Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_23/2025  
 
Decreto del 20 novembre 2025 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hurni, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
istante, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
controparte, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
domanda di sospendere la sentenza 4D_99/2025 emanata il 12 giugno 2025 dal Tribunale federale svizzero. 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza 12 giugno 2025 emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla A.________ SA contro il giudizio 8 aprile 2025 con cui la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato dalla A.________ SA contro la decisione dell'11 novembre 2024 con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la domanda di espulsione presentata da B.________ SA; 
che con atto del 28 giugno 2025 la A.________ SA ha comunicato al Tribunale federale la sua intenzione di presentare una domanda di revisione e chiesto "di sospendere la sentenza del 12 giugno 2025" e di prolungare i termini per la presentazione della domanda di revisione siccome il suo amministratore unico è ricoverato in ospedale e inabile al lavoro; 
che è pertanto stato aperto l'incarto della causa 4F_23/2025; 
che con decreto del 9 luglio 2025 il Presidente della I Corte di diritto civile ha dichiarato inammissibile sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sia quella di proroga del termine per inoltrare un'istanza di revisione; 
che come indicato nel predetto decreto il termine per proporre una domanda di revisione è un termine fissato dalla legge e come tale è improrogabile; 
che il termine più lungo previsto dall'art. 124 cpv. 1 LTF per il deposito di una domanda di revisione è di 90 giorni; 
che fino in data odierna l'annunciata istanza di revisione non è pervenuta al Tribunale federale e che non è più possibile introdurla tempestivamente, ragione per cui la causa 4F_23/2025 va ritenuta evasa e stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
La causa 4F_23/2025 è stralciata dai ruoli a seguito della sua evasione. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 novembre 2025 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Hurni 
 
Il Cancelliere: Piatti