Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_133/2024  
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Stadelmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione; soppressione; restituzione), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 gennaio 2024 (32.2023.38). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel marzo 2009 A.________, nato nel 1962, di professione informatico bancario, da ultimo attivo quale direttore di una società da lui fondata e specializzata nella programmazione e produzione di processi operativi informatici per banche, ha presentato una domanda di prestazioni AI all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito: UAI) per le sequele di un ictus occorsogli nel 2007. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - segnatamente la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito SAM) del 10 novembre 2008 con consulto psichiatrico, neurologico e cardiologico - con decisione del 1° aprile 2009 l'UAI ha riconosciuto ad A.________ una rendita d'invalidità del 100 % dal 1° febbraio 2008, come pure quattro rendite per figli.  
Il diritto alla rendita intera d'invalidità di A.________ è stato confermato nelle successive procedure di revisione intraprese d'ufficio, con comunicazione dell'UAI del 29 aprile 2011 e dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; in quel momento l'assicurato viveva in Liechtenstein) dell'11 maggio 2015. 
 
A.b. Nell'ambito di una terza revisione avviata sempre d'ufficio nell'ottobre 2017, eseguiti gli accertamenti valetudinari ed economici del caso (si evidenzia in particolare la valutazione economica per indipendenti effettuata il 13 maggio 2020 dall'UAI a seguito delle indicazioni del ricorrente sui redditi percepiti), l'UAI con decisione del 14 settembre 2020 ha soppresso la rendita d'invalidità intera con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2010 e nel contempo ha stabilito la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2019, precisate con successiva decisione del 1° ottobre 2021.  
A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro le decisioni amministrative e quest'ultimo, con sentenza del 26 luglio 2021 (incarti n. 32.2020.132-134), ha accolto il gravame, annullato le decisioni amministrative e rinviato gli atti all'UAI per nuovi accertamenti medici ed economici. 
Attuati gli approfondimenti prescritti (segnatamente una perizia bidisciplinare con consulto neurologico del 9 settembre 2022 [referto peritale del 2 novembre 2022] e neuropsicologico del 2 settembre 2022 [referto peritale del 21 settembre 2022]), con decisione del 15 febbraio 2023 l'UAI ha soppresso la rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011 e stabilito la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020. Con decisione del 17 febbraio 2023 l'UAI ha chiesto ad A.________ la restituzione di fr. 30'810.- per le rendite erroneamente versate dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020. 
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro le due decisioni amministrative, il quale ha parzialmente accolto il ricorso nel senso di confermare la decisione del 15 febbraio 2023 con la quale è stata soppressa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011 la rendita intera d'invalidità e sancita la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020, mentre ha riformato la decisione del 17 febbraio 2023 nel senso che l'assicurato è tenuto a restituire le prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 per un importo di fr. 28'440.-. 
 
C.  
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 22 febbraio 2024 (timbro postale), con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza del Tribunale cantonale a cui deve poi essere retrocesso l'incarto per nuovo esame e nuova decisione. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, con risposta del 18 aprile 2024 (timbro postale) l'UAI propone di respingere il gravame e confermare la sentenza impugnata, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. In data 3 maggio 2024, il ricorrente trasmette ulteriori osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per nuovi accertamenti. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria ma il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dall'insorgente è tuttavia ammissibile, visto che sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude sostanzialmente per il mantenimento della rendita intera d'invalidità e l'assenza di restituzione delle prestazioni nel frattempo percepite (sul tema cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 e 136 V 131 consid. 1.2). 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3 e 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
3.  
 
3.1. L'oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità nel quadro della revisione d'ufficio nel senso dell'art. 17 LPGA avviata nell'ottobre 2017, a seguito della quale la rendita intera percepita dal 1° febbraio 2008 è stata soppressa con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011 e l'importo di fr. 28'440.- per prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 è stato chiesto in restituzione. Considerate le censure del ricorrente, la lite verte sull'aspetto valetudinario (sia sullo stato di salute che sulla sua ripercussione sulla capacità lavorativa) e su quello economico (scelta del metodo del confronto percentuale ["Prozentvergleich"]) alla base della soppressione della rendita, come pure sull'effetto retroattivo della soppressione dal 1° gennaio 2011 e sulla relativa domanda di restituzione delle prestazioni.  
 
3.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. "Ulteriore sviluppo dell'AI"; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Conformemente alle disposizioni di diritto temporale (cfr. in particolare Disposizione transitoria lett. c della modifica del 19 giugno 2020, ripresa alla nota marginale 9200 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità), le rendite correnti dei beneficiari che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita e agli stessi continua ad applicarsi il diritto anteriore, segnatamente restano applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in rassegna, il ricorrente è nato nel 1962 e beneficia della rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2008: si applicano pertanto le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.  
 
3.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e dell'art. 88a OAI, la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la determinazione del grado d'invalidità mediante confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI) e mediante confronto percentuale ("Prozentvergleich"), come pure i compiti del medico e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Sull'aspetto valetudinario, il Tribunale cantonale ha esaminato se la situazione del ricorrente fosse cambiata in modo significativo, nel senso dell'art. 17 LPGA, a far tempo dalla decisione del 4 aprile 2009 con la quale gli era stata riconosciuta una rendita d'invalidità intera dal 1° febbraio 2008. La Corte cantonale ha confermato le conclusioni dei referti dei periti a cui l'UAI ha dato mandato (ovvero il dott. B.________ specialista FMH in neurologia e il dott. C.________ neuropsicologo membro FSP), dei loro successivi complementi, tutti condivisi dal dott. D.________ del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR), con cui è stato accertato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente, con anche ripercussioni favorevoli sulla capacità lavorativa nel senso di considerarlo abile all'80 % nell'attività abituale di consulenza con funzioni dirigenziali e membro del consiglio di amministrazione di diverse società, così come in qualsiasi attività adeguata dal 2011 e continua.  
 
4.2. Il ricorrente censura d'arbitrario l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale in relazione sia agli aspetti valetudinari - mancherebbe la prova medica che dopo il 2008 il suo quadro neuropsicologico sarebbe migliorato - che alla definizione dell'inabilità lavorativa, l'analisi della quale, a suo dire, non sarebbe stata vagliata con riferimento alle diagnosi ma alla luce di fatti di natura economica contestati, ovvero di una supposta attività lavorativa.  
 
4.3. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 2; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto.  
 
4.4. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che lo stato valetudinario del ricorrente e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa sono stati vagliati dai periti dott. B.________, specialista FMH in neurologia (referto peritale del 2 novembre 2022 e complementi del 3 maggio e 25 agosto 2023), e dott. C.________, neuropsicologo membro FSP (referto peritale del 21 settembre 2022 e complementi del 4 maggio e 8 agosto 2023), in seguito condivisi dal medico del SMR, dott. D.________ (in particolare cfr. rapporto finale del 9 novembre 2022, annotazioni dell'8 maggio e 3 ottobre 2023). Per raffronto alla situazione esistente al momento della determinazione del diritto alla rendita intera d'invalidità (cfr. segnatamente gli esiti della perizia pluridisciplinare del SAM del 10 novembre 2008 - con consulto psichiatrico, neurologico e cardiologico - secondo cui era data un'inabilità lavorativa totale sia nell'attività lavorativa precedente che in qualsiasi altra), l'evoluzione dello stato di salute del ricorrente è migliorato, come pure le sue conseguenze sulla capacità lavorativa: a far tempo dal 2011 egli è da considerare abile all'80 % nell'attività abituale di consulenza con funzioni dirigenziali e membro di consigli di amministrazione di diverse società come in altra attività adeguata.  
I periti si sono determinati dopo analisi di tutta la documentazione agli atti - incluse le molteplici valutazioni dei medici curanti, rispettivamente di quelli a cui si è rivolto privatamente, trasmesse durante la procedura amministrativa e giudiziaria - dopo aver eseguito le visite specialistiche in cui sono state raccolte le dichiarazioni dell'assicurato, eseguiti i test necessari (in particolare quelli neuropsicologici e quelli di validità della performance neuropsicologica) e risposto in maniera puntuale e argomentata alle domande peritali poste. I referti peritali - che presuppongono anche la discussione insieme del caso (cfr. perizia neurologica del 2 novembre 2022, pag. 8) - adempiono i requisiti posti dalla giurisprudenza sul tema del valore probatorio di una perizia (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). 
 
4.5. Il ricorrente non merita tutela nelle sue molteplici censure.  
 
4.5.1. L'insorgente critica il valore probatorio dell'esame peritale, sostenendo che i periti avrebbero riproposto il medesimo schema di analisi precedente alla sentenza di rinvio per accertamenti, emessa dal Tribunale cantonale il 26 luglio 2021 (incarti n. 32.2020.132-134), rispettivamente che gli esami medici effettuati dall'amministrazione si fonderebbero e riprenderebbero conclusioni mediche a suo tempo cassate dal Tribunale cantonale.  
Tali censure sono destinate all'insuccesso visto che dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente emerge chiaramente che l'UAI ha istruito la vertenza conferendo concretamente il mandato peritale ai dott. B.________ e C.________, le cui conclusioni sono state in seguito condivise dal dott. D.________ del SMR. Anche se al ricorrente queste conclusioni non soddisfano, ciò non significa che le stesse siano arbitrarie. Nemmeno il fatto che i medici curanti (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1 con riferimenti), rispettivamente gli altri medici consultati privatamente dal ricorrente, abbiano opinioni differenti - peraltro tutte già compiutamente vagliate dall'autorità giudiziaria precedente - permette di concludere per l'arbitrio nell'operato del Tribunale cantonale. 
 
4.5.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dagli accertamenti del Tribunale cantonale non emerge che lo stato di salute sarebbe rimasto invariato. Nel rapporto peritale del 2 novembre 2022 del dott. B.________ è stato evidenziato un miglioramento della situazione neurologica rispetto all'esame peritale del SAM del 2008 (perizia, pag. 13), e inoltre che questo netto miglioramento ha poi avuto un influsso positivo sulla capacità di lavoro. L'estrapolazione della circostanza esposta dal ricorrente che, dal punto di vista neuropsicologico, la situazione si sarebbe stabilizzata dal 2008, è inidonea a determinare altre conclusioni rispetto a quelle sopra menzionate, che considerano un'analisi globale dello stato valetudinario, così come inteso dalla giurisprudenza in materia di valore probatorio dei referti medici (cfr. consid. 3.3).  
 
4.5.3. Per quanto attiene alla capacità lavorativa, non si può seguire il ricorrente quando afferma che i periti avrebbero ritenuto come prova del suo miglioramento non tanto gli aspetti medico-teorici quanto quelli economici. Tali asserzioni, oltre a essere in contrasto con quanto constatato effettivamente dai periti del SAM e poi dal medico del SMR, non tengono conto della circostanza che le affezioni del ricorrente rientrano nell'ambito della capacità cognitiva, dove le funzioni cognitive come la percezione, l'attenzione, la memoria, l'apprendimento, il linguaggio sono tutte abilità mentali necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività e che vanno vagliate nel loro insieme e non con estrapolazioni ad hoc, come quelle operate dal ricorrente. Per di più, per quanto riguarda la capacità lavorativa in un'attività adeguata, l'insorgente nega la possibilità del miglioramento in quanto a suo dire la stessa non sarebbe mai stata considerata dall'UAI prima d'ora e quindi non sarebbe possibile parlare di un miglioramento in tale ambito. Questa dichiarazione, oltre ad esaurirsi in un irrilevante gioco di parole, è anche contraria a quanto emerge dagli accertamenti svolti dall'istanza giudiziaria precedente. Infatti, nella decisione del 15 febbraio 2023, l'UAI ha evidenziato come nell'ambito dell'analisi del diritto alla rendita d'invalidità nel 2008 per disturbi cognitivi l'assicurato era stato considerato inabile al lavoro al 100 % in ogni attività: questo vuole dire sia in quella abituale che in una adeguata. Nemmeno difendibile è poi sostenere "che già solo il buon senso" permetterebbe di concludere che una persona che ha subito un ictus celebrale possa essere ritenuta abile in egual misura nella sua attività usuale e in una adeguata. Come infine, neppure tutelabile è la conclusione espressa dal ricorrente in termini sprovvisti di qualsivoglia substrato di natura medica, secondo cui anche nella denegatissima ipotesi che abbia saputo riadattarsi alle sue limitazioni la sua precedente attività non potrebbe più essere considerata come esigibile.  
 
5.  
 
5.1. Sulla valutazione della questione se le conseguenze economiche del miglioramento della capacità lavorativa e di guadagno siano tali da giustificare la soppressione della rendita d'invalidità di cui il ricorrente beneficiava, giova evidenziare come la giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la rendita d'invalidità può essere oggetto di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA non solo in caso di cambiamento dello stato di salute ma anche quando i suoi effetti sulla capacità di guadagno abbiano subito una notevole modifica (sul tema cfr. DTF 147 V 167 consid. 4.1 con riferimenti). Tale è anche l'eventualità della ripresa e/o del cambiamento di attività lucrativa (cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 8.1), come pure la situazione in cui la capacità di lavoro migliora grazie all'adattamento all'affezione.  
 
5.2. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge in primo luogo che i periti hanno constatato che, oltre al miglioramento clinico, il ricorrente si è adattato ai suoi minimi deficit funzionali modificando la sua capacità lavorativa (referto peritale B.________ del 2 novembre 2022 pag. 13). Inoltre, l'UAI in ossequio alla richiesta di approfondimenti nei confronti della situazione esistente al momento della valutazione per indipendenti dell'UAI del 13 maggio 2020 - giudicata lacunosa - ha raccolto nuovi elementi probatori di natura economica e redatto il rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente del 30 novembre 2022, da cui risulta con chiarezza che il ricorrente ha avuto, nel corso degli anni, un ruolo attivo, operativo e dirigenziale in molte società in Svizzera e all'estero, come pure che ha preso parte a svariati progetti di natura immobiliare e finanziaria. Non da ultimo anche la gestione del suo patrimonio già acquisito va qualificata di attività lavorativa.  
 
5.3. Il ricorrente non può essere seguito, perchè in contrasto a quanto riscontrato negli atti, quando censura preliminarmente ancora una volta l'omissione degli accertamenti economici prescritti nella sentenza di rinvio del 16 luglio 2021 (cfr. A.b). In particolare nel rapporto del 30 novembre 2022 dell'UAI è stata indicata la copiosa e dettagliata istruttoria effettuata dall'amministrazione, che ha considerato la situazione attuale dell'attività aziendale dell'insorgente sia in Svizzera che all'estero, con riferimento ai vari estratti del Registro di commercio, come pure le attività svolte dal ricorrente dopo l'insorgere del danno alla salute sulla base degli accertamenti effettuati in sede d'interrogatorio presso il Ministero Pubblico ticinese, sia con riferimento ai suoi interrogatori personali che a quelli dei suoi soci in affari. L'analisi effettuata dall'UAI ha anche compreso la valutazione dei conti individuali AVS e delle decisioni di tassazione a disposizione.  
Alla luce di tutti gli elementi accuratamente vagliati è stato accertato il ruolo attivo dell'insorgente. Mal si comprende il motivo per il quale egli tenta ora di negare quanto effettuato dall'amministrazione dopo la nota sentenza di rinvio, con affermazioni che si esauriscono per lo più in asserzioni apodittiche. Nemmeno tutelabile è la dichiarazione formulata in termini puramente astratti dal ricorrente secondo cui sarebbe stato solo un membro onorifico di svariati consigli di amministrazione di diverse società anonime e che dunque sarebbe falso affermare che svolgesse un lavoro. Non sorregge il ricorrente nemmeno il tentativo di sminuire ora la sua posizione di membro di consigli d'amministrazione all'interno delle varie società, invocando poi in modo non pertinente concetti astratti del diritto delle assicurazioni - quali per esempio "Soziallohn" e "lavoro protetto" - per concludere per l'assenza di vantaggi materiali dalle cariche. Anche l'affermazione che la semplice presenza in un consiglio d'amministrazione non definisce il ruolo di una persona, per negarne a priori un qualsivoglia ruolo attivo, non è tutelabile nel caso in rassegna. L'insorgente, che non è uno sprovveduto in materia di diritto societario, non può nemmeno ignorare che il Codice delle obbligazioni impone ai membri del consiglio di amministrazione di una società anonima attribuzioni inalienabili e intrasmissibili (cfr. art. 716 a CO), che vanno al di là di una semplice carica onorifica nel senso inteso dal ricorrente. Non si comprende nemmeno il tentativo di sminuire gli accertamenti operati e inclusi nel rapporto d'inchiesta del 30 novembre 2022 con formulazioni che sono però in contrasto con quanto accertato dall'amministrazione e poi condiviso dal Tribunale cantonale. In tale rapporto non risulta che il reddito derivante da patrimonio sia stato interpretato come reddito da lavoro come preteso dal ricorrente, in quanto l'ispettrice dell'UAI ha concretamente accertato, sulla base di quanto scritto nei verbali della procedura penale, che la gestione del proprio patrimonio da parte del ricorrente consisteva in un'attività lucrativa a tutti gli effetti, a conferma dei suoi ruoli attivi. Nessuno ha poi mai preteso che l'inchiesta penale avrebbe dovuto consentire di determinare la residua capacità lavorativa come suggerito dall'insorgente, in quanto non spetta all'inchiesta penale determinare la capacità lavorativa residua, la quale è di competenza del medico. Nell'analisi dell'aspetto economico il ricorrente non sembra avere corretta nozione dei concetti vigenti nel diritto delle assicurazioni sociali: i limiti funzionali sono stati determinati nella perizia bidisciplinare e nei suoi successivi complementi, poi condivisi dal medico del SMR e non sono stati determinati, come allude il ricorrente, sulla base della sua partecipazione con altre persone a determinati progetti o a certe decisioni. In tale contesto il ricorrente ammette però concretamente di aver partecipato con altre persone a determinati progetti. L'insieme dei dati vagliati dall'UAI ha consentito all'istanza giudiziaria inferiore di accertare come l'attività svolta dall'insorgente fosse un'attività lucrativa a tutti gli effetti. Nulla toglie a queste constatazioni che parte dei dati fiscali non sia definitiva, in quanto l'esame operato dall'amministrazione verteva sull'insieme dei nuovi elementi di cui era venuta in possesso. 
 
6.  
 
6.1. Da un punto di vista economico, sul metodo di calcolo del grado d'invalidità, l'autorità giudiziaria precedente ha condiviso la scelta dell'amministrazione di ricorrere, in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1) al metodo del confronto percentuale "Prozentvergleich" che giustifica la soppressione del diritto alla rendita, considerato il fatto che il ricorrente presenta un grado AI non pensionabile del 20 % dal 1° gennaio 2011 (art. 28 cpv. 2 LAI).  
 
6.2. Questo metodo (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c e la copiosa giurisprudenza menzionata al consid. 2.12 della sentenza impugnata) consiste nel fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale ("Prozentvergleich"), ovvero il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100 %, mentre il reddito da invalido è stabilito tenendo conto dell'incapacità lavorativa: la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità. L'applicazione di questo metodo si giustifica quando i redditi senza e con impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato; inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito ipotetico, valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze del caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile.  
 
6.3. Le constatazioni dell'autorità giudiziaria precedente hanno permesso di appurare che i redditi senza e con impedimento non si lasciano determinare in modo sufficientemente preciso. Per il reddito da valido, la società datrice di lavoro al momento dell'insorgenza del danno non esisteva più. Questa circostanza è stata pure ammessa dal ricorrente che ha specificato inoltre che la stessa non può più nemmeno essere avviata anche per il fatto che "il contesto altamente evolutivo, dove lo sviluppo tecnologico e le conoscenze tecnico-scientifiche che evolvono in maniera oltremodo rapida ed importante, a distanza di anni non è più possibile colmare il gap di conoscenze di competenze creatosi a seguito del danno alla salute" (memoriale di ricorso, pag. 40). Per il reddito da invalido, vi sono innumerevoli società alle quali il ricorrente è riconducibile con un ruolo dirigenziale e non puramente onorifico.  
Ne consegue che i presupposti per l'applicazione del metodo di confronto percentuale per la determinazione del grado d'invalidità sono realizzati. 
Le censure del ricorrente che pretende per contro l'applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi a nulla giovano. Egli si limita per di più a mere critiche di natura appellatoria, di per sé già inammissibili (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti). Inoltre non sorregge il ricorrente affermare che la documentazione contabile e fiscale delle società in cui il ricorrente sarebbe stato attivo "era ed è accessibile", ovvero i dati esisterebbero e nessuno avrebbe mai rifiutato la consegna (memoriale di ricorso, pag. 36). Oltre alla violazione del suo obbligo di informare e di collaborare, questa Corte condivide le asserzioni dell'opponente del 18 aprile 2024, secondo cui per la prima volta viene comunicata l'esistenza di dati, purtroppo però per la soluzione della vertenza formulate in termini astratti e generici e dunque di nessun aiuto. 
 
7.  
Constatata la corretta applicazione del metodo di confronto percentuale, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è anche emerso che l'UAI ha soppresso, a giusta ragione, la rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, in quanto il ricorrente era incorso in una violazione dell'obbligo di informare (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI e art. 77 OAI), segnatamente gli atti hanno mostrato che non aveva tempestivamente notificato le sue entrate nel questionario di revisione del 3 febbraio 2010 ma nemmeno in quello del 4 maggio 2015. 
A nulla giovano le sterili censure del ricorrente che negano la violazione dell'obbligo di informare, limitandosi ad addurre che sarebbe stato in buona fede nel pensare che alcune non meglio precisate realtà preesistenti all'evento invalidante fossero già a conoscenza dell'UAI, come pure sostenendo che la situazione sia dal profilo medico che finanziaro sarebbe rimasta la stessa. Quest'ultime non permettono di inficiare i corretti accertamenti e le conclusioni della Corte cantonale: tale violazione è data e la sopressione della rendita d'invalidità deve avere effetto retroattivo. 
 
8.  
Infine, la Corte cantonale ha anche accertato e concluso che la richiesta di restituzione nel senso dell'art. 25 LPGA delle prestazioni indebitamente riscosse dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 per un importo di fr. 28'440.- (si evidenzia altresì che con la decisione del 14 settembre 2020 - cfr. A.b - era stato tolto l'effetto sospensivo e dunque da tale data non era più stata versata alcuna rendita all'insorgente) è giustificata. 
Il ricorrente si limita ad affermare in maniera apodittica ed appellatoria, dunque inammissibile (cfr. consid. 6.3), che dopo aver subito l'ictus non avrebbe più potuto lavorare come nemmeno avrebbe percepito reddito da lavoro e dunque non gli si potrebbe rimproverare alcunché, la sua buona fede sarebbe data. 
Si rileva altresì che il principio della restituzione previsto all'art. 25 cpv. 1 primo periodo LPGA non è temperato dall'assenza di violazione dell'obbligo di informazione o da un elemento soggettivo come la colpa; queste questioni sorgono solo nel contesto di un'eventuale disamina del condono della somma da restituire nel senso dell'art. 4 OPGA (sul tema cfr. sentenza 9C_513/2023 dell'8 aprile 2024 consid. 3.2.3 con riferimenti). La restituzione nel senso dell'art. 25 LPGA e il suo eventuale condono sulla base dell'art. 4 OPGA - pure menzionato dal ricorrente - vengono decisi in due fasi separate (sul tema cfr. sentenza 9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 2 e 5 con riferimenti) e nella fattispecie l'oggetto della lite riguarda solo il tema della restituzione. Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali non si sono infatti ancora pronunciate sulla questione del condono. 
 
9.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame formulata dal ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 10 febbraio 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi