Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_257/2024  
 
 
Sentenza del 13 novembre 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Monaci, Giudice supplente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione per il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
prova scritta dell'esame di notariato, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 aprile 2014 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2023.366). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. In data 15 aprile 2023 A.________ ha sostenuto per la prima volta l'esame scritto volto al conseguimento del certificato per l'esercizio del notariato. La prova consisteva, attenendosi alla fattispecie proposta e alle istruzioni esposte, nella redazione di tre verbali societari nella forma dell'atto pubblico (rogiti) e di due istanze destinate al registro di commercio; gli atti erano finalizzati a formalizzare una fusione per incorporazione tra una SA e una Sagl.  
 
A.b. Il candidato, dopo essere stato informato dell'esito negativo dell'esame scritto e della possibilità di ottenerne un commento verbale, ha richiesto un incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice, svoltosi il 15 giugno 2023, nel corso del quale gli sono stati comunicati i motivi dell'insuccesso della prova.  
 
A.c. In data 8 settembre 2023, su istanza del candidato, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (di seguito: la Commissione) ha trasmesso la motivazione scritta del giudizio insufficiente precedentemente comunicata oralmente, specificando le principali lacune rilevate, il punteggio assegnato, e allegando la griglia di valutazione. Alla prova del ricorrente sono stati attribuiti 53 punti (poi corretti a 54 punti per un errore della somma aritmetica) su 90. Il documento di valutazione stabiliva che la soglia della sufficienza era di 60 punti.  
 
B.  
 
B.a. L'11 ottobre 2023 il candidato ha impugnato tale decisione davanti al Tribunale amministrativo ticinese postulandone l'annullamento e chiedendone la riforma nel senso di accertare il superamento dell'esame scritto e la conseguente ammissione alla prova orale.  
 
B.b. Con sentenza dell'11 aprile 2024, il Tribunale cantonale amministrativo, pur accogliendo alcune censure con conseguente incremento del punteggio a 59 punti, ha comunque confermato la decisione della Commissione e respinto l'impugnativa.  
 
C.  
Con rimedio del 15 maggio 2024 intitolato "ricorso in materia di diritto pubblico", A.________ insorge davanti al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio della Corte cantonale e, in sua riforma, che la decisione della Commissione sia annullata e a sua volta riformata nel senso che sia accertato il superamento dell'esame scritto, con conseguente ammissione all'esame orale. 
La Corte cantonale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, mentre la Commissione si è rimessa al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Se la decisione impugnata concerne materialmente la valutazione delle capacità intellettuali o fisiche del candidato e questa valutazione continua ad essere litigiosa davanti al Tribunale federale, la via del ricorso ordinario è quindi esclusa (DTF 147 I 73 consid. 1.2; sentenze 2D_35/2021 del 2 giugno 2022 consid. 1; 2C_925/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 1.1). La vertenza in discussione ricade manifestamente sotto questa clausola, poiché concerne una pronuncia con la quale viene confermato l'esito negativo dell'esame di capacità per l'esercizio della professione di notaio e la valutazione dell'esame è contestata davanti al Tribunale federale, di modo che il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è inammissibile (sentenze 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 1.1; 2D_23/2015 del 14 settembre 2015 consid. 1.1.).  
Resta però da verificare se sia aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; sentenze 2C_479/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 2.2; 2C_195/2022 del 26 aprile 2024 consid. 2.1), col quale può essere censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). In effetti, l'errata denominazione del rimedio non è di nocumento al ricorrente se le condizioni di ammissibilità del ricorso che avrebbe dovuto essere inoltrato sono soddisfatte (DTF 138 I 367 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.2). 
 
1.2. Nel proprio atto di ricorso l'insorgente lamenta essenzialmente la violazione del diritto di essere sentito e del divieto d'arbitrio, che sono dei diritti costituzionali ai sensi dell'art. 116 LTF.  
Inoltre, il gravame è stato presentato nei termini (art. 117 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale (art. 117 in relazione con l'art. 90 LTF) pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art. 114 in relazione con l'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), e da una persona titolare di un interesse giuridicamente protetto a ricorrere, siccome si vede impedita a esercitare l'attività di notaio in ragione della valutazione insufficiente ricevuta per gli esami attitudinali da lei svolti (art. 115 LTF; sentenze 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 1.3; 2D_2/2015 del 22 maggio 2015 consid. 1.2). Di conseguenza, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il rispetto dei diritti costituzionali (art. 116 LTF) non è esaminato d'ufficio, ma soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato le relative contestazioni (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 2.1). La parte ricorrente deve spiegare in modo dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sarebbero stati violati (DTF 144 II 313 consid. 5.1). L'atto di ricorso deve perciò rispettare esigenze formali accresciute. Occorre infatti che le censure siano esposte in modo chiaro e circostanziato, supportate da un'esauriente motivazione giuridica e, per quanto possibile, documentate. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche che non sono conformi ai criteri indicati (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; sentenza 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 2.1).  
Come verrà esposto nel seguito, le censure formulate dal ricorrente adempiono solo in parte i requisiti di motivazione suesposti. Per quanto non li rispettino, non potranno essere trattate. Alla luce dell'art. 116 LTF è escluso anche l'esame di critiche con le quali viene denunciata la lesione del diritto federale di rango legislativo. 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF), segnatamente in modo arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2). Incombe alla parte ricorrente dimostrare l'arbitrio, con una motivazione che risponda alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Nella fattispecie, l'insorgente imputa alla Corte cantonale un accertamento manifestamente errato dei fatti unicamente laddove essa non avrebbe colto l'importanza - in relazione alla mancata assunzione dei verbali della Commissione esaminatrice - degli appunti manoscritti da lui presi durante il colloquio con la delegazione. Tale critica, oltre a essere formulata in modo poco chiaro in relazione all'arbitrio, è priva di una sufficiente motivazione e appare, nella sostanza, da ricondurre semmai alla doglianza concernente la violazione del diritto di essere sentito nell'ambito della valutazione anticipata delle prove, sulla quale si ritornerà in seguito. Per il resto, il ricorrente non contesta i fatti accertati dai precedenti Giudici, dimostrandone un accertamento contrario a un diritto costituzionale, di modo che questi accertamenti vincolano anche il Tribunale federale (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
3.  
Con delle censure formali, da esaminare in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3), l'insorgente denuncia la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., sebbene egli erroneamente faccia sempre riferimento al cpv. 1 del medesimo articolo. 
In questo contesto, il ricorrente solleva più aspetti. Da un lato, lamenta la mancata assunzione dei verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la seduta di approvazione del tema d'esame e della seduta di discussione dell'esito dell'esame scritto del candidato. D'altro lato, fa valere una ripetuta violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., laddove i Giudici cantonali avrebbero fondato la conferma della decisione della Commissione su motivazioni che si discostano da quelle originariamente poste da quest'ultima a sostegno della propria decisione. 
 
3.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, tra l'altro, la facoltà di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e/o rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).  
 
3.1.1. Quando la parte ricorrente rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto, cioè arbitrario, essa non può accontentarsi di opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.3), chi ricorre deve in particolare dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2).  
 
3.1.2. Davanti al Tribunale cantonale amministrativo il ricorrente si doleva del fatto che un errore, peraltro qualificato come grave, comunicatogli dalla delegazione della Commissione esaminatrice in occasione del colloquio e di cui egli aveva preso nota nei propri appunti, non figurasse più nella motivazione scritta della decisione della Commissione, dopo che egli aveva fatto presente ai commissari che, in realtà, il suo operato fosse corretto e non costituiva affatto uno sbaglio.  
A riprova del fatto che tale elemento avesse influenzato negativamente la valutazione iniziale, tuttavia sostituita dalla Commissione con una motivazione differente senza conseguente modifica del punteggio in suo favore, il ricorrente ha chiesto l'assunzione dei verbali summenzionati. Secondo il ricorrente, i verbali avrebbero rappresentato un mezzo di prova idoneo a dimostrare che le motivazioni della valutazione fossero state riformulate successivamente, nel tentativo di eludere il riconoscimento di un errore di valutazione che avrebbe imposto la rettifica del punteggio a suo vantaggio. 
 
3.1.3. Procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove la Corte cantonale ha ritenuto che tali documenti non apparivano idonei ad apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Inoltre ha respinto il richiamo dei documenti perché, rinviando alla giurisprudenza indicata dalla Commissione, "al pari di eventuali appunti o note presi dai singoli commissari in sede di discussione, sono riconducibili ad atti interni, a cui non sussiste alcun diritto di accesso" (giudizio impugnato, consid. 1.2). I Giudici cantonali hanno poi spiegato che giusta l'art. 15 cpv. 3 e 4 del regolamento della Commissione esaminatrice del 1° luglio 2015, il verbale della riunione dedicata alla valutazione degli esami scritti deve contenere esclusivamente l'esito delle deliberazioni - adottate a maggioranza - circa l'avvenuto o il mancato superamento delle prove, senza dar conto delle opinioni espresse o delle motivazioni addotte, ciò che invece avviene dapprima verbalmente durante un incontro con una delegazione della Commissione e, se richiesto, mediante decisione succintamente motivata ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 e 4 del prefato regolamento. La griglia di valutazione, adottata nell'ambito della riunione della Commissione tenutasi sul tema di esame, è stata per contro trasmessa al candidato insieme alla decisione motivata, stante che sulla base della medesima e con identici criteri sono stati valutati tutti gli esami scritti. Per i Giudici cantonali è pertanto da escludere una lesione del suo diritto di essere sentito ritenuto che il candidato è stato chiaramente posto nella condizione di comprendere le ragioni alla base della sua mancata promozione.  
 
3.1.4. Nel caso di specie, contrariamente a quanto adduce il ricorrente, i Giudici cantonali non si sono limitati soltanto a rilevare che l'attendibilità della valutazione non può essere messa in discussione dagli appunti manoscritti che egli ha redatto durante l'incontro del 15 giugno 2023 e dai quali risulterebbe che sono state fornite motivazioni divergenti che a suo dire sarebbero indizianti di un cambiamento di motivazione. Come visto, dopo avere rilevato che la griglia di correzione, uguale per tutti i candidati, è stata trasmessa al ricorrente, i Giudici cantonali hanno diffusamente esposto i motivi per i quali tali verbali non erano pertinenti ai fini della decisione e che eventuali note personali degli esaminatori o altri atti interni non possono comunque essere richiamate siccome non sono soggette al diritto di accesso. A prescindere dal fatto che le massime giurisprudenziali tratte dalle precedenti istanze appaiono convincenti (sulle note personali degli esperti prive di valore probatorio e di cui il ricorrente non può prevalersi, cfr. le sentenze 2C_664/2023 del 21 giugno 2024 consid. 5.1.1. e 2C_371/2023 del 21 giugno 2024 consid. 5.1.1; MICHEL MOOSER, Droit notarial, 3a ed. 2025, n. 101), il candidato era effettivamente in grado di comprendere le ragioni sottese alla sua valutazione (cfr. sentenze 2C_371/2023 del 21 giugno 2024 consid. 5.1 e 2D_35/2021 del 2 giugno 2022, con i relativi richiami). L'insorgente manifestamente non si confronta in modo puntuale con l'insieme delle motivazioni addotte, peraltro condivisibili, e non riesce a dimostrare che l'apprezzamento anticipato delle prove svolto sia insostenibile e quindi arbitrario o altrimenti lesivo di un diritto costituzionale (art. 116 LTF; precedente consid. 2.2).  
 
3.2. In parallelo, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver violato il suo diritto di essere sentito sostenendo che la stessa avrebbe fondato la propria decisione, in più punti, su considerazioni che non figuravano nella motivazione della Commissione. A suo avviso, avrebbe dovuto essergli data la possibilità di prendere posizione su tali nuove argomentazioni. In sostanza, egli si duole di una inammissibile sostituzione dei motivi (" Substituierte Begründung", "substitution de motifs").  
 
 
3.2.1. Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. è tra l'altro necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza e dei quali nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5; sentenze 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 6.1 e 2C_537/2013 del 22 agosto 2013 consid. 3.3.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto all'accertamento dei fatti. In principio, secondo l'adagio iura novit curia, il tribunale valuta liberamente la portata giuridica dei fatti e non è vincolato dagli argomenti giuridici delle parti, potendo statuire anche sulla base di regole di diritto diverse da quelle da loro invocate. Applica dunque d'ufficio il diritto, senza dover previamente interpellare le parti o attirare la loro attenzione sull'esistenza di determinate problematiche giuridiche o sul ragionamento che intende seguire. L'autorità non è quindi tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento che essa intende porre a fondamento della propria decisione, affinché presentino le loro osservazioni al riguardo. Le parti devono tuttavia essere sentite sulle questioni di diritto se l'autorità vuole fondarsi su delle disposizioni legali la cui pertinenza non poteva essere ragionevolmente prevista e di cui le parti non potevano sospettare la rilevanza (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 130 III 35 consid. 5; sentenza 2C_654/2018 del 20 febbraio 2019 consid. 4.1). I tribunali non devono fondare le proprie decisioni su elementi di fatto o di diritto che non sono stati oggetto di discussione nel corso del procedimento e che conferiscono alla controversia un orientamento tale da non poter essere previsto neppure da una parte diligente. La questione determinante è se una parte sia stata colta alla sprovvista dal fatto che il tribunale abbia fondato la sua decisione su un motivo sollevato d'ufficio (sentenza 2C_654/2018 del 20 febbraio 2019 consid. 4.1).  
 
3.2.2. Secondo l'insorgente la Corte avrebbe considerato per la prima volta (a) che le clausole redatte dal candidato sul conferimento in denaro fossero imprecise, (b) che il candidato non avrebbe accertato debitamente la presenza della gerente unica per la regolare convocazione della gerenza, e (c) che la dichiarazione di rinuncia degli azionisti per le PMI ai sensi della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione; LFus; RS 221.301) non è particolarmente precisa.  
 
3.2.2.1. Riguardo alla critica secondo cui il Tribunale cantonale abbia sostenuto che la clausola proposta dal rogito del candidato non fosse "sufficientemente precisa" in quanto non vi sarebbe un accerta-mento esplicito da parte della gerenza dell'avvenuto conferimento, e che esso fosse in denaro, si rileva che si tratta di una questione ampiamente discussa nello scambio di memorie avvenuto nel precedente procedimento cantonale. Inoltre, tale considerazione non può nemmeno essere qualificata come una nuova motivazione, atteso che la Commissione aveva già sollevato, sebbene in termini non identici, le medesime lacune quanto alla precisione del verbale, alla natura del conferimento e alle modalità di verifica da parte della gerenza. Commissione che d'altronde già rilevava una "generale imprecisione con la quale ha redatto i suoi atti" (risposta al ricorso del 17 novembre 2023, pag. 5).  
 
3.2.2.2. Analogo discorso vale per il rilievo espresso dalla Corte cantonale secondo cui dal verbale della gerenza, redatto dal candidato, non risulta l'accertamento della presenza dell'unica gerente, elemento necessario affinché la riunione possa considerarsi regolarmente costituita. Tale osservazione si inserisce nella linea argomentativa già sviluppata dalla Commissione, la quale aveva indicato che "manca l'accertamento che la gerenza è stata regolarmente convocata, per cui la riunione è atta a deliberare sull'ordine del giorno" (decisione dell'8 settembre 2023, pag. 3) "indipendentemente dal numero di componenti della gerenza stessa" (risposta al ricorso del 17 novembre 2023, pag. 5). Anche tale questione è stata ampiamente trattata dal ricorrente nello scambio di allegati della procedura cantonale.  
 
3.2.2.3. Non ne va diversamente per la dichiarazione di rinuncia degli azionisti ai sensi degli art. 14 e segg. LFus che per la Corte cantonale può - come fatto dal candidato - sostituire la dichiarazione "piccole e medie imprese" (dichiarazione PMI) elaborata dall'Ufficio del registro di commercio. Tuttavia egli l'ha redatta in maniera non "particolarmente precisa" stante che "non traspare chi e su quali basi dichiara ai presenti che la SA è una PMI ai sensi dell'art. 2 lett. e LFus" (giudizio impugnato, consid. 5.2.3), motivazione che ricalca quanto già affermato dalla Commissione secondo cui "non si specifica come e da chi viene accertato che le due società partecipanti alla fusione sono delle PMI", ciò che non può essere "equiparato e quindi sostituire la dichiarazione PMI" (cfr. giudizio impugnato, consid. 4.4.3 e 5.2.3). Non è dunque ravvisabile alcuna reale divergenza di motivazione, tanto più che anche su questo aspetto il ricorrente ha avuto l'opportunità di esprimersi nel contraddittorio scritto in sede cantonale e che di certo non può ritenersi sorpreso da questa argomentazione.  
 
3.2.3. Ne discende che l'obbligo di previamente sottoporre al ricorrente le motivazioni della sentenza non era concretamente dato. In primo luogo la Corte cantonale non ha addotto alcuna nuova argomentazione giuridica e nemmeno il ricorrente lo pretende. Inoltre, come risulta dai fatti accertati nel giudizio impugnato e dagli atti del fascicolo cantonale al quale esso rinvia, gli argomenti addotti dalla Corte cantonale costituivano un tema di confronto tra le parti, si fondano su elementi dell'incarto, in parte sono semmai delle considerazioni complementari rispetto alle argomentazioni succinte della Commissione (come prevede il già citato art. 17 del regolamento della Commissione esaminatrice) e in tutti i casi non possono aver colto di sorpresa il ricorrente che le poteva senz'altro prevedere. La critica con cui il ricorrente si lamenta di non essere stato interpellato al riguardo prima che i Giudici decidessero a suo sfavore è quindi manifestamente infondata.  
 
4.  
Il ricorrente non condivide nemmeno il giudizio espresso dal Tribunale cantonale amministrativo in merito alla valutazione sostanziale del suo esame ritenendo che esso sia incorso più volte nell'arbitrio. 
 
4.1. Una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso o di scopo rispettivamente è in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure urta in modo scioccante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). Una violazione del divieto d'arbitrio è data solo se l'istanza precedente ha emanato un giudizio manifestamente insostenibile sia nella motivazione che nel risultato (DTF 144 I 318 consid. 5.4). II fatto che una soluzione diversa potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile non comporta ancora l'arbitrio (DTF 144 I 318 consid. 5.4).  
In relazione all'impugnazione di decisioni concernenti l'esito di esami, il Tribunale federale si impone particolare ritegno ed annulla il giudizio impugnato soltanto se questo si basa su ragionamenti che non hanno nessuna pertinenza con la prova in questione o che risultano altrimenti manifestamente insostenibili. Per rispettare il diritto alla parità di trattamento, esso agisce in tal senso anche quando, in ragione delle sue conoscenze specifiche, sarebbe in grado di procedere ad una valutazione più approfondita, come ad esempio nel caso di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato o di notaio (DTF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; sentenze 2C_664/2023 del 21 giugno 2024 consid. 8.1; 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 5.1; 2D_56/2011 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; 2D_14/2011 del 29 agosto 2011 consid. 1.3; 2D_77/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3.2 e 2C_762/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 1.6). Il ricorrente che intende criticare la valutazione di una prova sostenuta deve spiegare, con argomentazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, perché le condizioni necessarie per un intervento correttivo da parte del Tribunale federale siano date (cfr. precedente consid. 2.1; sentenze 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 5.1; 2D_23/2015 del 14 settembre 2015 consid. 6.1 e 2D_14/2011 del 29 agosto 2011 consid. 1.3). 
 
4.2. Come visto, la Commissione ha valutato la prova scritta del candidato con un punteggio di 53 punti su un massimo di 90 punti, a fronte di una soglia della sufficienza fissata a 60 punti. Il Tribunale amministrativo ticinese ha accertato l'errore aritmetico della somma dei punti assegnati (per un punto) e una svista nella correzione ammessa dalla stessa Commissione (per un altro punto). La Corte cantonale ha poi riconosciuto la fondatezza di altre censure del ricorrente, cosicché ha portato il punteggio complessivo del ricorrente a 59 punti, un punto al di sotto della soglia minima prevista per superare l'esame.  
 
4.3. Giusta l'art. 21 cpv. 1 della legge ticinese sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100), alla quale rinvia il giudizio impugnato, per conseguire il certificato di capacità è necessario aver superato l'esame di abilitazione. Il certificato di capacità attesta che il candidato è idoneo all'esercizio della professione di notaio e dispone, a tal fine, di conoscenze sufficienti, ritenuto che l'esame per conseguirlo costituisce una misura di polizia destinata a proteggere il pubblico (MOOSER, Droit notarial, op. cit., n. 99). L'esame di capacità costituisce un esame professionale e il giudizio sulle capacità dei candidati si misura in funzione degli atti rappresentativi dell'attività del notaio, ambiti per i quali si richiedono esigenze molto elevate (MOOSER, Droit notarial, op. cit., n. 100; MICHEL MOOSER, Les examens de capacité de notaire, in RNRF 96/2015, pag. 383 segg., 385-386). Tenuto conto dello scopo della forma autentica, al notaio incombe, tra gli altri, anche un dovere di chiarezza che lo obbliga a redigere l'atto in maniera tale da facilitarne la comprensione, esprimendo la volontà delle parti in modo chiaro e completo, con precisione e senza equivoci, utilizzando termini che non si devono prestare ad interpretazioni, nonché ad esporre in modo intelligibile le soluzioni giuridiche adottate (sentenza 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 consid. 5.3; MOOSER, Droit notarial, op. cit., n. 326 segg., n. 714 segg., n. 1138 e n. 1144 segg.).  
 
4.4. Con una prima censura l'insorgente giudica manifestamente insostenibile la conferma della valutazione della Commissione in merito al verbale della gerenza da lui redatto in relazione al conferimento in denaro per l'aumento del capitale della Sagl, ciò che ha comportato la detrazione di due punti. Richiamati i pertinenti disposti di legge, la Corte cantonale ha ritenuto che la clausola di accertamento della gerenza contenuta nel rogito del candidato non prevede che la gerenza accerti in modo esplicito che il conferimento sia avvenuto effettivamente in denaro, concludendo che non è insostenibile ritenere come la medesima non sia sufficientemente precisa. Rilevato che un tale accertamento spetta specificatamente alla gerenza, i Giudici cantonali hanno aggiunto che "non è inammissibile pretendere da un notaio una formulazione chiara e precisa, e non solo una clausola il cui senso esatto possa essere dedotto solo dall'inserto allegato (dichiarazione bancaria), come indicato nella decisione impugnata, o da un'altra clausola (come quella evocata dal ricorrente e non riferita peraltro ad alcun accertamento da parte della gerenza). A ciò aggiungasi, come ricordato dalla Commissione, che la natura del conferimento non emerge neppure dalla delibera dell'assemblea dei soci" (giudizio impugnato, consid. 7.4.4).  
 
4.4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio siccome non ha considerato che in "apertura di rogito" aveva indicato che l'aumento di capitale sarebbe avvenuto tramite conferimenti in denaro; in tal modo non sarebbe stata necessaria un'attestazione di verifica ai sensi dell'art. 652f cpv. 2 del codice delle obbligazioni (CO; RS 220) e tale aspetto avrebbe dovuto essere considerato come acquisito. Tuttavia la Corte ha tenuto conto di questa premessa, ma ha constatato che la medesima non integra alcun accertamento, men che meno da parte della gerenza, limitandosi semplicemente a riferire che il conferimento avverrà in denaro. Come constatato dal Tribunale cantonale, la clausola di accertamento proposta dal candidato, per contro, omette di indicare espressamente che il conferimento è in denaro, elemento che può essere al più desunto da documenti allegati o dalla premessa, che peraltro si riferisce alla rinuncia dell'attestazione di verifica di cui all'art. 652f cpv. 2 CO e non tanto all'accertamento richiesto. In tali circostanze non appare insostenibile ritenere che tale clausola difetti dei necessari requisiti di chiarezza e completezza, tanto più se si considera che in un atto pubblico redatto da un notaio si può esigere il rispetto di rigorosi criteri formali e sostanziali. Su questo punto il ricorso, che non dimostra alcun arbitrio, è volto all'insuccesso.  
 
4.4.2. Sempre in relazione al conferimento in denaro, il ricorrente lamenta inoltre un'inammissibile doppia penalizzazione, nella misura in cui per tale errore è già stato punito con due punti nella stesura del verbale assembleare dei soci della Sagl. Diversamente da quanto assume il ricorrente non si configura però alcuna doppia penalizzazione. Infatti, la detrazione di due punti riferita al rogito riguardante il verbale dell'assemblea dei soci si fonda sull'omessa indicazione della natura del conferimento, mentre nel caso del rogito relativo al verbale della riunione della gerenza la penalizzazione concerne l'imprecisione della clausola di accertamento da parte della gerenza e di cui ai precedenti consid. 4.4. e 4.4.1. Che anche nel secondo caso sia stata applicata una riduzione di due punti, e non di uno soltanto come pretende, in subordine, il ricorrente, non è suscettibile di controllo da parte di questo Tribunale, non risultando che tale valutazione sia stata adottata in modo arbitrario o privo di fondamento. Trattandosi di una decisione che attiene all'ampio potere discrezionale della Commissione nella valutazione, in assenza di una motivazione qualificata del ricorso, essa si sottrae al sindacato di arbitrio, che nella fattispecie non è ravvisabile. Infondata, la censura va pertanto respinta.  
 
4.4.3. Sollevata in connessione a questa pretesa doppia penalizzazione, come visto infondata, anche l'evocata applicazione arbitraria della legislazione cantonale - ovvero del regolamento della Commissione esaminatrice e della conclusione che ne è stata tratta circa l'applicazione della griglia di valutazione - è infine poco chiara, non soddisfa le esigenze di motivazione e non va vagliata (art. 106 cpv. 2 in relazione con l'art. 117 LTF).  
 
4.5. Ancora in merito al verbale della riunione della gerenza, l'insorgente critica poi la deduzione di un punto operata per l'impreciso accertamento della convocazione della gerenza. La Corte cantonale, pur riconoscendo che secondo la dottrina, in presenza di un unico gerente - come nel caso di specie - si può prescindere dalle formalità relative alla convocazione, ha nondimeno ritenuto che la clausola di accertamento redatta dall'esaminando, "poco circostanziata", non attesti esplicitamente la qualità esclusiva della gerente quale unica titolare dell'organo e che pertanto la riunione è regolarmente costituita. Il ricorrente in tale motivazione vi ravvede l'arbitrio siccome, avendo la Sagl un'unica gerente, è implicito che la regolarità della riunione derivi dalla sua sola presenza, senza necessità di ulteriori precisazioni, a maggior ragione se - come da lui scritto - si dichiara che la gerenza è validamente costituita. Invero il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale più che altro la sostituzione di motivi, che come visto non è criticabile (cfr. supra consid. 3.2), mentre non si confronta in particolar modo con l'assunto secondo cui nella clausola del suo rogito d'esame non viene precisato che è presente la gerente e che questa è l'unica, cosicché la gerenza è regolarmente costituita e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno. Nel quadro del rigore formale richiesto al notaio, di cui si è detto in precedenza, non è arbitrario pretendere che sia espressamente indicata la presenza dell'unica gerente e che, proprio in quanto tale, senza necessità di ulteriori verifiche, si possa dichiarare che la gerenza risulti integralmente costituita e atta a deliberare. Ne consegue che, non avendo dimostrato l'arbitrio, anche su questo punto il ricorso è respinto.  
 
4.6. Con un'ulteriore censura, riferita al verbale dell'assemblea degli azionisti, il ricorrente ritiene inficiata d'arbitrio la motivazione addotta dalla Corte cantonale secondo cui la dichiarazione di rinuncia degli azionisti ai sensi dell'art. 14 e segg. LFus in forma di una decisione unanime in seno all'assemblea generale allestita dal candidato "non è particolarmente precisa", ritenuto che dalla clausola notarile proposta "non traspare chi e su che basi dichiara ai presenti che la SA è una PMI ai sensi dell'art. 2 lett. e LFus, e così pure la Sagl", e secondo cui per quest'ultima società la clausola adottata dalla SA non è ammissibile, giacché spetta a ciascuna società decidere autonomamente circa l'utilizzo delle agevolazioni derivanti dalla rinuncia (cfr. giudizio impugnato, consid. 5.2.3).  
Il ricorrente parrebbe far valere che l'esame richiedeva unicamente di allegare la dichiarazione PMI all'istanza destinata all'Ufficio del registro di commercio; pertanto, avendo egli adempiuto a tale requisito mediante la predisposizione di una clausola nel rogito in luogo del formulario tipo, il Tribunale cantonale non poteva verificare la correttezza della medesima. A torto. Se è ben vero che la Corte cantonale ha riconosciuto che invece di allegare all'istanza il formulario della dichiarazione PMI questo può essere sostituito da una clausola di dichiarazione contenuta nel rogito, è altresì vero che nella misura in cui il notaio opta per questa soluzione deve fare in modo che la clausola sia corretta e che contenga pertanto gli elementi indispensabili previsti dalla legislazione. In tal senso è irrilevante che il candidato non fosse tenuto a redigere eventuali formulari da allegare. Atteso che egli non ha optato per il semplice utilizzo del modulo prestabilito, preferendo altra modalità, ha tuttavia omesso elementi che appaiono importanti, che tra l'altro avrebbero comportato l'inammissibilità dell'iscrizione a registro di commercio. Ne viene che la conferma della detrazione di un solo punto su tale aspetto non può essere ritenuta arbitraria. 
 
4.7. Con riferimento al verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Sagl, il ricorrente lamenta poi una violazione del divieto di arbitrio in considerazione del fatto che i Giudici cantonali hanno tutelato la decisione della Commissione di detrarre due punti per aver indicato nel suo rogito unicamente l'art. 701 CO tralasciando di evocare l'art. 805 cpv. 5 CO, norma che richiama le disposizioni del diritto della società anonima per quanto riguarda determinati aspetti dell'assemblea generale e che, a suo dire, poteva anche essere taciuta essendo l'applicazione per analogia prevista ex lege. Invero, come accertato dalla Corte cantonale (giudizio impugnato consid. 6.1), la Commissione ha sottratto due punti non solo per questo motivo, ma per più imprecisioni ed errori (sbaglio sotto più aspetti in merito all'accertamento della presenza di tutte le socie e delle rispettive quote; omissione di quanto previsto all'art. 702 cpv. 2 cifra 2 CO, in particolare dell'indicazione del valore nominale delle quote presenti o delle indicazioni sulla persona del rappresentante). Il ricorrente non ha nemmeno precisato che si trattava di una riunione di tutti i soci (assemblea universale), circostanza che può unicamente dedursi dal richiamo, incompleto, al solo art. 701 CO. Dal momento che il notaio opta per indicare le basi legali, la Corte cantonale ha confermato - in maniera del tutto sostenibile - che la mancata menzione dell'art. 805 cpv. 5 CO, costituisce un'imprecisione, atteso che il solo riferimento all'art. 701 CO non consente un'individuazione normativa sufficientemente puntuale. In siffatte circostanze, il ricorrente non dimostra che la valutazione sia viziata da arbitrio, tanto più che, come visto sopra, nell'ambito di un esame di capacità notarile, l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento e può legittimamente esigere un grado di precisione elevato che in effetti non appare ravvisabile nella specie.  
 
5.  
 
5.1. Con un'ultima doglianza il ricorrente ritiene che la Corte cantonale abbia tutelato arbitrariamente l'operato della Commissione laddove essa ha considerato il medesimo errore per ben tre volte. Nel suo verbale dell'assemblea dei soci l'insorgente ha proceduto alla nomina della gerente della Sagl quale gerente pur essendo già iscritta in tale veste nel registro di commercio, atto considerato dalla Commissione superfluo ed errato. Tale nomina è poi stata ripresa nell'istanza di iscrizione al registro di commercio e menzionata nel verbale della riunione della gerenza, cumulando così quattro punti di detrazione. A mente del ricorrente, la nomina risultava corretta e coerente con l'impostazione data al suo esame che comprendeva delle modifiche statutarie, sebbene non richieste nel testo d'esame, tenuto altresì conto che lo statuto non era messo a disposizione dei candidati. In ogni caso per l'insorgente nulla giustifica che questo errore venga conteggiato tre volte.  
 
5.2. Invero, come rilevato dal Tribunale amministrativo cantonale, la deduzione complessiva di quattro punti deriva dalle detrazioni per ciascuno di tre diversi atti, benché tutti riferiti alla superflua nomina della gerente. Due punti per aver inutilmente nominato la gerente già in carica, anziché dare semplicemente atto delle dimissioni dell'altra gerente, e questo indipendentemente dalle modifiche statutarie non richieste o da ipotesi previste dal candidato nella sua prova scritta (consid. 6.4 del giudizio impugnato), uno per l'erronea indicazione nel verbale della riunione della gerenza secondo cui la nomina della gerente fosse avvenuta in quel giorno, quando invece già lo era in precedenza (consid. 7.2 del giudizio impugnato) e un altro punto per avere indicato inesattamente nell'istanza di cancellazione al registro di commercio delle (nuove) nomine decise dall'assemblea dei soci, in luogo di limitarsi a chiedere la cancellazione dell'altra gerente dimissionaria, chiedendo per di più di iscrivere quale socia e gerente l'unica gerente rimasta sebbene questa fosse già iscritta come tale (consid. 4 del giudizio impugnato). Non si è dunque in presenza di un medesimo errore sanzionato più volte, bensì di tre errori differenti, seppure connessi alla superflua nomina della gerente, che si traducono nondimeno in imprecisioni formali e sostanziali distinte. E questo indipendentemente dall'impostazione data al proprio esame con le modifiche statutarie nemmeno richieste. Il metro per la correzione utilizzato dall'autorità esaminatrice nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento che le deve essere riconosciuto, di cui il ricorrente non dimostra il carattere arbitrario, non può quindi essere soggetto ad un intervento correttivo del Tribunale federale. La decisione cantonale che conferma tali valutazioni non appare pertanto manifestamente insostenibile, neppure da questo profilo.  
 
5.3. In definitiva, le doglianze del ricorrente si esauriscono in argomenti che forniscono solamente una differente lettura e valutazione personale - non sempre completa e nemmeno convincente - delle risposte da lui fornite nella prova e della sentenza querelata. Di conseguenza, non dimostrano la manifesta insostenibilità del giudizio reso (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3; sentenza 2D_48/2015, citata, consid. 4).  
 
6.  
 
6.1. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile mentre, considerata come ricorso sussidiario in materia costituzionale, l'impugnativa è respinta.  
 
6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli