Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_411/2024
Sentenza del 30 maggio 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Kiss, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Sharon Guggiari Salari,
ricorrente,
contro
B.________ S.r.l.,
patrocinata dall'avv. Marco Cocchi,
opponente.
Oggetto
exequatur,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 giugno 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2023.164).
Fatti:
A.
A.a. Con decreto ingiuntivo del 25 ottobre 2017 il Tribunale di Pisa ha ingiunto, su ricorso per ingiunzione del 12 settembre 2017 della B.________ S.r.l., alla A.________ SA, Lussemburgo, succursale di Massagno, di pagare alla B.________ S.r.l. entro 60 giorni la somma di euro 116'000.--, oltre interessi e spese del procedimento, specificando che aveva diritto di fare opposizione a norma dell'art. 645 CPC italiano nel termine di 60 giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Il 23 maggio 2018 ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione nel senso dell'art. 647 CPC italiano.
A.b. L'8 maggio 2020 la B.________ S.r.l. ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla A.________ SA al precetto esecutivo notificatole dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Con decisione 23 settembre 2021 il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato l'istanza irricevibile.
A.c. Nel frattempo, il 20 luglio 2020, la A.________ SA ha proposto un'opposizione al decreto ingiuntivo in virtù dell'art. 650 CPC italiano che il Tribunale di Pisa ha, con sentenza 4 giugno 2022, dichiarato tardiva, condannandola a pagare le spese del procedimento. Sia al decreto ingiuntivo sia alla predetta sentenza è stata apposta la formula esecutiva.
A.d. Con decisione 24 ottobre 2023, il Pretore del distretto di Lugano, adito dalla B.________ S.r.l., ha riconosciuto e dichiarato esecutivi in Svizzera il predetto decreto ingiuntivo e la sentenza del giugno 2022.
B.
Con sentenza 6 giugno 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo inoltrato dalla A.________ SA contro quest'ultima decisione pretorile. La Corte cantonale ha dapprima indicato che il decreto ingiuntivo dell'ottobre 2017 e la sentenza del Tribunale di Pisa del giugno 2022 costituivano decisioni nel senso dell'art. 32 CLug (RS 0.275.12). Ha poi negato il sussistere di uno dei motivi contemplati nell' art. 34 par. 1-3 CLug per rifiutarne il riconoscimento. Ha ritenuto che l'emissione del decreto ingiuntivo a nome della succursale svizzera della A.________ SA non costituiva una violazione dell'ordine pubblico e che la notifica in Ticino non ha limitato in maniera inammissibile le possibilità di difesa della convenuta. Ha infine respinto l'obiezione secondo cui il decreto ingiuntivo non poteva essere riconosciuto a causa dell'esistenza di una regiudicata dovuta alla precedente procedura di rigetto dell'opposizione.
C.
Con ricorso in materia civile del 31 luglio 2024 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza cantonale e, in sua riforma, la reiezione della domanda di riconoscimento ed esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza del giugno 2022 del Tribunale di Pisa, nonché la condanna della controparte al pagamento di fr. 15'000.-- di ripetibili. Asserisce di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo unicamente con la procedura di rigetto dell'opposizione sfociata nella decisione 23 settembre 2021 con cui il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato irricevibile la relativa istanza. Si duole poi di una violazione dell'art. 34 par. 2 CLug e dell'art. 5 della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131; CLA65), sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto avvenire alla sua sede principale, rispettando il diritto lussenburghese (e non quello italiano o svizzero citati nella sentenza impugnata) che richiede una traduzione in tedesco o francese. Afferma che con l'irrita notifica in Svizzera, il decreto ingiuntivo non le sarebbe pervenuto in tempo utile e in modo da permetterle di presentare le sue difese entro i 60 giorni menzionativi, ciò che configura pure una violazione dell'ordine pubblico (art. 34 par. 1 CLug). Ritiene che la B.________ S.r.l. avrebbe del resto ammesso il proprio errore, procedendo "furbescamente" nel 2022 a una nuova notifica alla sede principale in Lussemburgo. Lamenta infine un accertamento arbitrario dei fatti, poiché - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale - non vi era un legame fra la succursale e la casa madre e la vera convenuta del decreto ingiuntivo era la succursale. Con la notifica a quest'ultima essa non era poi venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo.
Con risposta 14 ottobre 2024 la B.________ S.r.l. propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III della CLug) ha respinto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il gravame è pertanto ammissibile.
1.2. La ricorrente ha allegato al ricorso la sentenza impugnata, una copia della sentenza dell'Oberster Gerichtshof austriaco 3 Ob 34/08h dell'8 maggio 2008 citata dalla Corte cantonale e i dettagli della parcella legale che vorrebbe vedersi riconosciuta a titolo di ripetibili. Questi documenti non costituiscono, contrariamente a quanto affermato nella risposta dall'opponente, degli inammissibili nova. Ciò vale anche per gli altri atti elencati alla fine del ricorso che già si trovano negli incarti della causa trasmessi dall'autorità inferiore.
2.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che in questo ambito significa arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). La parte che vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
Nella fattispecie è pacifico che il decreto ingiuntivo italiano e la sentenza 4 giugno 2022 del Tribunale di Pisa costituiscono decisioni nel senso dell'art. 32 CLug che possono in linea di principio essere riconosciute. Nel proprio gravame la ricorrente, pur chiedendo che entrambi gli atti non vengano riconosciuti in Svizzera, sviluppa le sue censure unicamente con riferimento al decreto ingiuntivo. Ne segue che la richiesta di respingere l'istanza di riconoscimento della sentenza 4 giugno 2022 del Tribunale di Pisa si rivela di primo acchito inammissibile, perché priva di una qualsiasi motivazione.
4.
Per costante prassi nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano si tiene conto della giurisprudenza attinente sia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al Regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1), che ha sostituito quest'ultima Convenzione (DTF 150 III 413 consid. 3.2; 139 III 232 consid. 2.2; 137 III 261 consid. 1.1.1, con rinvii). Per quanto qui interessa giova poi rilevare che l'art. 45 cpv. 1 lett. a-d del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20 dicembre 2012 pag. 1; in seguito Regolamento (UE) n. 1215/2012) ha il medesimo contenuto dell'art. 34 CLug (GEORG E. KODEK, in Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht, a cura di Czernich/ Tiefenthaler/Kodek, 4aed. 2015, n. 1 ad art. 34 CLug).
5.
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'emissione del decreto ingiuntivo a nome della succursale non ne ostacolava il riconoscimento, poiché in base al diritto italiano la sede secondaria di una società non ha personalità giuridica, ragione per cui - contrariamente alle apparenze - parte convenuta è la società e non la sua succursale. Ha soggiunto che tale concezione è in sintonia con il diritto svizzero, ragione per cui essa non è manifestamente contraria all'ordine pubblico.
5.2. Riferendosi al considerando in cui la Corte cantonale ha negato il sussistere di una violazione dell'ordine pubblico, la ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti, perché dal testo del decreto ingiuntivo risulta che l'opponente ha convenuto in giudizio la succursale svizzera e non la sede principale nel Lussemburgo. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata violerebbe l'art. 34 par. 1 CLug anche perché la notifica alla sua succursale non le avrebbe permesso di difendersi e avrebbe così leso il suo diritto di essere sentita.
5.3. Giusta l'art. 34 par. 1 CLug, una decisione non viene riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto. La riserva di una violazione dell'ordine pubblico va interpretata in maniera restrittiva, specialmente in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere e permette al giudice di non concedere la protezione della giustizia svizzera a situazioni che urtano in maniera scioccante i principi essenziali dell'ordine giuridico come è concepito in Svizzera (DTF 143 III 404 consid. 5.2.3). In Svizzera una succursale, pur godendo di una relativa autonomia, non dispone di una personalità giuridica propria e non ha la capacità di essere parte (sentenza 4A_476/2021 del 6 luglio 2022 consid. 3). Tuttavia il fatto di menzionare nella petizione, invece della sede principale, unicamente la succursale non costituisce un errore che comporta l'inammissibilità dell'azione: si tratta di uno sbaglio che va semplicemente emendato utilizzando la denominazione corretta (sentenze 4A_87/2019 del 2 settembre 2019 consid. 1; 4A_510/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 3.2).
In concreto il rimprovero di un accertamento arbitrario dei fatti si rivela di primo acchito infondato, perché anche dalla sentenza impugnata risulta espressamente che il decreto ingiuntivo menzionava unicamente la succursale svizzera. La ricorrente non spiega invece (né è ravvisabile in ragione della summenzionata giurisprudenza) perché le conseguenze giuridiche di tale imprecisa indicazione configurino addirittura una violazione dell'ordine pubblico svizzero. Determinare se, come preteso dalla ricorrente, con la notifica del decreto ingiuntivo alla succursale sia stato violato il suo diritto di difendersi, e quindi il suo diritto di essere sentita, verrà esaminato nel prossimo considerando.
6.
6.1. La Corte cantonale ha dapprima ricordato che l'art. 34 par. 2 CLug, attualmente in vigore, non richiede più, a differenza del previgente art. 27 par. 2 CL, che la notificazione della domanda giudiziale (o dell'atto equivalente) sia avvenuta in modo regolare al convenuto contumace, ma è sufficiente che questa gli sia stato notificata o comunicata in tempo utile e in un modo che gli abbia consentito di presentare le sue difese. Ha poi indicato che giusta il diritto processuale italiano e soprattutto in base a quello svizzero non è per nulla scontato che una notifica per rogatoria alla succursale anziché alla casa madre non sia regolare. Ha quindi ritenuto che, per l'ipotesi in cui il modo di procedere adottato non fosse stato corretto, l'eventuale errore non oltrepassa lo standard minimo autonomo della CLug per una notifica efficace e non ha quindi limitato inammissibilmente le possibilità di difesa della qui ricorrente, atteso che questa non ha contestato che la succursale svizzera abbia effettivamente preso in consegna il decreto ingiuntivo secondo le forme prescritte dal diritto processuale svizzero. Del resto, il 20 luglio 2020 essa ha potuto inoltrare un'opposizione al decreto ingiuntivo giusta l'art. 650 CPC italiano, pur non avendo ricevuto alcuna notificazione presso la sede principale.
6.2. La ricorrente asserisce che con la notifica alla succursale svizzera si è realizzato il motivo previsto dall'art. 34 par. 2 CLug che impedisce il riconoscimento del decreto ingiuntivo. Afferma che la notifica ha violato l'art. 5 CLA65, pacificamente applicabile, perché il ricorso su ingiunzione e il decreto ingiuntivo avrebbero dovuti esserle notificati alla sua sede principale nel Lussemburgo, con una traduzione in tedesco o francese come previsto dalla dichiarazione fatta da questo paese con riferimento al predetto articolo. Per questo motivo ritiene irrilevanti la giurisprudenza e la dottrina italiane e svizzere menzionate dalla Corte cantonale. Sostiene di non avere nominato la succursale sua rappresentante e di non avere "mai ricevuto fisicamente" il decreto ingiuntivo, della cui esistenza è unicamente venuta a conoscenza nell'estate 2020 nel contesto della procedura di rigetto dell'opposizione avviata nei confronti della succursale. Dichiara di non avere quindi avuto la possibilità di difendersi tempestivamente e soggiunge che sarebbe pure arbitrario ritenere che fra la succursale e la sede principale sussistessero dei legami.
6.3.
6.3.1. Secondo l'art. 34 par. 2 CLug una decisione non viene riconosciuta " se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese ". Il concetto di notifica previsto da questa norma riveste un carattere autonomo e contiene una garanzia minima. L'atto deve essere giunto nella sfera del convenuto, in modo tale che possa comprenderne l'importanza; una comunicazione per mezzo di canali informali non basta (sentenza 5A_299/2020 dell'11 agosto 2021 consid. 3.2, con rinvio). La notifica non deve più essere regolare, ma è sufficiente che avvenga in tempo utile e in maniera tale che il destinatario possa difendersi. Ciò ha per conseguenza che nel campo di applicazione della CLug non è più determinante sapere se la domanda giudiziale o l'atto equivalente siano stati notificati in modo conforme alle regole di procedura applicabili (GAUDEMET-TALLON/ANCEL, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012 Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 7aed. 2024, n. 475 pag. 692; DOMEJ/OBERHAMMER, in: Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht; 2aed. 2023, a cura di Schnyder/Sogo, n. 36 ad art. 34 CLug; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 4aed. 2020, n. 118 ad art. 45 del Regolamento UE n. 1215/2012; nel medesimo senso ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL), 2aed. 2025, n. 37 ad art. 34 CLug; più complesso FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen, 3aed. 2021, a cura di Dasser/Oberhammer, n. 50-61 ad art. 34 CLug, che fa precedere la valutazione della possibilità di difendersi del convenuto dall'esame della regolarità della notifica).
Giusta l'art. 160 cpv. 2 LDIP il potere di rappresentanza della succursale di una società estera è regolato dal diritto svizzero e almeno una persona con potere di rappresentanza dev'essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio. La rappresentanza include quella processuale (sentenza 4A_27/2013 del 6 maggio 2013 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 III 278).
6.3.2. In concreto pur lamentandosi di una violazione della CLA65, la ricorrente non contesta che il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo siano stati trasmessi alla sua succursale svizzera secondo le modalità previste da tale Convenzione per la notifica di atti esteri nel Cantone Ticino, né afferma che essi non riguardassero gli affari della succursale svizzera. Rettamente sostiene poi che quest'ultima non ha personalità giuridica né capacità di essere parte. Per questo motivo la succursale è sempre parte della sede principale con cui forma un'unità (sentenza 4A_129/2014 del 1° maggio 2014 consid. 2.5), ragione per cui l'argomentazione ricorsuale secondo cui la società lussemburghese non avrebbe legami con la propria succursale svizzera rasenta la temerarietà. Ma anche per il resto la dicotomia suggerita nel ricorso non può essere seguita: la trasmissione, all'interno di una persona giuridica, della domanda giudiziale o dell'atto equivalente agli organi competenti non riguarda la notifica nel senso della CLA65 (cfr. sentenza 5A_840/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2.4.1). Ricordato che la ricorrente non si duole - a ragione - che il termine di 60 giorni previsto dagli atti italiani per opporsi alle richieste dell'opponente fosse troppo breve, non può essere ritenuto, alla luce dell'unità esistente fra succursale e sede principale, che la contestata notifica le abbia impedito di difendersi (nell'esito anche GEORG E. KODEK, op. cit., n. 31 ad art. 45 Regolamento UE n. 1215/2012). Nemmeno il fatto che il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo non fossero stati tradotti in francese o tedesco ha impossibilitato la ricorrente a difendersi, tenuto conto che essi erano redatti in italiano, lingua ufficiale del luogo in cui è situata la sua succursale svizzera. Del resto anche la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già rilevato che una traduzione della domanda giudiziale effettuata dal richiedente non costituisce, dal profilo del Regolamento CE 44/2001, un elemento indispensabile all'esercizio dei diritti di difesa del convenuto, essendo solo necessario che quest'ultimo disponga del tempo sufficiente per far tradurre l'atto e organizzare la sua difesa (sentenza della CGCE del 8 maggio 2008 C-14/07 Weiss, Racc. 2008 I-3367 punto 56). La pretestuosità dell'argomentazione ricorsuale emerge infine, come già osservato nella sentenza impugnata, anche dal fatto che la ricorrente, pur non avendo ancora ricevuto alcuna notifica nel Lussemburgo, aveva potuto inoltrare la propria opposizione tardiva nel senso dell'art. 650 CPC italiano. Ne segue che la Corte cantonale non ha nemmeno violato l'art. 34 par. 2 CLug.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 maggio 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: Piatti