Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_374/2024  
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2025  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Haag, Presidente, 
Kneubühler, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. A.B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Municipio di Onsernone, 6662 Russo, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rimozione di opere di cinta, pergole e pali in legno, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2024 
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2023.476). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.A.________ e A.B.________ sono comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno dei fondi n. 369 (714 m2) e n. 373 di Onsernone, sezione di Mosogno, ubicati in località Barion. I fondi, separati tra loro da un sentiero (particella n. 372), sono attribuiti dal vigente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato il 13 novembre 1991 (risoluzione n. 9324), alla zona agricola protetta. Nel 2017 è stato accertato che i comproprietari avevano posato, senza permesso, una recinzione su tutto il confine del fondo n. 369. Preso conoscenza dell'abuso edilizio, il 4 maggio 2017 il Municipio ha ordinato loro l'immediata sospensione dei lavori, invitandoli a presentare una domanda di costruzione a posteriori, decisione confermata il 15 novembre 2017 dal Consiglio di Stato. Il 1° febbraio 2018 gli interessati hanno inoltrato una domanda per la sistemazione di un orto/giardino e per la posa lungo il confine dello stesso di una recinzione con reticolo di metallo e pali metallici per proteggerlo dagli animali selvatici, precisando di esercitare un'attività agricola a titolo di hobby. La domanda è stata avversata dai vicini. 
 
B.  
I servizi generali del Dipartimento del territorio e la Sezione agricoltura hanno preavvisato negativamente la domanda visto il carattere ricreativo dell'attività dei richiedenti e l'assenza del presupposto dell'ubicazione vincolata. Il 21 novembre 2018 il Municipio ha negato il permesso, decisione confermata il 6 novembre 2019 (n. 5542) dal Consiglio di Stato. Adito dagli istanti, con giudizio del 16 aprile 2021 (inc. 52.2019.638) il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, nel senso di confermare la decisione municipale riguardo al diniego della licenza edilizia per la recinzione; l'ha invece annullata per il resto, ritornando gli atti al Municipio affinché completi la domanda, raccolga un nuovo avviso cantonale e si pronunci nuovamente sugli altri interventi eseguiti dagli insorgenti (posa di arnie, tubi, teloni, ecc.). Con sentenza 1C_300/2021 dell'8 febbraio 2023 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato contro quella decisione dai comproprietari. 
 
C.  
Nel mese di aprile 2023, l'Ufficio tecnico comunale ha esperito un sopralluogo sul fondo n. 369, le cui risultanze sono confluite nel rapporto del 18 aprile 2023, corredato di materiale fotografico, da cui risulta che i proprietari, oltre alla recinzione posta lungo il confine del fondo (in parte composta da una recinzione elettrica con paletti in plastica) e le arnie, hanno posato delle pergole formate da pali in legno e ulteriori pali con travi/pali disposti orizzontalmente. 
Adita dal Municipio, il 26 maggio 2023, l'Autorità dipartimentale ha emesso il necessario avviso ai sensi dell'art. 47 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Ha avallato la proposta municipale di rimuovere tutte le opere di cinta, compresi i sostegni e i montanti, in plastica o in ferro, sul fondo n. 369. Per quanto concerne la rimozione delle pergole, dei pali in legno con le travi disposte orizzontalmente e di tutte le opere di cinta sul fondo n. 373, essa ha osservato che per tali opere il Municipio non aveva chiesto l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori, rinunciandovi visto l'evidente contrasto di tali opere con le norme applicabili fuori della zona edificabile. 
Con decisione del 12 giugno 2023 il Municipio ha quindi intimato ai comproprietari il seguente ordine: 
 
"1. Ai signori A.A.________ e A.B.________, Basilea: 
a. la rimozione di tutte le opere di cinta, compresi i sostegni e i montanti sia es si in plastica o in ferro, sul fondo n. 369 RFD Onsernone, sezione Mos ogno, 
b. la rimozione di tutte le pergole in legno, nonché di tutti | pali in legno con le travi disposte orizzontalmente a collegamento o da supporto, sul fondo n. 369 RFD Onsernone, sezione Mosogno, 
c. la rimozione di tutte le opere di cinta, compresi i sostegni e i montanti siano es si in plastica o in ferro, sul fondo n. 373 RFD Onsernone, sezione Mos ogno. 
2. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere portati a termine entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. In caso di inadempienza, vi provvederà il Comune a spese degli obbligati. 
3. Il presente ordine è impartito sotto la comminatoria dell'art. 292 CPS (...)." 
 
D.  
Con decisione del 22 novembre 2023, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame interposto dai comproprietari contro l'ordine municipale. Lo ha annullato limitatamente alla lett. c del dispositivo n. 1. Adito dagli interessati, con sentenza del 21 maggio 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
E.  
Avverso questa decisione A.A.________ e A.B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullare l'ordine di sospensione dei lavori e quello di demolizione, rispettivamente di rinviare la causa al Comune affinché discuta con loro una soluzione concreta. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
Il 16 dicembre 2024 i ricorrenti hanno inoltrato, spontaneamente, fotografie attuali del loro fondo e ulteriori atti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.  
 
1.3. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente (art. 42 cpv. 1 LTF), in lingua tedesca. Non vi sono comunque motivi per scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.4. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale, che il Tribunale federale applica d'ufficio ed esamina liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.1; 150 I 154 consid. 2.1), e che comprende, tra l'altro, i diritti di natura costituzionale come pure i diritti costituzionali cantonali (art. 95 lett. a-c LTF).  
 
1.5. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse argomentazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali (buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1).  
 
2.  
Come rettamente stabilito dalla Corte cantonale, oggetto del giudizio è unicamente la decisione municipale del 12 giugno 2023 che ordina la rimozione delle opere di cinta, delle pergole e dei pali in legno sul fondo n. 369. Dall'oggetto del litigio esulano quindi le opere che sarebbero state realizzate sul mappale n. 373. Nella misura in cui i ricorrenti si esprimono al riguardo, il ricorso è quindi inammissibile. 
 
3.  
 
3.1. Come già nell'ambito della precedente vertenza (causa 1C_300/2023, citata), il ricorso è imperniato in sostanza nell'affermare che le recinzioni litigiose sarebbero necessarie per proteggere l'orto dei ricorrenti e i relativi raccolti da animali selvatici e da pascolo.  
 
3.2. I ricorrenti insistono, in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva, nell'affermare che le opere litigiose costituirebbero lavori non soggetti a licenza, richiamando al riguardo l'art. 3 cpv. 1 lett. g RLE, secondo cui la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo non sono soggetti a licenza edilizia. Ora, come già stabilito nella precedente sentenza 1C_300/2021, citata, (consid. 2.4.1) e quindi noto ai ricorrenti, l'invocata norma cantonale si riferisce evidentemente solo alle costruzioni situate all'interno della zona edificabile, e non quelle al di fuori della stessa, disciplinate di massima dal diritto federale, dove sono ubicate le opere da loro abusivamente realizzate. Contrariamente all'assunto ricorsuale, gli interventi edilizi in esame sono chiaramente soggetti all'obbligo di ottenere un'autorizzazione. Edifici o impianti sono infatti tutte quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente saldo e atte a influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli per l'ambiente. L'obbligo autorizzativo deve permettere infatti all'autorità di esaminare il progetto di costruzione, con riferimento al suo influsso esterno e prima ch'esso sia realizzato, in rapporto alla sua conciliabilità con l'ordinamento pianificatorio delle utilizzazioni, risultando, contrariamente all'assunto ricorsuale, irrilevanti i termini utilizzati, a livello cantonale per definire costruzioni e impianti (DTF 123 II 256 consid. 3; sentenza 1C_309/2023 del 9 luglio 2024 consid. 3.3).  
 
3.3. La Corte cantonale ha infatti ribadito, rettamente, che per gli interventi fuori delle zone edificabili è applicabile la normativa federale, che presuppone la necessità di un'autorizzazione. Ha rilevato che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura (art. 16a LPT). Ha sottolineato che l'art. 34 cpv. 5 OPT dispone che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata, come nella fattispecie, a titolo ricreativo, non sono considerati conformi alla zona agricola. Ha accertato quindi, a ragione, che anche nel caso in esame, come in quello precedente (sentenza 1C_330/2021, citata, consid. 2.2-2.4), la recinzione litigiosa costituisce un impianto. Le generiche critiche ricorsuali al riguardo non mutano tale esito.  
 
4.  
 
4.1. L'istanza precedente ha osservato che giusta l'art. 43 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza edilizia a posteriori. Al riguardo ha osservato che, conformemente al principio di economia processuale e al divieto del formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile. Ha ritenuto che, nella fattispecie, queste condizioni sono adempiute.  
 
4.2. Ha aggiunto che, di massima, l'autorità che ha accertato la violazione materiale di un'opera edilizia nell'ambito di un procedimento sfociato in un diniego del permesso cresciuto in giudicato non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito di una procedura di demolizione. La decisione è di principio vincolante (cfr. MAGDALENA RUOSS FIERZ, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, 1999, pag. 111 e segg.). Ha ricordato che questa regola trova tuttavia un'eccezione quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili, con buona probabilità, di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame, rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso. In questi casi, in applicazione del principio della proporzionalità, si giustifica la sospensione della procedura di demolizione.  
 
4.3. I giudici cantonali hanno stabilito che, nella fattispecie, l'illegittimità materiale di recinzioni è stata accertata in ultima istanza con la sentenza 1C_300/2021, citata. Hanno accertato che dall'emanazione della decisione municipale non vi sono state modifiche di fatto o di diritto suscettibili con buona probabilità di legalizzare le opere litigiose. Hanno ritenuto che, in particolare, il fatto che ora la recinzione sia, in parte, costituita da una cinta elettrica, sorretta da montanti di plastica, è irrilevante dato che ciò non è suscettibile di mutare sostanzialmente il carattere stabile e permanente della stessa. Ne hanno concluso che l'illegalità materiale della recinzione lungo il confine del fondo n. 369 e le pergole nonché gli ulteriori pali in legno non può essere rimessa in discussione. Hanno quindi stabilito che queste opere, illegali, possono essere oggetto di un ordine di demolizione. I ricorrenti non dimostrano che questa conclusione, peraltro corretta, sarebbe lesiva del diritto.  
 
4.4. Certo, riguardo alle pergole e agli altri pali in legno, la Corte cantonale ha osservato che le istanze precedenti hanno ritenuto che queste opere si ponessero in palese e insanabile contrasto con il diritto materiale e che non sarebbe quindi stato necessario esperire una procedura di rilascio del permesso a posteriori prima di ordinarne il ripristino. Essa ha tutelato tale agire, ossia l'adozione di misure di ripristino in assenza di una previa procedura in sanatoria.  
Il Tribunale cantonale amministrativo ha infatti considerato che, viste le specificità del caso in esame, dopo l'emanazione della sentenza 1C_300/2021, citata, per i ricorrenti era manifesto che l'installazione di una recinzione, simile alla prima e per lo stesso scopo, nonché delle pergole era illegale e manifestamente lesiva del diritto materiale. Ne ha concluso che un rinvio dell'incarto al Comune per richiedere ai ricorrenti di inoltrare una domanda di autorizzazione in sanatoria, istanza chiaramente votata all'insuccesso, poteva in via del tutto eccezionale essere tralasciata. 
 
4.5. Al riguardo occorre rilevare che, effettivamente, nella fattispecie un rinvio della causa al Comune costituirebbe un esercizio infruttuoso, comportante soltanto una vana formalità e un inutile prolungamento della procedura che dura ormai da anni (cd. "formalistischer Leerlauf"; cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 e rinvii; sentenze 8C_140/2025 del 3 luglio 2025 consid. 3.1 e 9C_608/2022 del 13 novembre 2023 consid. 5.2.1 non pubblicato in DFT 150 II 40). I ricorrenti non criticano di per sé la soluzione adottata dalla Corte cantonale e non tentano di spiegare quale vantaggio pratico e degno di protezione trarrebbero dall'annullamento dell'impugnata decisione su questo punto (DTF 142 II 80 consid. 1.4.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; sentenza 1C_602/2021 del 19 settembre 2023 consid. 3.1 in fine). L'autorità comunale sarebbe infatti tenuta a fondare la sua decisione sulla domanda in sanatoria sui considerandi sviluppati dal Tribunale federale nella sentenza 1C_300/2021j, citata, ritenuto che si tratta in sostanza della stessa fattispecie. D'altra parte la Corte cantonale ha applicato con pieno potere cognitivo e correttamente il diritto federale, accertando l'illegalità delle citate opere nell'ambito della procedura di ripristino. Giova sottolineare nondimeno che in futuro il Comune dovrà applicare rigorosamente le procedure previste dalle normative comunali e cantonali.  
 
5.  
 
5.1. Nel merito, l'istanza precedente ha stabilito infatti che le controverse opere non possono e non potessero essere autorizzate a posteriori, essendo finalizzate, come quelle precedenti, a un'attività ricreativa, motivo per cui non possono essere oggetto di un permesso ordinario (art. 34 cpv. 5 OPT; RS 700.1). Per lo stesso motivo, non può essere ammesso neppure un caso di ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LAT).  
 
5.2. Le censure ricorsuali dirette contro l'illegalità delle opere litigiose sono in sostanza identiche a quelle addotte nell'ambito della precedente causa, alla quale per brevità, si può rinviare (sulla necessità di un'autorizzazione edilizia vedi consid. 2.2; sul fatto che le opere litigiose costituiscono un impianto vedi consid. 2.4; sull'inapplicabilità dell'art. 3 cpv. 1 lett. g RLE vedi consid. 2.4.1; sulla produzione tardiva di fotografie vedi consid. 2.4.2; sull'attività agricola a scopo di svago vedi consid. 2.5; sull'applicazione degli art. 34 cpv. 5 e 24e cpv. 4 LPT relativi alla tenuta di animali a scopo di hobby vedi consid. 2.6 e 2.7; sull'assenza dell'ubicazione vincolata vedi consid. 2.8; sulla mancata necessità di procedere a un controllo pregiudiziale del piano regolatore vedi consid. 3.1; infine, sul fatto, ininfluente, che l'orto si trova nelle vicinanze del nucleo del paese vedi consid. 3.2).  
 
5.3. L'istanza precedente ha ritenuto che l'avversato ordine di demolizione rispetta il principio di proporzionalità. Ha ricordato, richiamando la giurisprudenza con la quale i ricorrenti non si confrontano del tutto, che si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 Il 21 consid. 6; sentenza 1C_645/2023 del 10 dicembre 2024 consid. 4.2). Ha osservato che la proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'interessato e, dall'altro, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini. Ha sottolineato che chi, come nel caso in esame, pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4).  
 
5.4. La Corte cantonale ha rilevato, rettamente, che nella fattispecie gli interventi che i ricorrenti hanno realizzato senza permesso non sono affatto di trascurabile importanza. Tutte le opere litigiose si pongono infatti in chiaro contrasto con uno dei principi cardine della pianificazione del territorio, segnatamente quello della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (art. 1 cpv. 1 LPT; DTF 147 II 309 consid. 5.5 e rinvii). Alla loro rimozione e al ripristino dello stato naturale del terreno sussiste quindi un importante interesse pubblico. Ha ritenuto che il provvedimento risulta inoltre essere l'unica misura idonea e necessaria per ristabilire la legalità e ch'esso non pone particolari problemi d'ordine tecnico, trattandosi di materiale facilmente amovibile. Ne ha concluso che l'interesse pubblico a eliminare le opere in oggetto, di dimensioni e conformazione tutt'altro che trascurabili, ubicate fuori della zona edificabile, prevale chiaramente sull'interesse privato dei ricorrenti a conservarle per ragioni meramente economiche. Ha stabilito che la recinzione non risulta indispensabile per proteggere il fondo dall'incursione di animali selvatici e da pascolo, sul quale non viene esercitata alcuna attività agricola ai sensi dell'art. 16a LPT, accennando al fatto che sarebbe tutt'al più ammissibile l'installazione di un semplice pastore elettrico attorno allo scorporo di terreno coltivato ad orto (sentenza 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 4.2). Di principio, in effetti, fuori della zona edificabile occorre rinunciare alla posa di opere di cinta stabili e permanenti.  
Ha stabilito che al ripristino non si oppongono neppure motivi legati al principio della parità di trattamento nell'illegalità, già per il fatto che i ricorrenti non dimostrano che le situazioni da loro evocate siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico al caso in esame. I richiamati esempi non basterebbero comunque per dimostrare l'esistenza di una prassi non conforme al diritto, dalla quale il Municipio non intenderebbe scostarsi, che permetta eccezionalmente di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità, visto che il caso in esame dimostra piuttosto il contrario (DTF 146 I 105 consid. 5.3.1). 
 
5.5. Come nella causa precedente, i ricorrenti non contestano con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 42 LTF queste conclusioni, peraltro corrette. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine). Scostandosi dai fatti ritenuti dai giudici cantonali, senza dimostrare tuttavia un accertamento arbitrario dei fatti (DTF 150 II 346 consid. 1.6) con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1), i ricorrenti disattendono che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
6.  
 
6.1. Nella fattispecie è accertato, e i ricorrenti lo riconoscono espressamente, che la coltivazione del loro orto è esercitata quale attività agricola a scopo di svago. Ora, come visto, secondo l'art. 34 cpv. 5 OPT gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola, anche qualora non siano voluminosi (sentenza 1C_300/2021, citata, consid. 2.5 e 1C_371/2021 del 15 settembre 2022 consid. 43). Anche le recinzioni litigiose, volte a proteggere da animali selvatici o da intrusi le coltivazioni, non sono quindi conformi alla zona agricola come già stabilito dal Tribunale federale e devono essere essere rimosse.  
 
6.2. Come rettamente stabilito dai giudici cantonali, in concreto è quindi dato il prevalente interesse pubblico a mantenere per principio libere da costruzioni le zone agricole e ordinare pertanto la demolizione delle opere abusive (DTF 147 II 309 consid. 5.5 e rinvii; sentenza 1C_533/2021 del 19 gennaio 2023 consid. 5.1; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7aed. 2022, pag. 386 seg.).  
Nella fattispecie è rispettato anche il principio della proporzionalità, vista l'idoneità e la necessità del contestato provvedimento per raggiungere lo scopo prefisso (art. 36 cpv. 3 Cost.; DTF 148 II 392 consid. 8.2.1-8.2.4; 146 I 70 consid. 6.4 e 6.4.2). Al riguardo la Corte cantonale ha infatti ritenuto a ragione che le conseguenze economiche derivanti dal contestato ordine di demolizione ai ricorrenti, i quali hanno posto le autorità di fronte al fatto compiuto, non sono decisive. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono infatti la demolizione delle opere litigiose, poiché altrimenti sarebbe premiata l'inosservanza della legge: ciò non viola il principio di proporzionalità (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; sentenze 1C_535/2021 del 14 aprile 2023 consid. 2.2 e 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4, in: RtiD II-2015 n. 14 pag. 53). In concreto, trattandosi di materiali facilmente amovibili, gli oneri per il ripristino di una situazione conforme al diritto non sono del resto per nulla sproporzionati rispetto all'interesse pubblico al rispetto del principio costituzionale della separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili. 
 
6.3. I ricorrenti disattendono inoltre che l'invocata garanzia di cui all'art. 26 cpv. 1 Cost. non tutela la proprietà in maniera illimitata, ma soltanto nei limiti fissati nell'interesse pubblico dall'ordinamento giuridico, in concreto quelli pianificatori ed edilizi stabiliti dalla legislazione federale, disattesi nella fattispecie (DTF 146 I 70 consid. 6.1 e rinvii).  
 
6.4. Giova rilevare infine che il Comune dovrebbe decidere sulla sorte di tutte le opere possibilmente realizzate in maniera abusiva dai ricorrenti con un'unica decisione. Ciò per evidenti motivi di economia processuale, evitando così ulteriori procedure dall'esito scontato.  
 
7.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Onsernone, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale amministrativo e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2025 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri