Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_287/2025
Sentenza del 28 maggio 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2016-2017,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 13 marzo 2025 (80.2024.157 - 80.2024.158).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 13 marzo 2025 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato il 22 luglio 2024 da A.________ in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta per i periodi fiscali 2016-2017.
1.2. Con ricorso del 17 maggio 2025, impostato il 20 maggio successivo, A.________ ha impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale per violazione "dei diritti processuale e materiali", chiedendo allo stesso di "sospendere" la decisione impugnata e di "prorogare il termine del ricorso", al fine di poterlo completare successivamente.
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale contro la decisione di un'istanza inferiore dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti vanno consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine. Il termine legale di 30 giorni per ricorrere non decorre dal settimo giorno prima al settimo giorno dopo la Pasqua (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), ma non è prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF).
I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF). La notificazione recapitabile solo dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla di un atto che è atteso è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2 LTF; DTF 141 II 429 consid. 3). Tale termine non è prolungato neppure se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 31 consid. 2b; sentenza 2C_110/2023 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1).
2.2. Ora, come emerge dall'estratto "track and trace", cioè dal tracciamento degli invii della Posta svizzera, la sentenza emanata il 13 marzo 2025 dalla Camera di diritto tributario - che il ricorrente si doveva attendere, dopo avere impugnato le decisioni su reclamo relative alle sue tassazioni 2016-2017 il 22 luglio precedente - gli è stata intimata per raccomandata il 17 marzo 2025 e l'avviso di ritiro risale al giorno successivo (18 marzo 2025).
In assenza di un ritiro della raccomandata nei sette giorni seguenti, il termine di 30 giorni per ricorrere ha cominciato a decorrere il 26 marzo 2025 e, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, è giunto a scadenza il 9 maggio 2025. Di conseguenza, il ricorso impostato il 20 maggio 2025 dev'essere considerato come tardivo.
2.3. Nel contempo, non vengono nemmeno addotti motivi per ammettere una restituzione per inosservanza dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (impedimento senza colpa ad agire nel termine stabilito per un motivo diverso dalla notificazione viziata).
In effetti, l'insorgente produce due certificati medici che attestano una degenza ospedaliera e un'incapacità al lavoro di lunga durata, iniziate il 29 marzo 2025 e che persistono tuttora. Un'eventuale restituzione del termine per impugnare il giudizio cantonale è data però solo alle condizioni di cui all'art. 50 LTF, ciò che implica (tra l'altro) che il ricorrente non fosse in grado di procedere di persona e non fosse nemmeno in grado di incaricare qualcuno di agire tempestivamente al suo posto, e si basa quindi su presupposti che i due certificati medici prodotti non sono idonei a dimostrare (DTF 119 II 86 consid. 2; sentenza 9C_324/2024 del 12 giugno 2024 consid. 2.5).
3.
3.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
3.2. Tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 28 maggio 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli