Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_594/2023  
 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
2. C.________, 
patrocinata da Studio legale Bernasconi & Riva, 
3. D.________, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 agosto 2023 (31.2023.2+3). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. E.________ AG, con sede a F.________, iscritta a Registro di commercio dal 1984 è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro. B.________ ha formalmente ricoperto la carica di membro del Consiglio di amministrazione (CdA) con diritto di firma collettiva a due dal 10 febbraio 2006 al 26 novembre 2020, con dimissioni del 4 novembre 2020 con effetto dalla medesima data. A.________ ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 18 giugno 2010 fino al fallimento della società, decretato nel 2021 dal Pretore del Distretto di F.________ con effetto dal 2021.  
 
A.b. Constatato di avere subito un danno, con decisione del 16 settembre 2022 la Cassa ha chiesto a B.________ - quale ex membro del CdA - il risarcimento nel senso dell'art. 52 LAVS di fr. 98'461.70 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita E.________ AG per il periodo da gennaio a settembre 2020 (acconti), in via solidale con G.________, D.________, A.________ e C.________. Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2022, la Cassa ha confermato la responsabilità di B.________, riducendo l'importo del danno a fr. 97'447.70 in considerazione dell'intervenuto accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2.  
 
A.c. Con un'altra decisione del 16 settembre 2022 la Cassa ha chiesto a A.________ - quale membro del CdA - il risarcimento nel senso dell'art. 52 LAVS di fr. 211'289.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita E.________ AG per gli anni dal 2020 al 2021, in via solidale con G.________ e D.________ per analogo importo e periodo e con B.________ e C.________ limitatamente a fr. 98'461.70. Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2022, la Cassa ha confermato la responsabilità di A.________, riducendo l'importo del danno a fr. 210'275.45 in considerazione dell'intervenuto accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2.  
 
B.  
B.________ il 31 gennaio 2023 e A.________ il 1° febbraio 2023 si sono aggravati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, unite le cause, con sentenza del 21 agosto 2023, ha respinto i gravami e confermato le relative decisioni su opposizione del 16 dicembre 2022. 
 
C.  
A.________ inoltra il 22 settembre 2023 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede di sospendere le decisioni amministrative fino a chiusura del fallimento di E.________ AG, di annullare la sentenza impugnata e rinviare l'incarto all'istanza giudiziaria inferiore affinché proceda alla chiamata in causa di tutti gli altri membri del CdA e dell'organo di revisione della fallita E.________ AG. La ricorrente chiede pure che venga deciso di respingere una sua responsabilità esclusiva e diretta nel senso dell' art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati per gli anni 2020 e 2021 quantomeno fino a chiusura del fallimento della E.________ AG. 
Con risposta del 31 ottobre 2023 la Cassa chiede la reiezione del gravame e la conferma della sentenza cantonale. 
Con risposta del 7 novembre 2023 B.________ censura d'inammissibile il gravame di A.________, in quanto carente di motivazione. 
A.________ presenta "osservazioni in replica" il 5 febbraio 2024e B.________ lo scritto dell'8 febbraio 2024. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. La sentenza impugnata condanna la ricorrente al risarcimento danni di fr. 210'275.45 nel senso dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- necessario per l'ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza cantonale in tali controversie innanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51). Per il resto, la sentenza impugnata è stata resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) e in una materia - il diritto federale delle assicurazioni sociali - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. Ne consegue che la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta.  
 
1.3. La III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è competente a decidere in materia di determinazione dei contributi AVS/AI/IPG (art. 82 lett. a LTF e art. 31 del Regolamento del Tribunale federale, RTF [RS 173.110.131]). Questo vale anche quando, come nel caso in rassegna, la controversia riguarda anche l'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. Sebbene l'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari rientrino formalmente nella competenza della IV Corte di diritto pubblico (art. 32 RTF), ragioni di economia di procedura giustificano che la III Corte di diritto pubblico si occupi anche degli aspetti della controversia che li riguardano (sul tema cfr. sentenza 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se sono stati effettuati in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è sapere se A.________ debba rispondere nel senso dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 210'275.45 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti da E.________ AG per gli anni 2020 e 2021.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le norme sull'obbligo di conteggiare e versare i contributi paritetici (art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 34 segg. OAVS; DTF 137 V 51 consid. 3.2 con riferimenti), i requisiti per la responsabilità del datore di lavoro secondo l'art. 52 LAVS, in particolare la qualità di datore di lavoro - rispettivamente dei suoi organi [formali o di fatto] per la persona giuridica (art. 52 cpv. 2 LAVS; DTF 146 III 37 consid. 5, 129 V 11, 126 V 237 e 123 V 12 consid. 5b con riferimenti) - i presupposti per una violazione intenzionale o per negligenza grave in relazione con le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili dei membri del CdA di una società anonima (art. 716a cpv. 1 CO; DTF 132 III 523 consid. 4.6 con riferimenti), come infine i motivi giustificativi e di discolpa (sul tema cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha preliminarmente accertato che non vi è stata la violazione del principio di sussidiarietà come pure ha respinto la domanda di sospensione della vertenza riferita all'art. 52 LAVS fino alla chiusura della procedura di fallimento, rispettivamente fino alla regolamentazione della successione di G.________ (ossia, l'allora presidente del CdA con firma individuale di E.________ AG). Successivamente l'autorità giudiziaria precedente ha accertato la realizzazione dei presupposti per la responsabilità della ricorrente nel senso dell'art. 52 LAVS: la sua qualità di organo formale (sul tema cfr. sentenza 9C_68/2020 del 29 dicembre 2020 consid. 5.2.1 con riferimenti) - è stata membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 18 giugno 2010 al 27 maggio 2021 - il danno e la negligenza grave, ovvero la violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ritenuta l'assenza di pagamento dei contributi sociali che la ricorrente, quale membro del CdA, doveva controllare che venissero effettuati tempestivamente. Il Tribunale cantonale, accertata altresì l'assenza di motivi di giustificazione e di discolpa, ha concluso che l'insorgente deve rispondere del danno per il mancato versamento di fr. 210'275.45 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni 2020 e 2021 dalla E.________ AG poi fallita.  
 
4.2. La ricorrente nelle sue conclusioni si oppone al riconoscimento di una sua "responsabilità esclusiva e diretta" nel senso dell'art. 52 LAVS per gli anni 2020 e 2021 "quantomeno sino a chiusura del fallimento di E.________ SA". Concretamente l'insorgente rimprovera al Tribunale cantonale la violazione del principio di sussidiarietà (la Cassa starebbe già procedendo contro gli organi sebbene la procedura fallimentare non sia ancora conclusa) come pure quello di solidarietà (altri membri del CdA come pure l'Ufficio di revisione non dovrebbero essere esclusi dalla responsabilità).  
Le censure della ricorrente, oltre che a tratti meramente apodittiche e anche esposte al limite dell'appellatorio (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) si basano su un'interpretazione errata dei due principi, già richiamati e vagliati dall'autorità giudiziaria precedente. 
 
4.2.1. La circostanza che la Cassa abbia domandato il risarcimento alla ricorrente prima della conclusione della procedura di fallimento non consente di concludere che vi sia stata la violazione del principio di sussidiarietà. Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi di una persona giuridica previsto dall'art. 52 cpv. 2 LAVS implica che la Cassa agisca anzitutto nei confronti del datore di lavoro e, solo quando quest'ultimo non può far fronte al suo obbligo contributivo, essa si rivolge direttamente contro i suoi organi (sul tema cfr. DTF 123 V 12 consid. 5b con riferimenti). Tale principio non significa però che il datore di lavoro debba aver cessato di esistere giuridicamente prima che i suoi organi possano essere citati in giudizio (cfr. DTF 136 V 268 consid 2.6 con riferimenti, in particolare la DTF 113 V 256 consid. 3c).  
 
4.2.2. Nel caso in rassegna la Cassa ha dapprima diffidato (dal 4 marzo 2020) e successivamente precettato (dal 25 gennaio 2021) E.________ AG per i contributi paritetici non soluti. Considerato il fallimento della società decretato in via sommaria nel 2021, la Cassa ha insinuato allora all'Ufficio fallimenti di F.________ un credito in 2a classe di complessivi fr. 211'289.45 per i contributi paritetici non soluti, segnatamente fr. 142'469.75 per il 2020, fr. 41'680.- per il 2021 e fr. 27'139.70 per contributi paritetici riconducibili a salari non percepiti. Il 9 giugno 2022 e il 26 ottobre 2022 l'Ufficio fallimenti ha risposto alla richiesta di informazioni della Cassa - la quale aveva richiesto l'aggiornamento dell'insinuazione del suo credito e le reali possibilità d'incasso - che non erano previsti dividendi per i creditori di 2a classe. Dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente emerge poi che la Cassa, constatato di avere subito un danno nel senso dell'art. 52 LAVS, si è allora rivolta alla ricorrente, quale membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 18 giugno 2010 fino al fallimento della società decretato nel 2021. Non vi è dunque stata alcuna violazione del principio di sussidiarietà ad opera della Cassa che, dapprima, ha agito nei confronti della società, iniziando altresì la procedura esecutiva per recuperare il credito e, solo in seguito, ha inoltrato un'azione di risarcimento nel senso dell'art. 52 LAVS contro la ricorrente quale organo societario responsabile (cfr. 9C_115/2021 del 16 dicembre 2021, consid. 3.1 con riferimento). In effetti, non appena i contributi non possono più essere riscossi in via ordinaria secondo gli art. 14 segg. LAVS, come nel caso della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro (sul tema cfr. DTF 141 V 487 consid. 2.2 con riferimenti), la Cassa è legittimata a procedere contro i singoli organi del datore di lavoro.  
 
4.2.3. In tale contesto meritano piena conferma anche le conclusioni del Tribunale cantonale sul principio di celerità vigente nel diritto delle assicurazioni sociale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) e sull'assenza di motivi per i quali si dovrebbe attendere fino alla fine della procedura fallimentare, rispettivamente di quella successoria. In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l'ammontare esatto del danno al momento della chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire alla Cassa la totalità delle somme non versate. La Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora la procedura fallimentare della società non si sia ancora conclusa: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di pagamento nell'ambito del fallimento, l'amministrazione dovrà quindi cedere il dividendo corrispondente (sul tema cfr. DTF 113 V 180 consid. 3b). Per questi motivi, nel caso in esame, la Cassa ha rettamente iniziato la procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS senza dover attendere la conclusione del fallimento. A nulla giovano le censure della ricorrente che tenta di combinare censure afferenti la procedura di fallimento con altre correlate a quella dell'art. 52 LAVS. Il Tribunale cantonale ha già evidenziato che non spetta né alla Cassa né tanto meno al giudice delle assicurazioni sociali il compito di sostituirsi all'Ufficio fallimenti nella determinazione della massa fallimentare. Gli elementi per stabilire se si realizzano i presupposti dell'art. 52 LAVS sono già tutti determinabili. Lo stesso ragionamento vale analogamente per la procedura successoria.  
 
4.3. Nemmeno la censura riferita alla pretesa violazione del principio di solidarietà (art. 52 cpv. 2 LAVS) merita accoglimento. La ricorrente richiama ancora la circostanza che l'Ufficio di revisione di E.________ AG e altri membri del CdA non sarebbero stati chiamati in causa, segnatamente critica che debba essere ritenuta lei a titolo principale e/o preponderante responsabile per la violazione delle prescrizioni LAVS della E.________ AG. L'insorgente ignora la portata e la conseguenza di tale principio, ovvero che in presenza di più soggetti responsabili la Cassa beneficia di un concorso d'azioni e i rapporti interni tra corresponsabili non la concernono (sul tema cfr. DTF 133 III 6 consid. 5.3.2 con riferimenti) : la Cassa può chiedere il risarcimento del danno una sola volta e ciascuno dei debitori è responsabile in solido nei suoi confronti per l'intero danno. La Cassa è dunque libera di chiedere il risarcimento a tutti o ad alcuni debitori, a sua discrezione (DTF 134 V 306 consid. 3.1). A nulla giovano pertanto le censure di accertamento incompleto dei fatti, come pure le richieste relative alle sorti della procedura promossa dalla Cassa contro B.________ o altri membri del CdA. Per questo motivo va pure respinta la censura di violazione dell'obbligo di motivare del Tribunale cantonale, che non avrebbe giustificato il non accoglimento della richiesta di chiamata in causa di diversi altri soggetti giuridici.  
 
5.  
La ricorrente "che non contesta di per sé il fatto che la società sia venuta a meno a prescrizioni della LAVS" (memoriale di ricorso, pag. 13), contesta però l'ammontare del danno e menziona fatti a suo dire idonei a non ritenerla responsabile in modo principale e preponderante, sostenendo essenzialmente che non avrebbe mai avuto un ruolo dirigenziale in E.________ SA, né prima né dopo il fallimento, ma che di fatto sarebbe stata solo la moglie del vero amministratore unico G.________. L'insorgente sostiene in particolare che non si sarebbe mai occupata di allestire buste paga, rendiconti AVS/IVA o altri pagamenti per i quali non avrebbe avuto né competenze né conoscenze. Inoltre con lettera "raccomandata a mano" del 27 gennaio 2020 l'insorgente avrebbe scritto al marito Presidente del CdA di volerla considerare dimissionaria e di avvisare gli altri componenti del CdA. 
 
5.1. Per quanto riguarda la posizione dell'insorgente in E.________ AG, l'autorità giudiziaria precedente ha accertato che ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 18 giugno 2010 fino al fallimento decretato per il 2021, come pure successivamente nella società in liquidazione. A giusta ragione il Tribunale cantonale l'ha ritenuta un organo formale di E.________ AG anche dopo le dimissioni pretese consegnate brevi manu al marito il 27 gennaio 2020. In effetti, dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria inferiore emerge che tale scritto non specificava a partire da quando le pretese dimissioni avrebbero dovuto esplicare effetto. Va altresì rilevato che non è stata formulata un'istanza di cancellazione a Registro di commercio (come avvenuto per altri membri del CdA), e che anche successivamente ha presenziato a riunioni del CdA e ha beneficiato di indennità per perdita di guadagno in relazione alla lotta contro il Covid da gennaio a maggio 2021. La posizione di organo della ricorrente è dunque data, senza che sia necessario dimostrare che la lettera di dimissioni sia un falso - peraltro mai sostenuto né dalla Cassa né dal Tribunale cantonale - rispettivamente che lei non avrebbe controllato la richiesta di radiazione a Registro di commercio (sul tema cfr. DTF 126 V 61 consid. 4 a e 4b) per la fiducia riposta nel marito Presidente del CdA. Neppure soccorre la ricorrente affermare che in realtà non sarebbe stata presente alle Assemblee generali successive alle pretese dimissioni, in quanto in contrasto a quanto riportato dai verbali del CdA che la menzionano come presente. A nulla giovano infine le apodittiche affermazioni secondo cui "un conto poi essere menzionata nei documenti ed un altro esservi davvero stata" (memoriale di ricorso, pag. 17).  
 
5.2. Il CdA di una società anonima ha attribuzioni intrasmissibili e inalienabili, tra cui figura il preciso dovere di vigilare affinché i contributi paritetici vengano regolarmente conteggiati e versati (art. 716a cpv. 1 n. 5 CO, cfr. sulle atrribuzioni inalienabili previste all'art. 716a cpv. 1 CO la sentenza 9C_360/2012 del 17 settembre 2012 consid. 4.2). La ricorrente quale membro del CdA aveva dunque tali obblighi quale organo.  
È possibile però sfuggire a una responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS in presenza di motivi di discolpa, rispettivamente di giustificazione (sul tema cfr. DTF 132 III 523 consid. 4.6, 121 V 243 consid. 4b con riferimenti, segnatamente DTF 128 V 189 consid. 2b e 108 V 183 consid. 1b). Nel caso concreto la ricorrente con le sue argomentazioni non fornisce alcun motivo idoneo a discolparla, rispettivamente a giustificarla, o che permetta di affermare che il Tribunale cantonale abbia ritenuto a torto che la Cassa, che ha constatato la violazione delle prescrizioni relative ai contributi, non fosse legittimata a considerare che la ricorrente avesse agito intenzionalmente o, perlomeno, per negligenza grave. 
In particolare la pretesa incompetenza materiale e la mancata conoscenza degli accessi bancari di E.________ AG non consentono di esonerare la ricorrente dalla negligenza grave per non aver pagato, rispettivamente controllato che venissero versati i contributi paritetici per gli anni 2020 e 2021. A nulla giova la giustificazione che il marito sia deceduto dopo lunga malattia il 30 agosto 2022 e la ricorrente si sarebbe occupata di lui e del figlio minorenne durante un anno con la conseguenza che l'attività professionale non sarebbe stata seguita con la debita attenzione. A parte la contraddizione evidente tra l'affermare dapprima che non si sarebbe mai occupata delle questioni della società - segnatamente del pagamento dei contributi paritetici, per il quale non avrebbe nemmeno avuto le necessarie competenze -e successivamente sostenere che l'aver curato il marito malato durante un anno l'avrebbe distolta dalla sua attività professionale, quanto affermato non è motivo giustificativo o di discolpa nel senso della giurisprudenza. 
 
5.3. Infine la ricorrente nemmeno può essere seguita quando contesta l'ammontare del danno, limitandosi ancora una volta ad affermare che alla decisione su opposizione della Cassa sono stati sì allegati i conteggi ma, considerato che non avrebbe mai avuto un ruolo dirigenziale né prima né dopo il fallimento, lei non sarebbe stata nella posizione di comprendere né di potersi determinare sul calcolo del contributi paritetici, visto che sarebbe stata ignara sul numero dei dipendenti della società, come pure sulla percentuale di lavoro e sullo stipendio degli stessi. Il fatto di essere rimasta passiva nel suo ruolo di membro del CdA, in quanto sarebbe stato il marito a occuparsi della gestione della società, non la libera dalle sue responsabilità, inclusa quella di capire i conteggi dei contributi paritetici, confermati essere stati allegati alle decisioni amministrative contestate.  
 
6.  
In conclusione, le argomentazioni della ricorrente non sono fondate; esse non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 2). Di conseguenza il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto. 
 
7.  
Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a ed art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente verserà a B.________ fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Le spese ripetibili di fr. 1'000.- in favore di B.________ per la procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, a D.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 11 dicembre 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi