Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_8/2025
Decreto del 27 giugno 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
Consorzio A.________, composto dalle ditte:
1. B.________ SA,
2. C.________ AG,
3. D.________ SA,
4. E.________ SA,
5. F.________ SA,
6. G.________ Ltd,
tutte patrocinate dall'avv. Romina Biaggi-Albrici,
ricorrenti,
contro
Consorzio H.________, composto dalle ditte:
1. I.________ SA,
2. J.________ SA,
3. K.________ SA,
4. L.________ AG,
tutte patrocinate dall'avv. Massimo Nicora,
opponenti.
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Appalti pubblici - opere da impresa generale di costruzione,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.328).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 9 febbraio 2024 la Repubblica e Cantone Ticino ha indetto un pubblico concorso concernente le opere di impresa generale di costruzione relative alla formazione della passerella ciclopedonale di collegamento sulla valle di M.________, nei Comuni di X.________ e Y.________. Entro il termine utile sono giunte al committente tre offerte.
Il 28 agosto 2024 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio H.________, composto dalle imprese I.________ SA, J.________ SA, K.________ SA e L.________ AG, giunto primo in classifica.
1.2. Con sentenza del 31 marzo 2025 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato il 9 settembre 2024 dal Consorzio A.________, composto dalle ditte B.________ SA, C.________ AG, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA e G.________ Ltd, classificatosi secondo e unico rimasto in classifica in seguito all'esclusione del terzo concorrente. In sintesi la Corte cantonale ha giudicato che non vi erano motivi per estromettere l'offerta del Consorzio aggiudicatario ed ha confermato la valutazione dei vari criteri effettuata dal committente.
1.3. Il 29 aprile 2025 le ditte componenti il Consorzio A.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con il quale censurano, in sintesi, la violazione del loro diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale e intercantonale. In via principale domandano che la sentenza cantonale sia annullata e che venga loro attribuita la commessa. In via subordinata propongono il rinvio degli atti di causa all'istanza precedente per un nuovo giudizio. Postulano inoltre il beneficio dell'effetto sospensivo nel senso che sia fatto divieto al committente di sottoscrivere il contratto con l'aggiudicatario.
Tutte le parti in causa sono state invitate a determinarsi sul conferimento della misura provvisionale e sul merito del litigio, ciò che hanno fatto in data 7 e 19 maggio 2025 rispettivamente 2 e 4 giugno 2025.
Con decreto presidenziale del 22 maggio 2025 è stato negato il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
1.4. Con lettera del 20 giugno 2025 le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare la loro impugnativa. Domandano di contenere le spese rispettivamente di non assegnare ripetibili.
2.
2.1. Conformemente all'art. 32 cpv. 2 LTF, quando il ricorso è ritirato la Presidente della Corte adita, quale giudice unico, dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (artt. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF).
2.2. Le ricorrenti hanno ritirato il loro gravame senza riserve. Si prende atto della desistenza e la causa viene stralciata dai ruoli. Il ritiro del ricorso ha posto un termine al procedimento, ragione per cui le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico delle ricorrenti in solido con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta ( art. 66 cpv. 2, 3 e 5 LTF ). Nella fattispecie, non c'è motivo per scostarsi da questo principio. Le ricorrenti sono inoltre tenute a versare, con vincolo di solidarietà, delle ripetibili ridotte alle imprese componenti il Consorzio opponente, patrocinate da un avvocato, che hanno preso posizione sul merito della vertenza entro il termine assegnato loro a tale fine. Sebbene si siano espresse anche riguardo all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo le loro determinazioni in proposito erano invece tardive ragione per cui non vengono considerate ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF; sentenza 2C_180/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 2.3).
Per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa 2D_8/2025 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in parti uguali e con vincolo di solidarietà.
3.
Sempre con vincolo di solidarietà, le ricorrenti verseranno ai membri del Consorzio opponente un'indennità complessiva di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice rispettivamente al patrocinatore delle parti, al Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 27 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud