Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_61/2024
Sentenza del 4 agosto 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.562).
Fatti:
A.
A.a. A.________, cittadino italiano nato nel 1969, è entrato in Svizzera il 1° luglio 2004 ed è stato posto a beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente.
Il... 2007 è diventato padre di B.________, avuta da una cittadina italiana con la quale non convive più dal 1° gennaio 2011 ma ha ancora stretti contatti. La figlia vive in Svizzera con la madre e l'autorità parentale è detenuta da entrambi i genitori.
A.b. Tra il 2003 e il 2023 A.________, ha interessato le autorità penali italiane e svizzere nei seguenti termini:
Sentenza della Corte di appello di Bari del 14 aprile 2003: ritenuto colpevole di ricettazione continuata e in concorso, commessa in tre occasioni il 23 gennaio 1995; pena di tre anni di reclusione, multa di euro 2000 e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni (pena reclusiva e interdizione poi sospese, quindi oggetto di indulto).
Sentenza della Corte di appello di Bari del 26 febbraio 2009: ritenuto colpevole di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti continuata in concorso, commesse fino al 18 febbraio 1997; pena di tre anni di reclusione e multa di euro 10'000 (8'000 dei quali poi condonati in seguito a indulto).
Sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 9 marzo 2023: ritenuto colpevole di riciclaggio aggravato, siccome commesso per mestiere, in relazione a un importo di fr. 4'134'513.50 proveniente da un traffico di stupefacenti, nonché di frode fiscale, commessi tra il 9 marzo 2008 e l'ottobre 2009 (riciclaggio) e in relazione al periodo fiscale 2007-2008 (frode fiscale); pena sospesa di 12 mesi di detenzione e pena pecuniaria sospesa di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.--.
B.
B.a. Il 1° luglio 2009, le autorità migratorie ticinesi hanno rilasciato a A.________ un permesso di domicilio UE/AELS. Alla domanda presentata per l'ottenimento di questo permesso, egli aveva allegato una copia del certificato italiano dei carichi penali pendenti, sulla quale non vi erano iscrizioni, e una copia del casellario giudiziale italiano, sulla quale figurava solo la condanna del 14 aprile 2003.
Il 13 giugno 2014, il termine di controllo del permesso di domicilio UE/AELS è stato rinnovato fino al 30 giugno 2019.
B.b. Nel gennaio 2018, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha avviato degli accertamenti dai quali è emerso che il 26 febbraio 2009 A.________ era stato condannato in Italia per una seconda volta.
A carico dello stesso sono risultati anche due precetti esecutivi, per un importo di fr. 21'339.40, quattro esecuzioni in fase di pignoramento, per un importo di fr. 457'256.35, e venti attestati di carenza beni, per un importo di fr. 2'920'392.85. La situazione debitoria era molto rilevante anche sul piano delle imposte federali e cantonali, e i crediti vantati dal fisco erano sfociati per la maggior parte in attestati di carenza beni.
C.
C.a. Constatato che la situazione debitoria si era ulteriormente aggravata e che A.________ era ancora coinvolto in tre procedimenti penali pendenti, con decisione del 10 settembre 2018 le autorità migratorie ticinesi gli hanno revocato il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva e fissato un termine per lasciare la Svizzera. La decisione di revoca del permesso di domicilio UE/AELS si basava su motivi di ordine pubblico e considerava tra l'altro che l'interessato aveva sottaciuto alle autorità la condanna del 26 febbraio 2009.
C.b. Su ricorso, questo provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (2 ottobre 2019) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi con sentenza del 6 dicembre 2023.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2024, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale chiedendo che, in sua riforma, la decisione di revoca del permesso di domicilio UE/AELS venga annullata.
L'istanza inferiore, la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa, nella misura in cui sia ammissibile. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con allegato di replica, il ricorrente ha confermato la propria posizione.
Diritto:
1.
1.1. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2, art. 90 LTF) e da persona legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF).
1.2. Concernendo la revoca di un permesso di domicilio, che continuerebbe a produrre effetti giuridici, esso sfugge anche alla clausola prevista dall'art. 83 lett. c n. 2 LTF, di modo che può essere trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 1.1). La stessa conclusione vale del resto in ragione della nazionalità italiana di chi ricorre e del fatto che il suo diritto a richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non è messo in discussione da nessuna delle parti in causa (sentenza 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 1.1).
2.
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va motivata con precisione; critiche che non rispettano queste condizioni non possono essere approfondite (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264consid. 2.3).
3.
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio UE/AELS di un cittadino italiano residente in Svizzera dal 1° luglio 2004.
3.1. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Alle domande presentate prima resta applicabile il diritto anteriore (art. 126 cpv. 1 LStrI; sentenza 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4.1).
Nella fattispecie, la pronuncia della revoca risale al 10 settembre 2018 (precedente consid. C.a), di modo che la vertenza è retta dal diritto previgente (sentenza 2C_23/2021 del 4 novembre 2021 consid. 3.1).
3.2. Il permesso di domicilio di uno straniero può essere, tra l'altro, revocato se durante la procedura di autorizzazione ha fornito indicazioni false o taciuto fatti essenziali oppure se è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. a e b vLStr), rispettivamente se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b vLStr).
Una pena privativa della libertà è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la sanzione comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1).
3.3. Dato che l'autorizzazione di domicilio non è regolata nell'ALC, i motivi di revoca indicati dal diritto interno sono validi anche per un permesso di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 vLStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 3.2). In un simile contesto, va tuttavia rispettato anche l'art. 5 allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'accordo possono essere limitati solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
Per giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Si può prendere in considerazione una condanna a giustificazione di un simile provvedimento se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico. È quindi escluso che lo stesso possa essere preso a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti necessari. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni. D'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione. Tanto più questa appare importante - come in presenza di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di terzi, di criminalità organizzata, terrorismo e tratta di esseri umani, nonché del commercio qualificato di stupefacenti a scopo di lucro - quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 6.3; 136 II 5 consid. 4.2 seg.; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2).
3.4. Anche in presenza di motivi di revoca e delle condizioni richieste dall'art. 5 allegato I ALC, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (art. 96 vLStr). Nel caso il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), un esame analogo va svolto nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re
Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
3.5. Nella fattispecie, siccome le infrazioni per le quali il ricorrente è stato condannato il 9 marzo 2023 sono state commesse prima del 1° ottobre 2016 (precedente consid. A.b) l'art. 63 cpv. 3 vLStr, in vigore da quel giorno, non gioca per contro nessun ruolo (DTF 146 II 1 consid. 2.1.2; sentenza 2C_23/2021 del 4 novembre 2021 consid. 3.4).
4.
4.1. Esposto il quadro legale di riferimento, il Tribunale amministrativo ticinese ha rilevato che le condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC per una limitazione della libera circolazione delle persone sono adempiute. In parallelo, ha osservato che è dato il motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b vLStr (pena detentiva di lunga durata) e che al provvedimento non ostano né l'art. 96 vLStr né l'art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 2, 3 e 4).
4.2. L'insorgente ritiene per contro che nessuna di queste conclusioni sia corretta, perché un motivo di revoca in base al diritto interno non sarebbe dato, l'art. 5 allegato I ALC non sarebbe rispettato e il provvedimento che è stato preso nei suoi confronti sarebbe comunque sproporzionato (ricorso, p.to 7 segg. in diritto).
5.
5.1. Ora, l'istanza precedente ha ammesso il motivo di revoca previsto dall'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr perché "il cumulo delle pene deciso dalla Corte delle assise criminali il 9 marzo 2023" è "seppur di poco, superiore al limite di un anno" (giudizio impugnato, consid. 3.7).
Tale conclusione non è però corretta in quanto la sola pena privativa della libertà decisa dalla Corte delle assise criminali di Lugano il 9 marzo 2023 è quella (sospesa) a 12 mesi di detenzione, ed essa non è di lunga durata, perché non è stata pronunciata per più di un anno (DTF 146 Il 321 consid. 3.1; 137 II 297 consid. 2.3.4; sentenze 2C_884/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.3; 2C_542/2016 del 27 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 4.2).
5.2. Tuttavia, il Tribunale federale non è legato alla motivazione giuridica fornita dall'istanza inferiore e rileva che - secondo i fatti accertati in sede cantonale, in relazione ai quali non sono dimostrati né l'arbitrio né altre violazioni del diritto federale e che sono pertanto vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2) - almeno un motivo di revoca in base al diritto interno è dato.
Dalla sentenza cantonale, che fa riferimento all'originaria decisione di revoca, emerge infatti che al momento della richiesta di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, ottenuto a partire dal 1° luglio 2009, il ricorrente ha indotto le autorità migratorie in errore, sottacendo l'esistenza della condanna pronunciata a Bari il 26 febbraio 2009 (giudizio impugnato, consid. C.a e 3.3.4). Di conseguenza, la fattispecie prevista dall'art. 62 cpv. 1 lett. a vLStr è adempiuta e non bisogna chiedersi se, oltre al motivo di revoca indicato, ve ne siano altri (sentenza 2C_77/2024 del 13 marzo 2025 consid. 5.2).
5.3. Constatata l'esistenza di un motivo di revoca - in base a una lecita sostituzione dell'argomentazione giuridica della Corte cantonale (DTF 148 II 73 consid. 8.3.1) - resta da esaminare se la revoca del permesso di domicilio rispetti l'art. 5 allegato I ALC (successivo consid. 6) e un eventuale contrasto con l'art. 96 vLStr rispettivamente con l'art. 8 CEDU, che richiedono il rispetto del principio di proporzionalità (successivo consid. 7).
6.
6.1. Come detto, giusta l'art. 5 allegato I ALC una condanna può essere un motivo per limitare i diritti conferiti dall'ALC se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_606/2023 del 2 maggio 2024 consid. 5.2).
La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione. Tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze per ammettere un rischio di recidiva (DTF 145 IV 364 consid. 3.5.2).
6.2. Ora, a supporto della conformità della revoca all'art. 5 allegato I ALC, il Tribunale amministrativo ticinese ha osservato che: (a) i giudizi penali del 14 aprile 2003 e del 26 febbraio 2009 sanzionano il ricorrente per fatti gravi perché, in entrambi i casi, egli risulta avere agito in maniera continuativa e in concorso con altre persone, compiendo dei crimini come la ricettazione e il traffico di stupefacenti; (b) questi comportamenti delittuosi, per i quali è stato condannato complessivamente a sei anni di reclusione, risalgano al triennio 1995-1997, ma non sono rimasti i soli; (c) il fatto che egli abbia sottaciuto la condanna del 26 febbraio 2009 al momento della richiesta di rilascio del permesso di domicilio UE/AELS costituisce anch'esso un indizio dell'esistenza di una minaccia attuale ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC; (d) la conferma di un'importante propensione a delinquere da parte del ricorrente emerge dalla sentenza pronunciata dalla Corte delle assise criminali di Lugano il 9 marzo 2023, dopo averlo riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato, sempre in relazione a un traffico di stupefacenti, e di frode fiscale aggravata (giudizio impugnato, consid. 3).
6.3. A differenza di quanto sostenuto nel gravame presentato contro la sentenza cantonale, anche la conclusione secondo cui l'insorgente continua a rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società giusta l'art. 5 allegato I ALC deve essere condivisa.
6.3.1. Nella sua impugnativa, egli mette in evidenza il tempo trascorso dal compimento dei reati per i quali è stato condannato nel 2003, nel 2009 e nel 2023. Limitandosi a fare valere questo argomento, non considera tuttavia che, nell'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, il tempo trascorso dal compimento di un reato è solo uno degli elementi da considerare (sentenza 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 5.3).
D'altra parte, sostenendo che le condanne subite in Italia non dovrebbero più essere menzionate, non tiene nemmeno conto del fatto che - in casi caratterizzati da lesioni ripetute della legge, come quello in discussione - il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC va esaminato valutando la situazione nel suo complesso, quindi anche alla luce di reati non più recenti ed eventualmente di altro genere, perché attestano una condotta scorretta che si ripresenta nel tempo (sentenze 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 5.2; 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.4.2; 2C_480/2020 del 19 giugno 2020 consid. 5.2.4).
6.3.2. Proprio come nella fattispecie. In effetti, le condanne a carico del ricorrente si sono susseguite ad intervalli piuttosto lunghi ma regolari (come detto, nel 2003, nel 2009 e nel 2023). Inoltre, da un esame dei reati alla base delle stesse non si possono nemmeno dedurre segni apprezzabili di miglioramento, che permettano di considerare gli atti compiuti alla fine degli anni '90 come l'esito di una delinquenza preoccupante ma ancora giovanile, come vorrebbe suggerire l'insorgente.
Gli ultimi reati commessi, che risalgono ad un'età del ricorrente che si avvicinava oramai ai quarant'anni, e che gli sono valsi una nuova condanna, pronunciata il 9 marzo 2023 dalla Corte delle assise criminali di Lugano, sono infatti della medesima natura di quelli compiuti in precedenza e danno quindi conto di una propensione a delinquere che si è mantenuta anche in età adulta e che i Giudici ticinesi hanno definito a ragione come "importante" (giudizio impugnato, consid. 3.5).
6.3.3. Esattamente come alla fine degli anni '90, quando si era reso colpevole di ricettazione continuata in concorso, cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti continuata in concorso, anche oltre un decennio dopo egli è stato infatti attivo nell'ambito nel traffico di stupefacenti, rendendosi colpevole di riciclaggio aggravato, siccome perpetrato per mestiere, e in relazione a un importo di denaro molto elevato, pari a fr. 4'134'513.50 (precedente consid. A.b).
Nel contempo - oltre ad avere di nuovo pesantemente delinquito in un ambito come quello del traffico illecito di stupefacenti, alla lotta del quale è data particolare importanza anche in relazione a casi in cui è applicabile l'ALC (sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.2) - il ricorrente si è reso colpevole di frode fiscale aggravata siccome, quale amministratore di fatto e azionista di riferimento di due società, ha consegnato alle autorità fiscali rendiconti falsi e registrazioni contabili non corrispondenti alla realtà, sottraendo fr. 90'958.-- per conto della prima azienda e fr. 47'034.-- per conto della seconda azienda, a cui si aggiunge un tentativo di sottrazione di fr. 38'876.--. Sul piano personale, ha invece sottratto fr. 109'934.-- e tentato di sottrarre ulteriori fr. 112'604.-- (giudizio impugnato, consid. 3.4.3).
6.3.4. Come detto, la grande cautela con la quale la Corte cantonale ha affrontato l'esame delle condizioni richieste dall'art. 5 allegato I ALC, dando all'aspetto del tempo trascorso un rilievo minore, va quindi condivisa e ciò vale a maggior ragione se si considera che - in aggiunta agli aspetti indicati (cioè alla gravità dei reati compiuti, alla ripetizione degli stessi a distanza di anni, ecc.) - un approccio prudente è giustificato anche da altre circostanze. In effetti, va considerato che:
(a) il ricorrente si è reso colpevole di riciclaggio aggravato benché avesse un lavoro rispettivamente proprio in ragione dell'attività professionale di cambiavalute che svolgeva, di modo che anche la constatazione secondo cui, da quando si trova in Svizzera, risulta avere sempre avuto un impiego, non può tornare a suo vantaggio;
(b) fino al 9 marzo 2023, egli doveva ancora comparire davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano, e un comportamento corretto era quindi il minimo che ci si potesse attendere;
(c) dal 10 settembre 2018 è pure oggetto della procedura relativa alla revoca del permesso di domicilio UE/AELS (precedente consid. B.a; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 6.4.1);
(d) in base ai fatti accertati in sede cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), il ricorrente si trova da tempo in una situazione di indebitamento preoccupante, perché ha esecuzioni aperte per fr. 1'942'035.60 e attestati di carenza beni per fr. 5'795'920.55 (giudizio impugnato, consid. 3.6).
6.3.5. Infine, sempre con riferimento al pericolo di recidiva, non si può nemmeno trascurare il fatto che - nel 2009 - l'insorgente ha indotto le autorità migratorie ticinesi in errore, sottacendo l'esistenza della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 26 febbraio 2009 (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 5.2).
Questo perché è vero che - da soli - simili comportamenti non comprovano l'esistenza di un rischio concreto di recidiva dell'entità richiesta (sentenze 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 6.5; 2C_192/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 5.2.3), ma è altrettanto vero che essi possono costituire un indizio in tale direzione, di modo che è corretto tenerne conto (art. 90 vLStr; sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 6.4; 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 5.5.1).
7.
7.1. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico, va infine respinta anche la critica con la quale è lamentata la lesione del principio di proporzionalità, il cui rispetto è richiesto dall'art. 96 vLStr e dall'art. 8 CEDU, perché il ricorrente può richiamarsi a questa norma sia a tutela della vita familiare, per la relazione con la figlia, che a tutela della vita privata, per la relazione con la compagna e per gli altri rapporti sociali intessuti in Svizzera (DTF 144 I 266; 137 I 247 consid. 4.1.2).
7.2. Ora, nato nel 1969, l'insorgente vive stabilmente nel nostro Paese dal luglio del 2004. A tale aspetto, di grande rilievo, vanno però contrapposti i molteplici reati da lui perpetrati, per i quali è stato condannato un'ultima volta il 9 marzo 2023 - tra l'altro, anche se non solo - per avere intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 4'134'513.50, frutto di un traffico internazionale di stupefacenti, agendo per mestiere.
Simili atti, attinenti ad un commercio su vasta scala di sostanze stupefacenti - commessi nonostante (o grazie al fatto) che il ricorrente avesse un impiego regolare quale cambiavalute - ingenerano infatti un interesse pubblico rilevante all'allontanamento di chi li commette anche quando l'autore sia uno straniero di seconda generazione o sia una persona che soggiorna da tempo nel nostro Paese, come è qui il caso (sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 6.2).
7.3. D'altra parte, l'integrazione del ricorrente - già messa in dubbio dalla condanna subita il 9 marzo 2023, relativa ad atti compiuti in età adulta e dopo il trasferimento in Svizzera - va ulteriormente relativizzata in considerazione della situazione debitoria riscontrata, la quale era preoccupante al momento della revoca e si è in seguito aggravata (precedenti consid. B.b, C.a e 6.3.4).
Come detto, in base agli accertamenti che risultano dalla sentenza cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente ha infatti esecuzioni aperte per fr. 1'942'035.60 e attestati di carenza beni per fr. 5'795'920.55 (giudizio impugnato, consid. 3.6).
7.4. In relazione agli interessi privati e familiari fatti valere dall'insorgente per contrastare il suo rientro nel Paese di origine, va nel contempo osservato che un trasferimento in Italia richiederà certo una fase di adattamento, ma non è per nulla improponibile, e ciò vale in particolare anche per quanto concerne i rapporti intrattenuti con la figlia adolescente, di cui egli ha l'autorità parentale congiunta ma che vive con la madre dal 2011 (precedente consid. A.a).
La cultura e lo stile di vita della vicina Penisola sono noti al ricorrente, perché vi ha vissuto fino all'età di 35 anni e non si discostano in modo sostanziale da quelli cui è abituato nel Cantone Ticino. Inoltre, un trasloco nella fascia di confine, a pochi chilometri dal suo attuale domicilio, permetterebbe sia il mantenimento dei rapporti sociali intessuti durante il soggiorno in Svizzera, nel rispetto del diritto alla vita privata, sia il mantenimento di regolari relazioni con la figlia B.________, nel rispetto del diritto alla vita familiare (sentenze 2C_549/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 6.4 segg.; 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 6.2.2). Altri inconvenienti specifici, che andrebbero oltre quelli usuali e relativi a un rientro nel Paese di origine dopo un lungo soggiorno all'estero, non sono dati rispettivamente dimostrati.
8.
Per quanto precede, in base a una lecita (parziale) sostituzione degli argomenti indicati dal Tribunale amministrativo ticinese (precedente consid. 5), il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 4 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli