Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_659/2022  
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Edilizia, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 2 dicembre 2022 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino (52.2022.373). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 2 dicembre 2022 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, nell'ambito di una causa concernente tra l'altro l'edificazione di un fondo del quale B.________ detiene alcune quote di comproprietà, ha dichiarato irricevibile un ricorso proposto da quest'ultima poiché non adempiva le esigenze di ricevibilità, e in quanto proposto da A.________ siccome non era stato ratificato dal suo curatore; 
che avverso questo giudizio B.________ e A.________ presentano, con un unico atto, un ricorso al Tribunale federale, completato con uno scritto del 31 dicembre 2022; 
che con scritto del 22 dicembre 2022B.________ ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1); 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore, con lo scopo di rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenze 5D_74/2022 del 3 giugno 2022 consid. 3 e 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022); 
che con scritto del 10 gennaio 2023 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso limitatamene a A.________; 
che al riguardo il gravame si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2); 
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso, in quanto presentato da B.________, è divenuto privo d'oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da A.________. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri