Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_16/2025  
 
 
Sentenza del 4 novembre 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, 
via Sempione 8, casella postale 13, 6602 Muralto. 
 
Oggetto 
Multa disciplinare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 
19 novembre 2024 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino (52.2024.257). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel novembre 2021, l'avv. A.________ ha assunto il patrocinio di B.________ in una vertenza civile che aveva per oggetto l'attribuzione della custodia della figlia e la fissazione del contributo alimentare in favore della stessa.  
Con decisioni del 21 gennaio 2022 e del 9 febbraio 2023, il Giudice civile ha riconosciuto a B.________ l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia nella procedura di conciliazione sia nella susseguente procedura di merito. 
 
A.b. Il 25 gennaio 2022, la Pretura ha verificato la nota professionale di fr. 5'336.--, emessa dal legale per le prestazioni svolte nella procedura di conciliazione, approvandola nella misura di fr. 2'024.76 (periodo dall'8 novembre 2021 al 24 gennaio 2022).  
Il 9 febbraio 2023, la Pretura ha verificato la nota professionale intermedia di fr. 24'424.55, emessa dal legale per le prestazioni svolte nella procedura di merito, approvandola nella misura di fr. 8'175.50 (periodo dal 25 gennaio 2022 al 20 gennaio 2023). 
 
A.c. Con lettera del 26 luglio 2023, intitolata "B.________", l'avv. A.________ si è rivolto a quest'ultima nei seguenti termini:  
 
"nella pratica, richiamato il contatto telefonico di questa mattina, come spiegato e inteso, domando gentilmente il pagamento di CHF 6'000.-- (IVA 7.7% inclusa) da operare sul conto (...) ". 
 
A.d. Ricevuto tale scritto, la cliente ha corrisposto al suo legale fr. 4'300.-- mediante quattro bonifici bancari successivi (del 22 agosto, 18 settembre, 6 novembre e 18 dicembre 2023).  
Su quanto accaduto, il 22 febbraio 2024 B.________ ha poi però interpellato la Pretura che - dopo avere indicato la potenziale rilevanza disciplinare del comportamento dell'avvocato che emette note complementari a un cliente al beneficio del gratuito patrocinio - si è dichiarata incompetente, invitandola se del caso a rivolgersi all'autorità di sorveglianza, cioè alla Commissione di disciplina degli avvocati. 
 
A.e. Il 29 febbraio 2024, B.________ ha segnalato la fattispecie alla Commissione di disciplina, rimproverando all'avv. A.________ di averle chiesto un "acconto" di fr. 6'000.--, senza specificazioni sulle prestazioni svolte fino ad allora, e ciò benché le fosse stato riconosciuto il gratuito patrocinio. Ha quindi chiesto una verifica accurata (...) della legalità della pretesa e l'eventuale rimborso dell'importo versato.  
Preso atto di tale segnalazione, il 6 marzo 2024 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. A.________ un procedimento disciplinare per possibile violazione del dovere di cura e diligenza e del divieto di chiedere onorari integrativi. 
 
A.f. Nel corso del mese di marzo 2024, dopo avere constatato che il rapporto di fiducia con la cliente era venuto meno, I'avv. A.________ ha revocato il mandato di patrocinio e ha emanato due ulteriori note professionali relative alla procedura di merito (la prima, per il periodo dal 21 gennaio al 31 dicembre 2023; la seconda, per il periodo dal 1° gennaio al 25 marzo 2024) per complessivi fr. 56'667.30.  
Con decisione del 27 marzo 2024, il Pretore ha verificato anche le due note citate, approvandole limitatamente all'importo di fr. 1'709.15. Un reclamo al Tribunale d'appello contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile. Un successivo ricorso al Tribunale federale è stato stralciato dai ruoli per ritiro (sentenza 5A_327/2024 del 2 luglio 2024). 
 
B.  
 
B.a. Dopo avere sentito il legale segnalato, che sosteneva che la richiesta di pagamento formulata a B.________ il 26 luglio 2023 si riferiva ad attività non coperte dal gratuito patrocinio e che ciò le era stato spiegato, con decisione del 21 maggio 2024 la Commissione di disciplina lo ha sanzionato con una multa di fr. 1'200.--. L'autorità ha infatti considerato che, dopo avere constatato che l'attività svolta nella procedura civile non era interamente coperta dal gratuito patrocinio, il legale avesse tentato di recuperare almeno in parte il mancato guadagno, chiedendo illecitamente alla sua cliente di versargli un onorario supplementare rispetto a quanto era stato stabilito dal Giudice civile.  
 
B.b. La sanzione decisa dalla Commissione di disciplina è stata confermata, su ricorso del legale, anche dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, pronunciatosi con sentenza del 19 novembre 2024.  
 
C.  
 
C.a. Il 7 gennaio 2025, l'avv. A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, con cui chiede: (a) in via principale, che le decisioni emesse dalla Commissione di disciplina e dal Tribunale amministrativo siano annullate e alla segnalazione del 29 febbraio 2024 non venga dato seguito; (b) in via subordinata, che le decisioni emesse dalla Commissione di disciplina e dal Tribunale amministrativo siano annullate e la segnalazione del 29 febbraio 2024 sia ritenuta evasa, ai sensi dei considerandi, senza provvedimenti. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.  
 
C.b. La Corte cantonale e la Commissione di disciplina hanno rinunciato ad esprimersi, limitandosi a chiedere il rigetto dell'impugnativa. Con decreto del 30 gennaio 2025, l'effetto sospensivo è stato concesso.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2) e tratta una materia che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF.  
Esso è stato introdotto nei termini di legge (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF (sentenza 2C_315/2024 del 5 agosto 2025 consid. 1.1). 
 
1.2. Tenuto conto dell'effetto devolutivo del ricorso presentato davanti all'istanza inferiore, la domanda di annullamento della decisione della Commissione di disciplina, formulata in parallelo a quella della sentenza cantonale, è però inammissibile e lo stesso vale per tutte le critiche rivolte direttamente contro quell'atto, che non possono essere approfondite (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
In parallelo, siccome il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è ammissibile, dev'essere dichiarato inammissibile anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF e contrario). L'argomentazione posta a fondamento del ricorso sussidiario verrà considerata nell'ambito della trattazione del ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale è possibile lamentare la violazione del diritto federale nel suo complesso (art. 95 lett. a LTF; successivo consid. 2.1). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esamina di regola solo le censure sollevate. Chi ricorre deve pertanto spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché essa viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore, da cui si può scostare se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve potere avere un'influenza decisiva sulla causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF.  
 
2.3. Il gravame rispetta i requisiti di motivazione indicati solo in parte. Per quanto li leda, come quando si riferisce a diritti fondamentali senza spiegare nel dettaglio perché essi sarebbero stati violati, esso non può essere approfondito (art. 106 cpv. 2 LTF). Non sono date rispettivamente dimostrate nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 LTF, ragione per la quale occorre riferirsi solo agli atti già acquisiti dalle istanze inferiori e componenti l'incarto cantonale.  
 
3.  
 
3.1. Chiamato a pronunciarsi sulla decisione disciplinare del 21 maggio 2024, il Tribunale amministrativo ticinese ha concluso che la stessa era giustificata, osservando che l'insorgente aveva leso l'art. 12 lett. g della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) e aggiungendo che una multa di fr. 1'200.-- era conforme all'art. 17 cpv. 1 LLCA.  
 
3.2. Il ricorrente ritiene per contro di avere "comprovato con ampia documentazione" che l'importo di fr. 6'000.--, richiesto a B.________ con lettera del 26 luglio 2023, concerneva prestazioni che non erano relative alla procedura civile per la quale era stata concessa l'assistenza giudiziaria, e considera quindi che non vi sia stato nessun comportamento lesivo degli obblighi professionali. D'altra parte, egli sostiene che il provvedimento impugnato sia sproporzionato e arbitrario. L'episodio non raggiungerebbe neppure gli estremi per un avvertimento e la segnalazione andrebbe evasa senza prendere provvedimenti.  
 
4.  
 
4.1. La LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (sentenze 2C_315/2024 del 5 agosto 2025 consid. 3.1; 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1, con riferimento ai materiali legislativi).  
Le regole professionali alle quali l'avvocato è soggetto sono indicate nell'art. 12 LLCA e comprendono l'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (lett. a) e di accettare mandati di gratuito patrocinio nel Cantone in cui è iscritto a registro (lett. g). 
 
4.2. Il patrocinio legale di una persona che non dispone di mezzi finanziari sufficienti non è un mandato privato. In questo contesto, l'avvocato assume un compito statale ed entra in un rapporto giuridico con lo Stato in base al quale acquisisce una pretesa di diritto pubblico ad un compenso secondo quanto previsto dal diritto cantonale (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza 2C_250/2021 del 3 novembre 2021 consid. 4.3).  
L'avvocato d'ufficio non ha diritto a un compenso da parte della persona patrocinata e non ha nemmeno il diritto a farsi corrispondere da quest'ultima un versamento integrativo a quello ricevuto dallo Stato, che è escluso anche quando l'importo ricevuto dallo Stato non corrisponde ad un onorario completo e vi è accordo da parte del patrocinato ad un versamento ulteriore (DTF 108 Ia 11 consid. 1; sentenza 2C_250/2021 del 3 novembre 2021 consid. 4.3; ECKLIN LÉANE, L'interdiction faite à l'avocat·e d'office de percevoir une rémunération complémentaire, in Presente e futuro della professione di avvocato: raccolta celebrativa per il 125° anniversario della Federazione svizzera degli avvocati [FSA], 2023, pag. 473 segg. 477). 
 
4.3. Per consolidata giurisprudenza, un comportamento contrario a tali principi comporta la violazione dei doveri professionali dell'avvocato ai sensi dell'art. 12 lett. a e lett. g LLCA (sentenze 2C_250/2021 del 3 novembre 2021 consid. 4.1 segg.; 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 5.1; 2C_452/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5).  
 
5.  
La procedura è iniziata con la segnalazione del comportamento del ricorrente alla Commissione di disciplina degli avvocati, in qualità di autorità di vigilanza in materia (precedente consid. A.e). 
 
5.1. Nel suo giudizio, la Corte cantonale ha constatato che, per contestare la lesione dell'art. 12 LLCA, il ricorrente ha prodotto il conteggio "B.________ - diversi" (doc. 6 dell'incarto di prima istanza; doc. G dell'incarto dell'istanza inferiore).  
Anche il Tribunale amministrativo ticinese ha però considerato che il conteggio citato non consente "di desumere su quali argomenti vertessero le diverse e-mail, telefonate, lo studio e le conferenze tra ricorrente e praticante ivi menzionati" e che ciò vale in particolare per la voce "studio", che deve giustificare una gran parte dell'onorario richiesto direttamente a B.________. 
 
5.2. Secondo l'istanza inferiore, una giustificazione al versamento supplementare non è ravvisabile nemmeno nell'elenco contenuto nelle osservazioni inviate alla Commissione di disciplina degli avvocati (pag. 10-11) e nel ricorso presentato in sede cantonale (pag. 8-9).  
Per i Giudici ticinesi, anche questa lista è del tutto vaga e generica e lascia intendere proprio il contrario, ovvero che le attività indicate siano connesse alla procedura per la quale è stata già accordata l'assistenza giudiziaria e ricadano quindi nell'ambito in cui una rimunerazione integrativa al patrocinatore è vietata. 
 
5.3. Infine, sempre secondo l'istanza inferiore, una lesione dell'art. 12 lett. g LLCA non si può escludere neppure attraverso il richiamo al fatto che sia il Giudice civile che la Commissione di disciplina hanno riconosciuto al ricorrente di avere gestito il mandato conferitogli in modo scrupoloso.  
 
6.  
 
6.1. Ora, il ricorrente sostiene di avere "dettagliatamente spiegato e comprovato, con ampia documentazione" che l'importo di fr. 6'000.-- richiesto a B.________ il 26 luglio 2023 "non concerneva prestazioni in nesso funzionale con la procedura per la quale B.________ è stata messa a beneficio del gratuito patrocinio". Così argomentando, egli solleva quindi una questione che attiene all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio e che richiede un'argomentazione precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
In effetti, bisogna distinguere tra l'obbligo di collaborare, che non è oggetto di rimproveri e che impone a chi è soggetto di una procedura disciplinare di addurre tutti i fatti ai quali, senza il suo aiuto, l'autorità non potrebbe accedere (DTF 148 II 465 consid. 8; 128 II 139 consid. 2b; sentenza 2A.368/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3.2), e la successiva valutazione delle prove, sulla quale vi è qui disaccordo. 
 
6.2. Nella fattispecie, una violazione dell'art. 9 Cost. in merito all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove non è però dimostrata. Questo perché, pur rinviando a una serie di ulteriori documenti prodotti in sede cantonale, l'impugnativa si limita a fornire una propria lettura di tali atti e della situazione, e ciò non basta (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_209/2024 del 19 giugno 2024 consid. 2.3).  
 
6.3. Nel contempo, va aggiunto che la valutazione contenuta nel giudizio impugnato, già riassunta nei precedenti considerandi 5.1 e 5.2, appare tutt'altro che insostenibile e lesiva dell'art. 9 Cost.  
 
6.3.1. Come rilevato dai Giudici ticinesi, il conteggio intitolato "B.________ - diversi" (doc. 6 dell'incarto di prima istanza; doc. G dell'incarto dell'istanza inferiore) contiene difatti un elenco da cui non è possibile desumere su quali argomenti vertessero le varie operazioni (e-mail, telefonate, studio, conferenze avvocato/praticante) fatturate direttamente a B.________ nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 26 luglio 2023.  
Questa constatazione vale in particolare per la voce "studio", che dovrebbe giustificare la parte più ampia dell'onorario richiesto il 26 luglio 2023 e che - secondo quanto indicato alla fine dello stesso doc. G - dovrebbe comprendere "attività, competenze, preparazioni, strategie, conferenze interne, allestimento progetti, memoriali, scritti e corrispondenze in genere, ricerche, esami atti, redazioni e simili". 
 
6.3.2. La Corte cantonale poteva d'altra parte considerare come non decisivo anche l'elenco stilato dal ricorrente per la Commissione di disciplina degli avvocati (osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 10-11) e poi ripreso in sede giudiziaria (ricorso del 21 giugno 2024, pag. 8-9).  
Si tratta infatti di un'allegazione di parte, non idonea ad attestare la percezione di un onorario per attività chiaramente differenti da quelle per le quali il legale ha una pretesa di rimunerazione di diritto pubblico nei confronti dello Stato (precedente consid. 4.2). Inoltre, contiene voci (profondi e interminabili dissidi tra le parti; reiterate manchevolezze nel rispetto di giorni e orari, nelle consegne e in modalità altamente insane e vessatorie; incomprensioni e doglianze su comportamenti del padre della figlia comune; interventi di terzi e altri famigliari, quali il nonno materno, in punto ad accadimenti o considerazioni personali), che possono portare a concludere - senza ledere il divieto d'arbitrio - proprio il contrario, ovvero che la connessione con le procedure per le quali il Giudice civile aveva concesso l'assistenza giudiziaria sia ancora data (precedente consid. A, con riferimento alla vertenza conciliativa e di merito per la custodia della figlia di B.________ e la fissazione del contributo alimentare in favore della stessa). 
 
6.4. Di conseguenza, la lesione del divieto di chiedere un versamento integrativo a quanto già riconosciuto con l'assistenza giudiziaria, sancito dall'art. 12 lett. g in relazione con l'art. 12 lett. a LLCA, va confermata.  
In effetti, dovendo considerare che l'importo richiesto il 26 luglio 2023 concerneva prestazioni per le quali una rimunerazione supplementare non era lecita, un eventuale accordo di B.________ al suo versamento non ha rilievo (precedente consid. 4.2) e le critiche sollevate a sostegno di questa tesi non vanno esaminate. D'altra parte - come correttamente osservato dall'istanza inferiore, differenziando tra l'esecuzione del mandato e la sua rimunerazione - tale conclusione non può mutare nemmeno considerando il fatto che sia il Giudice civile sia la Commissione di disciplina hanno riconosciuto all'insorgente di avere gestito il patrocinio di B.________ in maniera scrupolosa. 
 
7.  
Rimane da esaminare la proporzionalità della sanzione inflitta, che è costituita da una multa disciplinare di fr. 1'200.-- e che il ricorrente ritiene non possa essere comunque condivisa. 
 
7.1. L'art. 17 cpv. 1 LLCA, relativo alle misure disciplinari, prevede che, in caso di violazione della legge, l'autorità di vigilanza può infliggere un avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-- (lett. c); la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo (lett. d) e il divieto definitivo di esercitare (lett. e).  
La scelta delle misure disciplinari da adottare spetta in primo luogo alle autorità di sorveglianza cantonali e al riguardo il Tribunale federale si impone riserbo (sentenze 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 5.1; 2C_988/2017 del 19 settembre 2018 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 144 II 473). Esso corregge il loro operato solo se la sanzione sconfina nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento ed appare sproporzionata (sentenze 2C_1006/2022 del 28 novembre 2023 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 150 II 217). 
 
7.2. Ora, l'insorgente non misconosce il ritegno che il Tribunale federale si impone nell'esaminare una misura disciplinare ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LLCA. Anche in questo contesto, una lesione del diritto federale non è però dimostrata.  
 
7.2.1. In base al ricorso, l'arbitrio sarebbe chiaro perché, al pari della Commissione di disciplina, la Corte cantonale avrebbe disatteso "le tavole processuali e le circostanze ivi provate".  
Tuttavia, la lettura fornita dall'istanza inferiore alla documentazione prodotta dall'insorgente è risultata plausibile e la violazione del divieto di richiedere un versamento integrativo a quanto già riconosciuto con l'assistenza giudiziaria è stata confermata (precedente consid. 6), di modo che la manifesta insostenibilità del giudizio cantonale impugnato, in ragione di un contrasto con "le tavole processuali", non è data (nello stesso senso, cfr. la sentenza 2C_340/2023 del 28 marzo 2024 consid. 7.4). 
 
7.2.2. D'altra parte, non è dimostrato uno sconfinamento nell'abuso rispettivamente nell'eccesso del potere di apprezzamento nemmeno in relazione alla decisione di comminare una multa disciplinare, invece di optare per un avvertimento o un ammonimento.  
In effetti, l'istanza inferiore argomenta in maniera sostenibile anche la conferma della misura presa dalla Commissione di disciplina, indicando che l'invio di una nota professionale integrativa a un cliente a beneficio del gratuito patrocinio denota la sottovalutazione, da parte del ricorrente, dell'attività di un avvocato agente in regime di assistenza giudiziaria (nello stesso senso, cfr. la sentenza 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4 seg., relativa a una multa di fr. 1'000.-- comminata a una legale ticinese per motivi analoghi e confermata in sede federale). Essa mette quindi ragionevolmente in evidenza: da un lato, il fatto che l'insorgente, che ha alle spalle una lunga carriera professionale, non ha precedenti disciplinari; d'altro lato, il fatto che proprio l'esperienza acquisita avrebbe dovuto portarlo ad evitare di percepire onorari complementari. Sempre restando nell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto alle autorità cantonali, il Tribunale amministrativo ticinese sottolinea infine che, alla luce del limite di fr. 20'000.-- previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LLCA, la sanzione è comunque contenuta e adeguata alle circostanze (nello stesso senso, cfr. sempre la sentenza 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4 seg. [multa di fr. 1'000.--] e la sentenza 2C_783/2008 del 4 maggio 2009 consid. 3 [multa di fr. 1'000.--]). 
 
 
7.3. Ritenuto che una chiara violazione del principio della proporzionalità non è data, anche l'ammontare della sanzione va quindi confermato.  
 
8.  
 
8.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale dev'essere dichiarato inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere respinto.  
 
8.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli