Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_10/2026
Sentenza del 3 febbraio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
anticipo spese (curatela),
ricorso contro il decreto emanato il 23 dicembre 2025
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.243).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 2/10 dicembre 2025 dell'Autorità regionale di protezione 3 di Lugano, con decreto 23 dicembre 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato la reclamante a depositare entro l'8 gennaio 2026 un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili di fr. 300.--.
2.
Mediante ricorso datato 30 dicembre 2025 A.________ ha impugnato il decreto cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di essere esonerata dal pagamento dell'anticipo spese.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il ricorso all'esame, diretto contro una decisione incidentale emanata in una procedura principale in materia di protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), può essere trattato quale ricorso in materia civile (DTF 137 III 261 consid. 1.4).
La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale che può essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2), ossia un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta alla parte ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).
Nel concreto caso la ricorrente si limita a genericamente affermare di non avere i mezzi finanziari per pagare l'anticipo spese " visto che arriviamo giusti a fine mese", ma non dimostra in alcun modo le sue allegazioni. Il requisito previsto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non risulta quindi adempiuto.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini