Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_148/2025
Sentenza del 12 giugno 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giuditta Aiolfi,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residendza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Decadenza del permesso di domicilio UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.139).
Fatti:
A.
A.a. A.________, cittadino italiano (1942), è entrato in Svizzera il 20 agosto 1964. Dal 1° settembre 1977 ha beneficiato di un permesso di domicilio trasformato, in seguito all'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in un permesso di domicilio UE/AELS, con ultimo termine di controllo al 20 agosto 2023.
A.b. A.________ ha sempre lavorato presso una società con sede a X.________, di cui, oltre ad essere azionista di maggioranza, è presidente del consiglio di amministrazione. Di quest'ultimo fanno anche parte la figlia, la quale vive in Italia e il figlio, residente in Ticino, che è pure il direttore dell'impresa. L'appartamento annunciato alle autorità ticinesi quale domicilio dal 1° gennaio 2018 da parte di A.________ è stato creato all'interno dello spazio aziendale della società. La moglie invece ha sempre vissuto in Italia, nella casa di loro proprietà.
B.
B.a. Su richiesta della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino la Polizia cantonale ha interrogato, il 19 aprile 2022, A.________ sulla sua presenza effettiva in Svizzera. Data all'interessato la possibilità di esprimersi, il 6 dicembre 2022 la Sezione della popolazione ha revocato rispettivamente ha dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio UE/AELS e gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera. Fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate da costui nel corso dell'interrogatorio eseguito dalla Polizia cantonale, detta autorità ha considerato, in sostanza, che egli risiedeva a tutti gli effetti in Italia, almeno dai primi mesi del 2020, e veniva in Svizzera unicamente per controlli occasionali della ditta nella quale aveva interessi economici. La volontà di mantenere il permesso di domicilio UE/AELS era quindi volta ad ottenere delle agevolazioni imprenditoriali e fiscali, ciò che era abusivo.
B.b. La liceità della constatazione della decadenza del permesso di domicilio UE/AELS è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 13 marzo 2024, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 5 febbraio 2025.
C.
Il 10 marzo 2025, A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato.
Con decreto presidenziale del 12 marzo 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato nessun altro atto istruttorio, salvo la trasmissione dell'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Essendo oggetto di disamina la decadenza di un permesso di domicilio, che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, la suddetta clausola di eccezione non trova applicazione in concreto (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenze 2C_494/2024 del 5 marzo 2025 consid. 1.1 e 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 1.3). Inoltre il fatto che il ricorrente sia cittadino italiano, ciò che gli permette di appellarsi, in linea di principio, all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito: Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, osta anche all'applicazione dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF (sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1 e richiamo).
1.2. Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) dal destinatario della stessa (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF (sentenza 2C_410/2024 già citata consid. 1.4). Dato che il ricorrente chiede l'annullamento del giudizio impugnato e che dalla motivazione della sua impugnativa si comprende che contestualmente domanda che venga mantenuto il suo permesso di domicilio UE/AELS il gravame risulta ammissibile anche da questo profilo.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. Esso può pertanto accogliere o respingere un gravame anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità inferiore (cosiddetta "sostituzione dei motivi"; DTF 148 II 73 consid. 8.3.1 e rinvii). Nondimeno, esso considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5; sentenza 2C_148/2023 già citata consid. 2.1). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi (art. 42 LTF) almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; sentenza 2C_7/2025 del 21 marzo 2025 consid. 2.1 e rispettivi richiami).
2.2. Se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, le esigenze poste dall'art. 42 LTF non sono rispettate (DTF 145 V 161 consid. 5.2; sentenza 2C_605/2024 dell'11 aprile 2025 consid. 5.1 e rinvii). Nella fattispecie, l'argomentazione addotta davanti al Tribunale federale è in larga misura identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In merito agli argomenti ricopiati il gravame - redatto da un'avvocata - lede quindi l'art. 42 cpv. 2 LTF perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato e sfugge pertanto in proposito ad un esame di merito (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; sentenza 2C_605/2024 già citata consid. 5.1 e riferimenti). Di conseguenza questa Corte esaminerà unicamente le censure mediante le quali il ricorrente si confronta con la sentenza impugnata.
2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo se è stato eseguito ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti), ciò che va dimostrato presentando critiche precise (art. 106 cpv. 2 LTF). L'eliminazione del vizio deve potere influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2).
3.
Il presente litigio verte sulla questione della decadenza del permesso di domicilio UE/AELS del ricorrente.
3.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (art. 61 cpv. 2 LStrI; cfr. art. 79 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]; DTF 145 II 322 consid. 2.3; vedasi anche DTF 149 I 66 consid. 4.7 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali; sentenza 2C_410/2024 già citata consid. 3.1).
Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA; DTF 145 II 322 consid. 2.2 nonché consid. 2.3). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenza 2C_410/2024 già citata consid. 3.1 e rinvii).
3.2. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5 e 12 cpv. 5 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (sentenze 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 4.1 e 2C_958/2020 del 6 aprile 2021 consid. 3.1 e rinvii).
4.
Fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso dell'interrogatorio svoltosi il 19 aprile 2022, i Giudici cantonali sono giunti alla conclusione che il permesso di domicilio UE/AELS detenuto da costui era decaduto vista la sua prolungata assenza all'estero. In primo luogo hanno preso atto del fatto che, come da lui stesso addotto, aveva trasportato tutta la mobilia dell'appartamento di X.________ nella casa che possedeva in comproprietà in Italia dove, durante la pandemia, si era "rintanato" con la moglie, senza più tornare in Svizzera. Ne hanno quindi dedotto che, perlomeno da febbraio 2020, egli non aveva più pernottato nel suo appartamento in Svizzera, nemmeno in maniera sporadica. Il fatto di frequentare, come fatto valere dall'interessato, degli esercizi pubblici, luoghi di svago o altro in Ticino o di esservi imponibile non portava ad un'altra conclusione, le autorità fiscali procedendo in modo autonomo ed indipendente da quelle migratorie. Allo stesso modo la circostanza che, in seguito ad un ricovero di alcuni giorni nel luglio 2021 presso una clinica di Y.________, era rimasto in Italia perché necessitava dell'assistenza della moglie non gli era più favorevole: per prassi le ragioni - volontarie o no - dell'assenza dalla Svizzera non erano infatti determinanti. Infine hanno constatato che la presenza dell'interessato nel nostro Paese era dettata principalmente da motivi d'affari: lui stesso aveva infatti affermato di tornarvi saltuariamente al fine di controllare l'attività della ditta di cui era l'azionista di maggioranza e il presidente del consiglio d'amministrazione. Tutti questi elementi erano pertanto sufficienti per confermare la decadenza dell'autorizzazione di soggiorno in esame.
In seguito i Giudici ticinesi hanno negato che l'interessato potesse appellarsi al principio della buona fede. La situazione menzionata dallo stesso (nel 1994 il Consiglio di Stato aveva giudicato, applicando questo principio, che il fatto che prenotasse 3-4 volte alla settimana in Italia non portava alla decadenza del permesso di domicilio perché: a) l'autorità migratoria ne era da tempo al corrente e b) il rilascio di un permesso per frontalieri era escluso, siccome all'epoca questo tipo di permesso non permetteva di dormire quotidianamente in Svizzera) era diversa di quella attuale, già perché nel frattempo la normativa determinante era stata modificata e che egli ora rimaneva tutte le notti in Italia.
5.
Il ricorrente censura in primo luogo l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, segnatamente un apprezzamento arbitrario delle dichiarazioni che ha rilasciato dinanzi alla Polizia cantonale il 19 aprile 2022.
5.1. Per prassi costante, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento (anticipato) delle prove è dato soltanto se l'istanza precedente non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo oppure se ne ha tratto delle deduzioni insostenibili (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2 e rispettivi rinvii). Chi ricorre per lamentarsene deve pertanto argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio (artt. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenze 2C_257/2022 del 22 gennaio 2025 consid. 4.1; 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 8.2).
5.2. In merito alla deposizione rilasciata in sede d'interrogatorio, il ricorrente afferma che la Corte cantonale si sarebbe fondata su alcune frammentarie dichiarazioni, estrapolate dal proprio contesto. Essa ne avrebbe quindi fatto una lettura parziale e, di riflesso, arbitraria. Sennonché su questo punto l'impugnativa si riduce in sostanza a presentare l'interpretazione dell'insorgente del verbale d'interrogatorio senza tuttavia dimostrare in quale misura le conclusioni tratte dai Giudici cantonali dallo stesso siano insostenibili, ciò che non è sufficiente per dimostrare che l'apprezzamento di questo mezzo di prova sia inficiato d'arbitrio.
5.3. Infine per quanto concerne la documentazione fotografica, richiamata dal ricorrente, egli si limita a riprendere parola per parola quanto addotto dinanzi l'istanza precedente, ciò che come già detto è inammissibile (cfr.
supra consid. 2.2).
5.4. Da quanto precede discende che siccome i fatti che emergono dalla sentenza non sono stati messi validamente in discussione con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario, essi vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr.
supra consid. 2.3).
6.
6.1. Il ricorrente sostiene che la sua presenza sul territorio svizzero non sia puramente professionale. Oltre all'attività lavorativa vi avrebbe infatti ancora una residenza effettiva nonché il centro dei suoi interessi. In queste condizioni le esigenze poste dai combinati artt. 61 cpv. 2 LStrI e art. 79 cpv. 1 OASA per ammettere la decadenza del suo permesso di soggiorno UE/AELS non sarebbero date.
6.2. Come già ricordato (cfr.
supra consid. 3.1), la decadenza dell'autorizzazione di soggiorno di cui una persona straniera è titolare subentra, tra l'altro, quando la stessa ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, a scopo di visita, turismo o affari. Nella fattispecie, emerge dai fatti constatati in modo vincolante dal Tribunale cantonale amministrativo che, a partire dal periodo pandemico, il ricorrente aveva tolto l'arredamento dall'appartamento a X.________ e non era più rientrato a vivere in Svizzera, tornandovi solo saltuariamente per controllare l'attività della società della quale è l'azionista di maggioranza nonché presidente del consiglio di amministrazione. In queste circostanze, la conclusione alla quale giunge la Corte cantonale, ossia che dal febbraio 2020 il ricorrente non viveva più in Svizzera bensì in Italia e che la sua presenza saltuaria nel nostro Paese era dovuta unicamente a motivi d'affari, ragione per cui a causa del tempo trascorso all'estero il suo permesso di domicilio UE/AELS era decaduto, non disattende l'art. 61 cpv. 2 LStrI e non può che essere tutelata. Tanto più che il ricorrente non ha mai sostenuto e ancora meno comprovato che era stato costretto a trasferirsi in Italia a causa della pandemia. Il fatto poi che abbia continuato ad abitare in Italia è stato peraltro confermato, come emerge dal giudizio impugnato, dal ricorrente medesimo quando ha dichiarato che dopo una breve degenza ospedaliera in Ticino nel luglio 2021 era rimasto presso la moglie. Al riguardo va ricordato che le ragioni di tale soggiorno non sono, come già detto, determinanti, essendo invece sufficiente la semplice costatazione della presenza all'estero per sei mesi (DTF 149 I 66 consid. 4.7 e riferimenti).
7.
7.1. Il ricorrente è dell'avviso di avere in ogni caso un diritto al rinnovo del suo permesso di domicilio UE/AELS in base al principio della buona fede. Più precisamente richiama un giudizio del Consiglio di Stato del 30 novembre 1994 con cui la decisione di decadenza del suo permesso di domicilio pronunciata all'epoca dall'autorità di prime cure era stata annullata proprio in virtù del già citato principio. Detta autorità aveva giudicato che l'interessato poteva appellarsi a tale principio perché l'autorità di prime cure sapeva che egli pernottava 3-4 volte alla settimana in Italia. Inoltre non era possibile porlo al beneficio di un permesso per frontalieri visto che all'epoca detto permesso non l'autorizzava a pernottare quotidianamente in Svizzera.
7.2. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, esso tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima quando: a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone; b) essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente in base a fondati motivi; c) l'erroneità dell'informazione ricevuta non era immediatamente riconoscibile; d) affidandosi all'esattezza dell'informazione il cittadino ha preso delle disposizioni che non sono reversibili senza subire un pregiudizio; e) non è intervenuto nessun mutamento legislativo dopo il rilascio dell'informazione (DTF 150 I 1 consid. 4.1; 148 II 233 consid. 5.5.1; sentenza 2C_67/2024 del 25 marzo 2025 consid. 6.1 e rispettivi richiami).
Nel caso le condizioni poste per beneficiare della protezione della buona fede siano realizzate, è nel contempo necessario che al richiamo a tale protezione non si oppongano interessi pubblici preponderanti (sentenza 2C_67/2024 già citata consid. 6.1 e richiami).
7.3. In concreto, oltre al fatto che sia riprodotta in gran parte parola per parola l'argomentazione presentata in sede cantonale su questa censura, ciò che porta all'inammissibilità della stessa (cfr.
supra consid. 2.2), in ogni caso il ricorrente non spiega in che e perché le condizioni cumulative esatte per potersi appellare alla protezione garantita dal principio sopra evocato sarebbero adempiute nei suoi confronti. Ne discende che la critica in proposito sfugge pertanto ad un esame di merito.
Si volesse da ciò prescindere, va osservato che, come già constatato dai Giudici ticinesi, la legislazione determinante in materia di diritto degli stranieri ha subito delle modifiche, segnatamente in seguito all'entrata in vigore, nel 2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il cui art. 7 cpv. 1 Allegato I ALC che definisce lo statuto del frontaliero prevede che quest'ultimo può pernottare in Svizzera, ciò che non era il caso nel 1994. In secondo luogo, il ricorrente non dimostra che le autorità migratorie gli abbiano assicurato che la situazione creatasi a partire dal febbraio 2020 fosse conforme alla normativa in vigore. Egli si limita ad addurre che essendo la fattispecie attuale sostanzialmente identica a quella vigente nel 1994, poteva legittimamente ritenere che il suo "
modus operandi " fosse quantomeno tollerato dalle autorità migratorie. Sennonché non si confronta con quanto rilevato dai Giudici cantonali, segnatamente che le circostanze si sono modificate dal 1994 dato che pernotta oramai tutti i giorni in Italia. Visto quanto precede non può pertanto appellarsi al principio della buona fede, l'attuale fattispecie essendo sostanzialmente diversa da quella esistente nel 1994.
In quanto poi il ricorrente afferma che era convinto che la sua situazione fosse conforme alla nuova legislazione dato che il suo permesso di domicilio UE/AELS era stato rinnovato per ulteriori 20 anni e che non era inoltre stato informato dalle competenti autorità della necessità di modificare la sua situazione, la critica, solo abbozzata, è inammissibile. In ogni caso egli non dimostra che le autorità migratorie erano a conoscenza ed avessero accettato le circostanze dell'assenza dal nostro Paese creatasi a partire dal febbraio 2020. Va in seguito ricordato che, per consolidata prassi, il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno non costituisce a sé stante un motivo sufficiente per considerare che l'amministrato abbia ricevuto un'assicurazione, protetta dal profilo della buona fede, che detto permesso verrà rinnovato (DTF 126 II 377 consid. 3b; sentenza 2D_5/2025 del 30 aprile 2025 consid. 4.2.2 con rinvii).
7.4. Infine, occorre aggiungere che la questione di sapere se la situazione attuale del ricorrente possa fondare una domanda per un permesso per confinanti sulla base dell'art. 7 cpv. 1 Allegato I ALC non è oggetto di disamina. Di conseguenza il rimprovero mosso dal ricorrente secondo cui tale norma non avrebbe effetto retroattivo esula dal litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
8.
Per prassi costante, quando le condizioni legali per il decadimento del permesso di domicilio giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono date, questa conseguenza interviene
ex lege (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. Non vi è dunque spazio per procedere ad un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento dell'autorizzazione di soggiorno (sentenza 2C_448/2024 già citata consid. 5.1 con riferimenti). Di conseguenza, la censura con cui viene lamentata una violazione del principio di proporzionalità non può essere accolta.
9.
Da quel che precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e, come tale, va respinto.
10.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 12 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud