Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_110/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 marzo 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
assicurazione complementare contro le malattie, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato quest'ultima a versare all'attrice fr. 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010; 
che la Corte cantonale ha pure accolto, nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice; 
che A.________ ha adito il Tribunale federale con scritto 10 febbraio 2014 in cui critica l'operato dei Giudici cantonali e della Cassa malati; 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni; 
che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); 
che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2); 
che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio; 
che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che l'opponente non è stata invitata a determinarsi sul rimedio, motivo per cui non si giustifica assegnarle ripetibili e che viste le particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie dalla ricorrente; 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti