Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_209/2023
Sentenza del 7 marzo 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS rispettivamente permesso di domicilio UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2023
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.353).
Fatti:
A.
A.a. A.________ (1957), cittadina italiana, è giunta in Svizzera il 1° novembre 2002 e ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa. Da marzo 2004 a maggio 2008 ha beneficiato di vari permessi di dimora temporanei UE/AELS per l'esercizio di attività lucrativa dipendenti rispettivamente per la ricerca di un impiego, rimpiazzati, il 1° giugno 2008, con un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di attività lucrativa autonoma, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 31 maggio 2018. In virtù dello stesso ha lavorato, con tassi di occupazione ed entrate variabili, come massaggiatrice e insegnante di fitness indipendente. Il 1° maggio 2013 A.________ è stata posta al beneficio di prestazioni assistenziali. Dopo avervi rinunciato nel maggio 2015, le ha riottenute nel dicembre dello stesso anno. Tra il 2015 e il 2019, ha lavorato come dipendente stagionale presso un albergo, con contratti su chiamata. Le prestazioni assistenziali versatale nel corso degli anni ammontavano, al 25 febbraio 2019, a fr. 103'195.15.
A.b. Il 1° marzo 2019 A.________ ha ottenuto una rendita mensile di vecchiaia AVS anticipata di fr. 465.-- nonché le relative prestazioni complementari ammontanti a fr. 1'795.-- mensili. Ella ha rinunciato alle prestazioni complementari nel febbraio 2020, per poi, a partire da un momento non meglio precisato, percepirle di nuovo fino a ottobre 2021, quando vi ha rinunciato una seconda volta. Tra marzo e settembre 2020, l'interessata ha percepito le indennità per la perdita di guadagno (fr. 162.70 mensili).
B.
B.a. Il 24 aprile 2018 A.________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. Il 15 gennaio 2020, dopo averle offerto la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non entrare nel merito della domanda di permesso di domicilio UE/AELS e, al contempo, le ha "revocato" (
recte: non rinnovato) il permesso di dimora UE/AELS, fissandole inoltre un termine per lasciare la Svizzera. A quel momento A.________ aveva a suo carico 64 attestati di carenza beni per un ammontare complessivo di fr. 64'356.90.
B.b. La decisione della Sezione della popolazione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 30 giugno 2021. Detta autorità si è pronunciata unicamente sul rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, poiché a suo avviso A.________ non chiedeva più dinanzi ad essa il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS. La risoluzione governativa è stata confermata con sentenza del 9 marzo 2023 dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale è anche lui giunto alla conclusione che il mancato rilascio del permesso di domicilio UE/AELS era cresciuto in giudicato.
C.
L'11 aprile 2023 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso" con cui chiede, in via principale, l'annullamento della sentenza cantonale e il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e, in via subordinata, il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della popolazione ha chiesto la reiezione dell'impugnativa e la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato a pronunciarsi. La ricorrente ha replicato con scritto del 16 giugno 2023.
Con decreto presidenziale del 28 aprile 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
D.
Il 24 maggio 2023 la ricorrente - la quale era stata invitata a versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese giudiziarie (art. 62 LTF) - ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A tal fine ha allegato diversi documenti per comprovare la propria indigenza (questionario per l'assistenza giudiziaria; decisione di tassazione per l'imposta cantonale 2022; attestazioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG relativi alla rendita vecchiaia e le prestazioni complementari ricevute; estratto bancario; estratto registro esecuzioni, ecc.).
Con decreto presidenziale del 25 maggio 2023 il Tribunale federale ha quindi rinunciato provvisoriamente ad esigere il versamento del anticipo domandato.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Poiché la ricorrente è una cittadina italiana e può in principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, la suddetta clausola d'eccezione non si applica alla presente vertenza (sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.1).
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), esso si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto che vanno rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo). La parte ricorrente deve pertanto spiegare ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
Il presente ricorso contiene affermazioni non sempre pertinenti all'oggetto della controversia. Inoltre, le censure non si confrontano con i considerandi della sentenza impugnata e nemmeno viene spiegato perché questa sarebbe contraria al diritto. Tuttavia, dato che la ricorrente non è assistita da un avvocato, ragione per cui non bisogna essere troppo formalisti con riguardo al dovere di motivazione, e che dalla lettura della memoria ricorsuale si può dedurre che ella ritiene il mancato rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno contrario all'ALC, è possibile considerare che il ricorso è stato presentato nelle forme richieste dall'art. 42 LTF (DTF 141 I 49 consid. 3.2; sentenza 2C_279/2024 del 26 giugno 2024 consid. 4.2).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene qualora essi siano stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che deve essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Poiché la ricorrente non li mette validamente in discussione - con una motivazione precisa e circostanziata che dimostri un accertamento o un apprezzamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 2.2).
2.3. Ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, così come di prove non ancora esistenti a tale momento è, in principio, esclusa (cosiddetti veri nova, DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2; sentenza 2C_272/2022 del 7 marzo 2024 consid. 2.2).
Nel caso di specie, la lettera, allegata al ricorso, dalla quale risulta che il figlio della ricorrente è disposto a fornirle assistenza finanziaria, è datata 11 aprile 2023. Si tratta quindi di un mezzo di prova non ancora esistente al momento della decisione della Corte cantonale del quale, quindi, non va tenuto conto in questa sede.
3.
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data continua ad applicarsi il diritto previgente. Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa, la ricorrente ha domandato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS il 24 aprile 2018. La causa è quindi retta dal vecchio diritto (sentenza 2C_630/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 3). Tuttavia, poiché le disposizioni applicabili alla presente controversia non hanno, in seguito alla revisione legislativa, subito modifiche, ci si può riferire alla nuova legge (sentenza 2C_464/2023 del 27 agosto 2024 consid. 4.1).
4.
4.1. Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che la ricorrente:
(a) non aveva diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 Allegato I ALC poiché, a partire da ottobre 2015, non poteva più essere qualificata come lavoratrice dipendente ai sensi di tale Accordo;
(b) non poteva ottenere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno in quanto lavoratrice indipendente (art. 12 Allegato I ALC), essendo le sue attività professionali di natura soltanto marginale;
(c) non poteva vantare un diritto di rimanere giusta l'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1251/70 in quanto, nei 12 mesi precedenti il suo pensionamento anticipato all'età di 62 anni, non possedeva lo statuto di lavoratrice (né dipendente né autonoma) ai sensi dell'ALC;
(d) non adempiva le condizioni per ottenere un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa (art. 24 Allegato I ALC) poiché non disponeva di mezzi finanziari sufficienti.
Sotto il profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha inoltre giudicato che sussisteva il motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI perché l'insorgente non rispettava più le condizioni che avevano fondato il rilascio del permesso di dimora UE/AELS, vale a dire l'esercizio di un'attività lucrativa.
Per giunta, l'autorità precedente ha rilevato che il mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS rispettava il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI) e che l'insorgente non poteva dedurre un diritto di soggiorno neanche dall'art. 8 CEDU. Da un lato, infatti, la sua integrazione in Svizzera non risultava riuscita, come dimostrato dalla prolungata dipendenza dall'aiuto sociale, dalle prestazioni complementari nonché dalla sua situazione debitoria. Dall'altro lato, ella viveva da sola, non aveva figli minorenni e non intratteneva alcun rapporto di dipendenza con eventuali familiari residenti in Svizzera.
Infine, la Corte cantonale ha osservato che la decisione della Sezione della popolazione di non rilasciare il permesso di domicilio UE/AELS, a suo tempo richiesto dalla ricorrente, era cresciuta in giudicato e non poteva ora essere ridiscussa, siccome ella non ne aveva più postulato il rilascio davanti al Consiglio di Stato.
4.2. Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente non afferma più di vantare un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS come lavoratrice (art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 Allegato I ALC), così come non sostiene che le spetterebbe un diritto di rimanere in Svizzera fondato sull'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento (CEE) n. 1251/70. Ella non pretende nemmeno che potrebbe ottenere un permesso di dimora UE/AELS sulla base dell'art. 8 CEDU e che sussista una violazione del principio della proporzionalità ai sensi dell'art. 96 LStrI, come peraltro correttamente giudicato dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata (cfr.
supra consid. 4.1). Pertanto, in assenza di lesioni manifeste del diritto che bisognerebbe rilevare d'ufficio (cfr.
supra consid. 2.1), non occorre tornare su tali aspetti in questa sede (sentenza 2C_533/2024 del 13 novembre 2024 consid. 3.2).
4.3. Ella lamenta, invece, che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita non essendosi pronunciata sulla questione del rilascio del permesso di domicilio UE/AELS. Sostiene poi che le spetterebbe un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente rispettivamente che avrebbe diritto al rinnovo di detto permesso senza dovere svolgere un'attività lucrativa.
5.
Con una prima censura la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sulla sua richiesta di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, quindi, di aver disatteso in proposito il suo diritto di essere sentita. Sapere se detta censura adempie appieno le esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr.
supra consid. 2.1) può in casu rimanere indeciso poiché, come esposto di seguito, la stessa si rivela infondata.
5.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto della parte interessata di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni argomentazione giuridica o singola asserzione delle parti. Tale garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, alla parte interessata di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 146 IV 297 consid. 2.2.7; sentenza 2C_209/2024 del 19 giugno 2024 consid. 8.2).
5.2. Nella fattispecie non si rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito. Infatti, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che la decisione di non rilasciarle un permesso di domicilio UE/AELS era cresciuta in giudicato dal momento che l'insorgente non aveva preso una conclusione in tal senso con il ricorso davanti al Consiglio di Stato. La critica è pertanto inconferente.
6.
La ricorrente afferma poi di aver subito indebite pressioni da parte dell'Ufficio ticinese del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per domandare la rendita di vecchiaia AVS anticipata e le relative prestazioni complementari. A suo dire, l'USSI avrebbe minacciato di cessare l'erogazione dell'aiuto sociale per obbligarla a presentare la suddetta richiesta.
Oltre al fatto che tale aspetto esula del tutto dall'oggetto del litigio, il quale verte sul mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS di cui la ricorrente era titolare, va osservato che tali affermazioni non sono idonee a mettere in discussione i fatti che emergono dalla sentenza impugnata, difettando infatti del tutto una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; sentenza 2C_491/2024 del 4 novembre 2024 consid. 5.2.3). Premesse queste considerazioni, la critica si rivela pertanto inammissibile.
7.
7.1. Davanti a questa Corte, la ricorrente sostiene in seguito che, a partire dal primo trimestre del 2023, l'incremento delle sue entrate derivanti dall'attività di lavoratrice indipendente avrebbe comportato un miglioramento delle sua situazione economica. Seppur implicitamente, essa rimprovera pertanto ai Giudici cantonali di non averle riconosciuto a torto un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa indipendente.
7.2. Giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 Allegato I ALC, il cittadino di una parte contraente che desidera stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine. La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un'attività economica indipendente.
La qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'ALC dev'essere dimostrata dalla persona che vi si richiama al fine di dedurne un diritto di soggiorno (sentenza 2C_345/2023 del 4 aprile 2024 consid. 4.1). In questo contesto, la prova richiesta non può però essere proibitiva (sentenza 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e rinvii). L'interessato deve dimostrare di svolgere un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante la quale, in linea di principio, gli permette di provvedere al sostentamento di sé stesso e, se del caso, della propria famiglia (sentenza 2C_209/2024 già citata consid. 4.2). Nel caso in cui l'interessato faccia ricorso all'aiuto sociale per assicurare il proprio sostentamento, occorre tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle prospettive di miglioramento della situazione per determinare la sussistenza della qualifica di lavoratore autonomo (sentenza 2C_345/2023 già citata consid. 4.2 e 4.3).
7.3.
7.3.1. Dagli accertamenti di fatti eseguiti dal Tribunale cantonale amministrativo, che sono vincolanti anche per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr.
supra consid. 2), emerge che quale lavoratrice indipendente, la ricorrente ha guadagnato annualmente non più di fr. 4'801.-- nel 2016, fr. 3'258.-- nel 2018 e fr. 1'166.30 nel 2019. Non risultano inoltre entrate relative all'anno 2017. Per quanto concerne invece gli anni 2020 a 2023 non viene fatta alcuna menzione di eventuali redditi provenienti da lavoro autonomo. Da quanto precede la Corte cantonale ha quindi dedotto che ella non poteva trarre un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dall'esercizio dell'attività di lavoratrice autonoma, poiché quest'ultima presentava un carattere solo marginale in ragione dell'esiguità dei redditi accertati.
7.3.2. La ricorrente afferma invece che nel primo trimestre del 2023 la sua attività indipendente le avrebbe procurato fr. 5'000.-- lordi e che, nel resto di tale anno, prevedeva di guadagnare ulteriori fr. 18'000.--. Tuttavia, siccome non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata concernenti tale problematica e che non fornisce alcun elemento a supporto delle sue affermazioni, che peraltro hanno in parte carattere soltanto speculativo, le stesse non sono suscettibili di rimettere in questione l'accertamento dei fatti rispettivamente l'apprezzamento delle prove svolto in sede cantonale (cfr.
supra consid. 2). Esse non vanno pertanto prese in considerazione in questa sede.
7.3.3. Come accertato in modo vincolante per questa Corte dai Giudici cantonali (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr.
supra consid. 2), l'attività di lavoratrice indipendente ha procurato alla ricorrente delle entrate molto limitate le quali, con il passare degli anni, sono venute meno. In queste condizioni è quindi a ragione che essi ne hanno concluso che l'attività di lavoratrice autonoma, poiché solo marginale, non permetteva all'interessata di assicurare il proprio sostentamento e, di riflesso, di mantenere lo statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC. Oltre a valere per gli anni - cioè gli anni 2016, 2018 e 2019, non risultando entrate per il 2017 - durante i quali il suo lavoro le ha fornito unicamente dei guadagni estremamente ridotti, questo apprezzamento va condiviso a maggior ragione quando ella, come emerge dal giudizio impugnato, ormai al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS anticipata (1° marzo 2019), non ha più realizzato alcun guadagno dalla sua attività indipendente. Ciò è comprovato dal fatto che la ricorrente, per assicurare il proprio sostentamento, ha dovuto ricorrere alla pubblica assistenza, ricevendo un ammontare complessivo di fr. 100'000.-- ed è poi stata posta - quando ha percepito la rendita di vecchiaia anticipata - al beneficio di prestazioni complementari. In queste condizioni, in mancanza di redditi sufficienti in tutti questi anni per permetterle di provvedere al suo sostentamento è a giusta ragione che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che non poteva prevalersi della qualifica di lavoratrice indipendente ai sensi dell'ALC. Premesse queste considerazioni, il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora UE/AELS è conforme all'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 Allegato I ALC. Su questo punto il ricorso si rivela infondato.
8.
8.1. La ricorrente afferma in seguito di avere diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in virtù delle disposizioni che regolano il soggiorno senza attività lucrativa.
8.2. L'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 Allegato I ALC garantisce alle persone che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente. Più precisamente l'art. 24 par. 1 Allegato I ALC richiede che l'interessato disponga, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (lett. a) nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (lett. b). Conformemente all'art. 24 par. 2 Allegato I ALC sono considerati sufficienti i mezzi finanziari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Quest'ultima disposizione è concretizzata dall'art. 16 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), il secondo capoverso specifica che i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e, se del caso, i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).
Secondo la giurisprudenza, l'origine dei mezzi finanziari a disposizione della persona interessata non è un elemento del quale va tenuto conto. Con riferimento all'art. 24 par. 1 lett. a Allegato I ALC bisogna infatti considerare non soltanto i mezzi finanziari della persona straniera stessa, ma anche quelli forniti da terzi (DTF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; sentenza 2C_891/2022 del 24 maggio 2024 consid. 6.3). Occorre tuttavia che gli stessi siano effettivamente disponibili e che l'impegno dei terzi a fornirli sia credibile (DTF 135 II 265 consid. 3.4; sentenze 2C_891/2022 già citata consid. 6.3; 2C_975/2022 del 20 aprile 2023 consid. 7.2). Per riconoscere un diritto di soggiorno sulla base dell'art. 24 Allegato I ALC, ciò che conta è che la persona straniera non pesi indebitamente sulle finanze dello Stato ospitante durante il suo soggiorno (DTF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; sentenza 2C_975/2022 già citata consid. 7.2). Tale condizione è rispettata fintantoché ella non percepisce prestazioni complementari; se vi fa ricorso, ciò significa che le condizioni per il mantenimento del diritto al soggiorno in base all'art. 24 Allegato I ALC non sono più adempite (art. 24 par. 8 Allegato I ALC; DTF 149 II 1 consid. 4.5; 135 II 265 consid. 3.7; sentenza 2C_16/2023 del 12 giugno 2024 consid. 5.4). In effetti, nel contesto particolare dell'art. 24 par. 1 Allegato I ALC, le prestazioni complementari sono equiparate all'assistenza sociale (DTF 135 II 265 consid. 3.6; sentenze 2C_891/2022 già citata consid. 4.2; 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 4.2; 2C_975/2022 già citata consid. 7.2).
8.3.
Nel proprio giudizio la Corte cantonale è giunta alla conclusione che la ricorrente non disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per poter ottenere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dato che, negli anni recenti, aveva beneficiato in più occasioni delle prestazioni complementari e non aveva provato che la sua situazione economica era migliorata.
Dai fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo, vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), emerge che la ricorrente ha beneficiato delle prestazioni complementari in maniera intermittente nel corso degli anni. Più precisamente ella le ha percepite dal 1° marzo 2019 al 18 febbraio 2020, quando vi ha rinunciato per la prima volta. Successivamente ne ha nuovamente usufruito fino a ottobre 2021, quando vi ha ancora una volta rinunciato. Sebbene la Corte cantonale non abbia verificato se, negli anni successivi, ossia il 2022 e il 2023, l'interessata se ne era ancora avvalso - niente al proposito figura infatti nella sentenza impugnata - nel caso di specie (art. 105 cpv. 2 LTF) la ricorrente stessa ha ammesso di aver beneficiato per gli anni in questione di prestazioni complementari. Il versamento delle stesse è stato in effetti confermato dai documenti che ella ha allegato alla sua domanda di assistenza giudiziaria, più precisamente dalle attestazioni allestite dall'IAS, Istituto delle assicurazioni sociali.
Premesse queste considerazioni e ricordato che la ricorrente durante gli anni ha ricevuto una somma ingente a titolo di aiuto sociale (cioè più di fr. 100'000.--), ha a carico dei debiti di notevole entità (64 attestati di carenza beni per un ammontare complessivo di fr. 64'356.90), ha ugualmente beneficiato a più riprese e beneficia tuttora delle prestazioni complementari (da marzo 2019 a febbraio 2020, poi successivamente fino a ottobre 2021 e di nuovo sia nel 2022 che nel 2023) e che non ha fornito la prova di un miglioramento della situazione finanziaria, ne discende che in concreto vi è un rischio effettivo che ella continuerà a percepire le prestazioni complementari per assicurare il proprio sostentamento nel prossimo futuro, pesando così indebitamente sulle finanze pubbliche (sentenza 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 7.2).
8.4. Alla luce di quanto sopra considerato, va dunque escluso che la ricorrente disponga dei mezzi finanziari sufficienti per potersi prevalere del diritto a un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa giusta l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 Allegato I ALC. La decisione impugnata va pertanto tutelata anche su questo punto.
9.
Dal punto di vista del diritto interno, il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI è dato perché la ricorrente non rispetta più la condizione - il possesso dello statuto di lavoratrice indipendente ai sensi dell'ALC - che aveva motivato il rilascio del permesso di dimora UE/AELS (cfr.
supra consid. 7.3.2). Anche da questo profilo, la decisione di non rinnovare l'autorizzazione di soggiorno è dunque conforme al diritto interno.
10.
10.1. Per quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto infondato e va quindi respinto.
10.2. L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2 e art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 7 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud