Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_324/2025
Sentenza del 19 agosto 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 maggio 2025 (32.2025.1).
Visto:
la sentenza del 5 maggio 2025 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione del 19 novembre 2024 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) gli ha negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
il ricorso inoltrato da A.________ il 3 giugno 2025 (timbro postale) al Tribunale federale contro questa sentenza,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che l'insorgente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale cantonale per "un'adeguata considerazione delle prove mediche presentate nel fascicolo processuale", disattendendo così che il ricorso in materia di diritto pubblico, per essere ammissibile, deve avere carattere riformatorio e non cassatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), ovvero deve contenere le conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2),
che, sulla base delle motivazioni contenute nell'atto di ricorso, si può comunque dedurre che l'insorgente conclude per il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità,
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3),
che per adempiere tali esigenze l'insorgente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 144 V 173 consid. 3.2.2) e non limitarsi a presentare e ribadire la propria opinione,
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI e ha segnatamente negato il diritto a una rendita d'invalidità in quanto, dagli accertamenti effettuati, è emerso che il ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa al 100% dal 1° settembre al 7 dicembre 2023, al 50% dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e una capacità lavorativa al 100% dall'8 gennaio 2024 in qualsiasi attività, compresa quella precedentemente svolta, con la conseguente assenza del presupposto di un'incapacità al lavoro durante un anno senza notevole interruzione alla base del riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità nel senso dell'art. 28 cpv. 1 LAI,
che per giungere a tale conclusione l'autorità giudiziaria precedente ha ponderato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - conferendo piena valenza probatoria (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti, per le perizie effettuate da istituti esterni cfr. DTF 137 V 210 e, in caso di utilizzo da parte dell'UAI di una perizia allestita da un'assicurazione malattie privata, cfr. sentenza 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 consid. 5.2.1-5.2.3) alle conclusioni del 14 novembre 2023, come pure dei successivi complementi del 13 marzo e del 2 agosto 2024 della dr.ssa C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, redatti per l'assicuratore privato per la perdita di guadagno in caso di malattia, come pure di quanto evidenziato dal dott. D.________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR),
che l'insorgente segnala, in maniera meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti; 144 V 50 consid. 4.2) e pertanto in termini inammissibili, che i medici curanti avrebbero attestato un'inabilità lavorativa continua al 100% per oltre due anni e che il Tribunale cantonale non avrebbe accertato in modo completo e autonomo i fatti rilevanti, con particolare riferimento alla valutazione peritale affidata dall'assicuratore privato, senza disporre di accertamenti medici indipendenti,
che il ricorrente si limita così a segnalare l'opinione dei medici curanti (sulla prudenza dell'opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), ignorando però che una valutazione divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2),
che nemmeno sorreggono il ricorrente le censure apodittiche riferite all'assenza di pretesi accertamenti medici indipendenti, in quanto egli non dimostra perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni della perita dr.ssa C.________,
che in estrema sintesi il ricorrente non allega né tanto meno motiva perché la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2) nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF,
che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 agosto 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi