Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_315/2024  
 
 
Sentenza del 5 agosto 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto. 
 
Oggetto 
Multa disciplinare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 maggio 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.304). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 10 settembre 2015, C.C.________ ha donato ai figli D.C.________ e E.C.________, 1/2 ciascuno, una cascina sui monti di X.________ (part. xxx di quel Comune). L'atto pubblico è stato redatto dall'avv. A.________, Y.________. Con atto pubblico di stessa data, sempre redatto dall'avv. A.________, l'immobile è stato suddiviso in proprietà per piani e sulla quota di 500/1000 di E.C.________ è stato costituito un usufrutto vita natural durante in favore del padre. F.C.________, fratello di D.C.________ e E.C.________, non era coinvolto nell'operazione.  
 
A.b. C.C.________ è deceduto nel 2017. Il 7 giugno 2022, D.C.________ ha avviato un'azione giudiziaria nei confronti di F.C.________, chiedendo che le liberalità concessegli in vita dal padre fossero ridotte alla quota legittima. Il rappresentante legale di D.C.________ era l'avv. A.________ e nella procedura è intervenuta anche la collega di studio avv. B.________, che ha firmato la petizione per incarico ("p.i."). In risposta, F.C.________ ha contestato le pretese, indicando tra l'altro che il padre aveva voluto regolare la successione con la donazione del 10 settembre 2015. A sostegno di questa tesi, ha prodotto una dichiarazione del fratello E.C.________ e domandato che l'avv. A.________ fosse sentito come teste, evidenziando però dei problemi deontologici.  
 
A.c. Il 20 ottobre 2022, F.C.________ ha segnalato il comportamento dell'avv. A.________ e dell'avv. B.________ alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, rimproverando loro di essere incorsi in un conflitto d'interessi, siccome la causa avrebbe riguardato anche la part. xxx del Comune di X.________, oggetto degli atti rogati dall'avv. A.________ in qualità di pubblico notaio. Per evitare che i due legali potessero usare nella procedura in cui rappresentavano D.C.________ delle informazioni acquisite nella redazione dei rogiti del 10 settembre 2015, ha quindi domandato di nominare un avvocato neutro.  
 
A.d. Siccome l'avv. A.________ faceva parte della composizione ordinaria della Commissione di disciplina, questo organo si è dapprima costituito in una composizione ad hoc e il 22 novembre 2022 ha aperto nei confronti dell'avv. A.________ e dell'avv. B.________ un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interessi. Chiamati a pronunciarsi, i due legali hanno respinto ogni addebito.  
 
B.  
 
B.a. Dopo avere svolto un doppio scambio di scritti ed avere esperito l'istruttoria, con decisione del 17 luglio 2023 la Commissione di disciplina ha sanzionato i due legali segnalati con una multa disciplinare di fr. 600.-- ciascuno. Essa ha considerato che, patrocinando uno degli eredi oggetto della donazione del 10 settembre 2015 nell'ambito di una causa civile che riguardava (anche) gli effetti di tale atto sulla successione di C.C.________, l'avv. A.________ fosse incorso in un conflitto d'interessi. Nel contempo, ha ritenuto che il conflitto si estendesse all'avv. B.________, collega di studio del notaio e coinvolta nella causa civile per avere firmato la petizione per incarico ("p.i.") dell'avv. A.________.  
 
B.b. La sanzione decisa dalla Commissione di disciplina è stata confermata dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, pronunciatosi sulla causa con sentenza del 14 maggio 2024.  
 
C.  
Il 14 giugno 2024, l'avv. A.________ e l'avv. B.________ hanno inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui domandano che, in riforma del giudizio cantonale, la decisione della Commissione di disciplina del 17 luglio 2023 venga annullata e alla segnalazione del 20 ottobre 2022 non venga dato nessun seguito. 
Sia la Corte cantonale che la Commissione di disciplina hanno rinunciato ad esprimersi, limitandosi a chiedere il rigetto dell'impugnativa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2) e tratta di una materia che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF.  
Esso è stato presentato nei termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF (sentenza 2C_13/2023 del 15 marzo 2024 consid. 1.1). 
 
1.2. Di principio, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Verifica però la denuncia della violazione di diritti fondamentali soltanto se è motivata con un'argomentazione precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 ll 283 consid. 1.2.2).  
Per quanto riguarda i fatti, esso fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore, da cui si può scostare se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). 
 
1.3. Nella fattispecie, l'accertamento dei fatti alla base del giudizio impugnato non è contestato. Pertanto i fatti che risultano da quest'ultimo vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla decisione disciplinare del 17 luglio 2023, la Corte cantonale ha concluso che era giustificata, osservando che gli insorgenti avevano leso l'art. 12 lett. c della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), che impone di evitare conflitti d'interesse, aggiungendo che una multa di fr. 600.-- ciascuno era conforme all'art. 17 cpv. 1 LLCA.  
 
2.2. I ricorrenti sono per contro dell'avviso che il giudizio impugnato si fondi su un'errata applicazione del diritto federale. Pur non contestando i fatti accertati, ritengono che in base a questi fatti la constatazione di una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA non fosse lecita.  
 
3.  
 
3.1. La LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (sentenza 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1, con riferimento ai materiali legislativi). Le regole professionali alle quali l'avvocato è soggetto sono indicate nell'art. 12 LLCA e comprendono quella di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e gli interessi di persone con le quali ha altri rapporti professionali o privati (art. 12 lett. c LLCA).  
Il divieto di patrocinare un cliente in caso di conflitto di interessi è un principio cardine della professione forense, che si estende all'insieme dello studio legale nel quale un avvocato opera e non si applica quindi solo ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma a tutti i casi trattati da avvocati di uno stesso studio legale (DTF 145 IV 218 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1). Esso deriva dall'obbligo di indipendenza (art. 12 lett. b LLCA) e dai doveri di cura e diligenza nell'esercizio della professione (art. 12 lett. a LLCA; DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 144 II 473 consid. 4.1; sentenze 7B_215/2024 del 6 maggio 2024 consid. 2.1.1; 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 7.1). 
 
3.2. L'obbligo di non incorrere in conflitti d'interessi tende in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa esente da conflitti di interessi.  
Esso mira però pure a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, ed ha quale conseguenza che qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di comportare un conflitto d'interessi dev'essere evitata (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1). Un rischio meramente astratto o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è tuttavia necessario che il rischio si sia concretizzato e che l'avvocato abbia già eseguito il mandato in maniera discutibile o a discapito del proprio cliente (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; sentenza 2C_82/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 4.1). 
 
3.3. In genere l'avvocato può accettare un nuovo incarico solo se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un mandato sotto garanzia del segreto professionale, il quale perdura dopo la conclusione del mandato (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; sentenza 2C_82/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 4.1; 2C_867/2021 del 2 novembre 2022 consid. 4.4 in fine).  
In particolare, è data una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA quando vi è un legame tra due procedimenti e l'avvocato rappresenta clienti i cui interessi non sono identici (DTF 134 II 108 consid. 3). 
 
3.4. I principi indicati valgono pure quando l'avvocato è intervenuto in precedenza in un'altra funzione, segnatamente nel quadro di un'attività notarile (DTF 131 I 223 consid. 3.4; sentenze 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.2; 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.4).  
La giurisprudenza stabilisce in effetti che se un avvocato roga un atto notarile non può in seguito patrocinare nessuna delle persone coinvolte in quell'atto in una causa che è connessa allo stesso complesso di fatti (sentenze 7B_215/2024 del 6 maggio 2024 consid. 2.1.2; 6B_993/2022 del 18 marzo 2024 consid. 2.2.2; 2C_518/2009 del 9 febbraio 2010 consid. 4.1 e 4.2; 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 3.1 e 3.2; 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.2 seg.). 
 
4.  
 
4.1. Ora, la Corte cantonale ha ammesso una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA dopo avere osservato che l'azione di riduzione promossa dai ricorrenti per conto di D.C.________ era di pochi anni successiva alla stesura dei due rogiti per C.C.________ e presupponeva la ricostituzione dell'intero asse successorio di quest'ultimo. Dovendosi procedere anche alla collazione della donazione gravata da usufrutto, che era stata rogata dall'avv. A.________ in veste di notaio, non era nemmeno possibile escludere un uso, magari inconsapevole, di informazioni coperte dal segreto professionale relative alla stessa, nell'ambito del mandato assunto a favore dell'erede D.C.________.  
L'istanza inferiore ha inoltre rilevato che gli interessi di D.C.________ non apparivano in contrasto solo con quelli del fratello F.C.________, convenuto in causa, ma potenzialmente anche con quelli del padre e dell'altro fratello E.C.________. In parallelo, la situazione di conflitto risultava dall'indicazione fornita dai ricorrenti stessi secondo cui, per poter testimoniare, come richiesto dalla controparte, il notaio A.________ avrebbe dovuto essere liberato dal segreto professionale da tutti gli eredi di C.C.________. 
 
4.2. Nel loro gravame, i ricorrenti osservano invece che dagli atti non risulta né che l'avv. A.________ abbia mai prestato consulenza in ambito successorio o familiare a C.C.________, né che questi temi siano stati discussi tra loro nei due incontri che hanno preceduto la firma dei rogiti. Di conseguenza, aggiungono, non si vede quali informazioni coperte dal segreto professionale l'avv. A.________ avrebbe potuto utilizzare, anche solo inconsciamente, rappresentando D.C.________ nella causa civile promossa contro il fratello F.C.________.  
Contrariamente a quanto indicato dai Giudici cantonali, proseguono i ricorrenti nella loro impugnativa, il tempo trascorso tra l'attività notarile svolta per C.C.________ e l'assunzione del patrocinio legale di D.C.________ sarebbe inoltre importante e l'unico punto di contatto tra di esse sarebbe la donazione fatta da C.C.________, soggetta a collazione secondo il parere di tutte le parti in causa. 
 
4.3. In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono di per sé contestati e che vincolano il Tribunale federale (precedente consid. 1.3), la lesione dell'art. 12 lett. c LLCA da parte dell'avv. A.________ e - di riflesso - dell'avv. B.________, che ha firmato la petizione per incarico ("p.i.") del collega di studio, dev'essere tuttavia confermata.  
 
4.3.1. Contrariamente a quanto rilevato dagli insorgenti, il lasso di tempo trascorso e che separa l'attività prestata dall'avv. A.________ in qualità di notaio da quella di rappresentanza legale non è "importante".  
In effetti, i due rogiti allestiti dall'avv. A.________ per C.C.________ risalgono al 10 settembre 2015, due anni prima della morte di quest'ultimo (2017), mentre l'inoltro della petizione, sempre da parte dell'avv. A.________, in veste di avvocato patrocinatore di D.C.________, ha avuto luogo il 7 giugno 2022, dopo una fase conciliativa. Tra le due attività - quella notarile e quella legale - sono quindi passati solo pochi anni. 
 
4.3.2. Sempre a differenza di quanto indicato nel ricorso, non si può nemmeno affermare che non vi sia un "punto di contatto" sufficiente tra le due procedure in cui l'avv. A.________ è intervenuto.  
Vero è infatti che la procedura iniziata da D.C.________, con il patrocinio dell'avv. A.________, mirava di per sé "solo" a far luce su quanto ricevuto dal fratello F.C.________. Altrettanto facilmente immaginabile era però che quest'ultimo formulasse delle obiezioni che potessero riguardare le intenzioni di C.C.________ nel suo complesso, e che anche l'avv. A.________ potesse essere chiamato a testimoniare in merito alle circostanze che avevano condotto alla donazione del 10 settembre 2015, come poi effettivamente successo (su richiesta di F.C.________, accompagnata da una dichiarazione di E.C.________ secondo la quale, con tale donazione, il padre voleva regolare la successione tra i fratelli). 
 
4.3.3. La possibilità che l'avv. A.________ dovesse discutere di circostanze di cui era venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività notarile prestata in favore di C.C.________ non poteva essere pertanto esclusa e ciò avrebbe dovuto portare il notaio a rilevare anche il rischio concreto di un conflitto di interessi che l'art. 12 lett. c LLCA gli imponeva di evitare, attraverso il rifiuto del patrocinio legale di D.C.________ nella causa che questi voleva intentare contro il fratello F.C.________ in relazione all'eredità lasciata ai tre figli dal padre C.C.________.  
Come detto, proprio in relazione alla doppia attività di avvocato e notaio, la giurisprudenza è del resto consolidata e stabilisce che quando, in veste di notaio, un avvocato redige un atto relativo a una determinata fattispecie, non può successivamente patrocinare nessuna delle persone coinvolte in tale atto in una causa ad esso connessa (precedente consid. 3.2 segg.). Sempre secondo giurisprudenza, la possibilità di essere chiamato come testimone, dovrebbe d'altra parte anche bastare a dissuadere il notaio dall'accettare un mandato come avvocato nella causa (sentenze 2C_518/2009 del 9 febbraio 2010 consid. 4.1 e 4.2; 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 3.1 e 3.2). 
 
4.4. In merito alla constatazione della lesione dell'art. 12 lett. c LLCA il giudizio impugnato va pertanto condiviso, ciò che porta al rigetto del ricorso nel suo complesso.  
 
4.4.1. In effetti, gli insorgenti non contestano che, confermata la lesione dell'art. 12 lett. c LLCA da parte dell'avv. A.________, la stessa violazione dev'essere imputata anche all'avv. B.________, che lavora nel medesimo studio legale e che ha firmato la petizione inoltrata in rappresentanza di D.C.________ per incarico ("p.i.") del suo collega (precedente consid. 3.1; DTF 145 IV 218 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1).  
 
4.4.2. Nel contempo, è incontestato anche l'ammontare della sanzione irrogata ai due ricorrenti (multa disciplinare di fr. 600.-- ciascuno) che - essendo stato fissato tenendo conto dell'assenza di precedenti disciplinari, ma anche dell'importanza della regola professionale e del mancato riconoscimento dell'errore - non appare nemmeno d'acchito insostenibile (sentenze 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.7; 2C_933/2018 del 25 marzo 2019 consid. 6).  
 
5.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 agosto 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli