Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_517/2025
Sentenza del 16 ottobre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 agosto 2025 dal Tribunale amministrativo del Canton Ticino (52.2025.66).
Fatti:
A.
A.a. A.________, cittadino italiano nato nel..., è giunto in Svizzera il 1° aprile 2009 per lavorare. A tal fine, ha ottenuto dalle autorità migratorie ticinesi un permesso di dimora UE/AELS.
A.b. Dopo essere stato licenziato, dal 1° maggio 2010 A.________ ha percepito le indennità di disoccupazione. In tale periodo, ha preso parte a un programma occupazionale (settembre 2010 - marzo 2011). Una volta esaurite le indennità di disoccupazione, vale a dire dal 1° giugno 2011, è stato posto al beneficio dell'assistenza pubblica.
A.c. Preso atto del fatto che A.________ era da tempo disoccupato e percepiva prestazioni assistenziali, con decisione del 2 dicembre 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS. Tale provvedimento è stato confermato anche dal Governo ticinese, con risoluzione del 18 gennaio 2012. Con sentenza del 6 novembre 2012, il Tribunale cantonale amministrativo l'ha tuttavia annullato, in ragione del fatto che, nel febbraio 2012, l'insorgente aveva reperito un nuovo lavoro e che, nell'aprile 2012, aveva rinunciato all'assistenza pubblica.
A.d. Dopo avere guadagnato, nel corso del 2014, un salario mensile medio di fr. 886.90 netti per un lavoro a tempo parziale presso un ristorante, A.________ è stato licenziato a decorrere dal 31 dicembre 2014 e ha percepito le indennità di disoccupazione fino al dicembre 2016. Tra agosto e ottobre 2017 ha avuto un altro impiego a tempo parziale, con un salario mensile di fr. 1'001.85 netti.
A.e. Dal 1° agosto 2018, A.________ beneficia di una rendita di vecchiaia AVS anticipata di fr. 229.-- mensili. A partire dalla stessa data egli ha anche ricevuto prestazioni complementari per complessivi fr. 1'839.-- mensili, alle quali ha tuttavia rinunciato da ottobre 2019.
B.
B.a. Con decisione del 19 giugno 2019, la Sezione della popolazione non è entrata nel merito della domanda di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS presentata da A.________ e, nel contempo, gli ha revocato (recte: non rinnovato) il permesso di dimora UE/AELS, il cui termine di controllo era nel frattempo scaduto (31 marzo 2019).
B.b. Il 24 febbraio 2021, il Consiglio di Stato ticinese ha confermato la liceità del mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, ritenuto che il diniego del rilascio del permesso di domicilio non era più contestato. Il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta confermato la liceità della decisione di mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, esprimendosi con sentenza del 1° febbraio 2023. In questo contesto ha tra l'altro rilevato che, in assenza di mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento, le condizioni per riconoscere a A.________ un permesso di dimora UE/AELS per persone che non svolgono un'attività lucrativa non erano date.
B.c. Con sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025, il Tribunale federale ha però annullato il giudizio cantonale del 1° febbraio 2023 e ha rinviato l'incarto all'istanza inferiore, affinché si pronunciasse di nuovo sulla causa, dopo avere eseguito accertamenti in merito all'effettiva e completa situazione finanziaria dell'interessato e al suo diritto a percepire prestazioni complementari (sentenza citata, consid. 6.3.2).
C.
Ricevuto indietro l'incarto, la Corte cantonale ha proceduto alle verifiche richieste dal Tribunale federale, che includevano l'entità del sostegno finanziario all'insorgente da parte di un amico (B.________). Con sentenza dell'11 agosto 2025, essa ha quindi confermato che, in assenza di mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento, le condizioni per un rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per persone senza attività lucrativa non erano date, respingendo nuovamente il ricorso di A.________ contro la risoluzione del Consiglio di Stato ticinese del 24 febbraio 2021 (precedente consid. B.b).
D.
Il 12 settembre 2025, A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso con cui, in riforma del giudizio cantonale, chiede il rilascio del permesso di dimora UE/AELS. In via subordinata, domanda che il giudizio cantonale sia annullato e il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuova decisione. Chiede inoltre di non dovere pagare tasse e spese giudiziarie o di essere ammesso al gratuito patrocinio.
Il Tribunale federale si è fatto trasmettere l'incarto cantonale ma non ha ordinato scambi di scritti. In merito alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata nell'impugnativa, ha comunicato al ricorrente che avrebbe preso una decisione ulteriormente.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome il ricorrente è un cittadino italiano e può in principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la citata clausola d'eccezione non trova però applicazione (sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1).
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge, che impone un confronto con il giudizio impugnato, esso si confronta di regola solo con le censure sollevate ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ). Il Tribunale federale può però accogliere o respingere un ricorso per motivi diversi da quelli su cui si è fondata l'autorità inferiore (sentenza 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1) ma, dopo un rinvio all'istanza precedente e un nuovo ricorso, non può tornare su aspetti già decisi nella sua prima pronuncia (sentenze 2C_290/2024 del 5 settembre 2024 consid. 4.1, 2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 consid. 4.1).
Esigenze di motivazione più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, ovvero arbitrari, o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 1.15 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF.
2.3. Nella fattispecie, siccome l'insorgente non li mette in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non sono date rispettivamente dimostrate nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 LTF, ragione per la quale occorre riferirsi solo agli atti già acquisiti dalle istanze inferiori e componenti l'incarto cantonale.
3.
3.1. Nella sentenza di rinvio 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025, il Tribunale federale ha constatato che il ricorrente non pretendeva di essere un lavoratore ai sensi dell'ALC e ha negato allo stesso un diritto di rimanere ai sensi dell'art. 7 ALC in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1251/70. In assenza di tutti gli elementi di fatto per decidere, non si è invece espresso sul diritto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per persone che non svolgono un'attività economica (art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC), ordinando alla Corte cantonale di svolgere al riguardo gli accertamenti ancora necessari.
3.2. Pronunciandosi nuovamente sulla causa, dopo avere proceduto ai complementi istruttori richiesti dal Tribunale federale, con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte cantonale ha stabilito che l'insorgente:
(a) non adempie le condizioni per ottenere un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa (art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC), poiché non dispone di mezzi finanziari sufficienti al suo sostentamento (giudizio impugnato, consid. 2-4);
(b) il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno rispetta il principio di proporzionalità e l'art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 5-6).
3.3. Secondo il ricorrente, queste conclusioni non possono essere però condivise e il suo permesso di dimora UE/AELS per persone che non svolgono nessuna attività economica andrebbe rinnovato.
4.
4.1. Ora, la Corte cantonale ha esaminato il rispetto del principio della proporzionalità in maniera estesa, sia nell'ottica del diritto interno che dell'art. 8 CEDU, e spettava quindi al ricorrente spiegare - confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata e i vari aspetti tematizzati nella stessa - perché violerebbe il diritto.
4.2. In contrasto con l'art. 42 cpv. 2 e con l'art. 106 cpv. 2 LTF, una simile spiegazione non è stata però fornita di modo che, su questo punto, il ricorso non può essere approfondito (precedente consid. 2.1).
5.
Resta quindi da esaminare il diniego del diritto a un permesso di dimora UE/AELS in base all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, che il ricorrente contesta indicando che alla questione dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento andrebbe risposto "in concreto" e non "in astratto" come fatto dall'istanza inferiore.
5.1. Come detto, il Tribunale federale si è già occupato della fattispecie nella sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 e in tale contesto ha anche presentato il quadro legale di riferimento (ivi, consid. 6.2). A tale esposizione può essere quindi rinviato pure in questa sede. In proposito, basti rammentare quanto segue:
(a) l'art. 24 par. 1 allegato I ALC subordina tra l'altro il riconoscimento di un diritto di soggiorno per persone che non svolgono nessuna attività economica al fatto che chi fa valere questo diritto disponga, per sé e per la propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (lett. a);
(b) giusta l'art. 24 par. 2 allegato I in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i mezzi finanziari a disposizione di una persona che beneficia di una rendita sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30; sentenza 2C_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.1 seg.);
(c) nell'esaminare i mezzi finanziari a disposizione non bisogna solo considerare quelli del richiedente, ma anche eventuali aiuti economici di terzi (DTF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3); ciò vale però soltanto se questi mezzi finanziari sono davvero disponibili e l'impegno dei terzi a fornirli è credibile (DTF 135 II 265 consid. 3.4; sentenza 2C_975/2022 del 20 aprile 2023 consid. 7.2).
5.2. Alla luce dei fatti accertati dall'istanza inferiore dopo il rinvio dell'incarto alla stessa (art. 105 cpv. 1 LTF) e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le condizioni per concedere un permesso di dimora UE/AELS in base all'art. 24 allegato I ALC non sono date e il giudizio impugnato dev'essere confermato.
5.2.1. Dalla sentenza cantonale risulta difatti un reddito annuo computabile, calcolato in base all'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, di fr. 9'658.16 (rendita AVS annua di fr. 2'880.-- e rendita pensionistica italiana annua di fr. 6'778.16), mentre le spese annue, calcolate in base all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 lett. d LPC, ammontano a fr. 34'278.60 (importo annuo di fr. 20'670.-- per la copertura del fabbisogno generale vitale, cui va ad aggiungersi un importo annuo di fr. 6'751.80 per la cassa malattia e un importo annuo di fr. 6'856.80 per la pigione). Di conseguenza, la situazione finanziaria del ricorrente presenta un deficit annuo che ammonta a fr. 24'620.45 - ovvero ancora maggiore di quello indicato nel giudizio impugnato - e questo deficit gli darebbe anche un chiaro diritto ad accedere alle prestazioni complementari.
Sempre in base a quanto risulta dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), la sua sostanza netta al 31 dicembre 2024 era in effetti di fr. 26'484.50, e non raggiungeva quindi la soglia di fr. 100'000.-- oltre la quale il diritto alle prestazioni complementari non è dato (art. 9a cpv. 1 LPC e contrario; nello stesso senso, cfr. ancora la sentenza 2C_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.3).
5.2.2. D'altra parte, non si può neppure rimproverare ai Giudici ticinesi di non avere considerato tra le entrate del ricorrente il sostegno finanziario che gli verrebbe garantito dall'amico B.________, perché la prova del fatto che queste entrate fossero effettivamente disponibili e l'aiuto promesso fosse credibile, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (precedente consid. 5.1), non era stata fornita.
Alla domanda del Tribunale amministrativo ticinese di specificare l'ammontare della garanzia data dall'amico, documentando le entrate e le uscite dell'economia domestica dello stesso, l'insorgente si è infatti limitato a trasmettere: (a) la busta paga del mese di marzo 2025 di B.________, che attestava un salario mensile netto di fr. 3'003.20, tredicesima inclusa; (b) una dichiarazione con cui B.________ indicava genericamente di volere continuare a costituirsi garante del ricorrente "nel caso in cui l'interessato non dovesse essere in grado di far fronte ad eventuali impegni economici", precisando però di dovere anche mantenere un figlio minorenne in Italia (nello stesso senso, cfr. la sentenza 2C_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.3).
5.3. Come detto, le entrate accertate del ricorrente non superano pertanto l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero a ottenere le prestazioni complementari in base alla LPC. Di conseguenza - pur apprezzando molto gli sforzi dell'insorgente a non fare capo all'assistenza sociale, che in ambito ALC comprende le prestazioni complementari (DTF 135 II 265 consid. 3.6) - va rilevato che le condizioni legali per il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS non sono date (sempre nello stesso senso, cfr. ancora la sentenza 2C_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.3).
6.
6.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
6.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
6.3. Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria e fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 16 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli