Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_215/2024  
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Stadelmann, Parrino, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yari Robbiani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
contributi per assegni familiari, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 marzo 2024 (30.2023.14 - 30.2023.17). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisione su opposizione del 12 ottobre 2023, che ha comportato una reformatio in peius della decisione emessa il 3 giugno 2022, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'attività indipendente svolta nel 2019, A.________ doveva versare contributi per assegni familiari di fr. 1'376.10.  
La Cassa si è fondata su un reddito da attività lucrativa di fr. 141'960.-, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800.-, giungendo a un reddito arrotondato soggetto a contribuzione di fr. 125'100.-. Essa ha stabilito che, nella misura di fr. 129'960.-, il reddito derivava dalla locazione del mappale n. xxx RFD, di proprietà di A.________, che aveva carattere aziendale. 
 
A.b. Con decisione su opposizione del 27 luglio 2023, che ha confermato la decisione del 4 aprile precedente, la Cassa di compensazione ha stabilito che, per l'attività indipendente svolta nel 2020, A.________ doveva versare contributi per assegni familiari di fr. 874.50.  
L'autorità si è fondata su un reddito da attività lucrativa di fr. 88'420.-, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800.- ed ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, giungendo a un reddito arrotondato soggetto a contribuzione di fr. 79'500.-. Essa ha stabilito che l'intero importo derivava dalla locazione del mappale n. xxx RFD, che aveva carattere aziendale. 
 
A.c. Con ricorsi del 12 settembre (per il 2020) e del 7 novembre 2023 (per il 2019) A.________ ha impugnato le decisioni su opposizione davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.  
Dopo avere congiunto le cause, con sentenza del 5 marzo 2024 i Giudici ticinesi hanno condiviso l'agire della Cassa cantonale di compensazione sia per il 2019 che per il 2020, respingendo i gravami nella misura in cui erano ricevibili. 
 
B.  
 
B.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 18 aprile 2024, sempre relativo sia al 2019 che al 2020, A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento rispettivamente la riforma, nel senso di non prelevare contributi per assegni familiari "sugli affitti provenienti dall'immobile n. xxx RFD".  
 
B.b. Il 25/27 giugno 2024 A.________ si è rivolto alla Corte cantonale, chiedendo la revisione del giudizio del 5 marzo 2024. Con decreto del 17 luglio 2024, il Tribunale federale ha sospeso la procedura di ricorso contro la sentenza del 5 marzo 2024, in attesa della pronuncia dell'autorità inferiore sulla domanda di revisione.  
 
B.c. Con sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di revisione presentata da A.________ il 25/27 giugno precedenti. A.________ ha impugnato anche questa sentenza con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (incarto 9C_604/2024).  
 
B.d. Con pronuncia odierna nell'incarto 9C_604/2024 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A.________ contro il rigetto della domanda di revisione, confermando la sentenza cantonale del 16 settembre 2024. Pertanto, anche la presente causa, che ha per oggetto la sentenza cantonale del 5 marzo 2024, può essere riattivata e decisa.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Redatto nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenza 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 1.2).  
 
1.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo contesto, manifestamente inesatto significa arbitrario. Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a completarla, riferendosi agli atti, ma deve sollevare una censura specifica e motivarla in modo chiaro, come è necessario fare per i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; la presentazione di fatti relativi al merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato è esclusa (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
1.3. L'impugnativa è conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF soltanto in parte. Nella misura in cui non lo rispetta, non può essere approfondita. Inoltre, le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per la produzione di nuovi fatti e nuove prove non sono dimostrate, ragione per la quale i documenti acclusi al ricorso e relativi al merito che non si trovino già agli atti non possono essere considerati.  
Nella misura in cui portano una data successiva al giudizio impugnato, come è in particolare il caso per la decisione di tassazione del 5 aprile 2024, relativa al periodo fiscale 2022, i documenti prodotti vanno scartati anche perché costituiscono dei nova in senso proprio. 
 
2.  
È litigioso il prelievo di contributi per assegni familiari 2019 e 2020 in base alla legge ticinese sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (RL/TI 856.100) sul reddito relativo alla locazione della particella n. xxx RFD. La Corte cantonale lo ha confermato dopo avere consultato le autorità fiscali ed avere accertato che l'immobile rientrava nella sostanza commerciale del ricorrente. 
 
2.1. L'esposizione del quadro legale contenuta nel giudizio impugnato (consid. 2.7 in diritto) non è messa in discussione come non è messo in discussione il fatto che - se la particella n. xxx RFD rientra nella sostanza commerciale del ricorrente - un reddito che si riferisce alla stessa soggiace al prelievo dei contributi per assegni familiari (attività lucrativa indipendente; art. 12 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari [LAFam; RS 836.2] in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c della legge ticinese sugli assegni di famiglia).  
 
2.2. In parallelo, l'insorgente non contesta nemmeno che le decisioni cresciute in giudicato e le indicazioni delle autorità fiscali sono di per sé vincolanti anche per le casse di compensazione e che queste ultime devono svolgere indagini autonome solo quando vi sono dei seri dubbi sull'esattezza della tassazione fiscale (errori manifesti e debitamente provati, immediatamente rettificabili) o se la tassazione impone un apprezzamento di fatti senza pertinenza dal profilo fiscale, ma determinanti per le assicurazioni sociali (art. 30 della legge ticinese sugli assegni di famiglia in relazione con l'art. 23 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti [OAVS; RS 831.101]; DTF 150 II 409 consid. 2.4.3; 147 V 114 consid. 3.4.2; sentenze 9C_171/2023 del 7 giugno 2024 consid. 4.2).  
 
3.  
 
3.1. Preso atto del fatto che l'insorgente considerava che la particella n. xxx RFD non era mai stata qualificata come aziendale i Giudici ticinesi gli hanno dato torto, siccome:  
(a) interpellata al riguardo, l'autorità fiscale ha rilevato che la frase secondo cui "per il mappale xxx (recte: xxx) vengono riconosciute spese effettive riferite all'immobile privato di CHF 2'000 annue", contenuta nel verbale del 22 dicembre 2014, si riferiva soltanto alla parte concernente gli affitti privati, non all'intero immobile; 
(b) dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 si evince che l'immobile citato era locato sia a un privato (per un importo annuo di fr. 9'960.-) sia alla B.________ SA, che lo utilizzava come showroom (per un importo annuo di fr. 120'000.- nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr. 90'000.- nel 2017); 
(c) la partecipazione del ricorrente nella B.________ SA è aziendale e, in base al verbale del 22 dicembre 2014, la particella n. xxx non rientra tra quelle della sostanza privata dello stesso; 
(d) la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità e l'autorità fiscale ha precisato che, almeno dal 2003, la particella n. xxx appartiene alla sostanza aziendale dell'insorgente; 
(e) è vero che l'autorità fiscale ha ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione dell'immobile non erano stati segnalati tra gli elementi soggetti a contribuzione, ma che ciò non esclude l'assoggettamento per gli anni non ancora prescritti; 
(f) al di là dei motivi che hanno indotto l'autorità fiscale, almeno dal 2003, a qualificare la particella n. xxx come aziendale, non vi sono ragioni di scostarsi da tale valutazione, anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza privata del ricorrente. 
 
3.2. Ora, l'insorgente pretenderebbe che, riferendosi alle pigioni che gli sono state corrisposte dalla B.________ SA, per confermare la decisione della Cassa di compensazione, la Corte cantonale sia incorsa - "almeno per l'anno 2020" - in un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. La correzione dell'accertamento sarebbe determinante in quanto l'argomentazione delle pigioni versategli dalla B.________ SA sarebbe stata addotta per prima dalla Corte cantonale.  
Così argomentando, con riferimento ai fatti accertati, pone quindi una questione che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; art. 106 cpv. 2 LTF). 
 
3.2.1. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio nel suo complesso (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 9C_399/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 3.3). 
 
3.2.2. Una lesione dell'art. 9 Cost. nell'apprezzamento di fatti e prove non è però dimostrata. In effetti, pur facendo uso di termini quale "apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti" l'insorgente si limita a fornire una propria lettura di taluni aspetti, senza tenere conto del fatto che gli argomenti addotti dall'istanza inferiore sono stati molteplici (precedente consid. 3.1), e ciò non basta (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1).  
Nel contempo va rilevato che - formulando le sue critiche, per lamentare un accertamento dei fatti manifestamente inesatto "almeno per l'anno 2020" - egli parte da un presupposto errato perché, come risulta anche dal precedente considerando 3.1 (lett. b), la questione della locazione di spazi alla B.________ SA è stata evocata anche dall'autorità fiscale - per gli anni 2017, 2018 e 2019 - e nel suo giudizio la Corte cantonale si è limitata a riprendere tale aspetto, senza scostarsi da quanto le era stato indicato. 
 
3.3. Ad una diversa conclusione non conduce il richiamo all'art. 18 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), formulato nell'ipotesi - contestata dal ricorrente - in cui "il giudice delle assicurazioni sociali potesse ergersi a giudice fiscale" e per negare l'esistenza di un'attività lucrativa di carattere indipendente.  
In effetti, va ribadito che facendo riferimento agli introiti dovuti alla locazione di spazi alla B.________ SA sulla particella n. xxx RFD, la Corte cantonale non si è sostituita alle autorità fiscali, ma ha ripreso un argomento già addotto da queste ultime, segnatamente in relazione ai proventi di carattere commerciale conseguiti nei periodi fiscali 2017, 2018 e 2019. 
 
4.  
In parallelo, l'insorgente si lamenta dell'apprezzamento del verbale del 22 dicembre 2014, che ritiene "al limite dell'arbitrio", e della rinuncia ad assumere le ulteriori prove offerte, che comporterebbe una violazione del diritto di essere sentiti. 
Di nuovo, le critiche non possono essere però condivise, perché la dimostrazione della lesione dell'art. 9 Cost. - attraverso la presentazione di un'argomentazione nel senso indicato nel precedente consid. 3.2.1 - non viene fornita: né in relazione al verbale del 22 dicembre 2014, né riguardo alla rinuncia ad assumere ulteriori prove, che è frutto di un apprezzamento anticipato dei Giudici ticinesi. 
 
5.  
Cambiando apparentemente posizione rispetto a quanto sostenuto sin qui (censura secondo cui "il giudice delle assicurazioni sociali" avrebbe preso il posto del "giudice fiscale"), il ricorrente osserva inoltre che la prova del fatto che la particella n. xxx RFD è di natura aziendale va addotta dall'autorità fiscale, che questa prova non è stata fornita e che il mancato riconoscimento dell'assenza di prova da parte dell'istanza precedente comporta delle nuove violazioni dell'art. 9 Cost. 
 
5.1. Le decisioni e indicazioni delle autorità fiscali sono di per sé vincolanti anche per le casse di compensazione, che devono svolgere indagini autonome solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della tassazione (errori manifesti e debitamente provati, immediatamente rettificabili) o se la tassazione impone un apprezzamento di fatti senza pertinenza dal profilo fiscale, ma determinanti per le assicurazioni sociali (precedente consid. 2.1 e rinvii).  
 
5.2. Ora, dal giudizio impugnato risulta che il Tribunale delle assicurazioni si è rivolto all'autorità fiscale ticinese a due riprese (il 27 ottobre e il 13 dicembre 2023) e che nelle risposte (l'8 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024) quest'ultima ha comunicato ai Giudici cantonali che la particella n. xxx RFD apparteneva alla sostanza aziendale del contribuente per lo meno dal 2003, continuando a farvi parte.  
D'altro canto, le decisioni su opposizione del 27 luglio e del 12 ottobre 2023, condivise dall'istanza inferiore, fanno riferimento sia alle tassazioni su reclamo 2019 e 2020, cresciute in giudicato, rilevando che da esse risultano pure i redditi aziendali relativi alla particella n. xxx RFD, sia alle risposte ottenute in merito dalle autorità fiscali, a conferma del conseguimento e della natura di quegli stessi redditi. 
 
5.3. Di conseguenza, il ricorrente non poteva limitarsi a sostenere la lesione dell'onere della prova da parte delle autorità fiscali, ma avrebbe dovuto addurre la prova di errori manifesti e immediatamente rettificabili, che la Corte cantonale aveva omesso di rilevare.  
Preso atto dei contenuti dell'impugnativa, va tuttavia constatato che una simile prova non viene portata, perché a tal fine non è sufficiente né la generica osservazione secondo cui le informazioni fornite dall'ufficio di tassazione sarebbero "lacunose e incomplete", né la denuncia di una contraddizione, individuata nel fatto che l'autorità fiscale ha dapprima indicato che la particella n. xxx RFD era da sempre qualificata come aziendale, per poi specificare che la situazione è tale almeno dal 2003. In entrambi i casi, un errore manifesto e immediatamente rettificabile non è dato e la stessa cosa vale per la lesione del divieto d'arbitrio, che l'insorgente si limita ad affermare (art. 106 cpv. 2 LTF). 
 
5.4. A differenza di quanto sostenuto nel gravame, il giudizio impugnato va infine condiviso anche nella misura in cui constata l'assenza della prova del passaggio dell'immobile menzionato dalla sostanza commerciale alla sostanza privata dell'insorgente.  
In effetti, la prova del passaggio di un bene dalla sostanza commerciale alla sostanza privata non compete all'autorità fiscale ma al contribuente che la sostiene e ne trae delle conseguenze per la sua situazione (cfr. sentenza 9C_171/2023 del 7 giugno 2024 consid. 5.2). 
 
6.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La procedura 9C_215/2024 è riattivata. 
 
2.  
Il ricorso è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 gennaio 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
Il Cancelliere: Savoldelli