Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_637/2024
Sentenza del 20 ottobre 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
Rüedi, May Canellas,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Ezio Tranini,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Davide Fagetti,
opponente.
Oggetto
azione di responsabilità contro gli organi societari,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2024.33).
Fatti:
A.
A.a. Il 1° dicembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento della C.________ SA, di cui A.________ era amministratore unico dal 18 dicembre 2015.
A.b. Al termine di una procedura di contestazione della graduatoria del 22 febbraio 2019 promossa dalla B.________ SA, il Pretore ha, con decisione del 21 agosto 2019, ammesso un credito di fr. 34'029.23 a favore di quest'ultima società. Tutti i rimedi di diritto esperiti contro tale collocazione (appello, domanda di revisione e ricorso in materia civile) dalla D.________ SA, di cui A.________ era pure amministratore e azionista unico, sono stati respinti.
A.c. Agente quale cessionaria ex art. 260 LEF del diritto della fallita di promuovere azione civile o penale nei confronti dei suoi organi a norma degli art. 754/757 CO, la B.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al predetto Pretore A.________ per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 2'893'879.15, importo corrispondente al danno, derivante dalla procrastinazione del fallimento, imputato al convenuto in qualità di amministratore unico della fallita. Il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 404'173.75.
B.
Con sentenza 24 ottobre 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. La Corte cantonale ha confermato la reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ha ritenuto che il Pretore ha rettamente fatto capo all'art. 42 cpv. 2 CO per determinare il danno.
C.
Con ricorso del 28 novembre 2024 A.________ postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che la petizione sia respinta. Narrati e completati i fatti, lamenta una violazione dell'art. 6 CEDU e un abuso di diritto, affermando che l'attrice non sarebbe creditrice della fallita, e contesta la facoltà di determinare il danno in base all'art. 42 cpv. 2 CO.
Con risposta 12 febbraio 2025 la B.________ SA propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale non si è determinata.
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica 27 febbraio 2025 e duplica del 17 marzo 2025.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, rimedio di diritto che si rivela quindi in linea di principio ammissibile. Ne discende che il ricorrente inutilmente accenna anche al ricorso sussidiario in materia costituzionale nel titolo e nelle conclusioni del suo allegato.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica, come ha invece inammissibilmente fatto in concreto (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che in questo ambito significa arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). La parte che vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Ne segue che in concreto il Tribunale federale non può completare la fattispecie accertata nella sentenza impugnata sulla base di quanto esposto a ruota libera nel ricorso sotto il titolo " II Fatti ", senza alcun rinvio agli atti di causa. Tali descrizioni non paiono per altro nemmeno concernere fatti rilevanti per l'esito del presente giudizio, poiché tendenti a dimostrare la mancata qualità di creditore dell'attrice (cfr. sotto consid. 3.3).
3.
La cessione ai sensi dell'art. 260 LEF conferisce al creditore cessionario il diritto di far valere i crediti appartenenti alla massa fallimentare al posto di quest'ultima, in nome proprio, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. Il creditore cessionario può invocare tale autorizzazione nei confronti di terzi e deve lasciarsi opporre solo le eccezioni che questi ultimi possono far valere nei confronti della massa fallimentare (DTF 111 II 81 consid. 3a, con riferimenti). Secondo la giurisprudenza non spetta al giudice, ma all'autorità di vigilanza sugli uffici dei fallimenti, verificare la legittimità della decisione di cessione dell'amministrazione fallimentare. Nella causa avviata dal creditore cessionario ex art. 260 LEF, il Giudice si limita ad accertare che la legittimazione della parte attrice, che non fa valere diritti personali ma diritti della massa, emani da una decisione di cessione dell'amministrazione del fallimento (DTF 132 III 342 consid. 2.2.1; 111 II 81 consid. 3b; sentenza 5A_318/2018 del 18 luglio 2018 consid. 4.3.1).
3.1. Citando la giurisprudenza di questo Tribunale, la Corte cantonale ha indicato che il convenuto non può obiettare che la pretesa del creditore, il quale fa valere una pretesa cedutagli dall'amministrazione del fallimento giusta l'art. 260 LEF, sia stata collocata a torto nella graduatoria: nel procedimento promosso dal creditore cessionario il tribunale si limita ad assodare che la legittimazione dell'attore (che non fa valere una sua pretesa personale, ma una pretesa della massa), risulti dalla cessione rilasciata dall'amministrazione del fallimento. Ha poi aggiunto che il convenuto non aveva nemmeno censurato l'assunto pretorile secondo cui non sussisteva alcun elemento che avrebbe permesso di rimproverare all'attrice un abuso di diritto.
3.2. Secondo il ricorrente le autorità ticinesi avrebbero violato l'art. 6 CEDU (diritto a un processo equo) e l'art. 2 CC (abuso di diritto), perché glisserebbero sul fatto, risultante dai documenti fatti loro pervenire, che l'attrice non sarebbe una creditrice della fallita, avendo incassato due volte un'ingente somma. Esse dimenticherebbero pure che l'abuso di diritto è applicabile in ogni procedura, che " l'argomento della legittimità dei crediti della parte attrice era già stata esaminata e respinta " e che egli non è stato parte alle precedenti procedure.
3.3. In concreto il ricorrente mette vanamente in discussione la qualità di creditrice dell'attrice, atteso che per costante giurisprudenza il convenuto non può eccepire al creditore, ammesso definitivamente nella graduatoria e a cui la massa del fallimento ha ceduto il diritto di promuovere un'azione, che la sua collocazione sia avvenuta a torto (DTF 111 II 81 consid. 3b; 132 III 342 consid. 2.2.1, con rinvii; sentenza 4A_545/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.5.1). La parte attrice non fa infatti valere un proprio credito, atteso che le è semplicemente stato ceduto il diritto di condurre il processo con la facoltà di essere soddisfatta prioritariamente. Questo diritto di essere soddisfatta prioritariamente, sgorgante da una collocazione cresciuta in giudicato, concerne la ripartizione interna del provento del processo, questione che non tocca il convenuto, a cui può essere indifferente chi fa valere la contestata pretesa, poiché il creditore asseritamente collocato a torto parteciperebbe al riparto del ricavo anche qualora il processo fosse stato condotto con successo direttamente dalla massa fallimentare (sentenze 4A_545/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.5.1; 4C.265/1992 del 4 febbraio 1994 consid. 2). L'invocazione della suddetta garanzia convenzionale e del divieto dell'abuso di diritto si rivela quindi inconferente nella fattispecie.
4.
Per adempiere l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appellante deve dimostrare il carattere erroneo della motivazione della decisione attaccata con un'argomentazione sufficientemente esplicita da permettere alla Corte di appello di comprenderla. Ciò presuppone una designazione precisa dei passaggi della decisione che contesta e degli atti dell'incarto su cui fonda la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3, con rinvio). Egli deve tentare di dimostrare che la sua tesi prevale su quella della decisione impugnata e non può limitarsi a riprendere le allegazioni di fatto o gli argomenti di diritto presentati in prima istanza, ma deve sforzarsi di dimostrare sulla base dei fatti constatati o delle conclusioni giuridiche trattene che la decisione attaccata è inficiata da errori. Non può che farlo riprendendo l'approccio del primo giudice e puntando il dito sulle falle del suo ragionamento. Non soddisfa le esigenze dell'art. 311 cpv. 1 CPC una motivazione identica a quanto già presentato in prima istanza o che si limita a rinviarvi o che contiene solo delle critiche del tutto generali della decisione impugnata (sentenze 4A_115/2021 del 22 novembre 2022 consid. 6.3; 4A_168/2022 del 10 giugno 2022 consid. 5.2).
L'art. 42 cpv. 2 CO prevede che se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Questa norma instaura una prova facilitata in favore del leso; essa non lo libera tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima (DTF 131 III 360 consid. 5.1, con rinvii).
4.1. La Corte cantonale ha spiegato che il Pretore ha applicato l'art. 42 cpv. 2 CO, perché all'attrice non poteva essere rimproverata una negligenza nella determinazione del danno causato dal convenuto. L'attrice aveva allegato e sostanziato tale danno e aveva pure chiesto l'assunzione di una perizia, previa l'edizione della documentazione contabile, che però era incompleta. Il Giudice di primo grado, continua la Corte cantonale, si è prevalentemente basato sulle risultanze peritali per calcolare la differenza fra l'eccedenza di debiti alla data del fallimento (1° dicembre 2016) e quella alla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato (25 gennaio 2016). Riferendosi alle censure di appello, la sentenza impugnata indica che l'appellante non poteva trarre alcun beneficio dall'affermazione, sollevata solo con la duplica e non provata, secondo cui la contabilità del 2015 si trovava sul computer che l'Ufficio dei fallimenti ha venduto - senza procedere a un salvataggio del disco fisso - a un'altra società del convenuto che lo ha resettato, atteso segnatamente che non ha fornito alcuna giustificazione per l'assenza dell'ulteriore e più rilevante documentazione societaria (verbali dell'assemblea generale, conto annuale, rapporti di revisione e schede contabili del 2016). Ha poi ritenuto infondata la lamentela secondo cui l'art. 42 cpv. 2 CO non sarebbe applicabile nei casi in cui l'esistenza di un danno non è provata. Ha infine considerato insufficientemente motivata sia la censura con cui il convenuto lamentava che il danno non era provato e che il calcolo del giudice di primo grado non si basava su alcun elemento concreto sia quella con cui sosteneva che l'accertamento del Pretore secondo cui la situazione della fallita si sarebbe aggravata fra il 25 gennaio e il 1° dicembre 2016 sarebbe stata una semplice supposizione, atteso segnatamente che egli aveva immesso nella società fr. 327'000.--.
4.2. Il ricorrente afferma di avere sufficientemente criticato la sentenza pretorile, sostenendo che il danno non era dimostrato e che spettava all'attrice provarlo. Quest'ultima avrebbe pure dovuto dimostrare che l'assenza della contabilità gli era imputabile; inoltre, il fatto di tacciare di supposizioni le considerazioni pretorili costituiva un confronto sufficiente. Contesta pure che l'iniezione di fr. 327'000.-- nella fallita abbia costituito un aumento del debito, perché tale somma avrebbe invece permesso di pagare altri debiti. Lamenta inoltre un'errata applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, poiché questa norma richiede che il verificarsi di un danno sia perlomeno molto verosimile, ciò che non si verifica in concreto, perché sarebbe stato impossibile, " per motivi indipendenti dalle parti ", determinare l'esistenza di un danno e la sua entità. Sostiene infine che la sua condanna sarebbe piuttosto assimilabile a un " punitive damage " del diritto statunitense.
4.3. In concreto, con le sue apodittiche affermazioni, il ricorrente non spiega come avrebbe adempiuto l'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 311 cpv. 1 CPC. Per quanto concerne poi l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, occorre rilevare che egli non nega che l'opponente si trovasse in uno stato di necessità probatorio (condizione indispensabile per ammettere la prova facilitata: DTF 147 III 463 consid. 4.2.3) né indica quali elementi (costituenti degli indizi per l'esistenza del pregiudizio) l'attrice, che aveva chiesto ed ottenuto l'allestimento di una perizia, avrebbe omesso di fornire al giudice. Il ricorrente critica in realtà inammissibilmente singoli accertamenti di fatto operati dal Pretore (art. 75 LTF), senza riuscire a far apparire arbitrari quelli riportati nella sentenza di appello della quale ignora una gran parte della motivazione. A tal proposito si può a titolo di esempio rilevare come egli insiste sull'affermazione che l'impossibilità di recuperare la contabilità del 2015 fosse imputabile all'Ufficio dei fallimenti, senza minimamente prendere posizione sull'assenza degli altri documenti societari menzionati dalla Corte cantonale e ritenuti più pertinenti.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 ottobre 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti