Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_551/2024  
 
 
Sentenza del 19 agosto 2025  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hurni, Presidente, 
Denys, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.166). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a.  
Nel 2020 la C.________ Sagl ha sottoscritto, in qualità di impresa acquisitrice, diversi contratti di fornitura di personale a prestito con il prestatore B.________ Sagl. Il 28 luglio 2021 l'allora (A.________) e l'attuale (D.________) socio gerente della C.________ Sagl hanno firmato a nome della società un riconoscimento di debito in favore della B.________ Sagl per complessivi fr. 146'969.25. Il 24 febbraio 2022 la C.________ Sagl e i predetti soci hanno sottoscritto un ulteriore riconoscimento di debito solidale e personale di fr. 145'000.-- riferito a fatture relative al personale ricevuto in prestito. 
 
A.b. Il 7 aprile 2022 la B.________ Sagl ha escusso A.________ per l'incasso di quest'ultimo importo, indicando quale causa del credito il predetto riconoscimento di debito personale.  
Il Pretore di Locarno-Città ha, con decisione del 2 giugno 2023, rigettato l'opposizione interposta dal debitore limitatamente a fr. 32'682.30. Il 29 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece accolto il reclamo presentato da A.________ e respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione, ritenendo verosimilmente nulla la causa dell'obbligazione. 
 
A.c. L'azione di disconoscimento del debito di fr. 32'682.30, presentata dall'escusso con petizione 20 giugno 2023, è stata respinta dal Pretore di Locarno-Città con giudizio del 27 novembre 2023.  
 
B.  
Con sentenza 12 settembre 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ contro l'appena menzionata decisione. Per quanto qui interessa, la Corte cantonale ha ritenuto, contrariamente al Pretore, che i termini di disdetta non sono stati disciplinati nei contratti di fornitura di personale a prestito come richiesto dall'art. 22 cpv. 1 lett. d della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11). Ha però considerato che l'invocazione del vizio di forma da parte dell'escusso per prevalersi della nullità del contratto configura un abuso di diritto, poiché il contratto è stato eseguito nei suoi punti essenziali, avendo la C.________ Sagl effettivamente impiegato il personale messole a disposizione dalla B.________ Sagl. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 17 ottobre 2024 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e la retrocessione dell'incarto alla Corte cantonale per nuova decisione. Chiede altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lamenta una violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, affermando che quando il contratto è stato eseguito egli non era a conoscenza del vizio. 
Con osservazioni 6 novembre 2024 la B.________ Sagl si è opposta all'emanazione di misure d'urgenza, mentre la Corte cantonale non si è determinata. 
Il Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo con decreto del 22 gennaio 2025. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in materia civile deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Esso è di natura riformativa (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può quindi, in linea di principio, limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare una conclusione nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3, con rinvii). Le conclusioni vanno tuttavia interpretate tenendo in debita considerazione la motivazione del ricorso (DTF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2; 123 IV 125 consid. 1).  
Nella fattispecie il ricorrente enuncia una conclusione puramente cassatoria. Dalla motivazione del ricorso emerge tuttavia che egli ritiene il riconoscimento del debito inefficace in seguito alla nullità del contratto di prestito del personale su cui è fondato. Il presente gravame va quindi interpretato nel senso che il ricorrente intende ottenere l'integrale disconoscimento del debito per il quale il Pretore aveva concesso il rigetto dell'opposizione. Il ricorso si rivela pertanto ammissibile dal profilo dell'art. 42 cpv. 1 LTF
 
2.  
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 149 II 337 consid. 2.2, con rinvii). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Il Tribunale federale non è tuttavia vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.1, con rinvii). 
 
3.  
In virtù dell'art. 22 cpv. 1 lett. d LC il prestatore deve concludere con l'impresa acquisitrice un contratto scritto e indicarvi la durata di impiego o i termini di disdetta. Giusta l'art. 50 dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC; RS 823.111) - che si riferisce all'appena menzionato articolo di legge e reca il titolo " Contratto di fornitura di personale a prestito " - il contratto di lavoro (recte: di fornitura di personale a prestito; v. anche il tenore della norma in lingua francese e tedesca) deve essere generalmente concluso prima dell'entrata in funzione, a meno che l'urgenza della situazione non permetta più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per iscritto nel più breve tempo possibile. 
L'art. 11 cpv. 2 CO recita che ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. 
 
3.1. La Corte cantonale ha premesso che il contratto di fornitura di personale a prestito è subordinato alla forma scritta e che è nullo, perché mancando l'indicazione della durata d'impiego o i termini di disdetta, non contiene tutte le indicazioni previste dall'art 22 cpv. 1 LC. Ha però respinto l'appello perché ha ritenuto che l'invocazione del vizio di forma da parte dell'escusso costituisce un manifesto abuso di diritto, essendo il contratto stato eseguito dalle due società.  
 
3.2. Il ricorrente nega che siano dati i presupposti per riconoscere un abuso di diritto, affermando segnatamente di non essere stato a conoscenza del vizio di forma che inficiava il contratto, trattandosi " di un caso di nullità estremamente complesso anche solo per una persona cognita di diritto, poggiandosi su una base legale (la LC) estremamente settoriale ".  
 
3.3. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale e dal ricorrente, il mancato rispetto di un'esigenza di forma non comporta sempre ed esclusivamente la nullità del relativo contratto. Una norma, che sancisce una determinata forma, ma che non ordina esplicitamente la nullità qualora dovesse essere disattesa, va interpretata, potendo essere una semplice prescrizione d'ordine (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7aed. 2020, n. 16 ad art. 11 CO). Secondo la dottrina ciò è il caso per quanto attiene all'art. 22 LC (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, loc. cit.; CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar, n. 251 ad art. 11 CO), il requisito di forma costituendo segnatamente uno strumento probatorio (FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 9 ad art. 22 LC). La circostanza secondo cui la forma scritta non costituisce un presupposto di validità emerge già dal Messaggio del Consiglio federale che menziona, quale conseguenza del suo mancato rispetto, la revoca dell'autorizzazione giusta l'art. 16 LC (Messaggio del 27 novembre 1985 concernente la revisione della legge federale sul servizio di collocamento e la fornitura di servizi, FF 1985 III 552 n. 233.2 art. 22). Questa interpretazione viene poi confermata dall'art. 50 OC, secondo cui in casi di urgenza, il contratto può anche essere concluso per iscritto dopo l'entrata in funzione. La violazione del requisito di forma può invece comportare, oltre alla già citata revoca dell'autorizzazione, anche la condanna, giusta l'art. 39 cpv. 2 lett. c LC, al pagamento di una multa fino a fr. 40'000.-- (FRANCESCO TREZZINI, loc. cit; KRUMMENACHER/WEIBEL, in Arbeitsvermittlungsgesetz, n. 5 ad art. 22 LC).  
Invero la Corte cantonale si basa sulla sentenza A-2350/2020 del 17 gennaio 2022 del Tribunale amministrativo federale che contiene però unicamente un obiter dictum (consid. 5.1), atteso che ha lasciato indecisa la questione di sapere se le esigenze previste dalla LC erano soddisfatte nel caso sottopostigli (consid. 7.3). Del resto anche l'autore, su cui si era basato il Tribunale amministrativo federale, riconosce che la norma di legge in discussione dovrebbe unicamente avere uno scopo probatorio (LUC THÉVENOZ, La location de services dans le bâtiment, in: Droit de la construction 1994 pag. 70). 
Ne segue che il contratto di fornitura di personale posto a fondamento dell'assunzione solidale di debito non è inficiato di nullità. In queste circostanze non occorre esaminare se, invocando la nullità del contratto, il ricorrente abbia agito in modo contrario alla buona fede. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Anche la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta - indipendentemente dalla sua indigenza - facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili, ridotte poiché l'opponente è unicamente stata invitata a determinarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 agosto 2025 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Hurni 
 
Il Cancelliere: Piatti