Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_397/2025
Sentenza del 22 luglio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Merz,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; ordine di arresto in vista di estradizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 giugno 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RH.2025.12; procedura secondaria: RP.2025.35).
Fatti:
A.
Con segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen del 15 maggio 2025, le autorità italiane hanno richiesto l'arresto ai fini di estradizione di A.________, cittadino italiano, sospettato di aver dato fuoco intenzionalmente a un appartamento a X.________ (Italia) il 29 gennaio 2025.
B.
II 21 maggio 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato alla Polizia cantonale zurighese di procedere all'arresto dell'interessato sulla base di un'ordinanza di arresto provvisorio eseguita lo stesso giorno. L'UFG ha emesso anche un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificato il 28 maggio 2025 all'estradando. Quest'ultimo ha impugnato l'ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), postulando la sua scarcerazione, l'adozione di misure sostitutive e la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita e del gratuito patrocinio da parte del suo difensore avv. Alessandro Hensler. Con decisione del 27 giugno 2025 la CRP ha respinto il ricorso come pure la domanda di assistenza giudiziaria gratuita.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede la sua scarcerazione, se del caso mediante l'adozione di misure sostitutive.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, una decisione incidentale sulla carcerazione in vista di estradizione (art. 93 cpv. 2 LTF) e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. Con scritto del 2 luglio 2025 il patrocinatore del ricorrente, sottolineando il termine di ricorso di 10 giorni, gli ha comunicato che contro la decisione della CRP non avrebbe presentato un ricorso al Tribunale federale, destinato all'insuccesso, visto che la sua cognizione è ancora più restrittiva di quella della CRP. Quest'ultima, in applicazione della rigorosa prassi in materia di alibi, ha ritenuto infatti insufficienti le prove prodotte al riguardo dal ricorrente.
2.2. Il ricorrente, disattendendo del tutto il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF), neppure tenta di dimostrare che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, né ciò è ravvisabile. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.
2.3. D'altra parte il ricorrente non tenta minimamente di dimostrare che la CRP non avrebbe applicato correttamente la costante prassi secondo la quale se l'estradizione non è manifestamente inammissibile la carcerazione è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura (sentenza 1C_355/2025 del 27 giugno 2025 consid. 2.1), che l'alibi dev'essere prodotto immediatamente (art. 47 cpv. 1 lett. b e art. 53 AIMP ; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 27 ad art. 47 e n. 29 seg. ad art. 47 sulla carcerabilità) e che nella fattispecie sussiste un pericolo di fuga. La CRP ha ritenuto, peraltro rettamente, che le prove prodotte dal ricorrente, segnatamente alcuni biglietti di bus e uno scritto di un ristorante con una firma illeggibile, non adempivano manifestamente le severe condizioni alla dimostrazione immediata di un alibi.
Anche nel presente gravame il ricorrente si limita a ribadire che il giorno nel quale è avvenuto l'incendio a X.________ (Italia) egli si sarebbe trovato in Svizzera. Al riguardo chiede nuovamente di assumere le registrazioni di telecamere situate nella stazione di Y.________ (Cantone Soletta), le testimonianze di persone non meglio indicate e di geolocalizzare due dei suoi telefoni cellulari per dimostrare la sua innocenza, questione quest'ultima di competenza del giudice italiano del merito. Del resto, riguardo all'accertato pericolo di fuga e all'ammessa carcerabilità del ricorrente nonostante i suoi problemi di salute, si può rinviare alle pertinenti motivazioni e conclusioni della CRP (art. 109 cpv. 3 LTF), con le quali il ricorrente non si confronta. Con le sue censure egli non tenta infatti di dimostrare che l'istanza precedente, anche riguardo al diniego di ordinare misure sostitutive alla carcerazione, si sarebbe scostata dalla costante giurisprudenza, compiutamente e rettamente posta a fondamento della decisione impugnata.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non ha infatti chiesto d'essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, istanza che sarebbe stata comunque respinta visto che il ricorso fin dall'inizio non aveva alcuna possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e, per conoscenza, all'avv. Alessandro Hensler.
Losanna, 22 luglio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri