Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_331/2013 
 
Decreto del 14 maggio 2013 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Abate, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Amedeo Prospero, 
opponente. 
 
Oggetto 
consegna di legati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con ricorso in materia civile 6 maggio 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulando pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; 
che con decreto presidenziale 8 maggio 2013 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo delle spese di fr. 15'000.-- entro il 24 maggio 2013, mentre l'opponente e l'autorità inferiore sono stati invitati ad esprimersi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo entro la stessa data; 
che con scritto 10 maggio 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile in seguito ad un accordo transattivo raggiunto tra le parti, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese e la compensazione delle ripetibili; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC) ed i termini per prendere posizione su quest'ultima e per versare un anticipo delle spese, impartiti con decreto presidenziale 8 maggio 2013, divengono caduchi; 
che di regola le spese giudiziarie vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii); 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC); 
che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente nel suo scritto 10 maggio 2013, in concreto non si giustifica compensare le ripetibili, l'opponente non essendo in ogni modo incorso in spese della sede federale; 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 14 maggio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini