Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_427/2023  
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2026  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Kradolfer, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinata dagli avv.ti Tommaso Manicone e Sonia Vanzini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato dell Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.132). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. In seguito al suo matrimonio con un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio UE/AELS B.________ (...), cittadina brasiliana, ha ottenuto, il 23 febbraio 2006, un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 3 ottobre 2010. Dopo essersi separati nel mese di settembre 2008 i coniugi si sono riconciliati fine agosto 2011 e hanno ripreso la convivenza nel novembre 2011.  
 
A.b. Nel frattempo, cioè il 17 dicembre 2009, C.________ (...) e il fratello A.________ (...), figli di primo letto di B.________, ugualmente cittadini brasiliani, sono giunti in Svizzera al beneficio di visti turistici. Il 17 settembre 2010 la loro madre ha chiesto il rilascio a loro favore di autorizzazioni di soggiorno. Il 12 aprile 2012 tutti e tre hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS a titolo di ricongiungimento familiare (la madre perché conviveva di nuovo con il marito, i figli per vivere con lei), valido fino al 3 ottobre 2015. B.________, che si era nuovamente separata dal marito nel febbraio 2013, ha divorziato il 23 aprile 2015.  
 
B.  
 
B.a. Il 2 ottobre 2015 C.________ (come anche la madre e il fratello, con domande separate) ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS. L'istanza è stata respinta il 25 giugno 2019. La Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha osservato che siccome il permesso in questione era stato accordato a titolo di ricongiungimento familiare con la madre, il fatto che l'autorizzazione di soggiorno della stessa non era stata rinnovata (in seguito al suo divorzio) implicava che ella non poteva più appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Inoltre, essendo allora apprendista, non poteva far valere un diritto di presenza sulla base del diritto interno, dato che non era finanziariamente autonoma. Infine, non erano dati gravi motivi personali che avrebbero giustificato la sua permanenza nel nostro Paese. Un'identica decisione è stata emessa anche nei confronti del fratello A.________. I due giovani sono rimasti in Svizzera con la madre.  
 
B.b. Ottenuto l'attestato federale di capacità quale impiegata di commercio nell'agosto 2020, C.________ è stata assunta da una società d'informatica, presso la quale ha lavorato fino al 30 giugno 2022. Nel frattempo, ossia il 27 maggio 2022, è stata nominata dal Consiglio di Stato ticinese quale collaboratrice amministrativa, a metà tempo, presso l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale. Il 13 settembre 2022 il Governo cantonale l'ha ulteriormente nominata per l'altra metà tempo, sempre quale collaboratrice amministrativa, presso la Divisione della scuola (art. 105 cpv. 2 LTF).  
 
B.c. Le tre decisioni negative emesse il 25 giugno 2019 dalla Sezione della popolazione sono state tempestivamente impugnate dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto i tre gravami con tre giudizi separati il 16 marzo 2022. Adito con tre allegati ricorsuali il Tribunale cantonale amministrativo, a sua volta, li ha respinti con tre sentenze del 19 giugno 2023. In tutte e tre le pronunce la Corte cantonale ha ribadito che gli insorgenti nulla potevano dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, dalla legge federale sugli stranieri (LStr) né, infine, dall'art. 8 CEDU. Ha inoltre giudicato i provvedimenti litigiosi conformi al principio di proporzionalità.  
 
C.  
 
C.a. Il 10 agosto 2023 C.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga rinnovato/rilasciato il permesso di dimora UE/AELS. Censura la violazione degli artt. 30 e 50 LStr, 8 CEDU e 9 Cost.  
Con decreto presidenziale del 15 agosto 2023 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. 
Invitati ad esprimersi il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato ad esprimersi. Con osservazioni del 5 ottobre 2023 la ricorrente ha ribadito i propri argomenti. 
 
C.b. Con due separati ricorsi in materia di diritto pubblico datati 10 agosto 2023 la madre (causa 2C_426/2023) e il fratello (causa 2C_424/2023) di C.________ hanno ugualmente impugnato dinanzi al Tribunale federale le due distinte decisioni emesse il 19 giugno 2023 nei loro confronti dal Tribunale cantonale amministrativo. Con due separate sentenze odierne il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso della madre della ricorrente e ha accolto, in quanto ammissibile, quello del fratello.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 476 consid. 1, 66 consid. 1.3).  
 
1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2.1. In questa sede la ricorrente non adduce, a giusto titolo, che avrebbe diritto a soggiornare in Svizzera in virtù di un trattato bilaterale concluso con il Paese di origine. Allo stesso modo non si richiama all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) per dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. In seguito al divorzio della madre, ella infatti nulla può più dedurre dagli artt. 7 lett. d ALC e 3 Allegato I ALC che tutelano il ricongiungimento dei familiari di un cittadino europeo.  
 
1.2.2. La ricorrente, la quale risiede in Svizzera dal dicembre 2009, si avvale invece di una sua presenza nel nostro Paese superiore a dieci anni. Anche se dal 2015 non è più al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno, fa valere però in modo sostenibile di essersi perfettamente integrata e, quindi, che il rifiuto di rilasciarle un permesso di dimora lede l'art. 8 CEDU (RS 0.101), che tutela il rispetto della vita privata (DTF 149 I 207 consid. 5.3.1; 149 I 72 consid. 2.1.2; 144 I 266 consid. 3.9). Le sue censure sono quindi suscettibili di fondare un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno sulla base della citata norma convenzionale, di modo che il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF non trova applicazione e la via del ricorso in materia di diritto pubblico risulta data. Il controllo dell'esistenza effettiva del diritto di soggiorno è invece questione di merito, che come tale va trattata (DTF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 268 consid. 1.2).  
 
1.3. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) il ricorso, presentato da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) ed interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.  
 
1.4. In quanto invece la ricorrente censura il rifiuto di concederle un permesso di dimora per caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 LStr (RS 142.20; nella versione della legge in vigore fino al 31 dicembre 2018, la causa essendo iniziata il 2 ottobre 2015 [vedasi art. 126 cpv. 1 della stessa]; sentenza 2C_455/2024 del 10 giugno 2025 consid. 1.6.1 e rinvii), il ricorso è inammissibile. Su questo aspetto infatti la sentenza cantonale non è impugnabile, il ricorso ordinario in proposito essendo espressamente escluso in virtù dell'art. 83 lett. c n. 5 LTF (sentenza 2C_101/2025 del 19 febbraio 2025 consid. 1.2 e rinvio).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), esso si confronta solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto che vanno rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo; sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 2.1). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 2C_148/2023, già citata, consid. 2.1).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti) ciò che - salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta - dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_250/2024 del 5 giugno 2024 consid. 3.1). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; sentenza 2C_621/2024 del 30 aprile 2025 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non tiene neppure conto di fatti o prove nuovi, che non possono comunque essere posteriori al giudizio querelato (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
2.3. Nella fattispecie, la ricorrente contesta, peraltro in maniera meramente appellatoria, l'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale riguardo alla durata del matrimonio della madre in relazione all'applicazione dell'art. 50 LStr. In realtà le sue critiche si riferiscono all'apprezzamento giuridico fatto dell'unione coniugale di sua madre (cfr. infra consid. 3). Questa Corte si pronuncerà quindi esclusivamente sulla base dei fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF).  
In quanto poi, richiamando l'art. 9 Cost., la ricorrente asserisce che la sentenza impugnata sarebbe inficiata d'arbitrio sia nel risultato che nella motivazione, ancora una volta ella si limita a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta. In effetti, chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1), ciò che la ricorrente per l'appunto non fa. Anche in proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito. 
 
2.4. Infine, siccome il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato, i documenti prodotti in sede federale attinenti al merito, che non si trovano già altrimenti agli atti, non possono essere esaminati. Riguardo a quelli che portano una data successiva al giudizio impugnato, gli stessi costituiscono dei nova in senso proprio, la cui presa in considerazione è esclusa (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
3.  
In primo luogo la ricorrente è dell'avviso che il rifiuto di rinnovarle il permesso di dimora disattenderebbe l'art. 50 LStr. Secondo lei, sua madre può pretendere al rilascio di un permesso di dimora in virtù di tale norma. Ora, dato che disciplina, a determinate condizioni, anche la situazione dei figli, pure lei potrebbe pretendere al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno sulla base di questo disposto. 
 
3.1. L'art. 50 LStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018; cfr. supra consid. 1.4), regolamenta, adempite specifiche esigenze, il diritto di soggiorno dell'ex coniuge e dei figli dopo la dissoluzione dell'unione coniugale e si applica anche, a determinate condizioni, agli ex coniugi e ai loro discendenti minori di 21 anni o a carico di cittadini dell'Unione europea (DTF 144 II 1 consid. 4.7; sentenza 2C_71/2025 del 18 marzo 2025 consid. 4.1 e richiami).  
 
3.2. Sennonché, senza che occorra ora accertare se, effettivamente, la ricorrente può richiamarsi a tale disposto, va osservato che con giudizio odierno concernente la madre (sentenza 2C_426/2023 del 28 gennaio 2026 consid. 5), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la stessa non poteva appellarsi all'art. 50 LStr per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. La durata della sua unione coniugale non adempiva infatti i requisti temporali posti dalla citata norma (cpv. 1 lett. a) rispettivamente ella non si ritrovava in una situazione di rigore personale dopo la fine della vita comune (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Non applicandosi nei confronti della madre, la qui ricorrente nulla può dedurne ora a suo favore. Su questo punto il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto.  
 
4.  
La ricorrente si richiama poi all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare. Va quindi esaminato se possa esserle riconosciuto un diritto di soggiorno sgorgante da questa norma convenzionale. 
 
4.1. Con riferimento all'art. 8 CEDU la Corte cantonale ha osservato che l'insorgente non poteva prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta al fine di ottenere il rinnovo della propria autorizzazione di soggiorno dato che anche le analoghe autorizzazioni di sua madre e di suo fratello non erano state rinnovate e che gli stessi dovevano lasciare la Svizzera. Ha poi aggiunto che nemmeno il richiamo della norma a tutela del diritto alla vita privata permetteva di giungere a conclusione più favorevole. Da un lato perché l'esigenza di un soggiorno legale della durata di dieci anni non era data. Dall'altro perché non era data nemmeno quella di un'integrazione particolarmente riuscita. A prescindere dal fatto che ella aveva iniziato l'apprendistato quando sua madre era già separata dal consorte (circostanza sottaciuta) e che aveva reperito un'attività lucrativa a tempo determinato dopo circa due anni dall'emanazione della decisione di prime cure, ha considerato che non si poteva ritenere che ella intratteneva in Svizzera delle relazioni private di natura professionale o sociale particolarmente intense, che andavano al di là di una normale integrazione.  
 
4.2. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di per sé, questo disposto non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese (DTF 150 I 93 consid. 6.1).  
 
4.2.1. Ricordato che il richiamo dell'art. 8 CEDU dal profilo della tutela del diritto alla vita familiare presuppone che i figli siano ancora minorenni al momento della decisione del Tribunale federale (DTF 145 I 227 consid. 3.1 e riferimenti), va osservato che in quanto - richiamandosi ai suoi stretti legami con la madre e il fratello, unici parenti con cui avrebbe dei rapporti e che rappresenterebbero il fulcro della sua vita - la ricorrente invoca l'art. 8 CEDU nell'ottica della salvaguardia del diritto alla vita familiare, ella dimentica che la citata norma tutela in primo luogo la relazione tra genitori e figli minorenni che vivono insieme (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1 e rinvii). Trattandosi invece di figli maggiorenni, come in concreto, il richiamo è ammesso solo in presenza di un rapporto di dipendenza qualificata, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 145 I 227 consid. 3 e 6; 144 II 1 consid. 6.1), non dato nella fattispecie. Su questo punto il ricorso è inammissibile.  
 
4.2.2. Del diritto alla tutela della vita privata ci si può prevalere, di regola, dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni: trascorso questo tempo, si può infatti di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3; 149 I 72 consid. 2.1.2).  
 
4.3. Sulla questione della durata del soggiorno i Giudici cantonali hanno osservato che la ricorrente, era entrata in Svizzera il 17 dicembre 2009, all'età di dodici anni, al beneficio di un visto turistico (valido 90 giorni). Il 17 settembre 2010 sua madre aveva domandato il rilascio a suo favore di un permesso di dimora UE/AELS, che le era stato accordato il 12 aprile 2012, con validità fino al 3 ottobre 2015, nell'ambito del ricongiungimento familiare. Hanno poi rilevato che i periodi intercorsi tra settembre 2010 e aprile 2012 (domanda di rilascio e concessione dell'autorizzazione di soggiorno), tra ottobre 2015 e giugno 2019 (domanda di rinnovo poi respinta) e tra giugno 2019 e giugno 2023 (successive procedure ricorsuali cantonali) non andavano considerati poiché la presenza della ricorrente era stata allora soltanto tollerata. I dieci anni chiesti dalla giurisprudenza non erano quindi dati.  
 
4.4. Detta argomentazione va relativizzata. Come accennato in precedenza, la ricorrente è arrivata in Svizzera da bambina, all'età di dodici anni, al fine di vivere con la madre. Essendo minorenne, la sua sorte era quindi legata a quella della madre. In altre parole, fintanto che non aveva raggiunto la maggior età, la sua permanenza era obbligatoriamente vincolata a quella della madre, ragione per cui non le può essere tenuto rigore dei periodi durante i quali, essendo ancora minore, non era al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno. Ne discende che detti periodi devono pertanto essere considerati per stabilire la durata del suo soggiorno legale ai sensi dell'art. 8 CEDU.  
Ciò posto, la ricorrente è diventata maggiorenne nel maggio 2015, quindi dopo circa cinque anni e cinque mesi di residenza in Svizzera. Non essendo comunque raggiunti i dieci anni richiesti dalla prassi per potersi richiamare all'art. 8 CEDU dal profilo della tutela del diritto alla vita privata, occorre ora appurare se l'esigenza di un'integrazione particolarmente riuscita (su questa nozione, DTF 144 I 266 consid. 3.8 e 3.9), che permette di discostarsi dal criterio temporale, sia in concreto soddisfatta. 
 
4.5. Come emerge dagli atti di causa (art. 105 cpv. 2 LTF), la ricorrente ha iniziato a frequentare la scuola media nell'anno scolastico 2010/2011. Come poi risulta dalla sentenza impugnata e confermato dall'inserto di causa (art. 105 cpv. 2 LTF), portata a termine la scuola dell'obbligo, ha cominciato un apprendistato presso la segreteria della Scuola cantonale di commercio quale assistente d'ufficio, seguito da un secondo apprendistato quale impiegata di commercio base e ha ottenuto l'attestato federale di impiegata di commercio base. Il 1° agosto 2021 ha sottoscritto un contratto di lavoro come impiegata presso una società d'informatica. Sempre dalla sentenza cantonale e dall'inserto di causa (art. 105 cpv. 2 LTF) emerge che nel maggio 2022 e, successivamente, nel settembre 2022 è stata nominata due volte dal Consiglio di Stato come collaboratrice amministrativa a metà tempo (raggiungendo quindi un grado occupazionale del 100 %) dapprima presso l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale e poi presso la Divisione della scuola.  
Il percorso scolastico e formativo della ricorrente dimostra che ella padroneggia la lingua italiana, ciò che le ha anche permesso, finita la scuola dell'obbligo, d'intraprendere ulteriori formazioni (ha affrontato due apprendistati successivi), con successo. Come emerge dall'attestato, figurante nell'inserto di causa (art. 105 cpv. 2 LTF), redatto il 14 dicembre 2018 dalla Scuola cantonale di commercio, nel corso della doppia formazione effettuata, la ricorrente ha progredito in maniera marcata, anche nella padronanza della lingua italiana, raggiungendo risultati definiti dal datore di lavoro lusinghieri. Questi ha inoltre sottolineato che aveva dimostrato eccellenti capacità professionali e interpersonali. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, come emerge dalla sentenza cantonale, la ricorrente non ha mai beneficiato di prestazioni assistenziali. E nessuna delle autorità parte in causa adduce che ha dei debiti, privati o pubblici. Infine sempre dal giudizio querelato emerge che non ha mai subito alcuna condanna penale. 
Come illustrato la ricorrente ha portato a termine, con successo, il percorso scolastico e la successiva formazione professionale. Per quanto la Corte cantonale osserva che l'apprendistato è stato iniziato allorquando la madre era già separata e che l'attività lucrativa è stata reperita circa due anni dopo l'emanazione della decisione (negativa) della Sezione della popolazione va osservato che, quando ha cominciato l'apprendistato, la ricorrente fruiva ancora di un permesso di dimora valido. Inoltre gran parte della formazione professionale è stata fatta allorché era in attesa da due anni di una decisione concernente la domanda di rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno, domanda che era stata presentata nei tempi e nei modi prescritti. Infine, quando ha iniziato a lavorare, aveva (in maniera del tutto lecita) impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione negativa dell'autorità di prime cure ed era in attesa della relativa decisione (il suo ricorso beneficiando peraltro dell'effetto sospensivo). Con riferimento all'attività professionale va aggiunto poi che quando è stata emanata la sentenza ora impugnata, la ricorrente fruiva di un impiego stabile, che le permette (va) di provvedere al proprio sostentamento. Da quel che precede discende che sono date le condizioni per ammettere che la sua integrazione è pienamente riuscita, sia dal profilo professionale che da quello sociale. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, la qui ricorrente può appellarsi all'art. 8 CEDU dal profilo del diritto alla tutela della vita privata al fine di vedersi rilasciare un'autorizzazione di soggiorno. Su questo punto il giudizio impugnato non può pertanto essere confermato. 
 
4.6. Il rifiuto di rilasciare alla ricorrente un'autorizzazione di soggiorno disattende anche il principio della proporzionalità sgorgante dall'art. 8 par. 2 CEDU.  
Ammessa la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, occorre in effetti che una loro eventuale limitazione sia proporzionata (venendo poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera), conformemente a quanto chiesto al paragrafo 2 della norma, ciò che va verificato esaminando le circostanze del caso specifico (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 144 I 91 consid. 4.2). Non vi può infatti essere ingerenza, ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU, della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria tra l'altro per tutelare l'interesse pubblico al perseguimento di una politica migratoria restrittiva (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 137 I 284 consid. 2.1 e e rispettivi rinvii). 
Nel caso di specie, la Corte cantonale si è limitata ad osservare - in cinque righe - che il principio della proporzionalità era rispettato. Sennonché un interesse pubblico (così come richiesto dalla norma convenzionale) a sostegno della conferma del provvedimento che è stato preso dalle autorità migratorie ticinesi - nei confronti di una persona adulta, che risiede in Svizzera dall'età di dodici anni - non viene indicato e non risulta nemmeno altrimenti evidente. Infatti, come già accennato, la ricorrente è arrivata nel nostro Paese da bambina e vi ha in seguito sempre vissuto. Ha imparato la lingua del luogo di residenza, ove ha effettuato tutta la sua formazione scolastica e professionale e vi ha trovato un lavoro stabile. Non ha beneficiato della pubblica assistenza, non ha debiti, non è stata condannata penalmente. È quindi indubbio che un ritorno in Patria avrebbe delle conseguenze non indifferenti che, come già detto, non appaiono giustificate da alcun interesse pubblico. In tale contesto, i suoi interessi privati al proseguimento del suo soggiorno nel nostro Paese risultano pertanto notevoli e decisivi. 
 
5.  
 
5.1. Premesse queste considerazioni ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela fondato e dev'essere accolto. La sentenza del 19 giugno 2023 dev'essere annullata e la causa va rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino affinché rilasci alla ricorrente un permesso di dimora.  
 
5.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso verserà invece alla qui ricorrente, assistita da avvocati, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).  
 
5.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. 
 
2.  
La sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 19 giugno 2023 è annullata e la causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci alla ricorrente un permesso di dimora. 
 
3.  
Non vengono prelevate spese. 
 
4.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
5.  
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale. 
 
6.  
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 28 gennaio 2026 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud