Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_627/2023  
 
 
Sentenza del 22 novembre 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
avv. A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
avv. B.________, 
amministratore della successione fu C.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2022.163). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisione 9 marzo 2021 l'Autorità regionale di protezione 10, sede di Locarno, ha statuito che l'avv. A.________ aveva prelevato importanti somme dalla sostanza di C.________, di cui era stato curatore dal 2006 al 2020, senza autorizzazione. L'autorità di protezione gli ha quindi " assegnato un termine di 20 giorni non prorogabile per procedere con la restituzione di quanto prelevato senza essere autorizzato, ovvero Fr. 243'734.- sul conto corrente bancario " di C.________ e ha autorizzato la nuova curatrice, D.________, a " valutare la possibilità di avviare le necessarie procedure penali e civili (ex art. 454 e segg. CC) al fine di ottenere la rifusione del danno patito dall'interessata [...] nell'ambito della gestione della curatela ". Il 28 aprile 2022 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo dell'avv. A.________ e con sentenza 5A_411/2022 del 29 agosto 2022 il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso in materia civile.  
 
A.b. Con precetto esecutivo 13 dicembre 2021 C.________ ha escusso l'avv. A.________ per l'incasso di fr. 243'734.-- oltre interessi del 5 % dal 9 marzo 2021.  
Mediante decisione 5 dicembre 2022 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto un'istanza di C.________, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dall'avv. A.________ al precetto esecutivo limitatamente a fr. 243'734.-- oltre interessi del 5 % dal 13 dicembre 2021 (anziché dal 9 marzo 2021). 
 
B.  
Con sentenza 4 luglio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 15 dicembre 2022 dall'avv. A.________ avverso la decisione pretorile. 
 
C.  
L'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 8 settembre 2023, chiedendo di respingere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
Con scritto 12 settembre 2024 l'avv. B.________ ha comunicato il decesso di C.________, avvenuto il 5 agosto 2024, e ha indicato di essere stato nominato amministratore della successione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il rimedio è stato presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica (art. 76 cpv. 1 LTF) di una sentenza finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC).  
 
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.  
Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). 
Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). 
 
2.1. La Corte cantonale ha ricordato che il giudice del rigetto dell'opposizione deve esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e deve in particolare assicurarsi che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla.  
 
2.1.1. I Giudici cantonali hanno quindi dapprima esaminato la censura dell'escusso secondo cui l'Autorità regionale di protezione 10, sede di Locarno, sarebbe stata incompetente ad emanare, a carico di un curatore, una decisione di restituzione di una somma di denaro, ciò che renderebbe la sua decisione 9 marzo 2021 nulla.  
Al riguardo, la Corte cantonale ha osservato che l'Autorità regionale di protezione 10, sede di Locarno, non aveva obbligato l'ex curatore a risarcire un danno causato alla pupilla (riservando a ragione la via delle azioni penali e civili), ma gli aveva ordinato di restituire quanto indebitamente prelevato dal patrimonio dell'assistita a titolo di compenso non autorizzato, ordine che risultava inserirsi nelle misure che tale autorità poteva adottare, in sede di esame della contabilità e del rapporto, per salvaguardare gli interessi della persona posta sotto curatela da un'esecuzione difettosa della misura (v. art. 415 cpv. 3 CC) e che appariva pertanto rientrare nelle sue competenze. Per i Giudici cantonali, la nullità della decisione 9 marzo 2021 non era perciò manifesta e, a ogni modo, l'invocazione dell'incompetenza unicamente allo stadio del rigetto definitivo dell'opposizione (quando la decisione 9 marzo 2021 era già stata impugnata dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e poi dinanzi al Tribunale federale) appariva manifestamente contraria al principio della buona fede. 
 
2.1.2. I Giudici cantonali hanno in seguito esaminato la critica dell'escusso secondo cui la decisione 9 marzo 2021 sarebbe stata priva sia dei requisiti di un "Zivilurteil" secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF (in particolare perché non gli sarebbero stati garantiti il diritto al contraddittorio e il diritto di essere sentito e perché la decisione non esplicherebbe "forza di cosa giudicata di diritto materiale") sia dei requisiti di una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF ("norma che a suo dire risolverebbe solo la problematica relativa alle decisioni intercantonali per la riscossione di tributi pubblici").  
La Corte cantonale ha dapprima ricordato che il Pretore aveva ritenuto tardiva la censura di violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di essere sentito, siccome avrebbe potuto essere sollevata dall'escusso già dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Tribunale federale. Secondo la Corte cantonale, le altre considerazioni dell'escusso erano invece errate già perché fondate su riferimenti anteriori al 1° gennaio 2011 e non tenevano quindi conto del fatto che, in seguito alla revisione dell'art. 80 LEF, erano ormai considerati titoli di rigetto definitivo anche le decisioni non cresciute in giudicato, purché esecutive, e del fatto che tutte le decisioni di autorità amministrative svizzere erano ormai parificate alle decisioni giudiziarie (parificazione non più vincolata, entro il territorio cantonale, "all'adempimento dei presupposti supplementari allora previsti da un apposito concordato intercantonale, diventato perciò obsoleto"). Per i Giudici cantonali, inoltre, il beneficiario di una prestazione pecuniaria stabilita in una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF non doveva essere per forza lo Stato o un'altra corporazione pubblica, ma poteva anche essere, come in concreto, una persona privata (sottolineando come era per esempio stata riconosciuta la qualità di titolo di rigetto definitivo dell'opposizione alle decisioni delle autorità di protezione che stabiliscono l'onorario del curatore, ossia in casi in cui sono in presenza due persone private; v. sentenza 5A_503/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3, con rinvio a DTF 113 II 394 consid. 2). 
 
2.1.3. Secondo i Giudici cantonali, in conclusione, la decisione 9 marzo 2021 dell'Autorità regionale di protezione 10, sede di Locarno, costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.  
 
2.2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 80 LEF.  
 
2.2.1. Nella misura in cui ribadisce in modo generico (e confuso) che alla decisione 9 marzo 2021, " in tema di approvazione di rendiconti, discarico o meno del curatore, approvazione o meno delle note professionali ", farebbe difetto il " requisito necessario del contraddittorio " e la " forza di cosa giudicata di diritto materiale ", il ricorrente omette del tutto di misurarsi con la sentenza dei Giudici cantonali, secondo cui il primo argomento era tardivo, mentre il secondo risultava infondato in seguito alla revisione dell'art. 80 LEF. La censura, insufficientemente motivata, è inammissibile.  
 
2.2.2. Secondo il ricorrente, per "autorità amministrative svizzere" giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, si intenderebbero unicamente le "autorità amministrative federali" come risulterebbe, in particolare, dal Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991 (FF 1991 III 1). Siccome " non sgorga né dalla volontà del legislatore, né delle leggi di applicazione, alcuna volontà di conferire all'ARP il ruolo di un'autorità federale ai sensi della LEF e della PA ", essa non può essere considerata un' autorità amministrativa federale, motivo per cui "le fa difetto la facoltà di emanare decisioni che in base all'art. 80 LEF possano giustificare un rigetto definitivo dell'opposizione".  
Il ricorrente omette tuttavia di considerare che dal 1° gennaio 2011 la definizione all'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF è stata estesa alle decisioni di tutte le autorità amministrative svizzere, comprese quelle dei Cantoni e dei Comuni (v. sentenza 5A_760/2018 del 18 marzo 2019 consid. 3.1). La censura, che peraltro non si confronta con la sentenza qui impugnata che già aveva sottolineato tale modifica legislativa, risulta manifestamente infondata nella misura della sua ricevibilità. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella (ridotta) misura in cui è ammissibile. 
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare spese ripetibili alla parte opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza a D.________. 
 
 
Losanna, 22 novembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
La Cancelliera: Antonini