricorrente si limita in sostanza a criticare l'ordine di arresto in vista d'estradizione emanato dall'UFG ma, disattendendo il suo obbligo di motivazione ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), non si confronta con i diversi motivi posti a fondamento della decisione della CRP, secondo cui gran parte delle sue censure sono premature. L'istanza precedente ha infatti applicato l'art. 51 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), secondo il quale se l'estradizione non è manifestamente inammissibile, la carcerazione è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura. Ha ricordato che in questo stadio della procedura essa non deve esaminare il merito dell'estradizione, dovendosi esprimere soltanto sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione e la sua fondatezza devono infatti essere addotte esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria, visto che la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola durante tutta la procedura, mentre la scarcerazione rimane l'eccezione, in particolare quando la Svizzera, come nella fattispecie, è legata allo Stato richiedente da un trattato di estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6aed. 2024, n. 426; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 1 ad art. 51).
2.2. L'istanza precedente ha stabilito che nella fattispecie non sono adempiute le eccezioni previste dall'art. 47 cpv. 1 AIMP per annullare l'ordine di arresto, in particolare qualora la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrebbe all'estradizione né comprometterebbe l'istruzione penale (lett. a). Ha accertato che il ricorrente è arrivato in Svizzera con la famiglia nel 2016 e che attualmente è al beneficio di un permesso B, dopo aver vissuto dapprima negli Stati Uniti fino al 1995 ed essersi stabilito poi in Lussemburgo nel 2001, dove ha vissuto per 15 anni e ottenuto il passaporto lussemburghese. La CRP ha fondato il rifiuto di scarcerazione fondandosi sulla prassi vigente relativa al pericolo di fuga, compiutamente illustrata e con la quale il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta del tutto. Né egli critica il diniego di sostituire la carcerazione con il deposito di una cauzione, ritenuto che non ha fornito indicazioni concrete sul suo reddito e la sua sostanza. Anche al riguardo egli non sostiene e ancor meno dimostra che l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi.
2.3. Il ricorrente, richiamando l'art. 7 cpv. 1 AIMP, secondo cui, salvo che vi acconsenta per scritto, nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali, accenna in maniera generica al fatto che l'esclusione da parte di tale norma di cittadini di Stati terzi, costituirebbe una disparità di trattamento, lesiva del loro diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione europea. Con questo assunto egli non dimostra tuttavia che l'estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.
Il ricorrente rimprovera alla CRP di non essersi compiutamente espressa su tale critica, ritenendola prematura come quelle relative alla pretesa carente motivazione dell'ordine di arresto, all'imprecisione delle accuse mosse nei suoi confronti, all'asserita lesione dei suoi diritti di difesa, all'adempimento del requisito della doppia punibilità e ai dubbi sulla competenza delle autorità statunitensi a perseguirlo. Egli non dimostra tuttavia che in tali ambiti l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante giurisprudenza (sul tema vedi GIACOMO RESPINI, La procedura d'estradizione: promemoria per l'avvocato, in: RtiD II 2024 pag. 353 segg., n. 4.3 pag. 363 segg.). D'altra parte al riguardo egli si limita in larga misura a rinviare, in maniera inammissibile visto che la motivazione delle censure dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 143 V 19 consid. 2.2), al reclamo presentato alla CRP. Non si è quindi in presenza di un caso di principio che giustificherebbe, eccezionalmente, l'intervento del Tribunale federale.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni.
Losanna, 27 giugno 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri