Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_359/2025
Sentenza del 1° dicembre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Merz,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Municipio di Faido, piazza Stefano Franscini 1, 6760 Faido,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Area del supporto e del coordinamento, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Progetto stradale comunale relativo alla formazione di una nuova piazza di giro,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 20 maggio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 52.2023.459).
Fatti:
A.
Il piano regolatore del Comune di Faido, sezione di Faido, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decisione del 22 settembre 2021, prevede che il fondo stradale part. vvv (via www) sia destinato a strada di servizio e che al termine della strada sia realizzata una piazza di giro. La superficie della piazza di giro si estende parzialmente sui fondi part. xxx e yyy, edificati e di proprietà di A.________ e B.________.
B.
Il Municipio di Faido ha pubblicato, dal 21 gennaio al 19 febbraio 2022, il progetto stradale comunale concernente la realizzazione della nuova piazza di giro al termine della suddetta strada di servizio. Il progetto prevede la rimozione dell'attuale bordura di delimitazione sui fondi part. xxx e yyy e la pavimentazione della superficie destinata all'impianto stradale, nonché la modifica del raggio di curvatura ed alcuni interventi di muratura in corrispondenza del fondo part. zzz, nell'angolo sud-ovest del piazzale. Il progetto stradale contempla inoltre l'espropriazione definitiva di 37 m2 del fondo part. xxx e di 18 m2 del fondo part. yyy.
C.
Entro il termine di pubblicazione, il 19 febbraio 2022, A.________ e B.________ hanno presentato un'opposizione al progetto stradale. Acquisito l'avviso favorevole dell'autorità cantonale, il Municipio di Faido lo ha approvato con decisione del 22 marzo 2022, respingendo contestualmente la predetta opposizione. La decisione municipale è stata confermata l'8 novembre 2023 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adito dai proprietari.
D.
Con sentenza del 20 maggio 2025, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la risoluzione governativa.
E.
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di annullare contestualmente
"l'ordinanza del 18 gennaio 2022" con cui il Municipio di Faido ha disposto la pubblicazione del progetto stradale. In via subordinata, postulano la condanna del Comune al pagamento di un'indennità di fr. 64'500.-- per l'espropriazione parziale dei loro fondi e alla realizzazione di tre posteggi quale prestazione in natura. Chiedono altresì che le spese processuali siano addossate al Comune. I ricorrenti fanno valere la violazione del diritto cantonale e del diritto federale.
F.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti sul merito del gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito di progetto stradale, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione dei ricorrenti, proprietari di fondi che sono colpiti dal progetto litigioso, è data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.
2.
2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid.1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, i ricorrenti possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. I ricorrenti possono quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5). Anche l'applicazione del diritto cantonale è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Le censure sollevate al riguardo, così come quelle di violazione dei diritti costituzionali, devono quindi adempiere le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 329 consid. 2.3).
2.2. Nella misura in cui i ricorrenti criticano in modo generale la sentenza impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. In particolare, l'esposto dei fatti e dell'iter procedurale (da pag. 3 a pag. 6 del ricorso) non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 1C_30/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 2.2 e rinvio). Il ricorso è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti invocano una serie di diritti fondamentali, quali il diritto di essere sentito, il divieto dell'arbitrio e la garanzia della proprietà, senza tuttavia motivare le relative censure in modo conforme alle esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
I ricorrenti richiamano inoltre il principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.). Fatto salvo il significato particolare che assume nel diritto penale e in quello fiscale, esso non costituisce però un diritto costituzionale individuale, ma un principio costituzionale la cui violazione non può essere invocata separatamente, bensì soltanto in relazione, in particolare, con il principio della separazione dei poteri, con il divieto dell'arbitrio o con un diritto fondamentale specifico (DTF 149 I 329 consid. 6.2; 140 I 381 consid. 4.4; 136 I 241 consid. 2.5). Nella misura in cui si appellano al suddetto principio essenzialmente per fare valere l'inadeguatezza del progetto stradale litigioso, i ricorrenti non sostanziano l'arbitrarietà del giudizio impugnato, né rendono seriamente verosimile una violazione dell'art. 5 Cost.
2.3. Soltanto la sentenza dell'ultima istanza può essere oggetto dell'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Nella misura in cui i ricorrenti espongono argomentazioni ricorsuali concernenti le procedure dinanzi all'esecutivo comunale e al Consiglio di Stato, il gravame è inammissibile. In particolare, sono inammissibili le critiche rivolte contro la disposizione municipale di pubblicare il progetto stradale e contro la decisione del 22 marzo 2022 del Municipio di approvazione del progetto.
3.
3.1. I ricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 27 cpv. 2 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). Lamentano il fatto che l'autorità comunale non avrebbe comunicato loro l'avviso di pubblicazione del piano regolatore comunale, sul quale si fonda il progetto stradale litigioso. Sostengono che non avrebbero quindi potuto impugnare il piano regolatore prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Stato. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la piazza di giro prevista nel piano regolatore colpiva in modo specifico i loro fondi. Rimproverano quindi alla Corte cantonale di avere rifiutato a torto un esame del piano regolatore nell'ambito del ricorso contro il progetto stradale.
3.2. Secondo la giurisprudenza, un piano di utilizzazione è trattato sotto il punto di vista procedurale come una decisione e può quindi essere contestato solo al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, sollevata pregiudizialmente in occasione di un'applicazione concreta, come è il caso per il rilascio della licenza edilizia, può avvenire solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato non poteva rendersi conto, al momento dell'adozione del piano, della limitazione impostagli, quando la procedura non gli aveva offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti o quando le circostanze sono notevolmente mutate dall'adozione del piano, in modo tale che lo stesso potrebbe essere divenuto illegale e che l'interesse al suo riesame o al suo adattamento prevale sugli interessi opposti alla sicurezza giuridica e alla stabilità del piano (cfr. art. 21 cpv. 2 LPT [RS 700]; DTF 148 II 417 consid. 3.3; 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1).
3.3.
3.3.1. I ricorrenti rimettono in discussione la pianificazione stradale prevista dal piano regolatore, adducendo in sostanza ch'essi non avrebbero potuto tutelare adeguatamente i loro diritti in tale procedura, siccome il Municipio non avrebbe inviato loro un avviso personale prima della pubblicazione del piano regolatore.
3.3.2. L'art. 27 cpv. 2 LST, nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, prevede che il Municipio pubblica il piano regolatore per un periodo di trenta giorni previo avviso, trasmesso anche tramite lettera semplice ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti. Secondo l'art. 36 cpv. 3 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, la pubblicazione del piano regolatore è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani. Il cpv. 4 di questa norma precisa che sono provvedimenti ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LST i dezonamenti, i vincoli d'espropriazione, la forte limitazione dell'uso del suolo. Nel tenore previgente, l'art. 27 cpv. 2 vLST prevedeva che il Municipio pubblica il piano regolatore, previo avviso anche personale ai proprietari, per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale. L'art. 36 cpv. 3 vRLST precisava nondimeno che la pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani; l'avviso personale ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti (dezonamento, vincolo d'espropriazione, forte limitazione dell'uso del suolo) avviene per lettera semplice (cfr., sulla portata di queste disposizioni, la sentenza 1C_200/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 2 e 3).
3.3.3. Premesso che i ricorrenti non fanno valere l'applicazione arbitraria delle citate disposizioni del diritto cantonale, non risulta ch'essi abbiano addotto dinanzi alle precedenti istanze l'esistenza di vizi nell'ambito della pubblicazione del piano regolatore comunale sotto il profilo della LST. Statuendo sul ricorso dei ricorrenti contro la decisione municipale di approvazione del progetto stradale, il Consiglio di Stato non si è pronunciato su asserite contestazioni relative alle modalità di pubblicazione del piano regolatore vigente. Nel successivo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, i ricorrenti non hanno rimproverato al Consiglio di Stato di avere omesso di pronunciarsi su una censura in tal senso, né hanno censurato la violazione degli art. 27 cpv. 2 LST e 36 RLST. In tale gravame, non hanno in particolare preteso che la pubblicazione della revisione del piano regolatore non fosse stata loro nota. Essi hanno per contro essenzialmente lamentato la mancata comunicazione personale di un avviso degli atti della pubblicazione ai sensi dell'art. 20 segg. della legge ticinese di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Tuttavia, la pubblicazione disciplinata dalla Lespr non concerne il piano regolatore, bensì gli atti relativi all'attuazione dell'opera di interesse pubblico per la quale era dato al Comune il diritto di espropriazione (art. 20 Lespr), ossia il progetto dell'impianto che deve essere concretamente realizzato. Al riguardo, il Municipio ha comunicato personalmente ai ricorrenti l'avviso di pubblicazione del progetto stradale comunale per la formazione della nuova piazza di giro (cfr. art. 16 cpv. 2, art. 18 segg. e art. 31 segg. della legge ticinese sulle strade del 23 marzo 1983 [Lstr; RL 725.100]). Invocando per la prima volta dinanzi al Tribunale federale il mancato invio di un avviso personale secondo l'art. 27 cpv. 2 LST, relativo alla pubblicazione del piano regolatore, i ricorrenti disattendono il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), che imponeva loro, se del caso, di fare valere innanzitutto dinanzi alle istanze cantonali tale contestazione (DTF 143 V 66 consid. 4.3 e rinvii). Omettono inoltre di considerare che all'avviso personale spetta unicamente una funzione ausiliare e subordinata, di semplice completazione della pubblicazione del piano, incombendo ai proprietari fondiari il compito di interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi (sentenze 1C_497/2025 del 6 novembre 2025 consid. 4.3.3; 1C_200/2022, citata, consid. 2.3 con riferimento al saggio dottrinale di RAFFAELLO BALERNA, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., n. 35 e 36 pag. 217 seg.). In tali circostanze, posto che l'esistenza della procedura della revisione del piano regolatore era nota ai ricorrenti, spettava loro vigilare sulla situazione giuridica dei loro fondi e, dandosene il caso, impugnare l'adozione del piano regolatore prestando attenzione al periodo di pubblicazione.
Laddove richiamano poi la garanzia del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), i ricorrenti disattendono che il diritto federale esige unicamente la pubblicazione dei piani regolatori: non impone un avviso personale ai proprietari fondiari interessati (art. 33 LPT; DTF 135 II 286 consid. 5.3; sentenza 1C_200/2022, citata, consid. 3.2 e riferimenti).
3.4. I ricorrenti sostengono che, in concreto, sarebbero in ogni caso adempiute le condizioni per un riesame del piano regolatore. Si limitano tuttavia a rimproverare alla Corte cantonale di non avere verificato, nell'ambito della procedura concernente il progetto stradale comunale in esame, l'esistenza di tali condizioni. Non spiegano tuttavia, né dimostrano, per quali ragioni nella fattispecie sarebbero realizzati i citati requisiti posti dalla giurisprudenza per un controllo pregiudiziale del piano regolatore (cfr. consid. 3.2). Limitandosi in sostanza a richiamare i predetti argomenti relativi alla mancata comunicazione di un avviso personale giusta l'art. 27 cpv. 2 LST, alla pubblicazione del piano regolatore e al loro diritto di essere sentiti, i ricorrenti non rendono verosimile la sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza per procedere a un riesame del piano regolatore nella presente causa. Non invocano in particolare un cambiamento notevole delle circostanze.
3.5. Per il resto, i ricorrenti riconoscono che la Corte cantonale ha rettamente applicato l'art. 33 Lstr, secondo cui, nell'ambito della procedura volta all'approvazione del progetto stradale comunale, non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l'approvazione dei piani regolatori, ed in particolare sulla pubblica utilità. Ciò premesso, come già dinanzi alla Corte cantonale, in questa sede i ricorrenti non sostengono che il progetto stradale non sarebbe conforme al contenuto del piano regolatore comunale. Lamentando in modo generico l'inadeguatezza della piazza di giro progettata, i ricorrenti non sostanziano una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Non censurano in particolare l'applicazione manifestamente insostenibile, e pertanto arbitraria, di specifiche disposizioni del diritto cantonale. Disattendono altresì che, trattandosi di un progetto stradale comunale, la censura di inadeguatezza è stata ritenuta inammissibile dalla Corte cantonale, il cui potere di esame non si estendeva ad un esame di tale ampiezza. Su quest'ultimo punto, i ricorrenti non fanno valere la violazione dell'art. 69 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), che limita la censura di inadeguatezza nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo ai casi previsti dalla legge.
4.
Criticando la mancanza di un interesse pubblico alla base della restrizione della loro proprietà, i ricorrenti rimettono sostanzialmente in discussione la pianificazione dell'impianto stradale, ciò che, come si è detto, essi non sono abilitati a fare (art. 33 cpv. 1 Lstr). Laddove contestano poi la proporzionalità del provvedimento, i ricorrenti non considerano che la Corte cantonale ha accertato come l'accesso ai loro fondi e la possibilità di parcheggio non vengono impediti dal progetto stradale, tant'è che hanno proposto una soluzione per la sosta dei loro veicoli. I ricorrenti non censurano d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF questo accertamento, che è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Quanto alla questione dei costi legati alla perdita dei posteggi esistenti, essa rientra semmai nella fissazione dell'indennità espropriativa (cfr. consid. 5).
5.
I ricorrenti contestano l'indennità espropriativa offerta dal Comune (fr. 14'300.--) per l'espropriazione della superficie di 55 m2 dei loro fondi. Chiedono di aumentarla a fr. 64'500.--. Essi disattendono tuttavia che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la procedura di stima dinanzi al Tribunale di espropriazione in applicazione della Lespr dovrà essere eseguita soltanto dopo la conclusione della procedura di approvazione del progetto stradale (art. 26 Lstr). La censura esula quindi dall'oggetto del presente litigio e non deve essere esaminata in questa sede.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Faido, al Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° dicembre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Gadoni