Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_81/2025
Sentenza del 7 novembre 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Denys, Rüedi,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Tuto Rossi,
opponenti.
Oggetto
esecuzione di un ordine di rendiconto,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (sentenza 12.2024.159).
Fatti:
A.
A.a. Il fiduciario D.________ era stato incaricato di amministrare le società panamensi, oramai sciolte e liquidate, E.________ Inc., di proprietà di B.________, F.________ Inc., di proprietà di C.________, ed G.________ SA, di proprietà del fiduciario medesimo e di B.________. Ognuna delle predette società era titolare di una relazione bancaria presso la H.________ SA dei cui averi B.________ e C.________ erano aventi diritto economico.
A.b. Poiché sospettavano che il fiduciario avesse abusato - "con la complicità cosciente o incosciente della banca" - della sua procura individuale per coprire le perdite generate sulla relazione di G.________ SA e non avendo ricevuto dalla banca tutti i documenti desiderati, B.________ e C.________ hanno convenuto quest'ultima innanzi al Pretore del distretto di Lugano con un'azione volta a ottenere le necessarie informazioni. Con sentenza 15 giugno 2023 il Pretore ha ordinato alla H.________ SA, attraverso i suoi organi, di fornire entro 30 giorni agli attori tutta la documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardanti le operazioni bancarie, i movimenti, i saldi contabili, le situazioni patrimoniali e i contratti delle società E.________ Inc. (per B.________) e F.________ Inc. (per C.________) con G.________ SA con particolare attenzione ai rapporti fra loro, alle reciproche poste di dare/avere e agli eventuali contratti di messa a pegno del patrimonio dell'una verso l'altra. Entrambi gli ordini venivano accompagnati dalla comminatoria penale dell'art. 292 CP e dall'avvertenza che, in mancanza di un'esecuzione entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, gli attori chiederanno la condanna della banca a una multa disciplinare di fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo. La pronunzia non è stata impugnata.
A.c. È notorio che nel mese di maggio 2024 la H.________ SA è stata radiata dal registro di commercio in seguito a fusione con la A.________ SA.
A.d. Con decisione 29 ottobre 2024 il predetto Pretore, adito dagli attori con istanza 14 dicembre 2023, ha condannato la A.________ SA a pagare una multa disciplinare di fr. 355'000.--, con l'avvertenza che questo importo crescerà in futuro, fintanto che essa non avrà dato seguito all'obbligo di rendiconto. Ha ritenuto che la banca ha violato il suo precedente giudizio, non avendo consegnato i documenti che giustificano l'andamento dei conti, ad eccezione di un'istruzione datata 29 luglio 2013. Ha reputato che l'affermazione di non disporre di ulteriori istruzioni di bonifico non soccorre la banca, perché questa non ha fornito alcuna spiegazione sui motivi che le impediscono di produrre le istruzioni a suo tempo ricevute e ritenute debite per dare seguito alle movimentazioni effettuate. Ha quindi considerato la banca in malafede a partire dal 9 novembre 2023, data in cui gli attori le hanno nuovamente segnalato che ciò che aveva fornito era incompleto e disallineato con quanto ordinatole nella precedente decisione e ha fatto partire da tale data la multa giornaliera di fr. 1'000.--.
B.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 10 gennaio 2025, respinto il reclamo presentato dalla A.________ SA contro la decisione pretorile del 29 ottobre 2024. La Corte cantonale ha ritenuto che gli obblighi che incombono alla banca sono stati decisi nella sentenza del 15 giugno 2023 e non possono più essere messi in discussione. Ha poi osservato che la banca avrebbe dovuto capire che gli attori volevano in particolare ottenere la documentazione concernente l'esposizione debitoria della relazione di G.________ SA nonché le operazioni e le movimentazioni di denaro mirate alla copertura dei debiti, compresi gli ordini di bonifico o altri documenti che permettono di risalire agli ordinanti e alle giustificazioni. Ha quindi considerato la convenuta inadempiente, perché non ha fornito i documenti idonei a spiegare le movimentazioni, limitandosi a una giustificazione astratta relativa al loro preteso mancato possesso. Ha concluso indicando che alla luce del comportamento reticente della convenuta e alla sua forza finanziaria, non risulta neppure arbitrario impartirle una multa giornaliera di fr. 1'000.-- per indurla a ossequiare la decisione di rendiconto.
C.
Con ricorso in materia civile del 13 febbraio 2025 la A.________ SA postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e in sua riforma la reiezione dell'istanza del 14 dicembre 2023. In via subordinata postula la sua condanna a una multa giornaliera non superiore a fr. 100.--. Lamenta che la decisione di cui è chiesta l'esecuzione non menziona esplicitamente le istruzioni di bonifico e che la Corte cantonale ha violato il diritto interpretando a suo svantaggio il generico dispositivo della decisione pretorile. A titolo subordinato afferma che quest'ultima non la obbligava a giustificare le movimentazioni e di avere dichiarato in modo chiaro e concreto di non essere in possesso di altre informazioni, e produce un rapporto allestito per dimostrare le ricerche effettuate e documenti ulteriormente rinvenuti. A titolo ancora più subordinato ritiene la multa irrogata sproporzionata.
Con risposta 6 marzo 2025 gli attori propongono di respingere la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo e in via principale di dichiarare il ricorso inammissibile o in via subordinata di respingerlo.
Il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con decreto del 12 marzo 2025.
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica 24 marzo e duplica 9 aprile 2025.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto civile, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Poiché anche il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto superato, il tempestivo rimedio è in linea di principio ammissibile.
2.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'esclusione di fatti e di mezzi di prova nuovi è la regola. Questa conosce un'eccezione se la decisione dell'autorità inferiore ha reso per la prima volta rilevanti questi fatti o mezzi di prova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Può trattarsi di fatti o di mezzi di prova in relazione alla regolarità della procedura innanzi all'autorità inferiore (ad esempio concernenti una violazione del diritto di essere sentito) o che sono determinanti per stabilire l'ammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale federale (ad esempio la data di notifica della decisione impugnata) o ancora che sono idonei a confutare un'argomentazione dell'autorità inferiore oggettivamente imprevedibile per le parti prima della ricezione della sentenza impugnata. Il ricorrente non può per contro allegare fatti o produrre mezzi di prova che ha omesso di allegare o produrre innanzi all'autorità inferiore (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; sentenza 4A_135/2025 del 7 maggio 2025 consid. 4).
La ricorrente produce con il ricorso un rapporto datato 13 febbraio 2025 (doc. E), che spiegherebbe le ricerche effettuate e ripetute con un perimetro più esteso, a cui ha allegato diversi documenti rinvenuti. Il citato rapporto, posteriore alla sentenza impugnata, costituisce un novum in senso proprio e come tale non può essere preso in considerazione (DTF 150 III 89 consid. 3.1; 142 V 590 consid. 7.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Altrettanto irricevibili sono i documenti allegativi (doc. F) : il loro ritrovamento non è stato provocato dalla sentenza impugnata, atteso che la ricerca e la consegna di documenti attinenti alle relazioni bancarie era già oggetto della procedura innanzi alle precedenti autorità. Giova inoltre osservare che un'eventuale completa esecuzione dell'obbligo di rendiconto posteriore alla sentenza impugnata non avrebbe per conseguenza il postulato annullamento della multa inflitta alla ricorrente.
3.
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che in questo ambito significa arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii). La parte che vuole completare la fattispecie deve inoltre dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
4.
Il giudice dell'esecuzione è vincolato dal contenuto della decisione da eseguire. Egli deve verificare se l'obbligato ha soddisfatto le sue incombenze e non determinarne l'estensione, nella misura in cui questa non emerge dalla sentenza da eseguire (sentenza 4A_287/2020 del 24 marzo 2021 consid. 2.2.1). Se il dispositivo della sentenza da eseguire non presenta un grado di dettaglio sufficiente per un'esecuzione corretta, la sua portata va interpretata alla luce dei considerandi. In tale ambito non si tratta però di interpretare nozioni indeterminate, ma cosa può essere esatto dalla parte soccombente deve risultare chiaramente dai considerandi della decisione da eseguire (sentenze 4A_568/2022 del 4 aprile 2024 consid. 3.2.2; 4A_287/2020 del 24 marzo 2021 consid. 2.2.2).
Le eccezioni di cui può prevalersi l'obbligato nella procedura di esecuzione sono limitate. La procedura di esecuzione non ha infatti lo scopo di controllare la decisione, cresciuta in giudicato, che l'ha preceduta (sentenza 4A_287/2020 del 24 marzo 2021 consid. 2.2.2).
4.1. La Corte cantonale ha ritenuto che sin dalla lettura della petizione, delle conclusioni e della sentenza pretorile del 15 giugno 2023 emerge che gli attori vogliono ottenere la documentazione concernente l'esposizione debitoria della G.________ SA, con le operazioni e le movimentazioni mirate alla copertura dei suoi debiti, segnatamente i flussi di denaro provenienti dalle altre società ivi compresi eventuali ordini di bonifico. Essa ha poi considerato che la banca non aveva prodotto la documentazione che avrebbe permesso di capire le ingenti movimentazioni di denaro (in particolare quella di euro 718'872.48 del 10 giugno 2013) effettuate.
4.2. La ricorrente afferma di avere ossequiato quanto impostole con riferimento alla movimentazione, avendo consegnato agli opponenti gli estratti conto completi il 2 agosto 2023. Assevera che è unicamente lecito pretendere ciò che risulta chiaramente dal dispositivo della sentenza da eseguire: questo omette però di esplicitamente menzionare gli ordini di bonifico quale categoria documentale. Sostiene che la Corte cantonale non poteva interpretare il dispositivo generico a suo svantaggio né riferirsi alla petizione e alle conclusioni degli attori. Assevera che la produzione dell'istruzione di bonifico datata 29 luglio 2013, avvenuta dopo una puntuale richiesta degli attori, non può essere interpretata come il riconoscimento di un dovere di fornire gli ordini di bonifico, ma costituisce invece la dimostrazione della sua buona fede.
4.3. In concreto la ricorrente rettamente osserva che il contenuto della petizione e delle conclusioni della causa di merito è irrilevante per il giudice dell'esecuzione, che deve invece basarsi unicamente sulla decisione da eseguire. Essa dimentica però che l'ampio dispositivo della sentenza di merito non si limita a menzionare gli estratti bancari e i contratti, ma prevede pure esplicitamente l'obbligo di fornire tutta "la documentazione [...] riguardo alle operazioni bancarie, ai movimenti [...]". Questa formulazione è estesa, ma non indeterminata, e include, come ritenuto dalla Corte cantonale, anche gli ordini di bonifico a monte delle operazioni bancarie e delle movimentazioni. Del resto, già la sentenza pretorile di merito del 15 giugno 2023 - rimasta inimpugnata - aveva respinto l'obiezione con cui la banca lamentava un difetto di precisazione della formulazione delle richieste di giudizio.
5.
Per quanto attiene all'ottemperanza del giudizio da eseguire l'art. 341 cpv. 3 CPC prevede che, materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare l'adempimento, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. Spetta quindi alla parte obbligata provare cosa ha fornito e che ciò soddisfa le esigenze poste dalla decisione da eseguire (sentenza 4A_287/2020 del 24 marzo 2021 consid. 2.4).
5.1. La Corte cantonale ha indicato che il Pretore aveva a ragione ritenuto inadempiente la banca che si era trincerata dietro una laconica e generica giustificazione relativa al mancato possesso o all'irreperibilità di altri documenti, senza spiegare e dimostrare quali ricerche avrebbe intrapreso e senza rendere verosimile che certi documenti sarebbero andati persi o cancellati o, ancora, che vigesse l'improbabile prassi di movimentare grosse somme mediante semplici indicazioni verbali e senza tracce scritte.
5.2. La ricorrente afferma che la Corte cantonale non solo ha stravolto il dispositivo della sentenza da eseguire che la obbliga unicamente a consegnare della documentazione e non ad anche fornire delle giustificazioni, ma le ha pure posto a carico l'onere di provare un fatto negativo, e cioè il non possedere ulteriori documenti. Ritiene del tutto ovvio che una volta ricevuta l'esplicita richiesta di consegnare anche gli ordini di bonifico, essa ha effettuato le necessarie ricerche e sostiene che una qualsiasi ipotetica e contestata pretesa di restituzione dell'addebito di euro 718'872.48 (di cui manca l'ordine di bonifico) sarebbe prescritta, vanificando il diritto al rendiconto.
5.3. In concreto occorre innanzi tutto rilevare che si tratta di stabilire se l'obbligata è stata inadempiente oppure se ha a ragione sollevato una delle obbiezioni di cui al predetto articolo che ostano all'esecuzione. Con la sua argomentazione la ricorrente pare prevalersi dell'adempimento o dell'impossibilità di ulteriormente adempiere, obbiezioni che le incombe provare. Questo tema esula da quello, già trattato, della determinazione del contenuto della sentenza da eseguire, ragione per cui il richiamo al dispositivo del giudizio pretorile è inconferente. Per il resto la critica ricorsuale, appellatoria, non soddisfa i requisti posti alla motivazione di una censura diretta contro l'apprezzamento delle prove, né può essere rimproverato alla Corte cantonale di non essersi semplicemente accontentata dell'apodittica dichiarazione della banca di non essere in possesso di ulteriori istruzioni di bonifico. Infine, anche quando lamenta la prescrizione della pretesa di restituzione relativa al menzionato addebito, la ricorrente pare non avvedersi che la prescrizione intesa dalla norma in discussione è quella del diritto a ottenere l'esecuzione della decisione di merito, e non quella della pretesa posta a fondamento di quest'ultima (FRANZ KELLERHALS, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 341 CPC).
6.
Giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare una multa disciplinare fino a fr. 1'000.-- per ogni giorno di inadempimento. Si tratta di una decisione di apprezzamento (sentenza 4A_270/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.4.2) che deve rispettare la proporzionalità (DTF 142 III 587 consid. 6.2). Nel riesaminare tali decisioni il Tribunale federale si impone un certo riserbo e interviene unicamente in caso di eccesso o abuso della latitudine di apprezzamento, segnatamente nel caso in cui la decisione impugnata si basi su un apprezzamento insostenibile delle circostanze, si distanzi senza motivo dalle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza, si riveli inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità, od ometta di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Esso interviene se la decisione impugnata si rivela inoltre manifestamente iniqua o ingiusta nel risultato (DTF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).
6.1. La Corte cantonale ha ritenuto non arbitraria una multa giornaliera di fr. 1'000.-- inflitta dal Pretore, in ragione delle necessità informative degli attori, dell'ampiezza del dovere di rendiconto, dell'atteggiamento ripetutamente e lungamente reticente, dell'insufficienza delle spiegazioni fornite, della forza finanziaria della banca e degli interessi in gioco. Ha poi soggiunto che il Pretore aveva fatto decorrere la multa unicamente dal 9 novembre 2023 e che la lunghezza dell'imposizione dipende dai giorni di inadempimento e non dalla durata della procedura.
6.2. La ricorrente afferma che l'autorità cantonale non ha tenuto conto del fatto che essa ha trasmesso una serie di documenti il 2 agosto 2023 e il 20 ottobre 2023, di non comprendere la rilevanza dell'ampiezza dei doveri di rendiconto per la commisurazione della multa e che l'insufficienza delle spiegazioni non può essere considerata sia un indizio di inadempimento sia un'aggravante. Ritiene che l'argomento della sua forza finanziaria sia stato utilizzato in modo apodittico, l'autorità inferiore non spiegando perché un importo manifestamente più basso non sarebbe stato sufficiente. Riferendosi agli interessi in gioco ritiene sproporzionato sanzionare la mancata consegna di un giustificativo per un trasferimento di euro 718'872.48 con una multa di fr. 355'000.--. Tale importo risulterebbe inoltre da una violazione del principio di celerità, essendosi la procedura protratta per sette mesi e mezzo.
6.3. In concreto giova innanzi tutto rilevare che in base all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 42 cpv. 2 LTF spetta alla ricorrente spiegare perché la Corte cantonale avrebbe ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento: a tal fine essa non può limitarsi a suggerire che un importo giornaliero più modesto sarebbe stato sufficiente per incitarla a dare seguito alla decisione pretorile e di non capire perché l'ampiezza del dovere di rendiconto costituirebbe un criterio per la commisurazione della multa. La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando reputa che nella ponderazione degli interessi in gioco debba entrare in linea di conto l'ammontare complessivo della multa, poiché questo dipende, come rettamente indicato nella sentenza impugnata, dalla durata dell'inadempienza (e non, come preteso nel ricorso, dalla durata della procedura giudiziaria di primo grado). Se si seguisse l'argomentazione ricorsuale, la parte soccombente potrebbe provocare una violazione del principio della proporzionalità semplicemente continuando a procrastinare l'esecuzione della decisione. Non può neppure essere rimproverato alla Corte cantonale di avere ignorato le due forniture di documenti (del 2 agosto 2023 e del 20 ottobre 2023), poiché ha confermato la decisione del Pretore che ha fatto decorrere la multa unicamente dal 9 novembre 2023. L'assenza di spiegazioni per la mancata trasmissione dei rimanenti documenti, che sottintende l'assenza di serie ricerche, è un elemento di cui può essere tenuto conto nel determinare la colpa della parte soccombente. Infine, la grande forza finanziaria di quest'ultima, rilevante per la commisurazione della multa, non può essere seriamente messa in discussione. Ne segue che anche questa censura va disattesa.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 novembre 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti