Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_455/2025
Sentenza del 23 ottobre 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,
1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
4. D.________ GmbH.
Oggetto
verbale di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.18).
Fatti:
A.
Nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di A.________ dalla B.________ SA, dalla C.________ SA, dalla Confederazione svizzera e dalla D.________ GmbH, il 6 dicembre 2024 l'Ufficio di esecuzione sede di Lugano (UE) ha fissato il minimo d'esistenza dell'escusso in fr. 3'211.-- (importo base fr. 1'200.--, affitto fr. 900.--, pasti fuori domicilio fr. 211.--, forfait per la trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato fr. 300.--, contributi alimentari fr. 600.--) e ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell'escusso l'importo eccedente tale somma (indicativamente fr. 2'940.--) a partire da tale data. L'UE ha notificato il verbale di pignoramento alle parti il 22 gennaio 2025.
B.
Mediante sentenza 21 maggio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura in cui era ammissibile) il ricorso introdotto il 31 gennaio 2025 dall'escusso contro l'operato dell'UE.
C.
Con ricorso in materia civile 10 giugno 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso che il suo minimo d'esistenza sia fissato in fr. 5'943.95. Con un ulteriore scritto del 18 giugno 2025 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il ricorso in materia civile è ammissibile a prescindere dal valore di causa (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
2.1. Giusta l'art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'art. 92 LEF, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2.2. Nella sentenza qui impugnata, l'autorità di vigilanza ha innanzitutto ricordato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza dell'escusso soltanto le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato. Essa ha quindi rifiutato di tenere conto di un importo di fr. 807.-- per il noleggio di un'autovettura, rilevando che l'UE aveva già inserito un forfait di fr. 300.-- per le trasferte del debitore (di professione broker assicurativo) con un motoveicolo e che l'escusso non aveva comprovato né la necessità dell'uso di un'autovettura per recarsi agli appuntamenti con i propri clienti né le asserite spese di autonoleggio. L'autorità di vigilanza ha pure rifiutato di tenere conto di un importo di fr. 600.-- che l'escusso affermava di versare per il mantenimento del secondo figlio e di un premio di cassa malati di fr. 503.55, dato che i documenti allegati dal debitore non comprovavano l'effettivo e regolare pagamento di tali oneri (la C.________ SA aveva anzi segnalato nelle proprie osservazioni che l'ultimo premio pagato era quello per il mese di dicembre 2022 pari a fr. 333.05). L'autorità di vigilanza ha infine precisato che le richieste dell'escusso, inoltrate l'8 aprile e il 13 maggio 2025, di prendere in considerazione le modifiche nel frattempo intervenute (ossia il suo licenziamento, le indennità di disoccupazione percepite dal 1° maggio 2025 e l'obbligo a suo carico di versare contributi di mantenimento al terzo figlio) erano irricevibili, poiché dovevano essere rivolte all'UE con una domanda di riesame nel senso dell'art. 93 cpv. 3 LEF.
2.3. Il ricorrente lamenta un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF e una violazione del diritto (art. 7 Cost., art. 8 CEDU, art. 276 segg. CC e art. 93 LEF). Egli si appella alla tutela del minimo di esistenza e alla propria posizione di " padre monoparentale con la responsabilità del mantenimento di tre figli ", e considera che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto inserire nel suo minimo vitale mensile (oltre all'affitto di fr. 900.--, al forfait per la trasferta fino al luogo di lavoro di fr. 300.-- e ai pasti fuori domicilio pari a fr. 211.--) un importo base mensile di fr. 1'350.-- (posto che " il debitore ha obblighi di mantenimento "), gli alimenti versati a tutti e tre i figli per complessivi fr. 1'900.-- (" affinché al debitore sia effettivamente garantita la possibilità prioritaria di adempiere in pieno ai propri obblighi legali e morali verso i propri figli "), i costi di noleggio dell'autovettura pari a fr. 807.-- (" per percorrere lunghe distanze con qualsiasi tempo, per un rappresentante, una moto non è un mezzo adatto ") e un premio di cassa malati pari a fr. 475.95 (valido " a partire dall'anno 2025"), per un totale di fr. 5'943.95.
2.4. Non risulta che il ricorrente avesse già chiesto all'autorità di vigilanza di aumentare l'importo base mensile a fr. 1'350.--. Considerato il mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali, tale argomento non può quindi essere esaminato per la prima volta in questa sede (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; v. anche sentenza 5A_278/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 6.1). Sia comunque precisato che, se il debitore vive solo, è corretto prendere in considerazione l'importo base mensile di fr. 1'200.--, dato che il mantenimento dei figli va calcolato separatamente (v. sentenza 5A_63/2012 del 20 giugno 2012 consid. 4.2.1 con rinvio).
Per quanto riguarda invece gli altri elementi, il ricorrente omette di seriamente confrontarsi con la sentenza impugnata laddove questa ha spiegato che non poteva tenerli in considerazione per il fatto che nel minimo di esistenza del debitore rientravano soltanto le spese di sostentamento indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare era dimostrato (rinviando alla prassi indicata in DTF 121 III 20 consid. 3a, valida anche per gli obblighi di mantenimento del diritto di famiglia [v. DTF 111 III 13 consid. 4]) e per il fatto che le modifiche intervenute nella situazione dell'escusso dopo il ricorso (e nell'anno a contare dall'esecuzione del pignoramento) dovevano essere fatte valere dinanzi all'UE con una domanda di riesame. Il rimedio non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2).
3.
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del rimedio (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 23 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini