Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_257/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 aprile 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, provvedimenti cautelari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, nell'ambito della causa di divorzio tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 4 agosto 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha fissato i contributi alimentari dovuti, da aprile 2015, da A.________ al figlio C.________ a fr. 500.-- mensili e al figlio D.________ a fr. 120.-- mensili (assegni familiari non compresi); 
che con sentenza 22 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ e confermato il decreto cautelare pretorile; 
che con ricorso in materia civile 31 marzo 2017 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo di riconoscere la sua impossibilità a pagare gli alimenti al figlio C.________ dal 1° aprile 2016 (o al più tardi dal 1° agosto 2016) e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che la sentenza attaccata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); 
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2); 
che il gravame all'esame disattende manifestamente tali esigenze di motivazione: nell'impugnativa si cerca infatti invano un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 aprile 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini