Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_363/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 luglio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo, 
opponenti. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________ e C.________ (locatori), ordinato l'espulsione dell'avv. A.________ (conduttrice) dall'appartamento del primo piano del palazzo X.________ in via yyy a Lugano; 
che con sentenza 24 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla conduttrice; 
che A.________ ha impugnato la predetta sentenza con un ricorso in materia civile datato 5 luglio 2017, ma consegnato alla posta svizzera, in base alle dichiarazioni della ricorrente e di suo fratello, il 6 luglio 2017 in una busta timbrata dalla posta il 7 luglio 2017; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; 
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (DTF 141 II 429 consid. 3.3; 127 I 31 consid. 2b); 
che, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, la sentenza cantonale è giunta all'ufficio postale del recapito della ricorrente lunedì 29 maggio 2017, l'avviso di ritiro è stato posto nella casella della destinataria lo stesso giorno e la raccomandata è stata consegnata allo sportello giovedì 8 giugno 2017; 
che pertanto la sentenza impugnata va considerata notificata alla scadenza del termine di 7 giorni previsto dall'art. 44 cpv. 2 LTF e cioè il lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017; 
che quindi il 5 luglio 2017 era l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla posta unicamente il giorno seguente (art. 48 cpv. 1 LTF); 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che, con l'evasione del gravame, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 luglio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti