Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_299/2025
Sentenza del 17 giugno 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio rette, anticipi e incassi, viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Contributo per l'istituto affidatario per il collocamento
di minori,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.127).
Fatti:
A.
A.a. A.________ è padre di B.________ (2018), la quale è collocata presso la C.________, centro educativo per minorenni, a X.________. Con decisione del 27 febbraio 2025 l'Ufficio rette, anticipi e incassi del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità (di seguito: URAI), il quale determina e versa il compenso mensile dovuto all'istituto, ha stabilito quello dovuto per il periodo ottobre-dicembre 2024.
A.b. Il 18 marzo 2025 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ contro la suddetta decisione. A suo avviso questi non era legittimato a impugnare une decisione che disciplinava esclusivamente il rapporto giuridico tra il Cantone e l'istituto di collocamento e che, allo stadio attuale, non era suscettibile di recargli un qualsiasi pregiudizio.
A.c. Il 18 aprile 2025 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato il giudizio governativo. Richiamati la legge ticinese sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (LFam) e il relativo regolamento del 20 dicembre 2005 (RLFamm) nonché i rispettivi disposti che disciplinano le rette dovute per il collocamento di minori, le loro modalità di versamento da parte dello Stato agli istituti nonché l'eventuale diritto di regresso di quest'ultimo sui genitori, il Giudice delegato cantonale ne ha anche lui dedotto che al padre difettava un interesse personale, diretto, concreto e attuale a contestare la decisione del 27 febbraio 2025 contrariamente a quanto esatto dalla legge (art. 68 LPAmm). La decisione in questione riguardava infatti esclusivamente il rapporto giuridico tra lo Stato e l'istituto. Il fatto che vi fosse un diritto di regresso verso il genitore nulla cambiava, trattandosi di un'eventualità futura alla quale lo Stato poteva rinunciare. Se fosse esercitato questi poteva comunque adire le vie legali. Infine la Corte cantonale ha rilevato che l'art. 33 LFam, richiamato dall'insorgente, non si applicava in concreto.
B.
Il 26 maggio 2025 A.________ ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale che l'ha trasmesso al Tribunale federale per motivi di competenza. Chiede in via principale di annullare la sentenza cantonale e, in via subordinata di far ordine al Tribunale cantonale amministrativo di procedere ai necessari accertamenti e di trasmettergli gli atti URAI per conoscenza.
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1, 66 consid. 1.3).
1.1. Il ricorrente, il quale si è rivolto a questa Corte senza l'ausilio di un avvocato, si è limitato a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lui nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (sentenza 2C_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.1 e riferimenti).
1.2. Sebbene oggetto di disamina possa essere unicamente la questione di sapere se, a ragione, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio d'inammissibilità reso dal Consiglio di Stato, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa nel merito. Nel caso di specie, il litigio riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione che fruisce di un interesse degno di protezione (art. 89 cpv. 1 LTF) a sapere se le autorità cantonali gli hanno negato a ragione la legittimazione a ricorrere (sentenza 1C_229/2025 del 14 maggio 2025 consid. 2 e riferimenti), l'allegato è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Conformemente all'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Ciò significa che la parte ricorrente deve confrontarsi - almeno brevemente - con i considerandi della sentenza querelata, esponendo in quale misura la stessa sarebbe lesiva del diritto. Se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 145 V 161 consid. 5.2).
Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con critiche precise e circostanziate attinenti alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 148 I 104 consid. 1.5 e richiami).
3.
Nella fattispecie, come emerge dalla copia del gravame esperito in sede cantonale e ora prodotta dal ricorrente medesimo, la motivazione da lui addotta davanti al Tribunale federale è in larghissima parte identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In merito alle parti e agli argomenti ricopiati, il gravame disattende l'art. 42 cpv. 2 LTF, perché omette di confrontarsi con l'argomentazione giuridica formulata dal Giudice delegato nel giudizio impugnato e non può, di conseguenza, essere esaminato nel merito (DTF 145 V 161 consid. 5.2; sentenza 2C_609/2023 del 15 gennaio 2024 consid. 2.2).
L'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e riferimenti) dell'art. 65 LPAmm norma che disciplina la legittimazione a ricorrere. Il ricorrente infatti non si confronta minimamente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo all'inammissibilità del gravame presentato al Consiglio di Stato, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
Infine, nella misura in cui viene criticata la violazione di diritti fondamentali (diniego di giustizia, diritto all'informazione, diritto di essere sentito e diritto ad un procedimento equo) nonché un'applicazione arbitraria del diritto cantonale (art. 33 LFam), il ricorrente si accontenta di elencare i disposti in questione, senza però esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo: le critiche sono infatti solo abbozzate e mancano della precisione richiesta dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr.
supra consid. 2). Anche in proposito il ricorso è quindi inammissibile.
4.
Per quanto precede il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata dall'art. 108 cpv. 1 LTF.
5.
Considerate le circostanze della fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio rette, anticipi e incassi del Dipartimento della sanità e della socialità, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud