Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_302/2025  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 aprile 2025 (C-3367/2023). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 23 aprile 2025 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione dell'11 maggio 2023, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) gli ha riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità - incluso quello per la rendita completiva per la figlia - limitata nel tempo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, 
il ricorso inoltrato da A.________ il 26 maggio 2025 (timbro postale) al Tribunale federale, con il quale chiede l'annullamento della sentenza dell'autorità giudiziaria precedente e la concessione, in via principale, di una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2022, e in via subordinata di una rendita del 50% dal 1° aprile 2022, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3), 
che per adempiere tali esigenze l'insorgente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 144 V 173 consid. 3.2.2) e non limitarsi a presentare e ribadire la propria opinione, 
che oggetto del contendere dinnanzi al Tribunale amministrativo federale era determinare se A.________ avesse diritto a una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, 
che l'autorità giudiziaria precedente ha confermato il contenuto della decisione dell'UAIE dopo ponderazione di tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - sia in relazione allo stato di salute che all'abilità lavorativa - conferendo in particolare piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle varie valutazioni della dott.ssa B.________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR), come pure per quanto attiene alla valutazione economica alle considerazioni del consulente in integrazione C.________ (cfr. rapporto finale del 3 marzo 2022), 
che il ricorrente postula per una rendita d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2022 in quanto il suo stato di salute sarebbe destinato a peggiorare, 
che l'insorgente critica l'autorità giudiziaria precedente per avere considerato unicamente la documentazione del medico del SMR e non anche quella dei curanti, da ultimo egli allega il controllo del 19 maggio 2025 del dott. D.________, 
che la nuova documentazione medica allegata al gravame non sorregge il ricorrente in quanto d'acchito inammissibile, poiché costituisce un novum in senso proprio, ovvero un nuovo mezzo di prova successivo al giudizio impugnato (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 149 III 465 consid. 5.5.1 con riferimenti), 
che il ricorrente si limita pertanto a indicare l'opinione dei medici curanti, trascurando però che una valutazione divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2), 
che anche le censure formulate in termini generali e apodittici connesse alla capacità lavorativa (inclusa la presunta diminuzione di rendimento), come pure le altre riferite alle attività confacenti allo stato di salute e alle pretese limitazioni sono formulate in maniera meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti; 144 V 50 consid. 4.2) e pertanto in termini inammissibili in questa sede: il ricorrente non allega perché sarebbe stato arbitrario per l'autorità giudiziaria precedente condividere gli accertamenti e le conclusioni della dott.ssa del SMR B.________, secondo cui al ricorrente erano ragionevolmente proponibili attività appropriate al suo stato di salute nella misura del 70% dal 1° gennaio 2022 e del 100% dal 1° agosto 2022, rispettivamente egli non motiva perché la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2) nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF
che pertanto, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, dunque, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 29 agosto 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi