Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_681/2024  
 
 
Sentenza del 15 agosto 2025  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hurni, Presidente, 
Denys, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Laura Decamilli Muzzarelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. André Weber, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 novembre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2024.96). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è stato assunto dal 1° marzo 2018, a tempo indeterminato, dalla B.________ SA, società attiva nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti della linea spiritse wines, in qualità di responsabile per la Svizzera orientale, in virtù d'un contratto di lavoro, che prevedeva una retribuzione lorda annua di fr. 104'000.-- versata in 13 mensilità (clausola n. 6.1) e il riconoscimento d'un bonus "sino ad un importo massimo pari al 10%... del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli obiettivi" (clausola n. 7.1), e che le due parti potevano disdire "in qualsiasi data di ogni mese con un preavviso di 30 giorni" (clausola n. 5.1).  
 
A.b. Il 14 luglio 2020 la datrice di lavoro ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro con il lavoratore con effetto dal 31 agosto 2020. Il 23 luglio 2020, cautelativamente, gli ha significato una nuova disdetta ordinaria, sempre per la medesima data. Il 29 luglio 2020 l'ha esonerato dall'obbligo di lavorare fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta.  
 
A.c. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 10 giugno 2021 A.________ ha convenuto in giudizio B.________ SA davanti alla Pretura del distretto di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 19'776.15, ridotti con la replica a fr. 19'735.80 oltre interessi (fr. 8'666.65 per salari e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta nel settembre 2020, fr. 7'280.-- per il bonus nel 2020 pari al 7 % [70 % del 10 %] del suo salario annuo, fr. 1'389.14 per rimborso spese e fr. 2'400.-- per il noleggio del proprio bar). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione. Con decisione del 14 giugno 2024 il Pretore ha accolto la petizione e condannato la convenuta al pagamento di fr. 19'776.15 lordi (fr. 17'333.30 per salari e relativa quota parte di tredicesima fino a ottobre 2020 e fr. 2'402.50 lordi per il bonus del 2020) oltre interessi, obbligandola altresì a rifondere all'attore fr. 3'500.-- per ripetibili.  
 
B.  
Con appello dell'8 agosto 2024 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, protestando ripetibili per entrambi i gradi di giurisdizione. Con risposta del 12 settembre 2024 l'attore ha proposto il rigetto del gravame. Statuendo il 14 novembre 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il rimedio e, in riforma del giudizio del Pretore, ha condannato B.________ SA a pagare all'attore fr. 8'666.65 lordi oltre interessi e ha obbligato l'attore a rifondere alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili ridotte. In sintesi, per la Corte cantonale al posto del termine illegale di disdetta di 30 giorni pattuito dalle parti in concreto ne era applicabile uno di un mese (art. 20 cpv. 2 CO); gli effetti della disdetta andavano così riportati al 30 settembre 2020 e la datrice di lavoro doveva pagare il salario anche per quel mese. Essa ha poi respinto la pretesa volta al riconoscimento di un bonus, poiché l'attore non aveva allegato, né dimostrato tale diritto anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro e poiché non v'erano prove a suffragio di un'ammissione della convenuta sull'obbligo di pagare all'attore un bonus nel 2020. Neppure l'andamento societario in quell'anno e l'assenza d'una relazione tra le perdite della ditta nel 2020 e i suoi volumi di vendita permettevano di confermare un miglioramento della performance della società nel 2020 in termini di vendite rispetto a quella del 2019. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 19 dicembre 2024 A.________ postula in sostanza la riforma della decisione impugnata nel senso di condannare il datore di lavoro al pagamento in suo favore di fr. 19'776.15 oltre interessi. 
Con risposta dell'8 maggio 2025 B.________ SA ha concluso per il rigetto del gravame. L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
Il ricorrente ha presentato delle osservazioni spontanee di replica. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 45 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). " Manifestamente inesatto " significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie, che si scosta da quella accertata, non possono essere considerate (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.3. Se le parti criticano la valutazione delle prove operata dal tribunale inferiore, il Tribunale federale interviene in tale ambito solo se essa è arbitraria. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non è dato, se anche un'altra soluzione sia da considerare o sia addirittura preferibile, ma solo se la decisione impugnata è palesemente insostenibile, contraddice chiaramente la situazione reale, viola palesemente una norma o un principio giuridico indiscusso, o contraddice in modo scioccante il comune senso di giustizia (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 16 consid. 2.1, con rinvii). La valutazione delle prove non è quindi già arbitraria se non corrisponde alla rappresentazione del ricorrente, ma solo se è palesemente insostenibile (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 135 III 356 consid. 4.2.1). Ciò si verifica se il giudice ha evidentemente frainteso il significato e la portata delle prove, se ha trascurato, senza alcuna valida ragione, prove importanti essenziali per la decisione o se ha tratto conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3 pag. 135; 140 III 264 consid. 2.3). Il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato nel gravame perché la valutazione delle prove è arbitraria (DTF 134 II 244 consid. 2.2; sentenza 4A_396/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 2.3). In particolare, non è sufficiente citare singoli elementi di prova che devono essere ponderati diversamente rispetto alla decisione impugnata e sottoporre la propria opinione al Tribunale federale in modo appellatorio, come se potesse riesaminare i fatti liberamente (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 116 Ia 85 consid. 2b; sentenza 4A_396/2021 citata consid. 2.3).  
 
3.  
Secondo il ricorrente la Corte cantonale non poteva sostituire il termine di preavviso della disdetta di 30 giorni con uno di un mese. 
 
3.1. Per la Corte cantonale l'accordo tra le parti di un termine di disdetta inferiore a quello previsto dall'art. 335c cpv. 1 CO non implicava in concreto l'applicazione di quest'ultimo al posto di quello pattuito illegalmente. In simile evenienza, ha precisato, si deve far capo al termine minimo di un mese ammesso dall'art. 335c cpv. 2 CO (DTF 47 II 295 consid. 2). Infatti, se le parti avessero saputo della nullità del termine di disdetta di 30 giorni da loro pattuito poiché troppo breve, in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 CO esse avrebbero optato per un termine d'un mese, pari a quello ammissibile più breve.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Secondo l'art. 335c cpv. 1 CO il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi. Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio (cpv. 2).  
Giusta l'art. 20 cpv. 2 CO, se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. 
 
3.2.2. In concreto, l'intenzione delle parti, seppur chiara, è contraria alla legge in quanto contrattualmente era stato concordato un termine generale di preavviso della disdetta di 30 giorni, ossia inferiore a un mese. Si pone pertanto la questione a sapere se, nella fattispecie, le parti avessero una volontà sussidiaria o se la norma di legge dispositiva sostituisca il patto contrattuale previsto, ma inammissibile. Tale questione va risolta applicando il principio dell'affidamento, accertando l'intenzione presunta o ipotetica delle parti, a meno che non si possa dimostrare un'effettiva volontà delle parti al riguardo (DTF 131 III 467 consid. 1.2; sentenza 4A_257/2020 del 18 novembre 2020 consid. 3.3). Il giudice deve cercare di determinare ciò che le parti avrebbero concordato in buona fede nelle circostanze concrete se fossero state a conoscenza del vizio (sentenza 4A_257/2020 citata consid. 3.3). Si tratta di una questione di diritto sulla quale il Tribunale federale si esprime con piena cognizione; tuttavia, esso è vincolato dagli accertamenti di fatto che consentono di dedurre tale presunta intenzione (sentenza 4A_257/2020 citata consid. 3.3).  
 
3.3. Il ricorrente fa valere che in concreto (caso in cui egli era al terzo anno di impiego) andrebbe applicato, in virtù dell'art. 20 cpv. 2 CO, il termine legale di preavviso e non quello di un mese; la DTF 47 II 295 citata dalla Corte di appello riguarderebbe norme abrogate e una sua applicazione sarebbe contraria al buon senso e allo scopo di tutela dei lavoratori.  
La tesi non convince. Il ricorrente, infatti, non spiega perché la conclusione dei giudici ticinesi secondo cui le parti, se fossero state a conoscenza del vizio, avrebbero optato per un preavviso di disdetta di un mese, ossia quello più fedele alla loro volontà contrattuale secondo la legge, sia errata. Tale conclusione è in verità sostenibile e conforme al diritto (DTF 47 II 295 consid. 2; ADRIAN STAEHELIN, in Zürcher Kommentar, 4aed. 2014, n. 10 ad art. 335c CO). Al riguardo il rimedio è infruttuoso. 
 
4.  
Il ricorrente contesta il rifiuto di accordargli un bonus. 
 
4.1. La Corte di appello ha respinto la pretesa volta al riconoscimento di un bonus, poiché l'attore non aveva allegato, né dimostrato che i dipendenti ne avevano diritto malgrado l'interruzione del rapporto di lavoro e poiché non era provata un'ammissione della convenuta circa un suo obbligo di pagare un bonus all'attore nel 2020. Le valutazioni di cui ai doc. N e 7 agli atti contenevano dati diversi, la cui plausibilità è sì attestata da talune risultanze, ma è pure sconfessata da altre. La sola analisi di bilancio eseguita dal Pretore non permetteva così di stabilire il diritto al bonus: in effetti, l'andamento della società nel 2020 e l'assenza di una relazione tra le sue perdite in quell'anno e i suoi volumi di vendita non permettevano ancora di avvalorare la tesi del Pretore secondo cui la performance della società in termini di vendite era da considerarsi migliore rispetto a quella del 2019, dato il disavanzo di fr. 312'939.-- registrato nel 2020. Senza dimenticare che gli obiettivi quantitativi fissati nel 2020 per l'attore, allegati in modo insufficiente, non erano dimostrati in assenza d'una prova peritale.  
 
4.2. Il ricorrente fa valere che la valutazione del Pretore, che ha dato maggior peso allo scritto del 26 novembre 2020 di C.________, sarebbe più attendibile, visto che la deposizione di quest'ultimo, successiva all'introduzione della causa, sarebbe parziale. Nella propria deposizione, poi, il ricorrente avrebbe confermato di aver ottenuto il bonus nel 2018 (pur non lavorando per l'intero anno) e nel 2019. La datrice di lavoro pagava dunque il bonus, anche se la collaborazione non durava un anno intero. Il bonus sarebbe qualificabile come gratifica e sia il ricorrente sia C.________ avrebbero confermato il pagamento di tutti i bonus ai venditori di B.________ SA. Lo scritto del 26 novembre 2020 non riferiva che il bonus non sarebbe stato pagato a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro; pertanto, il ricorrente ne aveva diritto (sentenza 4A_430/2018 del 4 febbraio 2019 consid. 5.2.1). La Corte cantonale avrebbe perciò accertato in modo inesatto i fatti, concludendo a torto che il Pretore si sarebbe basato sulla lettera del 26 novembre 2020.  
 
4.2.1. I giudici cantonali hanno considerato che il ricorrente non poteva pretendere l'attribuzione del bonus per il 2000, siccome non aveva sostenuto, né dimostrato che in base allo scritto del 26 novembre 2020 i dipendenti della convenuta avevano diritto a ottenere un bonus nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro. Egli, infatti, non aveva allegato ciò nei suoi allegati preliminari. Per giunta, quello scritto, anche a fronte della deposizione in senso contrario di C.________ (pag. 11), non era in realtà sufficiente per ritenere che l'attore avesse adempiuto all'onere della prova che gli incombeva al riguardo (sentenza 4A_430/2018 citata consid. 5.2.1 e 7.2), perché da quel documento non era comunque desumibile un'ammissione della convenuta circa un suo eventuale obbligo di pagare all'attore il bonus per quell'anno.  
 
4.2.2. Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta in modo sufficiente. Egli, in particolare, non confuta la critica a lui mossa dai giudici cantonali di non aver allegato l'esistenza di un diritto al bonus nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro, né il loro accertamento secondo cui dallo scritto del 26 novembre 2020 non era desumibile un'ammissione di un obbligo dell'opponente di pagare al dipendente il bonus per quell'anno. In condizioni del genere, le dichiarazioni del ricorrente concernenti l'ottenimento di bonus nel 2018 e nel 2019 non bastano a inficiare il giudizio impugnato.  
 
4.3. Il ricorrente giudica arbitrari gli accertamenti operati dai giudici cantonali riguardo agli obiettivi indicati nella valutazione "MBO" (management by objectives) di cui al doc. N. Il datore di lavoro, prosegue, avrebbe dovuto agire in modo leale rispettando le regole della buona fede; invece, l'opponente avrebbe assunto un inaccettabile comportamento processuale, opponendosi all'edizione della contabilità societaria, in dispregio del suo dovere di collaborazione, e assumendo un'attitudine abusiva e contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4A_378/2017 del 27 novembre 2017 consid. 3.4.1), che andrebbe considerata nella valutazione dei documenti, come ha fatto il Pretore. Egli contesta così la conclusione della Corte cantonale, che ha reputato non provato il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'attore e ha svalutato - ingiustamente - la forza probatoria del doc. N.  
Tali censure non convincono. Intanto, non consta che l'insorgente abbia biasimato l'opponente di aver agito in modo contrario alla buona fede processuale già davanti alla Corte di appello; tale critica sfugge dunque a un esame del Tribunale federale a causa del mancato esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (DTF 147 III 172 consid. 2.2; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). In secondo luogo, il ricorrente non illustra gli effetti negativi a lui cagionati dalla tardiva produzione di documenti ad opera dell'opponente, e ciò anche con riferimento alla valutazione del doc. N. Come evidenziato dai giudici cantonali, poi, in concreto il Pretore stesso aveva accertato, con riferimento alle valutazione di cui ai doc. N e 7, che "sulla fedefacenza dei dati riportati nell'uno o dell'altro documento" vi era "ancora poca chiarezza", e che "vi sono risultanze che riportano la correttezza o perlomeno la plausibilità dei dati riportati a doc. N e risultanze che li screditano completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai dati sui volumi di vendita" (sentenza impugnata, consid. 8.1.2). La Corte cantonale poteva così negare senza arbitrio forza probatoria al doc. N. 
 
4.4. Il ricorrente contesta gli accertamenti della Corte di appello relativi all'utile conseguito nel 2000 dalla società. Dall'analisi della relazione dell'ufficio di revisione risulterebbe un minor ricavo da vendite per il 2020 di solo il 5 %, ma l'attività dell'opponente sarebbe terminata già a fine luglio 2020; a bilancio, poi, risulterebbero alti costi di acquisto di prodotti per il 2020 (fr. 1'868'539.--), maggiori rispetto al 2019 (fr. 1'500'437.--), e un finanziamento della D.________ AG di GBP 100'000.-- nel 2020; al 31 dicembre 2020 vi sarebbe così un utile di bilancio di fr. 554'735.--. Per l'insorgente, poi, l'opponente sarebbe stata sleale, per aver finanziato una sua partecipata e per non aver ridotto i volumi di acquisto di prodotti nel 2020, malgrado la decisione di chiusura della filiale ticinese. I testi E.________, F.________ e G.________ avrebbero riferito il contrario dei testimoni dell'opponente e confermato che nel 2020 la società aveva lavorato bene. Visto che i documenti rilevanti (doc. N e doc. 7) sarebbero contraddittori e che i testimoni avrebbero confermato due tesi diametralmente opposte sulla situazione finanziaria della società nel 2020, l'unico documento oggettivo su cui il Pretore avrebbe potuto basarsi sarebbe stato il bilancio. Al riguardo, il giudice di prime cure avrebbe evidenziato il finanziamento per una società partecipata di fr. 100'000.-- e altre perdite riconducibili alla svalutazione della sterlina, concludendo che il disavanzo non sarebbe da ricondurre a una flessione dei volumi di vendita, ma a scelte gestionali. La sua, in definitiva, era una conclusione ineccepibile.  
 
4.4.1. Ora, laddove afferma che l'attività dell'opponente sarebbe terminata già a fine luglio 2020, che i costi di acquisto di prodotti per il 2020 sarebbero stati maggiori rispetto a quelli del 2019, e che al 31 dicembre 2020 vi sarebbe stato un utile di bilancio di fr. 554'735.--, il ricorrente si propone di completare la fattispecie senza spiegare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato tali fatti alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura. Non è dunque possibile scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata (v. sopra, consid. 2.2).  
 
4.4.2. Che l'opponente avesse finanziato la partecipata D.________ AG con GBP 100'000.-- nel 2020, è vero. Né si misconosce che i testi E.________, F.________ e G.________ avevano confermato che nel 2020 la società aveva operato bene. A prescindere dal fatto, però, che le dichiarazioni dei predetti testi erano contraddette da altre testimonianze e deposizioni, la Corte di appello ha accertato che nel 2020 la società aveva conseguito una perdita di ben fr. 312'939.--. Il ricorrente allude a perdite riconducibili alla svalutazione della sterlina evidenziate dal Pretore, prima di concludere che il disavanzo dipenderebbe da scelte gestionali della società e non da un calo dei volumi di vendita. Egli, però, non quantifica né documenta l'entità delle perdite legate alla svalutazione della divisa inglese, di modo che, senza arbitrio, la Corte di appello ha escluso che in quelle condizioni gli obiettivi aziendali potessero essere considerati raggiunti.  
 
4.5. L'insorgente contesta che non sarebbe possibile determinare il raggiungimento degli obiettivi personali "MBO" da parte sua e il suo diritto al bonus, e per lui il giudizio del Pretore sarebbe da preferire. Le dichiarazioni dei testi E.________, F.________ e G.________ sarebbero più veritiere e convincenti e in linea con le risultanze di bilancio. Visto l'atteggiamento processuale sleale dell'opponente, nella fattispecie il doc. N dovrebbe essere considerato valido per determinare il bonus e la sua entità. Rolf F.________ avrebbe avuto le competenze per discutere degli "MBO" dei venditori e anche del ricorrente, giacché avrebbe firmato il suo "MBO" nel 2020 insieme con lui e C.________ (doc. 19) e avrebbe avuto accesso ai dati di vendita rilevanti per discutere i bonus del ricorrente. Le differenze tra le cifre contenute nel doc. N e nel doc. 7, poi, si spiegherebbero con il fatto che il primo sarebbe una scheda di valutazione allestita a giugno del 2020 per stimare l'andamento delle vendite nel corso dell'anno. Infine, secondo il bilancio del 2020 le vendite avrebbero raggiunto la cifra di 3,2 milioni di franchi in solo sei mesi a fronte dei 3,8 milioni nel 2019; pertanto, sarebbe plausibile che gli "MBO" del ricorrente inseriti nel doc. N sarebbero effettivamente stati raggiunti già a giugno del 2020. Il doc. N avrebbe dunque piena forza probatoria, avvalorata anche dalla condotta sleale e poco trasparente dell'opponente che non avrebbe fornito la documentazione richiesta. La Corte cantonale avrebbe perciò accertato in modo inesatto i fatti e in violazione del diritto. Il ricorrente chiede dunque che il bonus sia riconosciuto in misura integrale di fr. 7'280.-- (70 % del 10 % del salario annuale).  
 
4.5.1. Ora, come visto gli accertamenti dei giudici cantonali riguardo al valore probatorio della lettera del 26 novembre 2020 (doc. L), agli obiettivi indicati nella valutazione "MBO" e all'utile conseguito nel 2000 dalla società, resistono alla critica (v. sopra, consid. 4.2-4.4.2). Invano, pertanto, egli rinvia nuovamente al giudizio del Pretore e invoca le dichiarazioni dei testi E.________, F.________ e G.________, contraddette da altre testimonianze e deposizioni.  
 
4.5.2. Per il ricorrente Rolf F.________ poteva discutere il suo "MBO" (doc. 19) e quelli dei venditori, aveva accesso ai dati di vendita rilevanti per discutere il suo bonus e non avrebbe avuto alcun interesse in causa. Le differenze tra le cifre contenute nel doc. N e nel doc. 7, poi, si spiegherebbero con il fatto che il primo sarebbe una scheda di valutazione allestita a giugno del 2020 per valutare l'andamento nelle vendite nel corso dell'anno, come spiegato anche dal teste H.________. Ora, per tacere che - come rettamente considerato dalla Corte di appello - "è assai arduo ipotizzare l'attribuzione di un bonus sulla base di un calcolo fondato solo su obiettivi semestrali, 'ridotti' non si sa come", la valutazione di cui al doc. N non ha forza probatoria (v. sopra, consid. 4.3). Né è pertinente un raffronto della cifra d'affari del 2020 di oltre 3 milioni di franchi, "raggiunta in solo 6 mesi di attività", con quella del 2019, poiché basato su fatti non accertati (cfr. sopra, consid. 4.4.1). Anche al riguardo il rimedio è infruttuoso.  
 
4.6. Il ricorrente contesta di non aver allegato nelle memorie preliminari gli obiettivi quantitativi fissatigli nel 2020. A suo dire, non si poteva esigere da lui una spiegazione dettagliata delle cifre contenute nel suo "MBO", poiché la valutazione e l'estrapolazione dei dati sarebbe di competenza del datore di lavoro e dei rispettivi responsabili, disponendo la società di tutte le informazioni e cifre necessarie. Egli avrebbe dimostrato l'esistenza del diritto al bonus (contratto di lavoro), il suo diritto allo stesso in misura del 70 % (doc. N), il positivo andamento della società (confermato dai testi E.________, F.________ e G.________), la richiesta di edizione della contabilità dell'opponente per il 2020 a comprova delle vendite, e le spiegazioni del teste F.________. Egli richiama quindi talune affermazioni del teste H.________ concernenti la determinazione del bonus e conclude che la spiegazione delle cifre contenute nel doc. N sarebbe complessa e che solo l'opponente o Rolf F.________, il quale avrebbe giudicato molto buono il suo operato, avrebbero potuto fornirla. Per il ricorrente sarebbe inspiegabile che la datrice di lavoro non avrebbe ritrovato nel sistema i volumi di vendita riconducibili al suo operato. Le vendite indicate nel bilancio della società di fr. 3'324'221.-- comproverebbero il buon lavoro svolto da lui e dalla società nel primo semestre del 2020.  
A torto il ricorrente sostiene che in concreto egli non poteva fornire una spiegazione dettagliata delle cifre contenute nel suo "MBO". Per prima cosa, egli non pretende di aver offerto delucidazioni sulla tabella di cui al doc. N, sulle sue posizioni e sui calcoli che ne risultano. Certo, determinati dati e cifre potevano essere estrapolati e rivelati solo dal datore di lavoro e/o dal suo superiore. Di fronte alle contestazioni di risposta dell'opponente (punto 6), egli avrebbe dovuto non solo indicare più chiaramente gli obiettivi aziendali e personali da raggiungere e da lui acquisiti nel 2020, esplicitando le posizioni e i vari calcoli della sua tabella, ma anche - come indicato dalla Corte di appello - offrire la prova della perizia e sottoporre al giudice un'analisi oggettiva della sua valutazione, compatibile con i risultati aziendali e personali del 2020 emergenti dalla documentazione contabile agli atti. Si aggiunga che, per meglio delineare i presupposti per il suo ottenimento nel 2020, egli avrebbe (pure) potuto illustrare il metodo applicato negli anni prima (o farlo determinare da un perito) per quantificare i bonus già ricevuti. 
Ciò premesso, in concreto la prova dell'esistenza del diritto al bonus (contratto di lavoro), la richiesta di edizione della contabilità dell'opponente per il 2020 a comprova delle vendite e le spiegazioni del teste F.________ non sono sufficienti per riconoscere la pretesa del ricorrente. Egli fa valere di aver documentato il suo diritto al bonus nella misura del 70 % (doc. N) e il positivo andamento della società (confermato da tre testimoni), ma tali fatti sono stati smentiti dalla Corte di appello. Non sono d'aiuto neanche le dichiarazione di Rolf F.________, in quanto contraddette da altre prove, né i risultati di vendita registrati nel bilancio, ignorandosi quale venditore abbia contribuito al loro raggiungimento e in che misura. Il rimedio, dunque, è infruttuoso. 
 
5.  
Per il ricorrente il dispositivo concernente la riforma del giudizio del Pretore sulle ripetibili sarebbe da intendersi nel senso che il datore di lavoro dovrebbe rifondergli fr. 3'500.-- e lui a quest'ultimo fr. 500.-- per ripetibili parziali. Tale interpretazione è incompatibile con il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato che gli nega ripetibili, giacché esce maggiormente sconfitto nella lite, e con il principio della soccombenza (art. 106 CPC). L'asserita e annosa trattenuta del salario non giustifica infine delle ripetibili: tale inconveniente, se mai, è temperato dal riconoscimento di interessi di mora dal novembre 2020. 
 
6.  
Da quanto precede segue che il gravame, in quanto ammissibile, è infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 agosto 2025 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Hurni 
 
Il Cancelliere: Piatti