Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_14/2025  
 
 
Sentenza del 26 maggio 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Domanda di assenza all'estero e decadenza del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.542). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano (1971), ha ottenuto il 1° settembre 2005 un permesso di dimora UE/AELS per risiedere a V.________ e lavorare al servizio di una società con sede a W.________ di cui era socio. Il 1° gennaio 2006 si è trasferito presso la sorella in via xxx a W.________. Dal 1° settembre 2010 è al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS e, il 1° ottobre 2016, si è annunciato a W.________, in via yyy. 
 
B.  
 
B.a. Il 24 maggio 2018 A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni la sospensione del suo permesso di domicilio UE/AELS per un periodo di almeno due anni. Doveva infatti sottoporsi a delle cure mediche in Italia e, a tal fine, trasferirsi temporaneamente presso i genitori a Z.________. Detta autorità ha allora avviato degli accertamenti nell'ambito dei quali ha, tra l'altro, acquisito degli atti di un procedimento penale aperto nel 2014 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti dell'interessato.  
 
B.b. Il 30 aprile 2019 la Sezione della popolazione ha respinto l'istanza e, nel contempo, dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS di A.________. A sostegno della propria decisione ha rilevato, da un lato, che l'interessato era assente dalla Svizzera almeno dalla fine del 2015. Dall'altro, che la domanda di assenza all'estero era stata presentata tardivamente e non poteva di conseguenza essere accolta.  
 
B.c. Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 14 ottobre 2020, il quale ha giudicato che A.________ non si trovava più in Svizzera già dal 2014. Con giudizio del 18 novembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo, a sua volta, è giunto alla conclusione che il permesso di domicilio UE/AELS di A.________ era decaduto.  
 
C.  
Il 7 gennaio 2025 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. 
 
Con decreto del 10 gennaio 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato nessun altro atto istruttorio, salvo la trasmissione dell'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Essendo oggetto di disamina la decadenza di un permesso di domicilio, che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, la suddetta clausola di eccezione non trova applicazione in concreto (DTF 141 II 169 consid. 4.4.4; 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenze 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 1.3 e 2C_364/2023 del 12 luglio 2024 consid. 1.1). Inoltre il fatto che il ricorrente sia cittadino italiano, ciò che gli permette di appellarsi, in linea di principio, all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681), al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, osta anche all'applicazione dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF.  
 
1.2. Presentato nei termini (combinati artt. 45, 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) dal destinatario della stessa (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF (sentenza 2C_410/2024, già citata, consid. 1.4). Dato che dalla lettura dell'impugnativa si comprende che il ricorrente mira a mantenere il suo permesso di domicilio UE/AELS, a un'entrata nel merito non si oppone la formulazione di conclusioni meramente cassatorie, benché il ricorso esperito abbia di regola carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.2 e rinvio).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), esso si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e rinvio; sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 2.1). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 2C_148/2023, già citata, consid. 2.1).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti) ciò che - salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta - dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_250/2024 del 5 giugno 2024 consid. 3.1). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2 con richiami; sentenza 2C_250/2024, già citata, consid. 3.1). Se il ricorrente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RU 2007 5437), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data continua ad applicarsi il diritto previgente. Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa, il ricorrente ha domandato la sospensione del suo permesso di domicilio UE/AELS il 24 maggio 2018. La causa è quindi retta dalla LStr, precisando che siccome il nuovo diritto, per quanto concerne le norme determinanti, è del medesimo tenore di quello previgente (sentenza 2C_210/2024 del 18 luglio 2024 consid. 6.3 e rinvii), ci si può riferire all'attuale giurisprudenza (al riguardo vedasi DTF 149 I 66 consid. 4.7; sentenza 2C_236/2023 del 25 gennaio 2024 consid. 3.1.1 e rispettivi riferimenti). 
 
4.  
Il presente litigio verte sulla questione della decadenza del permesso di domicilio UE/AELS del ricorrente. 
 
4.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStr); esso può però decadere (art. 61 LStr) o essere revocato (art. 63 LStr). La decadenza interviene - tra l'altro - al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (art. 61 cpv. 2 LStr; DTF 145 II 322 consid. 2.3; vedasi anche DTF 149 I 66 consid. 4.7 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Al riguardo va osservato che dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStr, uguale a quella relativa all'art. 61 cpv. 2 LStrI, risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]; DTF 145 II 322 consid. 2.2 e consid. 2.3). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenza 2C_410/2024, già citata, consid. 3.1 e rinvii).  
 
4.2. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStr (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5 e 12 cpv. 5 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere una carta di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (sentenze 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 4.1 e 2C_958/2020 del 6 aprile 2021 consid. 3.1 e rinvii).  
 
5.  
 
5.1. Dell'avviso dei Giudici cantonali, i quali condividono le conclusioni delle autorità precedenti, l'istanza presentata il 24 maggio 2018 dal ricorrente, volta al mantenimento del suo permesso di domicilio UE/AELS, era tardiva e andava quindi respinta. In effetti, vista la prolungata assenza dell'interessato all'estero, l'autorizzazione di soggiorno in questione era da tempo decaduta. La Corte cantonale ha fondato il proprio ragionamento sugli elementi seguenti:  
a) gli scambi di scritti tra il Ministero pubblico e le autorità migratorie ticinesi del 20 marzo 2017, 26 settembre 2018 e 8 febbraio 2018, dai quali risultava che il Ministero pubblico, nell'ambito del procedimento penale avviato nel 2014 nei confronti del ricorrente era dell'avviso che quest'ultimo si trovava in Italia dal 2014 rispettivamente da fine 2015 e che ci era rimasto perlomeno fino ad inizio 2017; 
b) la fattura dell'elettricità dell'appartamento in via yyy a W.________ relativa al periodo 21 luglio 2017 - 16 febbraio 2018, da cui emergeva un consumo di elettricità di 32 kWh nell'arco di 211 giorni, ampiamente al di sotto della media nazionale. Non andava poi trascurato il fatto che, come comunicato il 27 settembre 2018 dall'azienda elettrica, il contratto di fornitura era stato attivato dal 21 luglio 2017; 
c) diversi atti dell'incarto relativo all'inchiesta penale aperta contro il ricorrente nel 2014, dai quali emergevano le difficoltà riscontrate dalle autorità inquirenti, già da marzo 2014, per riuscire a interrogare l'interessato: la prima audizione aveva infatti potuto avere luogo soltanto il 19 luglio 2017, mentre quelle previste il 20 febbraio e il 22 maggio 2018 erano state poi annullate visto che si trovava in Italia per problemi di salute e che non poteva spostarsi, come attestato dai diversi certificati rilasciati da medici italiani fra gennaio e maggio 2018; 
d) sempre dall'incarto penale, il verbale dell'interrogatorio svoltosi il 19 giugno 2017 durante il quale il ricorrente aveva dichiarato, in particolare, che se non aveva potuto essere verbalizzato in precedenza era perché si trovava in Italia ed era gravemente malato; di non ricordare se aveva esercitato un'attività lucrativa dal 2013 al 2014 (salvo una svendita di mobili nel 2013), mentre rammentava di avere lavorato per tre mesi nel 2015 senza potere però specificare quando; di non aver lavorato nel 2016 e nel 2017; e, infine, di aver dormito presso il suo domicilio nei periodi in cui aveva lavorato in Svizzera; 
 
e) il rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 6 maggio 2019 inviato alle autorità migratorie cantonali, dal quale risultava che non era stato possibile procedere all'audizione del ricorrente né prima né dopo la decisione della Sezione della popolazione del 30 aprile 2019, poiché era in Italia. 
 
5.2.  
 
5.2.1. In relazione a questa valutazione il ricorrente censura l'arbitrio nell'accertamento dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento delle prove, con riferimento agli atti del procedimento penale considerati dalla Corte cantonale e all'analisi fatta del contenuto del verbale d'interrogatorio del 19 giugno 2017 e, infine, con riguardo al rilievo del consumo dell'energia elettrica e a quanto dedotto dai certificati medici prodotti nel 2018.  
 
5.2.2. Per prassi costante, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento delle prove è dato soltanto se l'istanza precedente non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo oppure se ne ha tratto delle deduzioni insostenibili (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2 e rispettivi rinvii). Chi ricorre per lamentarsene deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio (artt. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenze 2C_257/2022 del 22 gennaio 2025 consid. 4.1; 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 8.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
5.3. Nel caso specifico, il ricorrente si accontenta però di fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che, come appena accennato, non è sufficiente.  
 
5.3.1. In merito agli atti del procedimento penale, egli si limita infatti ad opporre la sua interpretazione a quella della Corte cantonale e a ribadire la presunta veridicità delle diverse testimonianze da lui prodotte. Non si confronta però con quanto considerato dai Giudici ticinesi, cioè che le dichiarazioni da lui fornite, oltre a non essere suffragate da alcuna prova concreta e a limitarsi al puro parlato, erano smentite da quanto da lui stesso sostenuto e iscritto nel verbale dell'interrogatorio svoltosi il 19 giugno 2017 e che confermava che dal 2014 non poteva venire in Svizzera per essere interrogato. In queste condizioni, il rimprovero mosso alle autorità inquirenti di non averlo contattato giornalmente rispettivamente di non avere proceduto ad atti maggiormente incisivi per interrogarlo non è sufficiente per dimostrare che la valutazione degli atti del procedimento penale sia inficiata d'arbitrio.  
Riguardo alla censura secondo cui inoltre non si sarebbe arbitrariamente tenuto conto dell'asserito stato di confusione mentale nel quale si trovava al momento dell'interrogatorio tenutosi il 19 giugno 2017, va osservato che in realtà i Giudici cantonali si sono espressi in proposito. Essi infatti hanno rilevato che l'interessato, accompagnato dall'allora patrocinatore, era stato informato di essere interrogato in qualità d'imputato. Inoltre aveva risposto alle domande degli inquirenti, senza nulla eccepire in merito al proprio stato psico-fisico e benché fosse stato reso edotto della facoltà di rimanere in silenzio. In queste condizioni, limitarsi, come fatto dal ricorrente, a censurare l'arbitrio citando alcuni passaggi del verbale idonei, secondo lui, a comprovare quanto da lui addotto, non è sufficiente per dimostrare che l'apprezzamento fatto di questo documento sia insostenibile e, quindi, inficiato d'arbitrio. 
 
5.3.2. Per quanto concerne il bassissimo consumo d'energia elettrica rilevato presso il domicilio del ricorrente, dovuto al fatto che l'abitazione sarebbe stata oggetto di ristrutturazioni, ragione per cui egli aveva dovuto pernottare dalla sorella, i Giudici cantonali hanno osservato che questi asseriti lavori non erano stati documentati; per di più la testimonianza della sorella, oltre a non dimostrare l'effettiva residenza dell'interessato presso di lei (poiché aveva dichiarato che il ricorrente aveva pernottato presso le sue diverse proprietà senza però precisare presso la quale e in quale periodo), era anzi contraddetta dalle dichiarazioni stesse dell'insorgente, secondo cui aveva risieduto presso il proprio domicilio quando aveva lavorato nel nostro Paese. In queste condizioni, il semplice fatto che la Corte cantonale non ha esplicitamente dichiarato inattendibile la testimonianza della sorella non è sufficiente per dedurne che l'apprezzamento effettuatone fosse insostenibile e, di riflesso, inficiato d'arbitrio.  
Inoltre, con riguardo alla critica relativa al consumo d'energia elettrica nel periodo luglio 2017 - febbraio 2018, il ricorrente non spiega in quale misura il fatto di non considerare questo mezzo di prova sarebbe di natura ad influire in maniera determinante sull'esito della causa, ragione per cui la censura è inammissibile. 
 
 
5.3.3. Infine, per quanto critica l'apprezzamento dei certificati medici, asserendo segnatamente che gli stessi sono posteriori al 2014 e che vi figurerebbe unicamente che era in cura in Italia, il ricorrente, accontentandosi di rinviare alle testimonianze agli atti, si limita però ad opporre in maniera appellatoria la propria interpretazione a quella fatta dall'istanza precedente, ciò che non basta per dimostrarne l'arbitrarietà.  
 
5.4. Da quanto precede discende che l'accertamento dei fatti rispettivamente l'apprezzamento delle prove svolto dall'autorità precedente non è inficiato d'arbitrio e pertanto vincola questa Corte (cfr. supra consid. 2.2).  
 
5.5. Nella fattispecie dai fatti risulta che a partire dal marzo 2014 le autorità penali hanno incontrato difficoltà per organizzare l'interrogatorio del ricorrente nel contesto del procedimento penale aperto contro di lui, siccome egli si trovava in Italia per motivi di salute. Inoltre, come risulta dall'incarto di causa, l'interessato si è reso irreperibile fino alla fine del 2015 malgrado la promessa fatta di rientrare in Ticino appena le sue condizioni di salute l'avessero permesso. Ciò che tuttavia non è avvenuto. In aggiunta, nel verbale dell'interrogatorio del ricorrente svoltosi il 19 giugno 2017, egli ha riconosciuto che non era potuto venire in Svizzera durante tale periodo (2014-2015) per essere interrogato a causa dei suoi problemi di salute. Considerati poi il rilevamento del consumo dell'energia elettrica per il periodo luglio 2017 - febbraio 2018, i certificati medici forniti dall'interessato stesso attestanti che egli era in cura in Italia e, infine, i falliti tentativi delle autorità penali e migratorie ticinesi nell'organizzare un'ulteriore audizione del ricorrente, è indubbio che il ricorrente ha continuato ad essere assente dalla Svizzera anche dopo l'interrogatorio del 19 giugno 2017. In queste condizioni, la conclusione alla quale giunge la Corte cantonale, ossia che il suo permesso di domicilio UE/AELS era decaduto prima dell'introduzione della domanda di sospensione presentata il 24 maggio 2018, a causa del tempo trascorso all'estero, non disattende l'art. 61 cpv. 2 LStr e non può che essere confermata.  
 
5.6. Da quel che precede discende che il ricorso si rivela pertanto infondato e, come tale, va respinto.  
 
6.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 26 maggio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud