Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_612/2021  
 
 
Sentenza del 15 novembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Società Svizzera di Radiotelevisione, 3006 Berna, 
opponente, 
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
accesso a documenti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino 
(inc. n. 52.2020.326). 
 
 
Considerando:  
che con risoluzione del 28 maggio 2020 (n. LIT 2019.8) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha accolto un'impugnativa presentata da A.________ avverso la decisione del 18 marzo 2019 con la quale la RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, ha respinto una richiesta di accesso a documenti; 
che, adito dalla Società svizzera di radiotelevisione, con giudizio del 14 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e ha annullato la citata decisione del 28 maggio 2020; 
 
che avverso questa sentenza A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose altre conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1); 
che, come noto al ricorrente, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF, visto che dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021 nei suoi confronti); 
che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43); 
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 5A_635/2021 del 25 agosto 2021 e rinvii); 
che con scritto 22 ottobre 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________, motivo per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 5A_635/2021, citata, e 1C_604/2020 del 15 gennaio 2021); 
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 novembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri