Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_148/2023  
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.143). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 1° aprile 2009, A.________ (1955), cittadino italiano, è entrato in Svizzera per lavorarvi; vi è stato posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS regolarmente rinnovato, da ultimo fino al 31 marzo 2019.  
 
A.b. A.________ ha interessato le autorità penali elvetiche in due occasioni. Il 25 giugno 2007, quindi prima del suo trasferimento in Svizzera, è stato condannato con decreto d'accusa (di seguito: DA) del Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per aver guidato un'autovettura in stato di inattitudine. In seguito, con sentenza del 5 maggio 2011 è stato condannato dalla Pretura penale ticinese alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e una multa di fr. 1'200.--, per aver guidato sotto l'effetto di alcol e per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue ordinata dall'autorità per determinare l'alcolemia (fatti avvenuti il 21 ottobre 2009). Nel contempo detta autorità ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di cui al DA del 25 giugno 2007. A seguito della condanna del 5 maggio 2011, A.________ è stato ammonito dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il 26 agosto 2011.  
Dopo esser stato licenziato con decorrenza dal 1° maggio 2010, A.________ ha percepito le indennità di disoccupazione. In tale periodo, ha preso parte a un programma occupazionale, lavorando presso la B.________ da settembre 2010 a marzo 2011. Una volta esaurite le indennità, vale a dire dal 1° giugno 2011, è stato posto al beneficio dell'assistenza pubblica. 
 
A.c. Preso atto del fatto che l'interessato era da diverso tempo disoccupato e percepiva prestazioni assistenziali, la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS con decisione del 2 dicembre 2011.  
Tale decisione è stata confermata, su ricorso, dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione del 18 gennaio 2012. Il Tribunale cantonale amministrativo l'ha tuttavia annullata con sentenza del 6 novembre 2012, in ragione del fatto che l'insorgente, nel febbraio 2012, aveva reperito un nuovo lavoro e che, nell'aprile 2012, aveva rinunciato all'assistenza pubblica. 
 
A.d. Dopo aver guadagnato, nel corso del 2014, un salario mensile medio di fr. 886.90 netti per il suo lavoro a tempo parziale presso un ristorante, A.________ è stato licenziato a decorrere dal 31 dicembre 2014, percependo le indennità di disoccupazione fino al dicembre 2016. Tra agosto e ottobre 2017, ha inoltre avuto un altro lavoro a tempo parziale, percependo un salario mensile di fr. 1'001.85 netti.  
 
A.e. Dal 1° agosto 2018, A.________ beneficia di una rendita di vecchiaia AVS anticipata di fr. 229.-- mensili. A partire dalla stessa data egli ha anche ricevuto prestazioni complementari per complessivi fr. 1'839.-- mensili, alle quali ha tuttavia rinunciato da ottobre 2019.  
 
B.  
Dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione ha deciso, il 19 giugno 2019, di non entrare nel merito della domanda di permesso di domicilio UE/AELS a suo tempo presentata da A.________ e, nel contempo, di revocargli (recte: di non rinnovargli) il permesso di dimora UE/AELS, intimandogli altresì di lasciare la Svizzera. 
 
C.  
Nel mese di agosto 2019, A.________ ha lavorato, a tempo parziale, per un salario mensile di fr. 2'500.-- lordi. Dopo aver subito un infortunio non professionale il 14 febbraio 2020, egli è stato considerato nuovamente abile al lavoro a seguito di un controllo medico effettuato il 2 aprile 2020. 
 
D.  
Il 24 febbraio 2021 la decisione 19 giugno 2019 della Sezione della popolazione è stata confermata, su ricorso, dal Consiglio di Stato ticinese, il quale si è pronunciato unicamente sul rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, il mancato rilascio del permesso di domicilio UE/AELS non essendo dinanzi ad esso più contestato. 
Il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione di mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS con sentenza del 1° febbraio 2023. 
 
E.  
Il 6 marzo 2023, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso" con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. Da parte sua la Sezione della popolazione ha chiesto la reiezione dell'impugnativa allorché la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato a pronunciarsi. Il ricorrente ha replicato con scritto del 21 maggio 2023, al quale ha allegato diversi documenti. 
Con decreto presidenziale del 9 marzo 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame. 
In data 8 settembre 2023 e 26 gennaio 2024, A.________ ha trasmesso al Tribunale federale ulteriori documenti, ribadendo inoltre le proprie censure. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Poiché il ricorrente è un cittadino italiano e può in principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno, la suddetta clausola d'eccezione non si applica alla presente vertenza (sentenza 2C_183/2023 dell'8 ottobre 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) ed è stato presentato da una persona legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). È stato inoltre interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 2 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile, in linea di principio, quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), esso si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto che vanno rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo). La parte ricorrente deve pertanto spiegare (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene qualora essi siano stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che deve essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3).  
Poiché il ricorrente non li mette validamente in discussione - con una motivazione precisa e circostanziata che dimostri un accertamento o un apprezzamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 2.2). 
 
2.3. Ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, così come di prove non ancora esistenti a tale momento, è, di principio, esclusa (cosiddetti veri nova, DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2, sentenza 2C_272/2022 del 7 marzo 2024 consid. 2.2).  
Nel caso di specie, i documenti trasmessi dal ricorrente al Tribunale federale il 21 maggio 2023, l'8 settembre 2023 e il 26 gennaio 2024 non vanno presi in considerazione perché si riferiscono a fatti accaduti dopo la sentenza impugnata. 
 
3.  
Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che l'insorgente: 
(a) non aveva diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 Allegato I ALC poiché dal gennaio 2014 non beneficiava più dello statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone; 
(b) non poteva prevalersi del diritto di rimanere giusta l'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1251/70 in quanto non era qualificabile come lavoratore ai sensi dell'ALC nei 12 mesi precedenti il suo pensionamento anticipato all'età di 63 anni; 
(c) non beneficiava del diritto di rimanere nemmeno in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70 perché, nonostante avesse subito un infortunio non professionale il 14 febbraio 2020, egli non aveva cessato la propria attività lucrativa dipendente, peraltro nemmeno constatata, a causa di un'incapacità permanente al lavoro; 
(d) non adempiva le condizioni per ottenere un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa (art. 24 Allegato I ALC) poiché non disponeva di mezzi finanziari sufficienti. 
Dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha inoltre giudicato che sussisteva il motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. d della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) perché l'interessato non rispettava più le condizioni che avevano fondato il rilascio del permesso di dimora UE/AELS, vale a dire l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente. 
Infine, i Giudici ticinesi hanno rilevato che il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno rispettava il principio della proporzionalità e che nessun diritto di soggiorno poteva essere dedotto dall'art. 8 CEDU
 
4.  
Davanti al Tribunale federale, il ricorrente non pretende più di vantare un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di attività lucrativa ai sensi dell'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 Allegato I ALC. Egli non contesta nemmeno che il motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI è dato. Pertanto, in assenza di lesioni manifeste del diritto che bisognerebbe rilevare d'ufficio (cfr. supra consid. 2.1), non occorre tornare su tali aspetti in questa sede (sentenze 2C_183/2023 già citata consid. 4.2; 2C_209/2024 del 19 giugno 2024 consid. 3.2). 
 
5.  
 
5.1. L'insorgente lamenta invece che la sentenza cantonale sarebbe contraria all'Accordo sulla libera circolazione delle persone perché non gli riconosce il diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70. Da un lato, afferma di vantare un diritto di rimanere ai sensi della lett. a della disposizione sopra citata in quanto risiedeva da più di tre anni in Svizzera quando ha raggiunto l'età legale per ottenere la rendita di vecchiaia AVS. Dall'altro lato, denuncia il mancato riconoscimento del diritto di rimanere anche giusta la lett. b del regolamento in questione, in quanto avrebbe definitivamente interrotto la propria attività lavorativa a causa di un incidente non professionale subito nel febbraio 2020.  
 
5.2. Da parte sua, il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato che, siccome da tempo aveva perso la qualifica di lavoratore ai sensi dell'ALC, l'insorgente non poteva prevalersi del diritto di rimanere né sulla base della lett. a né tantomeno della lett. b dell'art. 2 par. 1 del regolamento (CEE) n. 1251/70.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Secondo l'art. 4 Allegato I ALC in relazione con il regolamento (CEE) n. 1251/70, un lavoratore può prevalersi del diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato un'attività economica dipendente.  
Più precisamente, l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1251/70 prevede che ha diritto di rimanere il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni. Per poter prevalersi del diritto di rimanere giusta l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1251/70 l'interessato deve dunque rispettare le seguenti condizioni cumulative: aver soggiornato permanentemente nello Stato in questione per almeno tre anni; aver raggiunto l'età per ottenere la rendita di vecchiaia; aver beneficiato dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC almeno nei dodici mesi che precedono il raggiungimento dell'età pensionabile (sentenza 2C_395/2023 del 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 e rinvii). 
Per quanto concerne invece l'art. 2 par. 1 lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70, può vantare un diritto di rimanere il lavoratore che, essendo residente senza interruzione sul territorio di una parte contraente da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase). Se l'inabilità è dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritto alcun periodo minimo di residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase). Come risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, anche per poter vantare un diritto di rimanere in virtù dell'art. 2 par. 1 lett. b regolamento (CEE) n. 1251/70 è indispensabile che al momento in cui sopraggiunge l'inabilità permanente il lavoratore benefici ancora effettivamente di tale statuto e che esso sia venuto meno a causa della suddetta inabilità (DTF 141 II 1 consid. 4.1; sentenze 2C_134/2019 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 non pubblicato in DTF 146 II 89; 2C_183/2023 già citata consid. 5.3.1). 
 
5.3.2. Ai sensi di entrambe le disposizioni, quindi, il riconoscimento del diritto di rimanere presuppone il possesso dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC. Quello di lavoratore è un concetto autonomo di diritto europeo, che non dipende da considerazioni sul piano nazionale (DTF 141 II 1 consid. 2.2.3; DTF 131 II 339 consid. 3.1; sentenze 2C_183/2023 già citata consid. 4.3.2; 2C_321/2023 del 2 luglio 2024 consid. 3.2). La nozione di lavoratore, che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione, dev'essere interpretata in modo estensivo, mentre le eccezioni e le deroghe a questa libertà fondamentale vanno sottoposte a un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato lavoratore colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (DTF 141 II 1 consid. 2.2.3 e 2.2.4; sentenze 2C_131/2024 del 4 novembre 2024 consid. 4.3 e 2C_290/2024 del 5 settembre 2024 consid. 5.1 e rispettivi rinvii).  
Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Delle attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie non vanno considerate (DTF 141 II 1 consid. 2.2.4; sentenze 2C_198/2024 del 25 giugno 2024 consid. 3.3; 2C_395/2023 già citata consid. 4.2.3; 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 4.2). Per determinare se l'attività lavorativa svolta è reale ed effettiva, bisogna basarsi su criteri oggettivi ed effettuare una valutazione complessiva di tutte le circostanze relative al tipo di attività svolta rispettivamente al rapporto di lavoro in discussione. Bisogna altresì tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua retribuzione che esse procurano; se un lavoratore effettua soltanto un numero molto ridotto di ore o percepisce solo redditi esigui, ciò può costituire una dimostrazione del fatto che l'attività da lui svolta è marginale e accessoria (DTF 131 II 339 consid. 3.4; sentenze 2C_131/2024 già citata consid. 4.4; 2C_217/2023 già citata consid. 4.2; 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 6.2). 
Allo stesso tempo, lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC non può esser automaticamente negato a chi, pur esercitando un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva, cerca di integrare la retribuzione per tale attività, inferiore al minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da quanto precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, pur svolgendo un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che non è sufficiente per provvedere al proprio sostentamento (DTF 131 II 339 consid. 3.2 e 3.3; sentenze 2C_321/2023 già citata consid. 4.4.2; 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 consid. 5.3.3; 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.2.1). 
 
5.4.  
 
5.4.1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che, dal gennaio 2014 in avanti, il ricorrente non era più un lavoratore ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Da allora, infatti, egli aveva esercitato soltanto attività lavorative marginali e accessorie, non suscettibili di fondare il riconoscimento dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC. Nel settembre 2019 aveva poi cessato definitivamente di lavorare.  
Nello specifico, per quanto riguarda il lavoro come ausiliario tuttofare presso un ristorante svolto nel 2014, la Corte cantonale ha giudicato che non si trattava di un'attività lavorativa reale ed effettiva in ragione dell'ammontare del salario, pari a fr. 886.90 netti mensili, ritenuto insufficiente per permettere al ricorrente di prevalersi della qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 Allegato I ALC. Secondo i Giudici ticinesi, questi non ha riottenuto tale statuto neanche quando, tra agosto e ottobre 2017, ha lavorato per una società con sede nel Comune di Z.________, in ragione dell'esigua retribuzione di fr. 1'001.85 netti mensili, del ridotto tasso di occupazione così come della durata limitata dell'attività (3 mesi). Lo stesso dicasi per l'attività svolta nell'agosto 2019, la quale è durata solamente un mese. Infine, quanto al lavoro che il ricorrente asserisce di aver svolto da agosto a dicembre 2019, la Corte cantonale ha stabilito che questo non era comprovato. 
 
5.4.2. Di fronte a questa argomentazione il ricorrente si limita ad affermare di aver definitivamente smesso di lavorare a seguito di un incidente non professionale occorsogli il 14 febbraio 2020. Seppur implicitamente, egli pretende dunque di aver beneficiato fino a quel momento della qualifica di lavoratore sulla base dell'ALC. Ammette, tuttavia, di non averla riottenuta nel periodo successivo all'incidente.  
 
5.4.3. Sulla base dei fatti accertati in sede cantonale e non contestati dall'insorgente, risulta che dal 2014 in avanti questi ha lavorato in maniera discontinua, con lunghi periodi di disoccupazione tra un'attività e l'altra, a un tasso di attività ridotto e percependo salari esigui.  
Più nel dettaglio, dalla sentenza impugnata emerge che i salari ricevuti ammontavano a fr. 886.90 netti mensili tra gennaio e dicembre 2014 e fr. 1'001.85 netti mensili tra agosto e ottobre 2017. Tali importi, assai esigui, sono in linea di principio insufficienti per fondare il carattere reale ed effettivo dell'attività lavorativa ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza 2C_131/2024 già citata consid. 4.5 e la casistica ivi citata). Anche quando poi il salario era più consistente, ossia i fr. 2'500.-- lordi guadagnati nell'agosto 2019, l'impegno lavorativo è stato tuttavia di durata estremamente limitata - un solo mese - ciò che osta al riconoscimento dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC. Per quanto concerne invece il tasso di occupazione, risulta che a partire dal gennaio 2014 l'insorgente ha sempre lavorato a tempo parziale e a una percentuale particolarmente ridotta, ossia di media 53 ore mensili nel 2014, 55.75 ore mensili tra agosto e ottobre 2017 e a un tasso ridotto non precisato nel luglio 2019. Impieghi così ridotti in termini di orario di lavoro sono anche loro sintomatici del carattere marginale e accessorio dell'attività svolta. Infine, bisogna considerare che le attività professionali sopra menzionate sono state separate da prolungati periodi di inattività, essendo egli stato disoccupato tra gennaio 2015 e luglio 2017, tra novembre 2017 e giugno 2019, nonché da settembre 2019 in poi. 
Infine, con riferimento all'asserita attività svolta tra agosto e dicembre 2019, e non constatata dal Tribunale cantonale amministrativo, risulta che, in assenza di una valida critica sull'accertamento dei fatti e/o sull'apprezzamento delle prove, essa non può essere presa in considerazione nemmeno in questa sede federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
5.4.4. Alla luce di una valutazione complessiva della situazione professionale deriva che, da gennaio 2014 in avanti, il ricorrente non ha svolto un'attività reale ed effettiva. Pertanto, come correttamente giudicato dalla Corte cantonale, con riferimento a tale periodo egli non può prevalersi dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC.  
 
5.5. Da quanto precede discende che al ricorrente non spetta un diritto di rimanere in Svizzera giusta l'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1251/70. Non beneficiando più della qualifica di lavoratore ai sensi dell'ALC da gennaio 2014, ossia dall'età di 58 anni, e non avendola riottenuta nemmeno in seguito, la condizione secondo cui si deve disporre di detta qualifica nei 12 mesi precedenti il raggiungimento dell'età legale per beneficiare della rendita di vecchiaia non è palesemente adempiuta né con riferimento all'età per la pensione ordinaria (65 anni) né, eventualmente, a quella per la pensione anticipata (63 anni). Di conseguenza, non è necessario determinare se le altre condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto di rimanere siano in concreto date.  
 
5.6. Tenuto conto di quanto già rilevato con riguardo al possesso dello statuto di lavoratore (cfr. supra consid. 5.4.3), è altrettanto palese che l'insorgente non può trarre un diritto di rimanere in Svizzera nemmeno dall'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70, non avendo beneficiato di tale statuto al momento dell'incidente, vale a dire nel febbraio 2020. Anche in questo caso, quindi, non occorre verificare se le altre condizioni sgorganti dalla disposizione sopra menzionata siano adempite.  
 
5.7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la decisione della Corte cantonale di non riconoscere al ricorrente il diritto di rimanere giusta l'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70 va pertanto tutelata.  
 
6.  
 
6.1. Davanti a questa Corte, l'insorgente lamenta inoltre che il Tribunale cantonale amministrativo gli avrebbe erroneamente negato, per mancanza di mezzi finanziari sufficienti, il diritto a un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa. Più precisamente, sostiene che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto della sua volontà di assicurare in futuro il proprio sostentamento senza ricorrere alle prestazioni complementari grazie all'ottenimento di una somma a titolo di eredità, alla garanzia finanziaria offertagli da un amico, nonché al suo "tenore di vita molto contenuto" connotato da "una vita frugale e senza particolari esigenze".  
 
6.2. L'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 Allegato I ALC garantisce alle persone che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente. Più precisamente l'art. 24 par. 1 Allegato I ALC richiede che l'interessato disponga, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (lett. a) nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (lett. b). Conformemente all'art. 24 par. 2 Allegato I ALC sono considerati sufficienti i mezzi finanziari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Quest'ultima disposizione è concretizzata dall'art. 16 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e, se del caso, i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).  
Secondo la giurisprudenza, l'origine dei mezzi finanziari a disposizione della persona interessata non è un elemento del quale va tenuto conto. Con riferimento all'art. 24 par. 1 lett. a Allegato I ALC bisogna infatti considerare non soltanto i mezzi finanziari della persona straniera stessa, ma anche quelli forniti da terzi (DTF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; sentenza 2C_891/2022 del 24 maggio 2024 consid. 6.3). Occorre, tuttavia, che essi siano effettivamente disponibili e che l'impegno dei terzi a fornirli sia credibile (DTF 135 II 265 consid. 3.4; sentenze 2C_891/2022 già citata consid. 6.3; 2C_975/2022 del 20 aprile 2023 consid. 7.2). Per riconoscere un diritto di soggiorno sulla base dell'art. 24 Allegato I ALC, ciò che conta è che la persona straniera non pesi indebitamente sulle finanze dello Stato ospitante durante il suo soggiorno (DTF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; sentenza 2C_975/2022 già citata consid. 7.2). Tale condizione è rispettata fintantoché non percepisce prestazioni complementari; se vi fa ricorso, ciò significa che le condizioni per il mantenimento del diritto al soggiorno in base all'art. 24 Allegato I ALC non sono più adempite (cfr. art. 24 par. 8 Allegato I ALC; DTF 149 II 1 consid. 4.5; 135 II 265 consid. 3.7; sentenza 2C_16/2023 del 12 giugno 2024 consid. 5.4). In effetti, nel contesto particolare dell'art. 24 par. 1 Allegato I ALC, le prestazioni complementari sono equiparate all'assistenza sociale (DTF 135 II 265 consid. 3.6; sentenze 2C_891/2022 già citata consid. 4.2; 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 4.2; 2C_975/2022 già citata consid. 7.2). 
 
6.3.  
 
6.3.1. Poiché dal giudizio impugnato emerge che, nel momento della pronuncia della Corte cantonale, il ricorrente non percepiva le prestazioni complementari, avendovi egli rinunciato nell'ottobre del 2019, la sussistenza o meno dei mezzi finanziari sufficienti in capo al medesimo va determinata, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 cpv. 2 OLCP per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, secondo le disposizioni della LPC, come peraltro recentemente chiarito da questa Corte (sentenza 2C_975/2022 già citata consid. 7.3). Conformemente a tale legge, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC); le spese riconosciute sono enumerate all'art. 10 LPC, mentre i redditi computabili figurano all'art. 11 LPC, tenuto conto di quanto sancito dall'art. 9a LPC (sentenza 8C_140/2024 del 18 settembre 2024 consid. 4.1).  
 
6.3.2. Nell'escludere la sussistenza dei mezzi finanziari sufficienti, l'istanza precedente non ha applicato, tuttavia, la LPC, come invece richiesto dall'art. 16 cpv. 2 OLCP e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, per giudicare se il ricorrente vantasse o meno un diritto alle prestazioni complementari. I Giudici cantonali non hanno infatti accertato con precisione quale fosse l'effettiva e completa situazione finanziaria dell'interessato. Per determinare i redditi a disposizione del ricorrente, essi hanno considerato la rendita di vecchiaia svizzera (AVS), pari a fr. 234.-- mensili, e quella italiana (INPS), ammontante a fr. 667.--. In seguito per stabilire le spese a suo carico, hanno tenuto conto della pigione, pari a fr. 450.-- e dell'importo di fr. 1'006.-- mensili, corrispondente al fabbisogno minimo per una persona sulla base delle direttive cantonali del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Hanno invece rinunciato a includere il premio della cassa malati, di fr. 484.70, poiché si era in attesa della decisione concernente il sussidio dello stesso da parte delle competente autorità cantonale. Sono quindi giunti alla conclusione che le entrate erano ampiamente insufficienti già per coprire il fabbisogno minimo e che la prognosi relativa ai mezzi finanziari a disposizione rimaneva negativa, anche tenendo conto dell'eredità di un parente deceduto all'estero e di un capitale di circa fr. 37'850.--, destinato a loro avviso a esaurirsi rapidamente a breve termine. In merito alla garanzia finanziaria promessa da un amico, la stessa, secondo la Corte cantonale, andava relativizzata, poiché questi disponeva di redditi limitati - cioè fr. 3'181.10 provenienti da un lavoro a tempo parziale, più circa fr. 1'000.-- di indennità di disoccupazione - e aveva degli obblighi alimentari nei confronti dei propri figli. Sennonché tale apprezzamento non è sufficientemente preciso. I Giudici cantonali avrebbero infatti dovuto informarsi in maniera precisa sull'eredità ricevuta dal ricorrente dal parente deceduto all'estero, cioè sul suo esatto ammontare e sulle relative modalità di versamento. Per quanto concerne invece il sostegno finanziario proposto dall'amico, il cui importo non è stato mai precisato, i Giudici cantonali non potevano limitarsi a constatare che detta persona aveva degli obblighi famigliari (tre figli a carico), ma dovevano chiarire, per disporre di un quadro completo della situazione, se egli era l'unica fonte di sostegno finanziario della sua famiglia o se anche la sua compagna lavorava; inoltre doveva essere precisato l'ammontare esatto del sostegno promesso. In questo contesto non va comunque dimenticato che dal 2019, momento in cui ha rinunciato a percepire le prestazioni complementari, il ricorrente ha provveduto al suo sostentamento unicamente con le sue tenue entrate e senza indebitarsi. In effetti non risulta dagli atti, e le autorità cantonali nemmeno lo pretendono, che egli ha dei debiti privati o pubblici, ragione per cui la prognosi negativa riguardo alla sua situazione finanziaria fatta dalle autorità tre anni dopo non sembra a prima vista del tutto attendibile. In queste condizioni, determinare quale era l'ammontare preciso dell'eredità ricevuta (o da ricevere) come anche se si poteva fare affidamento alle dichiarazioni dell'amico e, se sì, per quale importo, sono degli elementi importanti da considerare al fine di definire quale sia l'effettiva e completa situazione finanziaria del ricorrente, valutazione che non può essere eseguita da questa Corte, mancando, come appena esposto, degli accertamenti su punti importanti. Ne discende che il Tribunale federale non dispone di tutti gli elementi necessari per potere determinare quale fosse la concreta situazione finanziaria del ricorrente e di, riflesso, se egli aveva un diritto alle prestazioni complementari o no. Gli atti di causa non contenendo i necessari elementi, la causa dev'essere rinviata all'istanza precedente affinché procedi ai dovuti accertamenti su questa questione e determini se i criteri di cui l'art. 24 par. 1 Allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 OLCP e la LPC siano dati o no. Su questo punto il gravame si rivela quindi fondato.  
 
7.  
Per quanto precede il ricorso si avvera fondato e dev'essere accolto. La sentenza emanata il 1° febbraio 2023 del Tribunale amministrativo cantonale va pertanto annullata e la causa è rinviata allo stesso affinché, eseguiti gli accertamenti richiesti nel senso dei considerandi, emani un nuovo giudizio (art. 107 cpv. 2 LTF). Visto l'esito del gravame, non occorre vagliare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente. 
 
8.  
Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non essendo assistito da un avvocato, il ricorrente non ha diritto a un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Visto l'esito della causa, l'istanza di esonero dalle spese giudiziarie presentata da quest'ultimo, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria, si rivela priva d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto, la sentenza del 1° febbraio 2023 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata e la causa è rinviata allo stesso per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto. 
 
3.  
Non vengono prelevate spese. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 12 febbraio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud