Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_184/2025  
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2026  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Kradolfer, Monaci, Giudice supplente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
D ipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
ricongiungimento familiare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.55). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.A.________, nato nel... e di cittadinanza montenegrina, è coniugato dal 2017 con la cittadina italiana B.________, nata nel... Precedentemente al matrimonio, il..., dalla loro relazione è nato il figlio C.A.________. Il 3 novembre 2020 madre e figlio sono entrati in Svizzera e il 5 marzo 2021 la Sezione della popolazione ha rilasciato loro un'autorizzazione di dimora UE/AELS. Il... 2021, a X.________ (TI), è nato il secondogenito D.A.________. 
 
B.  
 
B.a. Il 5 marzo 2021, A.A.________ ha richiesto un permesso di dimora per ricongiungersi alla moglie e al figlio. Nella sua domanda, egli ha dichiarato di non essere mai stato condannato e che non vi erano procedimenti pendenti a suo carico né in Svizzera né all'estero, sebbene dall'estratto giudiziale italiano e dal certificato dei carichi pendenti, allegati alla domanda, fossero iscritti svariati procedimenti. Dal certificato del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2021, richiesto dall'autorità dipartimentale, risultavano le iscrizioni seguenti:  
 
23.09.2009: sentenza della Corte di appello per i minorenni di Y.________ (IT); pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e multa di euro 500 per il reato (continuato e in concorso) di rapina, commesso in 4 occasioni tra il 20.03.2009 e il 04.04.2009; l'08.07.2010 è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, che il 10.05.2011 è stato però revocato; 
14.07.2011: sentenza del Tribunale per i minorenni di Y.________; pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di euro 200 per il reato di rapina in concorso, commesso il 03.04.2009; 
21.12.2011: provvedimento relativo al cumulo delle pene inflitte il 23.09.2009 e il 14.07.2011, mediante il quale è stata determinata la pena da scontare in 1 anno, 7 mesi e 11 giorni di reclusione e in una multa di euro 700; 
21.12.2011: sentenza della Corte di appello per i minorenni di Y.________; pena di 3 anni di reclusione e multa di euro 900, per i reati di rapina (continuato e in concorso, commesso in 3 occasioni tra il 02.01.2009 e il 13.03.2009), di violenza privata (in concorso, commesso in 2 occasioni tra il 10.02.2009 e il 13.03.2009) e di percosse (in concorso, commesso il 13.03.2009); 
 
26.05.2016: sentenza del Tribunale di Z.________ (IT); condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di euro 800 (pena sospesa), per il reato di furto in abitazione in concorso (commesso il 25.05.2016); 
08.03.2017: sentenza del Tribunale per i minorenni di Y.________; pena di 4 mesi di reclusione (sostituita con la libertà controllata per 8 mesi), per il reato di danneggiamento (commesso il 10.04.2011); 
08.03.2019: sentenza della Corte di appello di Y.________; pena di 2 anni di reclusione e multa di euro 6'000 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso (commesso il 21.07.2018); il 30.09.2019 è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 90 giorni; 
04.11.2019: provvedimento relativo al cumulo delle pene inflitte il 26.05.2016, il 08.03.2017 e il 08.03.2019, mediante il quale è stata determinata la pena da scontare in 3 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione, in una multa di euro 6'800 e nella libertà controllata per 8 mesi. 
 
B.b. A.A.________ risulta inoltre essere stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Y.________ del 27 giugno 2019, alla pena di 8 mesi di reclusione, da espiare, per il reato di evasione compiuto il 15 aprile 2013, non ancora definitiva al momento del rilascio del casellario giudiziale richiamato sopra.  
 
C.  
Preso atto delle condanne penali indicate, con decisione del 25 maggio 2021, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.A.________ il rilascio del permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, assegnandogli un termine per lasciare il territorio svizzero. 
Su ricorso, la liceità del diniego del permesso adottato dall'autorità migratoria è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, con decisione del 12 gennaio 2022, che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi con sentenza del 12 febbraio 2025. 
 
D.  
Con ricorso del 24 marzo 2025, A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale chiedendone l'annullamento e postulando, in sua riforma, il rilascio del permesso di dimora UE/AELS. Domanda altresì che siano annullate la decisione governativa e quella della Sezione della popolazione. 
Chiamata ad esprimersi, la Corte ticinese si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni del proprio giudizio. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. La Sezione della popolazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso, mentre la Segreteria di Stato della migrazione non si è espressa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Ciò significa, a contrario, che tale via di ricorso è data quando la parte ricorrente può prevalersi di un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta. Secondo la giurisprudenza, a tal fine è sufficiente che esista un diritto potenziale all'autorizzazione (DTF 147 I 89 consid. 1.1.1). Sapere se le condizioni di un siffatto diritto siano effettivamente adempiute attiene al merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).  
Nella fattispecie, il ricorrente è di principio legittimato a invocare l'art. 7 lett. d dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) in relazione con l'art. 3 cpv. 1 dell'allegato I ALC, al fine di poterne eventualmente dedurre un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare (DTF 130 II 113 consid. 8.3; sentenze 2C_975/2022 del 20 aprile 2023 consid. 1.2 e 2C_433/2021 del 21 ottobre 2021 consid. 1.2), di modo che la clausola d'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non è applicabile. 
 
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; art. 90 LTF) il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è stato presentato dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere al fine di ottenere il permesso richiesto (art. 89 cpv. 1 LTF). Di principio, l'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.  
Nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso esperibile non ha infatti rilievo nemmeno la semplice denominazione di "ricorso" data allo stesso (DTF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimato a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento/la riforma della sentenza della Corte cantonale. Quelle volte all'annullamento/alla riforma delle decisioni della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato, non sono ricevibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4; sentenza 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 1.3).  
Siccome è stata presentata il 16 giugno 2025, dopo il termine ultimo del 10 giugno 2025 fissato dal Tribunale federale (art. 48 cpv. 1 LTF), anche la replica è inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che è esaminata solo se formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Le critiche ricorsuali rispettano i requisiti di motivazione solo in parte. Laddove sono disattesi, il gravame sfugge a un esame di merito (sentenza 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 2.3). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
Visto che l'insorgente non sostiene, rispettivamente dimostra, che siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
2.3. A meno che non ne dia motivo la decisione querelata, ciò che va dimostrato, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti in tale momento (cosiddetti "veri nova"; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1).  
Nella fattispecie, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato. I documenti prodotti in sede federale, successivi al giudizio cantonale (contratti di lavoro del 15 marzo e del 16 giugno 2025) non possono essere presi in considerazione, perché si tratta di "veri nova". Nel contempo, è irricevibile anche la richiesta di poter presentare l'attestato del casellario giudiziale italiano aggiornato, che l'insorgente non ha peraltro prodotto, nemmeno in sede cantonale, malgrado gli fosse stato richiesto. Di conseguenza, egli non può invocare dei fatti o dei mezzi di prova che ha omesso di far valere in tempo utile (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3), e questo a prescindere dalla violazione - altresì riscontrata dai Giudici cantonali - dell'art. 90 lett. b LStrI, che impone allo straniero di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti, fornendo senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine (sentenza 2C_923/2019 del 9 aprile 2020 consid. 5.1). Sempre perché si tratta di "veri nova", successivi alla pronuncia cantonale, non possono essere considerati nemmeno i documenti prodotti dalla Sezione della popolazione, concernenti l'iscrizione del 26 maggio 2025 nel casellario giudiziale svizzero di un procedimento penale a carico del ricorrente, e il rapporto della polizia cantonale del 14 novembre 2025, che segnala l'arresto del medesimo per un ulteriore reato (cfr. sentenza 2C_699/2023 del 19 maggio 2025 consid. 2.3). 
 
3.  
La controversia riguarda la liceità del rifiuto del rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS a titolo di ricongiungimento familiare, a causa delle condanne penali subite dal ricorrente. 
 
3.1. Al pari del Consiglio di Stato ticinese, la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie che hanno negato il rilascio del permesso di dimora. Esposto il quadro legale di riferimento e fatto rinvio agli atti, anch'essa ha infatti concluso che: (a) dal profilo del diritto interno, sono dati i motivi di revoca dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI (pena detentiva di lunga durata) e dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI (minaccia e pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici); (b) il numero, la frequenza e il carattere recente delle condanne pronunciate in Italia, ancorché in parte subite da minorenne, conducono ad ammettere l'esistenza di una minaccia sufficientemente grave e attuale per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC e ad escludere un pronostico favorevole circa il futuro del ricorrente; (c) anche un esame della proporzionalità non porta a sovvertire il diniego pronunciato, perché l'interesse pubblico prevale su quello privato del ricorrente a risiedere in Svizzera.  
 
3.2. L'insorgente contesta di costituire una minaccia per l'ordine pubblico. Sostiene che la maggior parte dei reati in discussione è stata commessa in età minorile e che l'ultimo episodio risale al 4 novembre 2019 (recte: 21 luglio 2018), senza che successivamente siano intervenuti ulteriori procedimenti penali. È giunto in Svizzera con l'intento di allontanarsi dall'ambiente in cui erano stati commessi i reati e di intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Dover lasciare il territorio svizzero comporterebbe un'inammissibile separazione della famiglia, la quale verrebbe altresì privata del suo mantenimento. Dall'aprile 2025, egli avrebbe raggiunto l'indipendenza economica necessaria per mantenere la famiglia e per restituire le prestazioni assistenziali ricevute.  
 
4.  
 
4.1. Il ricongiungimento familiare giusta l'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 cpv. 1 e 2 allegato I ALC prevede che i membri della famiglia, tra cui il coniuge, di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi insieme a lui. Come tutti i diritti conferiti dall'ALC, il diritto a soggiornare in Svizzera può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC; DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4; sentenze 2C_77/2024 del 13 marzo 2025 consid. 3.2; 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 3.2).  
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso solo a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 145 IV 364 consid. 3.5.2 e 139 II 121 consid. 5.3 e 6; sentenza 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 4.3). 
Il Tribunale federale è particolarmente severo riguardo al compimento di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di terzi, di criminalità organizzata, terrorismo e tratta di esseri umani, nonché relativi al commercio qualificato di stupefacenti a scopo di lucro (DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 6.3; sentenze 2C_269/2023 del 9 aprile 2024 consid. 4.2; 2C_608/2023 del 27 marzo 2024 consid. 4.2). Ciò non significa, tuttavia, che altri reati, come i reati contro il patrimonio, i reati fiscali o le infrazioni alle norme penali della legislazione sulla circolazione stradale, non possono giustificare misure restrittive ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC (sentenza 2C_553/2023 del 19 giugno 2024 consid. 3.2). Allo stesso modo, un insieme di reati di minore gravità che, presi singolarmente, non sono tali da costituire una minaccia sufficientemente grave per l'ordine pubblico, possono giustificare il rifiuto di rinnovare o rilasciare, un'autorizzazione di soggiorno se è prevedibile che vengano commessi altri reati (sentenze 2C_151/2023 del 9 dicembre 2024 consid. 5.4.1; 2C_836/2021 del 20 settembre 2023 consid. 5.4). 
 
4.2. Sul piano del diritto interno, il diniego del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS è inoltre subordinato all'esistenza di un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI e al rispetto del principio della proporzionalità (art. 96 LStrI; sentenza 2C_710/2025 del 7 gennaio 2026 consid. 3.2). Nel caso il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), un analogo esame va svolto nell'ottica di questa norma (DTF 147 I 268 consid. 5).  
 
5.  
 
5.1. Con riferimento al diritto interno, il Tribunale amministrativo ticinese ha rilevato che, in Italia, il ricorrente è stato condannato in almeno quattro occasioni, tra il settembre 2009 e il marzo 2019, a pene detentive superiori a un anno, e quindi di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI (DTF 135 II 377 consid. 4.2).  
Il ricorrente non contesta, a ragione, di adempiere al motivo di revoca previsto da questa norma e non occorre verificare se egli adempia a ulteriori motivi di revoca in base al diritto interno. Va però esaminato anche il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC
 
5.2. A supporto dell'osservanza dell'art. 5 allegato I ALC - richiamate le iscrizioni che figuravano nel certificato italiano del casellario giudiziale del 21 aprile 2021 (precedente consid. B.a) e i quattro procedimenti in corso che risultavano dal certificato dei carichi pendenti del 18 dicembre 2020 - il Tribunale amministrativo ticinese ha rilevato:  
(a) che tra il 23 settembre 2009 e l'8 marzo 2019 a carico del ricorrente sono state iscritte sei condanne per reati compiuti tra il 2 gennaio 2009 e il 21 luglio 2018, in parte quando era minorenne; (b) che il suo agire delittuoso ha leso o messo in pericolo beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità personale, la libertà e il patrimonio, contravvenendo altresì alla legislazione sugli stupefacenti; (c) che, tra i numerosi reati, desta particolare preoccupazione la reiterazione del delitto di rapina, commesso in otto occasioni con le aggravanti dell'uso di armi e dell'agire in banda; (d) che oltre alle sanzioni pecuniarie, in ben sei occasioni e malgrado, in alcuni casi, il patteggiamento (che in Italia riduce la pena di un terzo), sono state comunque comminate pene detentive di due anni e due mesi, di dieci mesi e venti giorni, di tre anni, di un anno e sei mesi, di quattro mesi e di due anni; (e) che dall'ultimo giudizio, risalente all'8 marzo 2019, risulta che la detenzione di droga, suddivisa in dosi, era destinata allo spaccio; (f) che risulta oltre a ciò una sentenza di condanna del 27 giugno 2019 a otto mesi di reclusione per il reato di evasione commesso in età minore, il 15 aprile 2013, allorquando il ricorrente, che stava scontando un pena detentiva in un istituto per minorenni, si è reso irreperibile; (g) che il ricorrente, malgrado i termini impartiti, non ha prodotto l'estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti aggiornati; (h) che, visti gli importati precedenti penali, in data 7 febbraio 2019, le autorità italiane gli hanno revocato lo statuto di rifugiato di cui beneficiava dal 19 ottobre 2004. 
 
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le numerose condanne riportate in Italia dal ricorrente attestano l'esistenza di una minaccia grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, idonea a giustificare il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.  
L'insorgente ha infatti delinquito intensamente e reiteratamente sull'arco di un decennio, a partire dall'età di 17 anni, compiendo anche diversi reati di evidente gravità, ledendo e mettendo in pericolo molteplici beni giuridici sensibili, per i quali è stato condannato a pene privative della libertà di considerevole durata. I reati accertati - tra cui gli ultimi registrati, risalenti al 2018, legati a uno spaccio di stupefacenti - non possono essere ritenuti lontani nel tempo, e danno prova di una manifesta propensione a trasgredire la legge nonché di una difficoltà a cambiare comportamento, cosicché impediscono di formulare una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 5.5.1). Inoltre, è privo di rilevanza anche l'argomento secondo cui egli non avrebbe più infranto la legge dopo l'ultima condanna, ritenuto che sulla base delle numerose condanne si deve ipotizzare un rischio di recidiva altrettanto elevato e il fatto che il ricorrente non sia stato di recente condannato non basta a ridurre significativamente tale rischio (DTF 139 II 121 consid. 5.5.2; sentenza 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 5.3.2; 2C_836/2021 del 20 settembre 2023 consid. 6.2.3). 
 
6.  
Confermati l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno e il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC, va infine rilevato che il Tribunale amministrativo ticinese non ha neanche violato il principio della proporzionalità il cui rispetto, a tenore della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, è imposto all'art. 96 LStrI
 
6.1. Per giungere alla conclusione che l'interesse alla revoca del permesso di dimora è preponderante rispetto all'interesse fatto valere a sostegno del rilascio di un permesso di soggiorno, il Tribunale amministrativo ticinese ha proceduto alla ponderazione richiesta nel considerando 4 del proprio giudizio. Da parte sua, il ricorrente invoca la violazione del principio di proporzionalità, lamentando in particolare che il suo allontanamento dalla Svizzera provocherebbe la divisione della famiglia e le farebbe mancare il sostegno economico.  
 
6.2. A torto, tuttavia. In effetti, delle condanne subite e della loro gravità si è già detto in precedenza di modo che occorre concordare con l'istanza inferiore quando rileva che l'interesse pubblico che sottende al diniego del permesso è chiaramente dato.  
Come indicato dai Giudici cantonali, il certificato del 18 dicembre 2020 attesta inoltre che, dopo la pronuncia delle condanne penali evocate, il ricorrente è stato oggetto di ulteriori inchieste penali, tra cui una per traffico di stupefacenti. Pur tenendo debitamente conto della presunzione di innocenza, si tratta di un aspetto che dev'essere preso in considerazione, perché attesta che le autorità inquirenti hanno di nuovo dovuto occuparsi di lui (cfr. sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 6.6.2). Sempre in relazione al suo comportamento, va poi rammentata anche l'assenza di collaborazione riscontrata perché, malgrado i termini impartiti per fornire l'aggiornamento della sua situazione penale e l'obbligo di collaborazione impostogli dall'art. 90 LStrI, il ricorrente non ha aggiornato l'istanza inferiore in merito alla sua situazione. 
 
6.3. In relazione agli interessi privati fatti valere dall'insorgente a sostegno della concessione del permesso richiesto e della continuazione del suo soggiorno in Svizzera va d'altra parte osservato che la fondazione di una famiglia non lo ha distolto dal delinquere e che al momento del trasferimento della moglie in Svizzera e dell'ottenimento di un permesso di dimora UE/AELS per lei e il figlio (novembre 2020/marzo 2021) i coniugi non potevano ignorare che il comportamento penalmente rilevante del marito avrebbe potuto costituire un ostacolo alla vita in comune della famiglia nel nostro Paese.  
Sempre con l'istanza inferiore va inoltre rilevato che la separazione della famiglia potrà essere evitata perché, vista la ancor giovane età dei figli (2015 e 2021), si può anche prospettare che gli stessi e la moglie partano con il ricorrente, segnatamente alla volta del Montenegro, dove il ricorrente è nato e cresciuto e ha vissuto fino al 2004. Qualora la moglie e i figli dovessero rimanere in Svizzera, le relazioni familiari potranno essere invece mantenute a distanza, attraverso visite, contatti telefonici, epistolari e con i moderni mezzi multimediali. 
 
6.4. Il fatto che il mancato rilascio del permesso possa comportare la divisione della famiglia è insito nelle decisioni di diniego del ricongiungimento familiare e il venir meno del mantenimento della famiglia con l'allontanamento del ricorrente non è decisivo, potendo egli contribuire al sostentamento della famiglia dall'estero, unitamente alla moglie, la quale, se del caso, resterà in Svizzera come lavoratrice ALC.  
Con la Corte cantonale si può del resto aggiungere che, dall'entrata in Svizzera, il percorso lavorativo dell'insorgente si presenta poco definito e privo di continuità e che, dal maggio 2021 all'aprile 2022, la famiglia ha anche dipeso dall'aiuto sociale (prestazioni assistenziali per un importo di fr. 34'345.60). D'altra parte, la circostanza asserita dal ricorrente che dall'aprile 2025 disporrebbe della capacità economica sufficiente per garantire il mantenimento familiare e per restituire le prestazioni assistenziali percepite non può essere considerata, perché si tratta di un fatto nuovo (precedente consid. 2.3). Anche questo aspetto non sarebbe poi sufficiente perché, di regola, un'indipendenza economica si può ragionevolmente attendere da chiunque e non è qui suscettibile di "controbilanciare l'interesse pubblico al diniego del permesso" (giudizio impugnato, consid. 4.7 in fine). 
 
6.5. Va infine rilevato che ad una conclusione più favorevole al ricorrente non può condurre il riferimento all'art. 8 CEDU, a tutela della sua vita familiare. Siccome moglie e figli dispongono solo di un permesso di dimora, la possibilità di un richiamo all'art. 8 CEDU è dubbia (DTF 146 I 185 consid. 6.1; sentenza 2C_456/2024 del 20 marzo 2025 consid. 3.3). Sia come sia, l'esame della proporzionalità richiesto dall'art. 8 CEDU e dall'art. 96 LStrI sono analoghi (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza 2C_23/2021 del 4 novembre 2021 consid. 3.4).  
 
7.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 12 febbraio 2026 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli