Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_79/2025  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2026  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Giudice presidente, 
Chaix, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
al quale è subentrata la vedova C.________, 
patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti e MLaw Stefania Zanetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cooperativa abitativa B.________, 
patrocinata dall'avv. Priscilla Zanetti, 
 
Municipio di Terre di Pedemonte, piazza Don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.158). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La Cooperativa abitativa B.________ è proprietaria delle particelle inedificate ttt, uuu e vvv di Terre di Pedemonte, sezione di Tegna, situate in località W.________. Il piano regolatore vigente attribuisce i fondi alla zona residenziale, ad accezione della porzione est del fondo uuu attribuita all'area forestale. A valle di questi terreni sono ubicate le particelle xxx, yyy e zzz appartenenti a A.________. 
 
B.  
Il 5 ottobre 2012 la Cooperativa ha chiesto al Municipio di rilasciarle il permesso di costruire un complesso residenziale composto di tre palazzine (A, B e C), di tre piani ciascuna. Respinte le opposizioni di vicini, tra le quali quella di A.________, il 3 settembre 2013 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia. Per quanto qui interessa, con sentenza 1C_338/2015 del 4 maggio 2016 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di A.________, annullando la decisione della Corte cantonale e quella municipale. Il 6 febbraio 2015 il Municipio ha rilasciato una nuova licenza edilizia, confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e dal Tribunale cantonale amministrativo. Adito da A.________, con sentenza 1C_614/2017 del 28 maggio 2018 il Tribunale federale ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. I lavori di costruzione sono quindi iniziati. 
 
C.  
Con notifica di costruzione del 10 settembre 2021, la Cooperativa ha chiesto al Municipio il permesso per la modifica del terreno naturale (con pendenza maggiore del 25 %) sui fondi uuu e vvv. In base alla domanda, sui fondi è stata eseguita una colmata di circa 168 m3, alta fino a 1,50 m, comprendente una superficie di circa 224 m2, composta da materiale terroso proveniente dallo scavo dell'edificio. In quella zona sarebbero state tagliate diverse palme non autoctone e quindi da eliminare: la colmata tenderebbe anche a impedire che le palme ricrescano. Il 7 ottobre 2021 la Sezione forestale ha preavvisato positivamente l'intervento. L'8 febbraio 2022 il Municipio, respinta l'opposizione di A.________, ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, decisione confermata dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2024. Adito da A.________, con sentenza del 30 dicembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto in quanto ricevibile il ricorso. 
 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione municipale dell'8 febbraio 2022 e di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della sede cantonale, come pure di assegnargli fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Il ricorrente ha versato l'anticipo di fr. 4'000.--. 
 
E.  
Il 20 ottobre 2025 il legale del ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che quest'ultimo era deceduto il 18 agosto 2025; ha trasmesso inoltre il certificato ereditario, dal quale risulta che l'unica erede del defunto è la moglie C.________. Quest'ultima, su richiesta del Tribunale federale, ha dichiarato che intende mantenere il ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile (DTF 133 II 409 consid. 1.1).  
 
1.2. La conclusione volta ad annullare anche la decisione municipale di rilascio della licenza edilizia è inammissibile. Infatti, a fronte del carattere devolutivo del ricorso, tale atto è stato sostituito dall'impugnata sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Solo quest'ultima pronuncia può quindi essere oggetto del litigio (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
1.3. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale, che il Tribunale federale applica d'ufficio ed esamina liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.1; 150 I 154 consid. 2.1), e che comprende, tra l'altro, i diritti di natura costituzionale come pure i diritti costituzionali cantonali (art. 95 lett. a-c LTF). Tranne i casi espressamente menzionati all'art. 95 LTF, questo rimedio non può tuttavia essere proposto per la violazione del diritto cantonale in quanto tale. È nondimeno possibile far valere che l'applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale, in particolare ch'essa è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost., o contraria a un altro diritto costituzionale (DTF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse argomentazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1). Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale, queste disposizioni sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 V 340 consid. 2; 149 II 225 consid. 5.2).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente incentra il gravame su un accertamento inesatto e arbitrario dei fatti, adducendo che la Corte cantonale avrebbe dovuto procedere a ulteriori verifiche circa lo stato e la composizione del terreno della colmata litigiosa.  
 
2.2. La Corte cantonale ha deciso la causa sulla base degli atti, senza istruttoria, ritenendo che la situazione dei luoghi le è nota e che l'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dal complesso delle tavole processuali, dalle fotografie, dai piani agli atti e dalle immagini visibili su Google Earth. Procedendo a una valutazione anticipata delle prove, essa ha quindi rifiutato di esperire un sopralluogo, genericamente invocato dal ricorrente.  
 
2.3. L'art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il libero convincimento. L'art. 34 LPAmm dispone che le parti hanno il diritto di essere sentite.  
 
2.4. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 146 IV 218 consid. 3.1.1). Questa garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere, come in concreto, a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di tale valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2). Ora, il ricorrente non dimostra che si sarebbe in presenza di un apprezzamento anticipato delle prove addirittura insostenibile e quindi arbitrario, visto che in concreto, come si vedrà, l'assunzione di ulteriori mezzi di prova non era necessaria.  
 
2.5. Il ricorrente fa valere inoltre, a torto, che la decisione impugnata lederebbe il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), perché non sarebbe sufficientemente motivata, rimproverando genericamente alla Corte cantonale di non aver tenuto conto di tutti gli argomenti contenuti nel suo ricorso. Egli disattende infatti che la garanzia del diritto di essere sentito non impone all'autorità di esaminare espressamente ogni singola allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi, come nella fattispecie, limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1).  
 
2.6. Gli accenni a un'asserita prassi secondo cui le autorità comunali ticinesi eviterebbero di motivare le loro decisioni, delegando questa responsabilità alle istanze superiori, motivo per cui si giustificherebbe di inviare un segnale importante ai Municipi, sono inammissibili. Il Tribunale federale, nell'interesse dell'economia processuale, non deve infatti occuparsi di questioni meramente teoriche o di cause che esulano dall'oggetto del litigio, dovendosi pronunciare solo sul caso concreto sottoposto al suo giudizio (DTF 141 II 307 consid. 6.2; cfr. anche DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. In questa sede il ricorrente non contesta più il fatto che l'intervento litigioso, vista l'importanza secondaria dell'opera, potesse essere autorizzato sulla base di una semplice notifica ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 cifra 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), regolarmente pubblicata e notificata ai vicini. Questa norma dispone infatti che sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1,50 e una superficie di 1'000 m2.  
Egli adduce che l'intervento litigioso avrebbe necessitato di un preavviso da parte della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), allo scopo di verificarne la conformità con le norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente e del suolo. 
 
3.2. La Corte cantonale ha accertato che la Cooperativa ha chiesto il permesso per la modifica del terreno naturale, con una pendenza maggiore del 25 %, sui suoi fondi uuu e vvv. Secondo la domanda, su queste particelle è stata eseguita una colmata di circa 168 m3, alta fino a 1,50 m, comprendente una superficie di circa 224 m2, composta da materiale terroso proveniente dallo scavo dell'edificio. Ha osservato che sulla base della relazione tecnica, prima dell'intervento nella zona interessata dalla discarica, sarebbero state presenti diverse palme, ritenute dall'Ufficio forestale di circondario come non autoctone e quindi da eliminare. Con l'accordo dell'autorità cantonale si è quindi proceduto al taglio delle palme e, allo scopo di evitare che le stesse potessero ricrescere, la superficie in questione è stata coperta mediante il deposito di terra, che avrebbe inizialmente dovuto rimanere in quel luogo per la durata del cantiere, per poi essere rimossa ripristinando il terreno originale. Con la notifica in esame, la Cooperativa ha chiesto di poter lasciare definitivamente sul fondo la colmata, che secondo la relazione tecnica avrebbe comportato una certa sicurezza affinché le palme non ricrescano, permettendo altresì di evitare un terreno particolarmente scosceso a ridosso degli appartamenti al piano semiinterrato della palazzina verso il bosco, riducendo così il rischio di incidenti nonché dell'impatto ambientale relativo al trasporto in discarica della terra.  
 
3.2.1. L'istanza precedente ha poi osservato che il Municipio, ritenendo che il progetto richiamava l'applicazione di norme di diritto forestale, ha trasmesso la domanda alla Sezione forestale, la quale non ha ravvisato alcun contrasto tra l'intervento e il diritto applicabile. Ciò poiché la colmata è stata eseguita con il materiale terroso proveniente dal medesimo fondo. Hanno accertato che le fotografie agli atti attestano l'esistenza di un deposito di terra, riseminata, coperta da erba ormai cresciuta. Ne hanno concluso che non è quindi dato di vedere in che modo il materiale utilizzato potesse essere inquinato e osservato che il ricorrente non ha portato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue tesi. Hanno accertato inoltre che non vi sono indizi che sia stato fatto uso di materiale edilizio di scarto, non separato, deducendone che l'intervento risulta quindi conforme alle prescrizioni dell'ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR; RS 814.600). Ha aggiunto che il vicino non comprova in alcun modo che la colmata violerebbe l'ordinanza federale contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O suolo; RS 814.12).  
 
3.2.2. La Corte cantonale ha stabilito inoltre che non sussiste alcun motivo di ritenere che l'avversato intervento pregiudichi in qualche modo la fertilità del terreno, visto che le fotografie agli atti attestano una crescita rigogliosa dell'erba sul terreno in questione. Ha sottolineato poi che la colmata è stata eseguita con l'accordo della Sezione forestale nell'interesse dell'area boschiva adiacente, per evitare la ricrescita delle palme che, secondo le indicazioni del Dipartimento del territorio, configuravano una specie neofita infestante. Tale soluzione ha permesso anche di evitare che i ceppi delle piante venissero sradicati, con conseguenti rischi di instabilità per il versante. Ha aggiunto che la Cooperativa si è attenuta all'avviso cantonale del 9 gennaio 2015, che conteneva già una specifica condizione inerente l'asporto, il deposito e il riutilizzo del suolo sui medesimi fondi. Ne ha concluso che non è quindi ravvisabile alcun motivo per coinvolgere nuovamente la SPAAS nella procedura.  
 
3.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 150 II 346 consid. 1.6), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Egli deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1).  
Con riferimento all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). 
 
3.3.1. Al riguardo il ricorrente non adduce elementi concreti e decisivi atti a dimostrare un accertamento arbitrario dei fatti appena citati (DTF 150 II 346 consid. 1.6), né una valutazione arbitraria delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Egli si limita infatti ad addurre in maniera generica che la Cooperativa avrebbe dovuto dimostrare d'aver utilizzato il terreno vegetale adeguatamente separato durante la fase di cantiere, e che in assenza di prove contrarie l'autorità doveva "presumere" che il suolo non fosse stato correttamente separato e che fossero stati utilizzati non meglio precisati inerti di cantieri (sui rifiuti edili, la cui presenza non è stata accertata, visto peraltro che i fondi erano inedificati, vedi l'art. 17 cpv. 1 lett. a OPSR). Certo, l'art. 7 O suolo dispone che chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo; in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore dev'essere asportato e depositato separatamente. Al riguardo il ricorrente adduce soltanto, senza indicare un qualsiasi indizio concreto, che nella fattispecie l'onere di separare la terra di scavo non sarebbe stato rispettato, osservando semplicemente che si sarebbe in presenza di una possibile o probabile esecuzione errata della gestione del cantiere. Sottolinea inoltre ch'egli non sosteneva che il terreno fosse inquinato. Queste critiche, meramente appellatorie, sono inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 205 consid. 2.6). D'altra parte, adducendo mere ipotesi e supposizioni nonché congetture semplicistiche che non si confrontano con i succitati argomenti posti a fondamento del giudizio impugnato, il ricorrente non dimostra affatto che si sarebbe in presenza di un accertamento addirittura arbitrario dei fatti.  
 
3.4. Egli disattende che per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivi di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Non basta quindi ch'essa sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
3.4.1. Il ricorrente sostiene poi a torto che, in violazione della massima ufficiale, la Corte cantonale avrebbe proceduto a un'inversione dell'onere della prova. Essa, accertato che sulla base degli atti processuali non sussistevano motivi per ritenere che si fosse in presenza di una sistemazione non corretta del terreno in questione, ha semplicemente rilevato che le generiche supposizioni addotte dal ricorrente, ritenute pretestuose, non imponevano di ordinare ulteriori verifiche e misure istruttorie. Nelle descritte circostanze, l'istanza precedente poteva quindi ritenere, senza incorrere nell'arbitrio, né nella motivazione né nel risultato, che la richiesta di un ulteriore preavviso della SPAAS non era necessario per verificare la pretesa non conformità della colmata litigiosa con le citate norme federali. Le disquisizioni ricorsuali al riguardo, fondate su una fattispecie non accertata in concreto, non devono pertanto essere esaminate oltre. Sulla base dei fatti accertati non vi erano infatti motivi per ritenere una violazione di tali norme. Né il ricorrente spiega perché si sarebbe in presenza di un asserito abuso del potere di apprezzamento. Non si è inoltre di fronte al preteso ribaltamento dell'onere della prova, ricordato inoltre che secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAmm le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. La Corte cantonale, ha semplicemente rilevato che le supposizioni ricorsuali, non sorrette da alcun indizio concreto, non imponevano l'espletamento di ulteriori verifiche.  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese, dello stesso importo dell'anticipo versato dal ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alla Cooperativa, che non è stata invitata a esprimersi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Terre di Pedemonte, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 gennaio 2026 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri