Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_247/2024
Sentenza del 15 dicembre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Ryter, Kradolfer,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato dal MLaw Enea Scarpino,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, piazza Governo 6, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, piazza Governo 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
rilascio di un permesso di dimora,
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 12 aprile 2024 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino (52.2023.165).
Fatti:
A.
A.a. A.________ è nato in Libano nel..., dove ha seguito la propria formazione scolastica obbligatoria, ed è entrato in Svizzera il 17 febbraio 1991 dichiarandosi cittadino libanese. Egli ha depositato una domanda d'asilo che il 29 luglio successivo è stata respinta.
All'interessato è stato quindi fissato un termine per lasciare la Svizzera, poi però sospeso per permettergli di ottenere dei documenti di viaggio, non essendo stato riconosciuto cittadino libanese dalla rappresentanza consolare del Libano in Svizzera. Siccome non disponeva dei documenti di legittimazione necessari per il rimpatrio, il 7 luglio 1994 A.________ è stato infine ammesso provvisoriamente in Svizzera.
A.b. Ottenuto il preavviso favorevole delle autorità competenti, il 9 settembre 1996 A.________ è stato posto a beneficio di un permesso di dimora annuale per casi di rigore. Tale permesso di soggiorno è stato in seguito rinnovato fino al 6 luglio 2013.
Con decisione del 7 ottobre 1998, confermata su ricorso, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto una prima domanda presentata il 5 marzo 1993 da A.________ per il riconoscimento dello statuto di apolide.
B.
B.a. Durante il soggiorno in Svizzera, A.________ ha avuto tre figli con B.________ (...) dalla quale si è separato nel 2003. I figli sono tutti maggiorenni (C.________,...; D.________,...; E.________,...).
Nel luglio 2002 A.________ ha ottenuto l'attestato federale di capacità quale metalcostruttore, ed ha poi lavorato nel settore, anche quale titolare di ditte individuali, rispettivamente socio e gerente di società a garanzia limitata che hanno poi cessato l'attività. Dal 10 settembre 2012, egli non si è più presentato al lavoro a causa della decisione di pignorargli il salario e la sua attività lavorativa non ha più ripreso.
B.b. Durante il soggiorno in Svizzera A.________ ha subito tre condanne penali. Il 15 marzo 2004, il Ministero pubblico del Cantone Ticino gli ha inflitto una multa sospesa per appropriazione semplice. Il 14 febbraio 2012 la stessa autorità lo ha condannato ad una pena pecuniaria sospesa di 50 aliquote giornaliere da fr. 50.-- e ad una multa di fr. 500.--, per omissione della contabilità (1° settembre 2002 - 15 dicembre 2010). Il 22 ottobre 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano lo ha condannato a una pena detentiva sospesa di 8 mesi per ripetuta falsità in documenti (1° ottobre 2002 - 30 maggio 2004) e trascuranza degli obblighi di mantenimento (1° maggio 2006 - 28 febbraio 2009).
B.c. Con decisioni del 21 luglio 2006, 23 agosto 2007 e 13 dicembre 2011, a A.________ è stato negato il rilascio del permesso di domicilio a causa dei suoi precedenti penali e della sua situazione debitoria.
B.d. Il 10 ottobre 2008 A.________ ha inoltrato al Comune di X.________ una domanda per ottenere la cittadinanza svizzera. Il 21 dicembre 2009 il legislativo di X.________ gli ha conferito l'attinenza comunale. Siccome il candidato non aveva trasmesso la documentazione richiesta e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione era scaduta, il 3 dicembre 2013 l'Ufficio dello stato civile del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha però fatto archiviare l'incarto.
B.e. II 26 aprile 2012 l'Ufficio federale della migrazione ha negato a A.________ il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ritenendo che egli potesse chiedere un passaporto al suo Stato di origine.
C.
C.a. Visto che A.________ non era più reperibile e l'appartamento da lui occupato in via yyy a X.________ risultava da tempo vuoto, il 1° luglio 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha proceduto d'ufficio a registrare la partenza dal territorio svizzero per ignota dimora dal 31 dicembre 2012, ciò che ha comportato la decadenza del permesso di soggiorno a partire dal 1° luglio 2013, sei mesi più tardi.
C.b. Il 25 marzo 2014, l'Ufficio federale della migrazione ha pronunciato nei confronti di A.________ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein fino al 24 marzo 2024 per motivi di ordine pubblico. La decisione gli è stata notificata il 10 febbraio 2015, quando la polizia cantonale lo ha trovato a casa della madre a Z.________. Il provvedimento è stato confermato su ricorso anche dal Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 2 febbraio 2017 (incarto F-1600/2015).
C.c. Quando ha rintracciato A.________ (10 febbraio 2015), la polizia lo ha arrestato e denunciato per entrata, partenza o soggiorno illegale.
C.d. Vista la presenza in Svizzera senza un valido titolo di soggiorno, il 26 febbraio 2015 la Sezione della popolazione ha emesso nei confronti di A.________ una decisione di allontanamento a cui egli non ha dato seguito. Preso atto del rischio che egli si sottraesse all'obbligo di lasciare il territorio elvetico, il 9 marzo 2015 l'autorità ha inoltre disposto la carcerazione in vista dell'allontanamento.
C.e. L'8 marzo 2016 A.________ è stato scarcerato, perché non era stato possibile ottenere documenti di viaggio o di identità per il rimpatrio. Diffidato a lasciare il nostro Paese, egli ha asserito di non essere intenzionato a partire, rifiutandosi di firmare il verbale d'interrogatorio dell'8 marzo 2016 e di rispondere ad altre domande.
C.f. Con decisione del 16 giugno 2016 la Pretura penale ha dato seguito alla denuncia per entrata, partenza o soggiorno illegale sporta dal Ministero Pubblico ticinese nel febbraio 2015, condannando A.________ a una pena pecuniaria e al pagamento di una multa dopo averlo riconosciuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, a X.________ e Z.________, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 10 febbraio 2015. Con sentenza del 30 novembre 2016, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha però accolto l'appello inoltrato da A.________ contro la stessa, assolvendolo da tale imputazione dopo avere constatato che: (a) A.________ non aveva mai lasciato la Svizzera, di modo che il suo permesso di dimora non poteva essere decaduto; (b) il periodo trascorso in Svizzera dopo la scadenza del permesso (6 luglio 2013) non poteva essergli rimproverato in quanto egli era impossibilitato a lasciare il nostro Paese e a rientrare nel Paese di origine.
C.g. Il 20 dicembre 2016, A.________ ha chiesto nuovamente alle autorità federali di riconoscergli lo statuto di apolide, sostenendo che gli fosse impossibile lasciare la Svizzera. Con decisione del 31 luglio 2019, la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto l'istanza.
D.
D.a. Il 3 settembre 2020, A.________ si è rivolto alle autorità migratorie ticinesi domandando il rilascio/ripristino del permesso di dimora e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera. A sostegno, ha osservato come la Corte di appello e di revisione penale avesse indicato che egli non aveva mai lasciato il nostro Paese e che non era riuscito ad ottenere i documenti di identità o di legittimazione.
D.b. II 19 febbraio 2021, A.________ aveva a carico 34 attestati ca-renza beni per un totale di fr. 97'138.10.
E.
E.a. Con decisione del 3 maggio 2021, la Sezione della popolazione ha negato a A.________ il rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari, aggiungendo che avrebbe riesaminato se proporre alla Segreteria di Stato della migrazione di rilasciargli un permesso a titolo di ammissione provvisoria siccome, mancando i documenti necessari, il rimpatrio era impossibile. Su ricorso di A.________, il diniego del permesso di dimora è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (29 marzo 2023) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi in merito con sentenza del 12 aprile 2024.
E.b. Nel suo giudizio, relativo al solo permesso di dimora, la Corte cantonale ha indicato che la constatazione della decadenza del permesso andava confermata e che questa conclusione non poteva essere modificata neppure alla luce della sentenza penale del 30 novembre 2016, nella quale si era ritenuto che il permesso fosse valido fino alla scadenza (giudizio impugnato, consid. 3.2). Sempre secondo la Corte cantonale, non erano date nemmeno le condizioni per riconoscere il mantenimento del permesso in base al principio della buona fede rispettivamente per il rilascio di un nuovo permesso, dopo che il rinnovo del precedente non era stato tempestivamente sollecitato (giudizio impugnato, consid. 3.2, 3.4 e 4-6). Da ultimo, l'istanza inferiore ha preso atto del fatto che, mancando i documenti necessari al rimpatrio, le autorità ticinesi si sono dette pronte a chiedere alla Segreteria di Stato della migrazione un'autorizzazione provvisoria (giudizio impugnato, consid. 7).
F.
F.a. Il 14 maggio 2024, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, domandandone l'annullamento con rinvio dell'incarto alle autorità migratorie, affinché gli rilascino un permesso di dimora. Ha chiesto di tenere conto della sua situazione economica, ma ha indicato di non volere il gratuito patrocinio.
F.b. Il Tribunale federale ha comunicato di rinunciare a chiedere un anticipo spese. Nel merito, la Corte cantonale si è riconfermata nel proprio giudizio e il rigetto del ricorso è stato chiesto anche dalla Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. In replica, il ricorrente ha confermato le proprie domande.
F.c. Il 23 ottobre 2024, le autorità migratorie ticinesi hanno comunicato che, con decisione del 14 ottobre 2024, la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto una nuova domanda di riconoscimento dello statuto di apolide, indicando che, siccome non dispone dei documenti di viaggio, A.________ "si trova eventualmente nella condizione di una apolidia de facto ma ciò non prova una apolidia de iure".
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Il ricorrente ritiene che un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno deriverebbe nella fattispecie dall'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, rispettivamente dall'art. 13 Cost. di analogo tenore.
1.2. Affinché l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non sia di ostacolo all'entrata in materia su un ricorso, basta che venga reso verosimile, attraverso un'argomentazione sostenibile, un diritto potenziale a un'autorizzazione di soggiorno, mentre il controllo dell'esistenza effettiva del diritto di soggiorno è questione di merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.2.1. Ora, in relazione al rispetto della vita familiare, un'argomentazione sostenibile non è data. La Corte cantonale ha negato la possibilità di richiamo all'art. 8 CEDU nell'ottica del rispetto della vita familiare perché non sussisteva un rapporto di dipendenza con familiari con residenza fissa nel nostro Paese. In relazione ai propri genitori, il ricorrente afferma il contrario, ma lo fa adducendo circostanze che non risultano dal giudizio impugnato e senza rimproverare alla Corte cantonale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti su questo punto ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ; successivo consid. 2).
1.2.2. In relazione al rispetto della vita privata, un'argomentazione sostenibile è per contro data, perché l'insorgente è giunto in Svizzera nel 1991, il 7 luglio 1994 è stato ammesso provvisoriamente e tra il 9 settembre 1996 e il 30 giugno 2013 (in caso di decadimento del permesso) rispettivamente il 6 luglio 2013 (in caso di scadenza dello stesso) è stato a beneficio di un permesso di dimora. Nel contempo, un diritto al richiamo all'art. 8 CEDU nell'ottica della garanzia alla vita privata va ammesso anche alla luce dello statuto incerto del ricorrente, dopo un soggiorno legale di dieci anni, dell'indicazione che non ha lasciato la Svizzera, così come dei dubbi in merito alla sua nazionalità.
1.3. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va pertanto trattata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Siccome il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale dev'essere dichiarato inammissibile (art. 113 LTF e contrario).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, da cui si può scostare se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Nova in senso proprio non sono ammissibili (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
3.
È litigioso il mancato riconoscimento del diritto a un permesso di dimora in base alla garanzia della vita privata riconosciuta dall'art. 8 CEDU. L'art. 13 Cost. - che è pure richiamato nell'impugnativa - ha portata identica (DTF 150 I 93 consid. 6.1).
3.1. Secondo quanto indicato nella DTF 144 I 266, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può di regola prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni (ivi, consid. 3). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può però ammettere prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3).
Il concetto di soggiorno legale di dieci anni cui si riferisce la DTF 144 I 266 non include gli anni trascorsi clandestinamente nel Paese o il tempo trascorso in Svizzera beneficiando di una semplice tolleranza (sentenza 2D_19/2019 del 20 marzo 2020 consid. 1.3). Un richiamo alla DTF 144 I 266 non è possibile nemmeno nei casi in cui, dopo un soggiorno legale di dieci anni in Svizzera, una persona ha lasciato il Paese per farvi ritorno solo successivamente (DTF 149 I 66 consid. 4.8) rispettivamente quando in discussione non è la proroga o il rinnovo di un permesso, bensì il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno, dopo un periodo trascorso senza permesso o dopo un periodo di clandestinità (DTF 149 I 72 consid. 2.1.3; DTF 149 I 207 consid. 5.3.3).
3.2. Quando non è data la possibilità di richiamarsi alla DTF 144 I 266 viene però meno solo la presunzione di un radicamento in Svizzera, mentre la giurisprudenza di base dedotta dal rispetto della vita privata, che riconosce un potenziale diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno derivante dall'art. 8 CEDU in caso di integrazione particolarmente riuscita, resta valida (DTF 149 I 207 consid. 5.3.1 seg.).
Nella DTF 149 I 207 il Tribunale federale ha in parallelo ribadito che il diritto alla protezione della vita privata può obbligare in via eccezionale a regolarizzare anche lo status di stranieri che vivono in Svizzera illegalmente o in una situazione giuridica precaria (ivi, consid. 5.3.5; al riguardo, cfr. anche le successive DTF 150 I 93 e 151 I 62).
4.
4.1. Riferendosi alla durata quasi ventennale del suo soggiorno legale in Svizzera, il ricorrente invoca innanzitutto l'applicazione dei principi sviluppati in materia di garanzia alla vita privata nella DTF 144 I 266.
In questo contesto, sostiene che la decadenza del permesso di dimora di cui disponeva dal 1996, rinnovato fino al 6 luglio 2013, non potrebbe essere ammessa perché, come accertato dalla Corte di appello e revisione penale con sentenza del 30 novembre 2016, egli non avrebbe mai lasciato il nostro Paese (precedente consid. C.f).
4.2. La Corte cantonale ha effettivamente ammesso la decadenza del permesso, discostandosi da quanto deciso dalle autorità penali, e il ricorrente contesta questo modo di procedere.
La sua critica non va però approfondita perché la giurisprudenza sviluppata nella DTF 144 I 266 è inapplicabile sia nei casi di decadenza del permesso, a seguito della partenza all'estero, sia quando, dopo un lungo soggiorno legale in Svizzera, una persona ritorna in clandestinità (DTF 149 I 207 consid. 5.3; precedente consid. 3.1) e proprio un periodo di clandestinità è stato accertato anche nella fattispecie.
4.3. In effetti, il ricorrente ha vissuto legalmente in Svizzera per un periodo superiore a 10 anni, perché è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera nel 1994 e dal settembre 1996 è stato posto a beneficio di un permesso di dimora, che è stato rinnovato fino al 2013.
Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 LTF; precedente consid. 2.2), risulta però anche che a un certo momento del suo soggiorno, che la Corte cantonale situa alla fine del 2012 (giudizio impugnato, consid. 3.1), il ricorrente non è più stato reperibile, tanto che, dopo averlo invano cercato al domicilio, che era da tempo vuoto, le autorità ne hanno supposto la partenza. Nel seguito, non ha nemmeno sollecitato il rinnovo del permesso di dimora in Svizzera, che scadeva il 6 luglio 2013, ed ha vissuto nella clandestinità fino al 10 febbraio 2015, quando la polizia cantonale lo ha trovato a casa della madre a Z.________ (precedente consid. C.b).
4.4. A causa del tempo trascorso in clandestinità, la giurisprudenza sviluppata nella DTF 144 I 266 non è quindi applicabile, e viene a cadere anche la presunzione dell'esistenza di legami particolarmente stretti con il nostro Paese dopo un soggiorno legale di dieci anni.
Per contro, resta da esaminare la possibilità del rilascio di un permesso di dimora conformemente alla giurisprudenza di base, come prospettato anche dal ricorrente sostenendo di essere "tuttora, nonostante tutto... molto ben integrato in Svizzera" o in virtù della sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re
Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023, che egli ritiene applicabile anche al suo caso.
5.
5.1. La giurisprudenza di base relativa alla garanzia alla vita privata giusta l'art. 8 cpv. 1 CEDU implica di chiedersi se il ricorrente intrattenga delle relazioni professionali o sociali particolarmente intense con la Svizzera e se il suo rinvio appaia giustificato alla luce dei differenti interessi in discussione (art. 8 cpv. 2 CEDU; DTF 149 I 207 consid. 5.4).
5.1.1. Ora, durante il lungo periodo in cui ha soggiornato legalmente nel nostro Paese, protrattosi tra il 1994 e il 2012/2013, l'insorgente ha avuto tre figli, ha ottenuto l'attestato federale di capacità di metalmeccanico e ha in seguito lavorato fino al settembre 2012 (precedenti consid. A e Ba). Al lasso di tempo di soggiorno legale, risale però anche il compimento dei reati che hanno portato alla pronuncia di condanne penali sospese nei suoi confronti (precedente consid. B.b).
5.1.2. Al periodo di soggiorno legale e di maggiore stabilità, segue poi un lungo periodo durante il quale l'integrazione del ricorrente non è certo migliorata. A suo favore va considerato che, dopo il 2012, l'unico processo penale al quale è stato ancora sottoposto ha portato ad un'assoluzione (precedente consid. C.f). In parallelo, va però rilevato che la posizione in cui il ricorrente si è posto a partire dal settembre 2012, non presentandosi più al lavoro, non sollecitando più il rinnovo del proprio permesso di dimora e rendendosi irreperibile (precedenti consid. B.a, C.a e C.b) debbono portare a relativizzare ulteriormente la sua posizione personale e sociale.
5.1.3. Per quanto precede, anche un'integrazione particolarmente riuscita, che dà diritto a un richiamo all'art. 8 CEDU a tutela della propria vita privata quando non sono applicabili i principi indicati nella DTF 144 I 266 (come nella fattispecie, in ragione del periodo di clandestinità riscontrato) non può essere ammessa.
5.2. Constatata l'assenza di un'integrazione particolarmente riuscita, in relazione alla ponderazione richiesta (art. 8 cpv. 2 CEDU; DTF 149 I 207 consid. 5.4) va però ancora valutata l'obiezione dell'insorgente che si riferisce all'inattuabilità del suo rimpatrio, a causa dell'assenza di documenti di viaggio e d'identità.
5.2.1. Nel suo giudizio, l'istanza inferiore ha infatti rilevato che, siccome i documenti necessari alla partenza continuano a mancare, le autorità migratorie ticinesi hanno già garantito di volere proporre alla Segreteria di Stato della migrazione un'ammissione provvisoria e che nell'ottica del rispetto del principio della proporzionalità ciò basta in quanto, con l'ammissione provvisoria la sua situazione verrà regolarizzata, egli non dovrà partire e potrà pure svolgere un'attività lavorativa (art. 85a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrl; RS 142.20]).
Per contro, l'insorgente fa valere che un'ammissione provvisoria non è al momento garantita e se anche fosse concessa continuerebbe a tenerlo nella precarietà anche negli anni a venire, ciò che contrasterebbe di nuovo con l'art. 8 CEDU e con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re
Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023.
5.2.2. Ora, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, una ponderazione dei differenti aspetti in discussione deve di regola includere anche quelli relativi ad un'eventuale inattuabilità del rinvio nel Paese di origine di persone alle quali si prospetta il mancato rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno (sentenze 2C_392/2023 del 5 agosto 2025 consid. 3.2; 2C_1018/2022 del 30 maggio 2023 consid. 3.4). In effetti, l'esame di simili aspetti non può essere posticipato allo stadio dell'esecuzione del rinvio giusta l'art. 83 LStrI perché, se una persona straniera deve restare in Svizzera a beneficio dell'ammissione provvisoria, non sono di principio giustificati nemmeno la revoca o il mancato rinnovo del permesso in quanto non sono adatti a raggiungere l'obiettivo della partenza (DTF 135 II 110 consid. 4.2; sentenze 2C_54/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 7.4.1; 2C_766/2019 del 14 settembre 2020 consid. 6.3; 2C_459/2018 del 17 settembre 2018 consid. 5.6).
5.2.3. La giurisprudenza indicata si riferisce però solo alla revoca rispettivamente al mancato rinnovo di un permesso di soggiorno, mentre il caso in esame riguarda la richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno, formulata il 3 settembre 2020, a parecchi anni di distanza dalla scadenza del precedente permesso (6 luglio 2013). Pertanto, anche il richiamo a questa giurisprudenza del Tribunale federale non è di principio atto a rimettere in discussione il diniego di un permesso di dimora al ricorrente (DTF 135 II 110 consid. 4.2 sentenze 2D_23/2023 del 29 maggio 2024 consid. 4.1.3) e, alla luce delle critiche formulate, resta soltanto da esaminare se un permesso di dimora vada concesso, in via del tutto eccezionale, sulla base del richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re
Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023.
5.3. La sentenza appena citata concerne un cittadino iraniano che, durante il suo lungo soggiorno legale in Svizzera, aveva lavorato, aveva avuto due figli e aveva sviluppato solidi legami sociali. Nel seguito, era poi però stato oggetto di condanne penali e di un'espulsione che non era stata mai eseguita, sfociando in un lungo soggiorno illegale e nel diniego di un nuovo permesso di dimora (sentenza 2D_37/2018 del 29 ottobre 2018). Nel suo giudizio, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha per contro indicato che il permesso avrebbe dovuto essere concesso, perché la durata totale del soggiorno in Svizzera era molto lunga e, anche se gli ultimi 16 anni di tale soggiorno erano trascorsi in condizione di illegalità, i primi 33 anni erano trascorsi legalmente ed era proprio ad essi che andava data maggiore importanza. A ciò si aggiungeva che il ricorrente non aveva più commesso reati penali gravi dal 2005, che vi era incertezza in merito alle relazioni ancora esistenti nel suo Paese e che per oltre 20 anni le autorità svizzere non avevano compiuto sforzi sufficienti per espellerlo dal loro territorio.
5.4. Ora, confrontata con il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re
Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023 la Corte cantonale lo ha ritenuto infondato, perché il mancato allontanamento dalla Svizzera andrebbe in casu ricondotto al fatto che il ricorrente si è reso irreperibile. Inoltre, la Sezione della popolazione e il Consiglio di Stato avrebbero "proceduto a un'attenta ponderazione di tutti gli aspetti rilevanti" (giudizio impugnato, consid. 7).
5.5. Tale conclusione non può essere però condivisa, il richiamo alla sentenza in re
Ghadamian contro Svizzera dev'essere considerato pertinente e, tenuto conto delle analogie tra i due casi - che si rivelano estremamente particolari - il diritto al permesso di dimora in base alla garanzia della vita privata dev'essere riconosciuto.
5.5.1. In effetti, contrariamente a quanto indicato nel giudizio impugnato, le ragioni della mancata partenza non possono essere individuate nel periodo di irreperibilità, ma sono chiaramente da ravvisare nell'assenza di documenti di viaggio e di identità per un rimpatrio, come constatato anche al termine del periodo di carcerazione in vista di allontanamento (precedenti consid. C.d e C.e).
Nel contempo, va rilevato che l'assenza di un documento di viaggio o di identità era già il motivo per il quale il ricorrente era stato ammesso provvisoriamente in Svizzera tra il 7 luglio 1994 e il 9 settembre 1996 e che questo motivo continuava ad ostacolare un rimpatrio anche al momento della pronuncia del giudizio impugnato nel mese di aprile 2024. Oltre a non essere cambiato tra il 1994 e il 2016, il motivo del mancato allontanamento del ricorrente è rimasto quindi tale anche tra il 2016 e il 2024, ed è oramai lo stesso da oltre trent'anni.
5.5.2. Analogamente a quanto riscontrato nel caso
Ghadamian, le prospettive di un cambiamento in merito a un possibile rimpatrio non appaiono quindi date e sempre analogamente a quanto riscontrato in quel caso non appare neppure che le autorità siano state in grado, per lo meno nell'ultimo decennio, di prendere misure concrete ed efficaci, affinché questo obiettivo potesse essere raggiunto. Vero è infatti che al momento della sua scarcerazione, l'8 marzo 2016, al ricorrente è stato intimato di lasciare il Paese (precedente consid. C.e). Altrettanto vero è però che la scarcerazione è avvenuta dopo avere constatato che non disponeva di documenti di legittimazione per partire all'estero, di modo che è anche difficile immaginare come egli potesse dare seguito alla richiesta formulatagli dalle autorità. D'altra parte, va rilevato che durante il periodo in cui il ricorrente si era reso irreperibile, la Segreteria di Stato della migrazione ha pronunciato un divieto d'entrata (25 marzo 2014), in seguito confermato anche su ricorso (2 febbraio 2017). Sempre in proposito va però osservato che, riscontrata la presenza in Svizzera dell'insorgente (febbraio 2015) e l'assenza di documenti per lasciare il nostro Paese, anche questa misura non poteva rivelarsi efficace ed è giunta a scadenza il 24 marzo 2024 (precedente consid. C.b).
5.5.3. Per il resto, ancora in analogia al caso
Ghadamian, va constatato che il lungo periodo trascorso dal ricorrente in Svizzera - suddiviso in due parti, una legale e una illegale - è certo stato contraddistinto anche da un comportamento penalmente rilevante, ma le ultime condanne subite, comunque sempre a pene sospese, non sono recenti, perché risalgono al 2012, e riguardano reati che risalgono in parte al 2004 e al più tardi al 2010 (precedente consid. B.b).
Inoltre, i rapporti sociali che il ricorrente ha intessuto in Svizzera durante il periodo di soggiorno legale - che si è esteso per circa un ventennio - possono comunque essere considerati come piuttosto solidi, come in sostanza riconosciuto anche in occasione del conferimento dell'attinenza comunale (precedente consid. B.d). In quel lasso di tempo, dal 1994 al 2012, sono infatti nati i suoi figli, egli ha svolto e concluso la propria formazione professionale e, nonostante abbia accumulato anche dei debiti (precedente consid. D.b, con riferimento alla situazione riscontrata il 19 febbraio 2021), ha lavorato in maniera costante durante un lungo periodo.
5.6. Per quanto precede, alla luce dell'assenza di reali prospettive di una partenza del ricorrente dalla Svizzera, della messa in atto di misure concrete ed efficaci per procedere al suo rimpatrio durante un lungo periodo, così come per le ulteriori analogie riscontrate tra il caso in esame e il caso
Ghadamian contro Svizzera che, come detto, sono dei casi molto particolari, occorre rilevare che un diritto al permesso di dimora annuale a tutela della vita privata garantita dall'art. 8 CEDU andava eccezionalmente riconosciuto anche nella fattispecie.
Questa conclusione vale, a maggior ragione, se si considera che l'ammissione provvisoria prospettata dalle autorità cantonali, non può comunque essere considerata come un dato acquisito. In effetti, come riconosciuto anche dall'istanza precedente, la questione dell'ammissione provvisoria si pone solo dopo il diniego definitivo del permesso di dimora ed è di competenza della Segreteria di Stato della migrazione.
6.
6.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico, il gravame dev'essere accolto. La sentenza del 12 aprile 2024 dev'essere annullata e la causa dev'essere rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora al ricorrente.
6.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Il ricorrente è stato assistito da un giurista senza brevetto di avvocato. Un'indennità per ripetibili per la sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino, può essergli riconosciuta giusta l' art. 68 cpv. 1 e 2 LTF in relazione con l'art. 9 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3; sentenze 2C_250/2022 dell'11 luglio 2023 consid. 8; 2C_415/2020 del 30 aprile 2021 consid. 10.2, non pubblicato in DTF 147 II 421; 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 5.2).
6.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto. La sentenza del 12 aprile 2024 è annullata e la causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora al ricorrente.
3.
Non vengono prelevate spese.
4.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
5.
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale.
6.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 15 dicembre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli