Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_224/2024
Sentenza del 4 marzo 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. David Simoni,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 aprile 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.428).
Fatti:
A.
A.________ è un cittadino italiano nato nel... Il 21 giugno 2021 ha ottenuto dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino un'autorizzazione per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese.
Qualche mese più tardi, ha domandato alle autorità migratorie il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS allo scopo di continuare la propria attività lavorativa vivendo in Svizzera (dal 1° dicembre 2021). Nella sua richiesta, ha indicato di avere subito condanne penali, ma di non essere oggetto di procedimenti penali pendenti.
B.
Nel corso degli anni, A.________ ha avuto modo di interessare le autorità penali nei seguenti termini:
13 dicembre 2004: sentenza del Tribunale di...; multa di 750 euro per lesione personale in concorso (21 ottobre 2000); con ordinanza del 10 febbraio 2009, il Tribunale ha applicato l'indulto e l'intera pena è stata condonata;
12 maggio 2008: sentenza della Corte di appello di...; pena sospesa di 1 anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale in concorso (4 giugno 2000);
29 settembre 2008: sentenza della Corte di appello di...; pena di 6 mesi di reclusione per lancio di materiale pericoloso in concorso (30 maggio 2004); la pena è stata in seguito condonata;
14 settembre 2021: sentenza della Corte di appello di...; pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e multa di 30'000 euro per importazione e detenzione di stupefacenti continuata in concorso (novembre 2017-marzo 2018, in relazione a 429 kg di hashish).
C.
Preso atto del fatto che dall'estratto del casellario giudiziale italiano di A.________, richiesto al Ministero della giustizia italiano per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia, figuravano le quattro condanne citate, la Sezione della popolazione ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS e revocato il permesso per frontalieri UE/AELS a suo tempo concesso allo stesso.
Su ricorso, la liceità della decisione della Sezione della popolazione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (18 ottobre 2023) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi in merito con sentenza del 10 aprile 2024, dopo che A.________ vi si era rivolto per ottenere il permesso di dimora UE/AELS da lui richiesto.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 2 maggio 2024, A.________ è insorto davanti al Tribunale federale, domandando: in via principale, che tutte le decisioni cantonali siano annullate e che gli venga rilasciato un permesso di dimora UE/AELS; in via subordinata, che tutte le decisioni cantonali siano annullate e che l'incarto sia rinviato all'istanza inferiore per nuova pronuncia, nel senso dei considerandi. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ticinese e la Segreteria di Stato della migrazione hanno rinunciato a pronunciarsi. Con decreto del 6 maggio 2024, il Tribunale federale ha conferito l'effetto sospensivo al gravame. Con replica del 18 giugno 2024, l'insorgente ha confermato la propria posizione riferendo (tra l'altro) di essersi sposato a X.________ con una cittadina italiana. Il 27 settembre successivo ha indicato che la coppia aspettava un bambino.
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge alla citata clausola d'eccezione (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 1.1).
1.2. L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, 86 cpv. 2, 90 LTF) e da una persona che ha legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi finora esperiti, l'insorgente è legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Corte cantonale. Nella misura in cui sono volte direttamente anche alla modifica della decisione della prima e della seconda istanza, le sue conclusioni sono pertanto inammissibili (sentenza 2C_326/2023 del 23 giugno 2023 consid. 1.3).
2.
2.1. Di principio, in presenza di un confronto con i contenuti del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), scostandosene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2), ciò che va dimostrato presentando una critica precisa (art. 106 cpv. 2 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non tiene neppure conto di fatti o prove nuovi, che non possono comunque essere posteriori al giudizio querelato (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
2.2. Il ricorso rispetta i requisiti di motivazione esposti soltanto in parte. Nella misura in cui li disattende, esso non può essere approfondito.
Inoltre, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale. Semplici aggiunte e precisazioni, presentante nel testo non sono sufficienti per contrastare rispettivamente completare l'accertamento dei fatti svolto dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_606/2023 del 2 maggio 2024 consid. 2.2).
Infine, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato, di modo che i documenti prodotti in sede federale e relativi al merito, che non si trovino già altrimenti agli atti, non possono essere esaminati (sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 2.3; 2C_186/2023 del 25 aprile 2023 consid. 2.2). I documenti relativi al merito che portano date successive al giudizio impugnato (10 aprile 2024) costituiscono del resto anche dei nova in senso proprio, la cui presa in considerazione è esclusa (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
3.
La causa ha per oggetto il mancato rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente (art. 4 in relazione con l'art. 6 allegato I ALC) per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. Non è invece più litigiosa la revoca del permesso per frontalieri UE/AELS. Questi motivi sono desunti da quattro condanne pronunciate nei confronti del ricorrente tra il 2004 e il 2021.
3.1. Per giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2).
3.2. Sul piano del diritto interno, il diniego del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS è inoltre subordinato all'esistenza di un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; sentenza 2C_1049/2021 del 18 marzo 2022 consid. 4.2 seg.) e al rispetto del principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). Lo stesso vale nell'ottica dell'art. 8 par. 2 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), nei casi in cui questa norma risulta applicabile.
4.
4.1. Come detto, in merito al diniego del permesso di dimora UE/AELS al ricorrente i Giudici ticinesi hanno condiviso l'agire delle autorità precedenti. Hanno infatti concluso che lo stesso rispetta: (a) l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che ammette una limitazione dei diritti da esso riconosciuti in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC); (b) la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, che permette di non rinnovare - quindi anche di negare - un permesso di dimora se è dato un motivo di revoca previsto dalla legge stessa (art. 33 cpv. 3 in relazione con l'art. 62 cpv. 1 LStrI; sentenza 2C_1049/2021 del 18 marzo 2022 consid. 4.2 seg.); (c) il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI e art. 8 CEDU; giudizio impugnato, consid. 3-5).
4.2. Il ricorrente non sembra contestare l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno, che è del resto data. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, una pena privativa della libertà è infatti di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa o che vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 6.1), ciò che è il caso anche per la condanna che gli è stata inflitta in Italia il 14 settembre 2021 (pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, precedente consid. B; sentenza 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.2, con riferimento al fatto che - salvo in casi eccezionali - si possono considerare anche condanne estere).
Contrariamente da quanto sostenuto nell'impugnativa, sono però date anche le condizioni per limitare i diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone ed il diniego del permesso di dimora UE/AELS non lede nemmeno il principio della proporzionalità.
5.
5.1. Come detto, giusta l'art. 5 allegato I ALC una condanna può essere un motivo per limitare i diritti conferiti dall'ALC se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_366/2024 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2).
La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze per ammettere un rischio di recidiva (DTF 145 IV 364 consid. 3.5.2).
5.2. Ora, il Tribunale amministrativo ticinese ha messo correttamente in evidenza come gli atti commessi dal ricorrente in relazione all'ultima condanna da lui subita, che gli è stata comminata il 14 settembre 2021, devono essere qualificati come gravi.
Dalle indicazioni contenute nel giudizio impugnato - qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2) - emerge in effetti che questa condanna riguarda l'importazione e la detenzione di 429 kg di hashish durante un periodo di diversi mesi, ciò che giustifica di esaminare con grande rigore anche l'aspetto del pericolo di recidiva giusta l'art. 5 allegato I ALC (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2 e 6.4, con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza in casi in cui sono in gioco quantitativi importanti di sostanze stupefacenti).
5.3. Inoltre, i comportamenti sanzionati dalle autorità penali il 14 settembre 2021 con una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e una multa di 30'000 euro sono ancora piuttosto recenti (in senso conforme, cfr. ad esempio la sentenza 2C_104/2019 del 2 maggio 2019 consid 5.3), perché risalgono al 2017-2018, e non sono nemmeno i soli che le autorità penali italiane hanno rimproverato al ricorrente.
Come già osservato, ai reati per i quali egli è stato punito il 14 settembre 2021 vanno in effetti ad aggiungersi i reati di lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso, che hanno comportato la pronuncia di una multa di 750 euro nonché di pene di reclusione di un anno (sospesa) rispettivamente di sei mesi (poi condonata), e che sono stati a giusta ragione evocati anche dal Tribunale amministrativo ticinese, nonostante non fossero più recenti.
In fattispecie caratterizzate da lesioni ripetute della legge, il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC dev'essere difatti verificato tenendo conto della situazione nel suo complesso, quindi considerando pure reati remoti o di altro genere e, più in generale, l'evoluzione dell'attività delinquenziale sulla lunga durata (sentenze 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 5.2.2; 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.4.2).
5.4. Sempre in relazione all'art. 5 allegato I ALC, a un risultato più favorevole al ricorrente non conducono le ulteriori osservazioni formulate nell'impugnativa, quali quella secondo cui egli ha da tempo adottato un comportamento "irreprensibile" o quella secondo cui la sentenza del 14 settembre 2021 si troverebbe in insanabile conflitto con l'ordinamento giuridico svizzero, in ragione del fatto che, in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, le autorità penali italiane avrebbero un approccio più severo di quelle elvetiche.
5.4.1. Una condotta corretta è infatti attesa da ogni cittadino. Il rigore richiesto a causa della gravità di quanto è stato rimproverato al ricorrente - in relazione a una quantità di stupefacenti molto grande (429 kg di hashish) - e il fatto che la condanna del 2021 non era la prima giustificano inoltre di relativizzare e di giudicare con molta cautela anche l'assenza di nuovi reati, riservando un giudizio diverso e più favorevole in merito a quello che l'insorgente definisce come un "affrancamento dagli errori commessi nella sua vita precedente" solo per il caso in cui la via intrapresa sarà mantenuta anche nei prossimi anni (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 6.6.1).
Dopo un congruo lasso di tempo all'estero, continuando a mantenere un comportamento corretto, l'insorgente avrà quindi anche la possibilità di chiedere di rivalutare la sua situazione in vista di un ritorno in Svizzera (sentenza 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 6.3.2).
5.4.2. D'altra parte va rilevato che, proprio in relazione a critiche volte a evidenziare la severità delle autorità italiane in materia di stupefacenti, il Tribunale federale ha già indicato che la presa in considerazione di condanne estere è esclusa solo se: (a) per l'ordinamento svizzero, gli atti in discussione non sono considerati un crimine o un delitto; (b) la condanna estera è stata pronunciata al termine di una procedura in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa minimi garantiti in uno Stato di diritto; (c) il giudizio penale estero è in contrasto con l'ordine pubblico svizzero (sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.2.2, con rinvii).
Nella fattispecie, l'adempimento di queste condizioni non è però dimostrato e nemmeno appare dato. In effetti, dall'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato, che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non risulta nessun elemento che possa portare a concludere che lo Stato italiano abbia leso i diritti di difesa minimi del ricorrente. Inoltre, da una lettura della sentenza cantonale non emergono conflitti con l'ordinamento giuridico svizzero, che in base alla giurisprudenza dovrebbero essere addirittura insanabili (sentenza 2C_851/2017 del 5 ottobre 2018 consid. 3.3). Infine, va osservato che l'art. 19 cpv. 1 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) - cui si riferisce anche l'insorgente, per fare un parallelismo con i reati per i quali è stato condannato in Italia - prevede pene sino a tre anni o la pronuncia di una multa per tutte le fattispecie da esso indicate e concerne quindi casi che rientrano nella categoria dei delitti, ciò che basta per tenerli in considerazione pure nel nostro Paese (art. 10 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; 311.0]; esattamente nello stesso senso, cfr. sempre le sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.2.2).
6.
Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va infine respinta anche la critica secondo cui la sentenza impugnata lederebbe il principio della proporzionalità giusta l'art. 96 LStrI e l'art. 8 CEDU.
6.1. Il ricorrente non sostanzia l'esistenza delle condizioni per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1).
La questione non ha però rilievo in quanto, dal profilo della proporzionalità, l'esame richiesto dall'art. 8 par. 2 CEDU, quando è possibile riferirsi alla garanzia della vita privata e familiare di cui all'art. 8 par. 1 CEDU, è analogo a quello richiesto dall'art. 96 LStrI.
6.2. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha proceduto all'esame del rispetto del principio della proporzionalità nel considerando 5 della propria sentenza, giungendo alla conclusione che l'interesse pubblico alla conferma del diniego del permesso di dimora del ricorrente, a causa dei reati da lui commessi, avesse preponderanza sugli interessi privati di quest'ultimo a continuare a soggiornare in Svizzera.
Con quanto indicato in proposito nel giudizio impugnato, il ricorrente si confronta tuttavia soltanto parzialmente, di modo che la censura non rispetta l'art. 42 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1).
6.3. Sia come sia, l'esito cui giunge il Tribunale amministrativo ticinese appare corretto e va condiviso anche dal Tribunale federale.
In effetti, l'insorgente vive nel nostro Paese solo dal dicembre 2021 (precedente consid. A; giudizio impugnato, consid. 5) e dalla sentenza cantonale non risulta nessun interesse familiare o professionale a restare in Svizzera che possa prevalere nei confronti dell'interesse pubblico al suo allontanamento, a causa degli atti compiuti, che lo hanno portato a subire condanne sempre più rilevanti. In particolare, al giudizio espresso dall'istanza inferiore non muta nulla neppure il fatto che il quadro economico che il ricorrente troverà al suo rientro in Italia potrebbe essere più difficile di quello svizzero e che il diniego del permesso di dimora UE/AELS rischierebbe di colpirlo anche dal punto di vista del reddito che potrebbe conseguire (sentenze 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.3.2; 2C_897/2011 del 13 maggio 2012 consid. 4.4.1).
7.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 4 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli