Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_40/2026  
 
Decreto del 22 gennaio 2026 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Bovey, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comunione ereditaria fu A.________ composta di: 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
B.________. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, revisione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (n. 15.2025.168). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 12 gennaio 2026, mediante ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale, la " comunione ereditaria di A.________, composta da C.________ e B.________ " ha impugnato dinanzi al Tribunale federale una sentenza 15 dicembre 2025 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, con la quale quest'ultima aveva respinto, nella misura della sua ricevibilità, un'istanza di revisione di una sua precedente decisione 10 novembre 2025 (v. anche sentenza 5A_1050/2025 del Tribunale federale dell'8 gennaio 2026). La parte ricorrente ha chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, l'accertamento della nullità o in via subordinata l'annullamento delle sentenze 10 novembre e 15 dicembre 2025. 
Con decreto 16 gennaio 2026 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
2.  
Con scritto 20 gennaio 2026 la parte ricorrente ha comunicato di ritirare il suo ricorso 12 gennaio 2026. 
Il Presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può pertanto far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). 
Le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF in considerazione dello stadio della procedura nel quale è avvenuta la desistenza, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_327/2024 del 2 luglio 2024 consid. 2). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della parte ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 22 gennaio 2026 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini