Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_604/2024
Sentenza del 30 gennaio 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Stadelmann, Parrino,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Yari Robbiani,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
contributi per assegni familiari,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 settembre 2024 (30.2024.7).
Fatti:
A.
A.a. Con decisione su opposizione del 12 ottobre 2023, che ha comportato una reformatio in peius della decisione emessa il 3 giugno 2022, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'attività indipendente svolta nel 2019, A.________ doveva versare contributi per assegni familiari di fr. 1'376.10.
Con decisione su opposizione del 27 luglio 2023, che ha confermato la decisione del 4 aprile precedente, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'attività indipendente svolta nel 2020, A.________ doveva versare contributi per assegni familiari di fr. 874.50.
Sia per il 2019 che per il 2020, il reddito da attività indipendente veniva ricondotto (almeno in parte) alla locazione del mappale n. xxx RFD, di proprietà di A.________, che aveva un carattere aziendale.
A.b. Con ricorsi del 12 settembre (per il 2020) e del 7 novembre 2023 (per il 2019) A.________ ha impugnato le decisioni su opposizione davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Dopo avere congiunto le cause, con sentenza del 5 marzo 2024 i Giudici ticinesi hanno condiviso l'agire della Cassa di compensazione, respingendo i gravami nella misura in cui erano ammissibili.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 18 aprile 2024, sempre relativo sia al 2019 che al 2020, A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale (incarto 9C_215/2024), chiedendone l'annullamento rispettivamente la riforma, nel senso di non prelevare contributi per assegni familiari "sugli affitti provenienti dall'immobile n. xxx RFD".
B.
B.a. Il 25/27 giugno 2024 A.________ si è rivolto alla Corte cantonale, chiedendo la revisione del giudizio del 5 marzo 2024. Preso atto di tale domanda, il 17 luglio 2024 il Tribunale federale ha sospeso la procedura di ricorso 9C_215/2024, in attesa dell'ulteriore pronuncia dell'istanza inferiore.
B.b. Con sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di revisione presentata il 25/27 giugno 2024.
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 18 ottobre 2024 A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo che in riforma dello stesso la sua istanza di revisione del 25/27 giugno 2024 sia accolta.
Diritto:
1.
1.1. Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenza 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 1.2) e va esaminato prima del ricorso che è stato presentato nella causa 9C_215/2024, sospesa fino ad oggi.
1.2. In questa sede, può essere contestato solo il diniego dell'esistenza di motivi di revisione del giudizio cantonale. Critiche che vanno oltre tale aspetto, e che sono relative alle ragioni che hanno portato l'istanza inferiore a confermare l'obbligo di versare i contributi per assegni familiari nel 2019 e nel 2020, non possono essere approfondite (sentenza 9C_744/2020 del 12 novembre 2021 consid. 2).
2.
2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto l'istanza di revisione della sentenza del 5 marzo 2024, in assenza delle condizioni previste dall'art. 61 lett. i LPGA in relazione con l'art. 24 della legge di procedura del 23 giugno 2008 per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca/TI; RL/TI 178.100).
Come l'art. 61 lett. i LPGA - applicabile giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam; RS 836.2) - l'art. 24 Lpca/TI prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se: sono stati scoperti fatti o mezzi di prova nuovi (lett. a); un crimine o un delitto ha influito sul giudizio (lett. b).
2.2. In merito al motivo di revisione previsto dall'art. 24 lett. a Lpcta/TI, qui determinante, il giudizio impugnato indica (consid. 2.2) :
(a) che un fatto è nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, perché non era noto al ricorrente, malgrado la sua diligenza;
(b) che i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione o fatti conosciuti in precedenza, ma che non avevano potuto essere stabiliti con certezza;
(c) che, anche in relazione alla presentazione di nuovi mezzi di prova, l'istante deve dimostrare l'assenza di negligenza.
3.
3.1. A sostegno dell'istanza di revisione presentata in sede cantonale, sono stati prodotti quattro documenti (doc. A2-A5) : (a) una decisione di tassazione di A.________, relativa al periodo fiscale 2022 ed emessa dalle autorità fiscali ticinesi il 5 aprile 2024; (b) una notifica di tassazione del 17 dicembre 1993, emanata dall'Ufficio imposte di successione dopo il decesso del padre di A.________; (c) un estratto del registro fondiario del 5 dicembre 1991; (d) l'istanza di scioglimento della comunione ereditaria del padre di A.________, che risale al 29 gennaio 1999.
In relazione al primo documento prodotto (doc. A2), la Corte cantonale ha (tra l'altro) negato l'esistenza di un motivo di revisione siccome, per il 2019 e il 2020, il carattere aziendale del mappale n. xxx è stato oggetto di conferma da parte dell'autorità fiscale (giudizio impugnato consid. 2.3.1). Per quanto riguarda gli ulteriori atti (doc. A3-A5), che sarebbero "emersi per puro caso... durante una ricerca in archivio di altri documenti", la domanda è stata respinta perché, con la dovuta diligenza da parte dell'istante, essi avrebbero potuto essere presentati in precedenza e la loro produzione con l'istanza di revisione risultava tardiva (giudizio impugnato, consid. 2.3.2).
3.2. Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, tali conclusioni sono corrette e vanno condivise.
3.2.1. In effetti, la decisione di tassazione di A.________, emessa dalle autorità fiscali ticinesi il 5 aprile 2024 è relativa al periodo fiscale 2022 e non concerne quindi gli anni 2019 e 2020 qui in discussione. Per questi ultimi, una conferma del carattere aziendale del mappale n. xxx RFD è stata inoltre già fornita.
3.2.2. D'altra parte, va rammentato che la revisione è un rimedio straordinario, e che esso non può servire a proseguire la causa o a correggere eventuali errori delle parti. Per giurisprudenza, la prova dell'impossibilità di produrre i documenti indicati nel considerando 3.1 (lett. b-d; doc. A3-A5) già durante la procedura di ricorso spettava all'istante e tale prova non è stata addotta. La sentenza impugnata va quindi confermata anche nella misura in cui nega le condizioni per una revisione in relazione ai doc. A3-A5 (cfr. sentenze 8C_107/2022 del 31 marzo 2023 consid. 4.2.4; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3).
4.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 gennaio 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli